Coronavirus: Bruxelles, no aiuti di Stato a imprese con legami nei paradisi fiscali
Introdurre condizioni relative alla concessione di aiuti finanziari per impedire l'uso improprio dei fondi pubblici e contrastare gli abusi fiscali in tutta l'UE: questo è l'obiettivo delle nuove raccomandazioni fornite dalla Commissione europea.
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Prosegue la spinta da parte dell'Europa per supportare gli Stati membri nella lotta alla pandemia. Dopo aver approvato la terza estensione del quadro temporaneo degli aiuti di Stato, Bruxelles propone delle restrizioni verso le imprese aventi rapporti con i paesi che figurano nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Le limitazioni dovrebbero riguardare anche le imprese che sono state condannate per gravi reati finanziari, ad esempio, per frode finanziaria, corruzione ed elusione degli obblighi in materia fiscale e previdenziale.
"Non è accettabile che le imprese che beneficiano di aiuti pubblici adottino pratiche di elusione fiscale che coinvolgono paradisi fiscali. Si tratterebbe di un uso improprio dei bilanci nazionali e dell'UE, a danno dei contribuenti e dei sistemi di previdenza sociale", ha affermato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva della Commissione UE e responsabile della politica di concorrenza.
Quadro temporaneo sugli aiuti di stato
- Commissione UE: restrizioni imprese paradisi fiscali
- Via libera a terza estensione aiuti di stato
- Seconda estensione quadro aiuti di stato: misure ricapitalizzazione imprese
- Aiuti alle imprese sotto forma di debito subordinato
- UE: trasparenza pubblica e rendicontazione
- Aiuti di stato: le novità dopo la prima estensione
- Copertura credito export a breve termine
- Il quadro temporaneo 'originale' degli aiuti di Stato
- Tetto aiuti di stato innalzato per agrifood
Commissione UE: restrizioni imprese paradisi fiscali
L'obiettivo della Commissione UE è offrire agli Stati membri un modello da utilizzare per evitare che gli aiuti pubblici vengano assegnati ad imprese impegnate in pratiche e sistemi di frode, evasione e elusione fiscale, di riciclaggio del denaro o di finanziamento del terrorismo. In particolare, le imprese che hanno legami con le giurisdizioni che figurano nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (ad esempio, le imprese con residenza fiscale in una di tali giurisdizioni) non dovrebbero beneficiare di aiuti pubblici.
Qualora gli Stati membri decidessero di introdurre tali disposizioni nelle rispettive legislazioni nazionali, la Commissione è pronta a discutere in merito ai loro piani specifici per garantire che la concessione di aiuti di Stato, in particolare sotto forma di ricapitalizzazioni.
La Commissione raccomanda inoltre di applicare - a condizioni rigorose - deroghe a tali restrizioni, al fine di tutelare i contribuenti onesti. A determinate condizioni, in effetti, anche le imprese che hanno collegamenti con le giurisdizioni che figurano nella lista UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative a fini fiscali dovrebbero avere la possibilità di beneficiare di aiuti finanziari se, ad esempio, sono in grado di dimostrare di aver pagato le imposte dovute nello Stato membro per un determinato periodo di tempo o se svolgono un'effettiva attività economica nel paese che figura nella lista. Gli Stati membri sono invitati a prevedere sanzioni adeguate per dissuadere i richiedenti dal fornire informazioni false o inesatte.
Via libera a terza estensione aiuti di stato
Dopo aver inviato per consultazione agli Stati membri un progetto di proposta, la Commissione accoglie ufficialmente la terza estensione relativa all'ambito di applicazione del quadro temporaneo degli aiuti di Stato.
Questa implementazione consente ai Paesi UE di:
- sostenere determinate microimprese e piccole imprese, comprese le start-up, che erano già in difficoltà prima del 31 dicembre 2019;
- incentivare gli investitori privati a partecipare alle misure di ricapitalizzazione collegate al virus Covid-19.
"Continuiamo a collaborare strettamente con gli Stati membri per aiutare le imprese europee a superare la crisi e a ripartire con rinnovata energia, garantendo al contempo parità di condizioni, a vantaggio di i tutte le imprese e dei consumatori europei", ha affermato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva della Commissione UE e responsabile della politica di concorrenza.
Le microimprese e le piccole imprese sono state particolarmente colpite dalla carenza di liquidità dovuta alla crisi economica dovuta alla pandemia, situazione che se non affrontata potrebbe comportare il fallimento delle attività e le conseguenti causando gravi perturbazioni per l'intera economia dell'UE.
Per questo motivo, la modifica introdotta dalla Commissione UE allarga il sostegno anche a quelle realtà imprenditoriali che si trovavano in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019. Tale sostegno si applicherebbe a condizione che tali imprese non siano sottoposte a una procedura di insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio che non sono stati rimborsati o non siano l'oggetto di un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.
La modifica, inoltre, accresce efficacemente le possibilità di sostenere le start-up, in particolare quelle innovative, fondamentali per la ripresa economica dell'Unione, che potrebbero registrare perdite nella fase di maggior crescita.
Insieme a questi provvedimenti, la Commissione ha adeguato le condizioni per le misure di ricapitalizzazione nell'ambito del quadro temporaneo per i casi in cui gli investitori privati contribuiscono all'aumento di capitale delle società insieme allo Stato.
Da un lato, si consente alle imprese che sono già a partecipazione statale di ottenere capitale analogamente alle imprese private pur mantenendo le stesse garanzie per preservare una concorrenza effettiva nel mercato unico. Dall'altro, si va ad incentivare gli apporti di capitale con una significativa partecipazione privata anche in imprese private, limitando il fabbisogno di aiuti di Stato e il rischio di distorsioni della concorrenza.
In occasione della modifica, la Commissione ha chiarito che gli aiuti non dovrebbero essere subordinati alla delocalizzazione dell'attività produttiva o di un'altra attività del beneficiario da un altro paese dello Spazio economico europeo (SEE) verso il territorio dello Stato membro che concede l'aiuto, in quanto tale condizione risulterebbe particolarmente pregiudizievole per il mercato interno.
Seconda estensione al quadro di aiuti: misure ricapitalizzazione imprese
Dopo una prima modifica attuata all'inizio di aprile, Bruxelles ha nuovamente allargato il raggio di applicazione del quadro temporaneo per gli aiuti di stato. L'ultimo tassello, aggiunto venerdì 8 maggio, vede una seconda modifica al quadro di riferimento temporaneo, che integra i tipi di misure già contemplati nel temporary framework e dalle norme vigenti in materia di aiuti di Stato.
Nello specifico, la nuova estensione del quadro temporaneo di aiuti di Stato ha un duplice scopo. In primis, quello di consentire interventi pubblici mirati sotto forma di aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle società non finanziarie che li necessitano, in modo da contribuire a ridurre il rischio per l'economia dell'UE nel suo complesso.
Questi aiuti devono rispettare una serie di garanzie per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato unico, in particolare:
- la necessità, l'adeguatezza e l'entità dell'intervento: gli aiuti alla ricapitalizzazione dovrebbero essere concessi solo se non sono disponibili altre soluzioni adeguate. Deve inoltre essere nell'interesse comune intervenire, ad esempio per evitare difficoltà sociali e fallimenti del mercato a causa di una perdita significativa di posti di lavoro, l'uscita di un'impresa innovativa o di importanza sistemica, o il rischio di perturbazione di un importante servizio. Infine, l'aiuto deve limitarsi a consentire la redditività dell'impresa e non deve andare al di là del ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario antecedente la pandemia di coronavirus;
- l'ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione: lo Stato deve essere adeguatamente retribuito per i rischi che assume attraverso l'aiuto alla ricapitalizzazione. Inoltre, per garantire la natura temporanea dell'intervento statale, il meccanismo di remunerazione deve incentivare i beneficiari e/o i loro proprietari a riacquistare le azioni acquisite dallo Stato con la misura di aiuto;
- l'uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate: i beneficiari e gli Stati membri sono tenuti ad elaborare una strategia di uscita, in particolare le grandi imprese che hanno beneficiato di significativi aiuti alla ricapitalizzazione da parte dello Stato. Se, sei anni dopo l'aiuto alla ricapitalizzazione nel caso delle società quotate in borsa o sette anni nel caso delle altre imprese, l'uscita dello Stato è in dubbio, dovrà essere notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione per il beneficiario;
- la governance: fino a quando lo Stato non sarà completamente uscito, i beneficiari sono soggetti al divieto di versare dividendi e riacquistare azioni. Inoltre, fino al momento in cui sarà rimborsato almeno il 75% della ricapitalizzazione, si applica una rigorosa limitazione della remunerazione della dirigenza, compreso il divieto dei bonus. Tali condizioni mirano anche a incentivare i beneficiari e i loro proprietari a riacquistare le azioni detenute dallo Stato non appena la situazione economica lo consenta;
- divieto di sovvenzioni incrociate e di acquisizioni: per garantire che i beneficiari non utilizzino indebitamente l'aiuto alla ricapitalizzazione da parte dello Stato a detrimento di una concorrenza leale nel mercato unico, essi non possono utilizzare l'aiuto per sostenere le attività economiche di imprese integrate che si trovavano in difficoltà economiche prima del 31 dicembre 2019. Inoltre, fino al momento in cui sarà rimborsato almeno il 75% della ricapitalizzazione, ai beneficiari, diversi dalle piccole e medie imprese (PMI), è impedito in linea di massima di acquisire una partecipazione superiore al 10% in concorrenti o altri operatori della stessa linea di attività, comprese le operazioni a monte e a valle.
Inoltre, ai sensi della modifica, gli Stati membri possono notificare i regimi di ricapitalizzazione o le misure di aiuto individuali. Al momento dell'approvazione di un regime, Bruxelles chiederà una notifica separata per gli aiuti ad una società superiori alla soglia di 250 milioni di euro, i quali verranno sottoposti ad una valutazione individuale.
Le imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019 non sono ammissibili agli aiuti a norma del quadro di riferimento temporaneo.
Aiuti alle imprese sotto forma di debito subordinato
In secondo luogo, la modifica del quadro temporaneo introduce la possibilità per gli Stati membri di sostenere le imprese in difficoltà fornendo loro debito subordinato a condizioni favorevoli. La misura si riferisce agli strumenti di debito subordinati ai crediti ordinari di primo rango, in caso di procedure di insolvenza, e completa la gamma di interventi a disposizione degli Stati membri nell'ambito del temporary framework.
Il debito subordinato non può essere convertito in capitale mentre la società è in attività, in questo modo lo Stato si assume un minor rischio. Tuttavia, dato che tale debito aumenta la capacità delle imprese di assumere un debito di primo rango in modo simile al capitale, gli aiuti in questa forma ricevono una remunerazione più elevata e subiscono un'ulteriore limitazione dell'importo: se gli Stati membri intendono fornire debito subordinato per importi superiori alle soglie, si applicheranno tutte le condizioni vigenti per le misure di ricapitalizzazione già descritte.
UE: trasparenza pubblica e rendicontazione
La Commissione precisa che, nel momento in cui l'aiuto alla ricapitalizzazione viene concesso ai beneficiari nell'ambito di regimi, gli Stati membri devono pubblicare informazioni sull'identità delle imprese che hanno ricevuto un aiuto e sull'importo entro tre mesi dalla ricapitalizzazione.
Oltre a ciò, i beneficiari, diversi dalle PMI, devono pubblicare informazioni sull'uso degli aiuti ricevuti, compreso il modo in cui questo sostegno aiuta le attività dell'impresa in linea con gli obblighi dell'UE e nazionali legati alla trasformazione verde e digitale.
Infine, le nuove norme in materia di aiuti di Stato saranno riviste entro il 2021 alla luce degli obiettivi politici del Green Deal europeo e sosterranno una transizione economicamente efficace e socialmente inclusiva alla neutralità climatica entro il 2050. L'esecutivo europeo, infatti, riconosce che nella prossima fase di ripresa le imprese richiederanno probabilmente ulteriori investimenti pubblici e privati su larga scala per cogliere le opportunità delle transizioni gemelle verde e digitale.
> Green Deal : tra emergenza coronavirus e prospettive future
Aiuti di stato: le novità dopo la prima estensione
Il primo passo, compiuto venerdì 3 aprile da Bruxelles, vede l'estensione della portata prevista dal quadro temporaneo degli aiuti di Stato per consentire ai paesi UE di accelerare ricerca, test e produzione di prodotti legati all'emergenza sanitaria, oltre a sostenere le imprese e i posti di lavoro.
Nel dettaglio, i finanziamenti possono essere concessi:
- per sostenere ricerca e sviluppo, nel settore dei medicinali antivirali relativi al coronavirus, supporto che gli Stati potranno fornire a mezzo di finanziamenti, vantaggi fiscali, o altre misure idonee. Viene posto l'accento sulla cooperazione fra gli Stati membri, prevedendo uno speciale bonus per i progetti di cooperazione cross-border, novità che sottolinea la necessità di una soluzione comune condivisa;
- per incentivare la costruzione e il potenziamento di strutture di collaudo e investimenti in medicinali, trattamenti, dispositivi e apparecchiature mediche, inclusi ventilatori e indumenti protettivi, nonché strumenti diagnostici. Viene rinnovato l'interesse sulla cooperazione fra Stati - con il meccanismo del bonus - ma anche sulla velocità: chi entro due messi dalla ricezione dell'aiuto di stato dimostra di avere raggiunto un esito avrà diritto a un ulteriore bonus;
- un supporto aggiuntivo alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia. Gli Stati membri potranno concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite per sostenere investimenti che consentano di produrre rapidamente prodotti connessi al coronavirus;
- un supporto mirato alla liquidità in forma di deferimento sui pagamenti di imposta e/o di sospensione dei regimi contributivi. Questo per preservare il livello di occupazione per tutte le aree e i settori colpiti dall'emergenza sanitaria;
- supporto all'occupazione attraverso sussidi salariali per tutte quelle società colpite dall'emergenza.
L'ampliamento del Temporary Framework prevede, inoltre, anche misure specifiche per allentare i vincoli di liquidità alle aziende e salvare posti di lavoro nei settori maggiormente colpiti dalla crisi. Gli Stati membri, in particolare, sono autorizzati a:
- emettere finanziamenti a tasso zero;
- rilasciare garanzie su finanziamenti relativi al 100% del rischio;
- fornire capitale fino a un valore nominale di 800mila euro per società.
Tutto ciò può essere associato al cosiddetto aiuto "de minimis", per portare l'aiuto per impresa fino a un milione di euro, e con altre tipologie di aiuti. "Tale possibilità dovrebbe risultare particolarmente utile per far fronte in modo molto veloce al fabbisogno urgente di liquidità delle piccole e medie imprese", spiega Bruxelles.
Le nuove regole saranno in vigore fino alla fine di dicembre 2020, ma potrebbero essere prorogate se necessario.
Copertura credito export a breve termine
Esclusione temporanea di tutti i paesi dall'elenco di quelli "con rischi assicurabili sul mercato" nel quadro della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine. Una decisione, quella presa da Bruxelles lo scorso 30 marzo, che amplia ulteriormente la flessibilità del nuovo quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, per sostenere l'economia degli Stati membri nel contesto dell'epidemia di coronavirus.
Sulla base dei risultati della consultazione pubblica, avviata lo scorso 23 marzo 2020, la Commissione UE ha deciso di considerare come temporaneamente non assicurabili sul mercato fino al 31 dicembre 2020 ben 36 paesi, dalla Germania agli Stati Uniti d'America.
Il provvedimento straordinario, mirato alla gestione dell'impatto economico della pandemia di coronavirus, permette agli assicuratori statali di fornire una copertura del credito all'esportazione a breve termine - richiesta dal venditore/esportatore per tutelarsi dal rischio del differimento dell'incasso.
> Consulta l'elenco dei paesi UE con rischi assicurabili sul mercato
Il quadro temporaneo 'originale' degli aiuti di Stato
Adottato ufficialmente lo scorso 19 marzo, il quadro temporaneo degli aiuti di Stato consente ai Paesi membri dell'UE di garantire che sia disponibile la liquidità sufficiente per le imprese di ogni tipo e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo lo scoppio dell'epidemia.
Il quadro prevede un ventaglio di misure:
- sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti, che permetteranno ai Paesi UE di istituire regimi per elargire fino a 800mila euro a un'impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità;
- fornire garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese, per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno;
- concedere prestiti pubblici con tassi di interesse agevolati alle imprese, per aiutarle a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
- alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Il quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e fornisce orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
- maggiore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni Paesi europei costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a breve termine.
Il quadro temporaneo integra le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l'impatto socioeconomico dell'emergenza coronavirus. Ad esempio, i Paesi europei possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese, quali il differimento delle imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori, o concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dall'epidemia. Questi provvedimenti, sintomo di maggior flessibilità, possono essere utili per sostenere settori particolarmente colpiti, come i trasporti, il turismo, il settore alberghiero e il commercio al dettaglio.
Il quadro temporaneo degli aiuti di Stato sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima della scadenza concordata se il quadro debba essere prorogato.
> Consulta i documenti ufficiali UE circa il quadro temporaneo sugli aiuti di stato
Tetto aiuti di stato innalzato per agrifood
A marzo la Commissione europea ha accolto l'appello lanciato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali circa il grave impatto dell'emergenza Covid-19 sui settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. La risposta al segnale di allarme corrisponde ad un innalzamento straordinario del tetto di aiuti di stato fino al 31 dicembre 2020, rispettivamente:
- a 800mila euro per l'agroindustria,
- a 100mila euro per l'agricoltura,
- a 120mila euro per la pesca e l'acquacoltura.
> UE: agrifood, slittano i programmi di promozione agroalimentare
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