Il Fondo Europeo Globalizzazione-FEG amplia il raggio d'azione
La modifica del regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) permette di includere nel suo campo d'applicazione i licenziamenti dovuti alla crisi economica, nonché riduce da 1.000 a 500 il numero minimo di esuberi che consente di chiedere il sostegno. Il finanziamento UE sale dal 50% al 65% dei costi stimati, e le nuove norme si applicheranno alle domande di assistenza presentate tra il 1 maggio e fine dicembre 2011.
Istituito nel dicembre 2006 per durare fino al 2013 (Regolamento (CE) n. 1927/2006, GU L 406 del 30.12.2006), il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, al fine di stimolare la crescita economica e la creazione di più posti di lavoro nell'Unione europea, ha l'obiettivo di fornire un sostegno ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, nei casi in cui questi esuberi abbiano un notevole impatto negativo sull'economia regionale o locale.
La sua dotazione annuale massima è pari a 500 milioni di euro. Il contributo finanziario erogato a valere sul FEG può essere destinato a sovvenzionare misure attive per il mercato del lavoro che facciano parte di un insieme coordinato di servizi personalizzati miranti a reinserire nel mercato del lavoro i lavoratori in esubero, comprendenti:
- misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità o le indennità di integrazione salariale di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità o le indennità di integrazione salariale di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- misure per stimolare in particolare i lavoratori sfavoriti o più anziani a rimanere o a reinserirsi nel mercato del lavoro.
Con questa modifica introdotta dal Parlamento Europeo, il FEG potrà fornire un sostegno anche ai lavoratori in esubero a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale purché gli Stati membri che ne richiedono l'intervento dimostrino che vi è un nesso diretto e dimostrabile tra questi esuberi e la crisi globale.
Per quanto riguarda i criteri di intervento, il FEG potrà fornire un contributo finanziario per l'esubero di almeno 500 dipendenti (contro gli attuali 1.000) di un'impresa nell'arco di 4 mesi in uno Stato membro, compresi i lavoratori in esubero dei fornitori o dei produttori a valle di tale impresa, o per l'esubero di almeno 500 dipendenti, nell'arco di 9 mesi, in particolare in piccole e medie imprese, in una regione o in due regioni contigue.
Nei mercati del lavoro di piccole dimensioni o in circostanze eccezionali, potrà inoltre essere considerata ammissibile una richiesta di contributo del FEG anche se le condizioni citate non sono interamente soddisfatte, purché gli esuberi abbiano un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia locale. In questi casi, l'importo cumulato dei contributi non potrà eccedere il 15% della dotazione massima annuale del Fondo.
(Fonte: Parlamento Europeo)