Legge Bilancio – conferme e ritocchi per super e iper ammortamento
Aggiornato il 2 gennaio 2018. Confermati gli incentivi per gli investimenti delle imprese nella legge di Bilancio 2018. Veicoli esclusi dal super ammortamento.
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Fra le misure confermate dalla Legge di Bilancio 2018, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 29 dicembre 2017, figurano anche il super e l’iper ammortamento. Ma con qualche ritocco.
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Super e iper ammortamento: cosa sono
Previsto dalla manovra 2016 e prorogato con la Legge di Bilancio 2017, il super ammortamento consiste in una deduzione extracontabile del 40% per gli investimenti in beni strumentali nuovi, impianti e macchinari effettuati da tutti i titolari di reddito d'impresa (lavoratori autonomi compresi), che porta al 140% il valore della deduzione, riducendo la base imponibile su cui vengono calcolate le imposte.
La disciplina del super ammortamento si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa - indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano – e agli esercenti arti e professioni.
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Al super ammortamento si aggiunge l'iper ammortamento, vale a dire una maggiorazione del 250% del costo di acquisizione dei beni strumentali acquistati per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0. Si tratta concretamente degli investimenti in macchine intelligenti, interconnesse.
La platea dei soggetti interessati dalla maggiorazione è più ristretta della precedente e limitata ai soggetti titolari di reddito d’impresa.
Cosa ha previsto la Legge di Bilancio 2017
La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l’operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore.
Il termine può essere allungato fino al 30 giugno 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Stessa tempistica anche per l’iper ammortamento, con una precisazione in più: per usufruire della maggiorazione, infatti, occorre anche rispettare il requisito dell’interconnessione. Vale a dire che il bene potrà essere “iper ammortizzato” se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti. Le quote di iper ammortamento del 150% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell’interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d’imposta successivi.
Con il decreto Mezzogiorno n. 91-2017 il termine di consegna dei beni in iper ammortamento originariamente previsto è stato differito al 30 settembre 2018, fermo restando che sono in corso approfondimenti tecnici per verificare la possibilità di reperire ulteriori risorse idonee a consentire una proroga trimestrale o semestrale. Resta in ogni caso ferma la condizione che gli investimenti in oggetto si riferiscano a ordini accettati entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.
Super ammortamento anche nella Manovra 2018, ma senza veicoli
Il super ammortamento arriva al terzo anno di applicazione, entrando nella Legge di Bilancio 2018, ma con un’aliquota inferiore: dal 140% si passerà al 130%. La maggiorazione del valore dei beni ai fini della deducibilità fiscale dei relativi ammortamenti è del 30% in luogo del 40%.
Il super ammortamento si potrà richiedere per i beni acquistati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro fine 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
A restringersi rispetto alla formulazione 2017 è il ventaglio dei beni agevolabili: esclusi i mezzi di trasporto. Se già dal 2017 gli autoveicoli a uso promiscuo erano stati rimossi dai beni incentivati, con la Manovra 2018 restano fuori dal beneficio auto fino a nove posti (inclusi taxi e quelle acquistate dalle imprese di noleggio), autocaravan, ciclomotori e motocicli, oltre ad altri mezzi come navi, barche, aeromobili da turismo.
Ammessi invece autobus, veicoli commerciali leggeri, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici o uso speciale, mezzi d’opera utilizzati nell’attività edilizia.
Confermato e rafforzato l'iper ammortamento
Meno restrizioni sul fronte dell’iper ammortamento, la cui aliquota trova conferma nella Manovra 2018 nella misura del 150% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.
Nel passaggio alla Camera l’elenco dei beni materiali strumentali cui si applica l'iper ammortamento è stato integrato con le seguenti voci: "sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-fielde dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)".
Non solo. Una novità che viene introdotta per aumentare l’appeal dell'agevolazione riguarda la possibilità di ricambio del macchinario oggetto dell’agevolazione. Non si può escludere, infatti, che in determinati casi l’impresa abbia la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti e pur sempre nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto in logica Industria 4.0, si legge nel testo della Legge di Bilancio.
Onde evitare che il beneficio dell’iper ammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto, quindi, la sostituzione di un bene non determina la revoca dell’agevolazione.
La sostituzione può avvenire a patto che si rispettino due condizioni, cioè:
- che il nuovo macchinario abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla Legge di Bilancio 2017;
- che l’impresa attesti di aver effettuato l’investimento sostitutivo, le caratteristiche del bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole definite nel 2017.
In caso di costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito - sempre che ricorrano le altre condizioni di cui sopra - il beneficio calcolato in origine dev'essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.
Per l’iper ammortamento, inoltre, i tempi sono dilatati: sarà disponibile per investimenti in beni nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, oppure entro il 31 dicembre 2019 se si paga comunque un acconto pari ad almeno il 20% entro il 2018.