Decreto Bollette, in arrivo un credito d'imposta per le startup innovative
Si tratta di un tax credit del 20%, fino a un massimo di 200mila euro, per gli investimenti in ricerca e sviluppo mirati alla realizzazione di soluzioni innovative nel campo dell’energia. Ecco come funziona il bonus per la sostenibilità delle startup.
Come cambiano le agevolazioni per le startup? Intervista a Luca Carabetta
Oltre alle novità introdotte in merito al bonus sociale bollette e ai molteplici crediti d’imposta per le imprese contro il caro energia, la legge di conversione del decreto Bollette (DL n. 34-2023) introduce anche un nuovo credito d'imposta per le startup innovative nei settori dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità.
Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo contributo per le imprese, noto anche come bonus sostenibilità.
Decreto Bollette: cos'è il credito d'imposta per le startup innovative
Si tratta di un incentivo rivolto alle startup innovative, costituite a partire dal 1° gennaio 2020 ed operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità.
A queste viene riconosciuto nel 2023 un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura non superiore al 20% della spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo di soluzioni innovative orientate ai miglioramenti delle prestazioni energetiche.
Nello specifico, il bonus può essere riconosciuto entro un tetto di 200mila euro e comunque fino all’esaurimento delle risorse complessivamente messe a copertura della misura, pari a 2 milioni di euro per il 2023.
I progetti agevolabili sono quelli mirati alla realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.
Come utilizzare il bonus sostenibilità startup innovative?
La legge di conversione del decreto Bollette contiene anche le prime istruzioni su come le startup innovative beneficiarie del bonus potranno usufruire del credito d’imposta.
Il tax credit va utilizzato esclusivamente in compensazione e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del bonus. Inoltre, va specificato anche nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando non si conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L'incentivo, inoltre, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito.
Al tax credit non si applicano il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta e il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.
Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime 'de minimis', regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione.
Sarà un successivo decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanza, a definire le modalità applicative, compresi il controllo e la verifica dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d’imposta fruito indebitamente.