Agenzia Entrate - provvedimenti su cessione ecobonus e sismabonus

Photo credit: <a href="https://www.flickr.com/photos/belowred/505830976/">nick.garrod</a> via <a href="http://foter.com/re/70b8db">Foter.com</a> / <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/">CC BY-NC-ND</a>L’Agenzia delle Entrate dà via libera alle norme sulla cessione dei crediti.

> Legge di Bilancio - le novità su Ecobonus e Sismabonus

> Ecobonus - Arriva il provvedimento per i condomini

Sono appena stati pubblicati i due provvedimenti dell’amministrazione fiscale che regolano il tema della cessione dei crediti in caso di sismabonus ed ecobonus. Anche i cosiddetti incapienti, cioè i soggetti con redditi inferiori agli 8mila euro, potranno adesso godere delle agevolazioni fiscali. In questo modo, quindi, si potranno sbloccare le grandi operazioni di adeguamento, a partire da quelle sui condomini. E’ proprio per questo, infatti, che i costruttori dell’Ance chiedevano da tempo l’attivazione dello strumento delle cessioni.

I due provvedimenti dell'Agenzia

Il meccanismo, regolato dall’ultima legge di Bilancio, è stato inserito in due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Il loro obiettivo è dare accesso ai bonus anche a quei soggetti che non hanno redditi dai quali scontare le detrazioni fiscali. Si tratta, in particolare, degli incapienti, persone con entrate inferiori agli 8mila euro annuali che, quindi, rientrano nella “no tax area”.

A cosa serve la cessione

Per loro è fondamentale poter cedere il credito e avere a disposizione una strada alternativa per incassare il denaro oggetto dell’agevolazione. Non più attraverso il meccanismo dello sconto fiscale, ma tramite uno sconto sul prezzo dei lavori che vengono effettuati per adeguare l’immobile o renderlo più efficiente.

Cosa dice il testo

I provvedimenti nel merito fanno una serie di precisazioni importanti. Anzitutto, le regole sulla cessione si applicano sia all'ecobonus che al sismabonus. Inoltre, il credito potrà essere determinato sull’intera spesa approvata dall’assemblea per i lavori.

Il limite per le detrazioni

Chi acquisisce il credito potrà utilizzarlo senza il consueto limite annuale di 700mila euro, ma solo dal 10 marzo del periodo di imposta successivo. Per certificare le spese sostenute, sarà necessaria un’impegnativa dell’amministratore di condominio. Chi incassa il credito potrà anche scegliere di cederlo nuovamente.

> Ecobonus - In arrivo la circolare per gli sconti sui condomini

A chi si applica la cessione

Quanto ai soggetti ai quali potrà essere applicata la cessione, questa è possibile nei confronti dei fornitori dei lavori, quindi le imprese, ma anche verso altri soggetti privati che svolgano attività di lavoro autonomo o in società. Sono escluse, almeno per ora, le banche e gli intermediari finanziari.

La delibera dell'assemblea

Tecnicamente, i dettagli sul credito da cedere dovranno essere indicati nella delibera assembleare che approva l’intervento. In alternativa, se i dati non dovessero essere indicati, la cessione potrà avvenire tramite una comunicazione all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo di imposta oggetto dell’intervento.

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate

A quel punto, l’amministratore avrà il compito di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dettagli sul credito, per far scattare materialmente l’operazione di cessione: il nominativo e il codice fiscale del cessionario, l’ammontare del credito ceduto.

Il commento dell'Ance

La novità viene salutata con soddisfazione dall’Ance: “Con l'emanazione dei due provvedimenti il quadro normativo sulle modalità attuative dei "bonus" è sostanzialmente completo e gli interventi di efficientamento energetico e di prevenzione sismica degli edifici possono essere avviati, anche utilizzando il meccanismo della cessione”.

> Il provvedimento n. 108572-2017 sulla cessione del sismabonus

Il provvedimento n. 108577-2017 sulla cessione dell'ecobonus