Decreto legge 93-2008 - Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie
Il decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito in legge n. 126 del 24 luglio 2008 reca diverse disposizioni per contrastare l'inflazione: oltre all'esenzione dell'ICI e alla ri-negoziazione dei mutui per la prima casa sono rilevanti, ai fini dello sviluppo economico del paese, le "Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro" (Art. 2).
L'art. 2 del decreto stabilisce che "nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario
b) per prestazioni di lavoro supplementare;
c) in relazione a incrementi di produttivita', innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitivita' e redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa.
Tali somme non concorrono, ai fini fiscali, alla determinazione della situazione economica equivalente e alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. L'imposta sostitutiva e' applicata dal sostituto d'imposta.
Le suddette norme hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro.
Testo del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126