Industria 4.0 - super e iper ammortamento, risposte alle FAQ
I chiarimenti delle Entrate sulla cumulabilità dell'incentivo e le risposte del MISE alle domande frequenti su super e iper ammortamento
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Dopo le risposte alle domande frequenti del Ministero dello Sviluppo economico su super e iper ammortamento, e nello specifico sull'agevolabilità dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, con la risoluzione n. 118/E l'Agenzia delle Entrate spiega che è possibile ottenere il super ammortamento anche se si beneficia del bonus hotel.
I chiarimenti seguono quelli già forniti da MISE e Agenzia delle Entrate con la circolare 4E del 30 marzo 2017.
Super e iper ammortamento: cosa sono
A sostegno degli investimenti delle imprese, il Piano Industria 4.0 mette a disposizione una serie di incentivi fiscali automatici.
Nel menu rientra in primo luogo il super ammortamento: previsto dalla Manovra 2016 e prorogato con la Legge di Bilancio 2017, si tratta di una deduzione extracontabile del 40% per gli investimenti in beni strumentali nuovi, impianti e macchinari effettuati da tutti i titolari di reddito d'impresa (lavoratori autonomi compresi), che porta al 140% il valore della deduzione, riducendo la base imponibile su cui vengono calcolate le imposte.
La disciplina del super ammortamento si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa - indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano – e agli esercenti arti e professioni.
Al super ammortamento si aggiunge l'iper ammortamento, introdotto dalla Finanziaria 2017, vale a dire una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni strumentali acquistati per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0. Si tratta concretamente degli investimenti in macchine intelligenti, interconnesse.
La platea dei soggetti interessati dalla maggiorazione del 150% è più ristretta della precedente e limitata ai soggetti titolari di reddito d’impresa.
Spazio a super e iper ammortamento per il 2017 e, a certe condizioni, fino a giugno 2018
La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l’operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore.
Il termine può essere allungato fino al 30 giugno 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Stessa tempistica anche per l’iper ammortamento, con una precisazione in più: per usufruire della maggiorazione del 150%, infatti, occorre anche rispettare il requisito dell’interconnessione. Vale a dire che il bene potrà essere “iper ammortizzato” se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti. Le quote di iper ammortamento del 150% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell’interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d’imposta successivi.
Con il decreto Mezzogiorno n. 91-2017 il termine di consegna dei beni in iperammortamento originariamente previsto è stato differito al 30 settembre 2018, fermo restando che sono in corso approfondimenti tecnici per verificare la possibilità di reperire ulteriori risorse idonee a consentire una proroga trimestrale o semestrale. Resta in ogni caso ferma la condizione che gli investimenti in oggetto si riferiscano a ordini accettati entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.
Risposte alle FAQ - maggio 2017
Tra i chiarimenti resi dal Ministero dello Sviluppo economico rientrano quelli relativi all'agevolabilità degli impianti di servizio necessari alla realizzazione delle trasformazioni dirette sui prodotti e ai costi sostenuti per revamping o ammodernamento di un macchinario.
E ancora, il MISE chiarisce che se un bene viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, se il software è embedded (e quindi acquistato assieme al bene), lo stesso è da considerarsi agevolabile con l’iperammortamento.
Delucidazioni anche in merito alla tempistica di investimento: un bene materiale strumentale nuovo consegnato nel 2016 non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l’effettuazione dell’investimento avviene al di fuori del periodo agevolato, ma può beneficiare solo di quella del 40%. Se anche il bene è entrato in funzione ed interconnesso nel 2017, l’investimento effettuato nel 2016 può beneficiare solo del super ammortamento (e non dell’iper ammortamento).
Quanto al concetto di interconnessione, il MISE sottolinea che affinché un bene possa essere definito “interconnesso” ai fini dell'ottenimento del beneficio dell’iper ammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che:
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP),
- scambi di informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) avvengano per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.).
> FAQ super e iper ammortamento - maggio 2017
Risposte alle FAQ – luglio 2017
Il Ministero dello Sviluppo economico pubblica nuovi chiarimenti sull'agevolazione fiscale, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati all'agricoltura 4.0, al concetto di "fabbrica" e alla definizione del termine "trasformazione".
Per quanto riguarda l'agricoltura, il chiarimento riguarda il concetto di “guida semi-automatica” per le trattrici e le macchine agricole, vale a dire i sistemi che sono in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto e prevedono la presenza a bordo di un operatore per ragioni di sicurezza e per altre operazioni supplementari alla guida.
Il documento offre inoltre delucidazioni sull'interpretazione della parola “fabbrica”, da intendersi come l’insieme di attività integrate nella catena del valore di uno o più soggetti, interni o esterni all’azienda, che trasformano delle risorse (input del processo) in un prodotto finito (output del processo).
Tali attività sono inerenti ai processi aziendali, ovvero alle attività di acquisto, produzione e distribuzione associate a una o più famiglie di prodotto realizzate dalla fabbrica stessa. Si specifica inoltre che con il termine “trasformazione” si definisce un processo che modifica lo stato di materie prime, semilavorati e prodotti, eseguito lungo la catena del valore necessaria al fine di rendere disponibile e fruibile un prodotto. Il processo di trasformazione si realizza per mezzo di macchine, impianti o sistemi che utilizzano energia e che necessitano di scambiare informazioni.
Per informazioni si intendono i dati, in input o in output, necessari a guidare la corretta esecuzione del processo (ad esempio part program, ricette per processi chimici, letture di sensori, misure svolte sul materiale/semilavorato/pezzo finito, composizione di lotti di lavorazione, informazioni di collaudo, codici identificativi di materie, prime/semilavorati/prodotti finiti, ecc.).
Inoltre, il MISE fornisce chiarimenti sugli impianti di servizio necessari alla realizzazione delle trasformazioni dirette sui prodotti. Sono agevolabili solo gli impianti riconducibili alla voce “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”. In particolare, se il contratto di acquisto/appalto/stato avanzamento lavori (SAL) di un impianto o di una porzione di impianto prevede la presenza di impianti di servizio e se si dimostra che questi siano strettamente funzionali alla produzione, allora gli stessi impianti di servizio potranno godere del beneficio fiscale. Da ritenersi escluse le soluzioni destinate alla produzione di energia.
> FAQ super e iper ammortamento - luglio 2017
Agenzia Entrate: super ammortamento cumulabile con bonus hotel
Ok al super ammortamento anche se si beneficia del bonus hotel. Questo, in estrema sintesi, il chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 118/E: le strutture alberghiere che beneficiano del credito di imposta per i lavori di riqualificazione (il cosiddetto “bonus hotel”) possono cumularlo con il super ammortamento anche quando le spese riguardano gli stessi investimenti agevolabili.
Malgrado il decreto interministeriale del 7 maggio 2015 abbia previsto il divieto di cumulabilità del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive con altre agevolazioni di natura fiscale, tale divieto non vale nel caso del super ammortamento: quest’ultimo, infatti, consiste in una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto in relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ed è valido esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi.
Il super ammortamento, quindi, si differenzia dal bonus hotel che costituisce, invece, un contributo pubblico concesso nella forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione per la riduzione dei versamenti relativi a debiti fiscali e previdenziali.
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