Il testo del Decreto legge Sviluppo n. 83-2012 in Gazzetta Ufficiale

CrescitaPubblicato in GURI il Dl Sviluppo. Le misure urgenti per la crescita del Paese sono suddivise in 70 articoli, e riguardano infrastrutture, edilizia e trasporti, Agenda Digitale e trasparenza nella Pubblica Amminstrazione, sviluppo economico. Il provvedimento entra in vigore dal 26 giugno 2012.

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 , n. 83 - Misure urgenti per la crescita del Paese

Titolo I

MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI


Capo I

Infrastrutture - Misure per l'attrazione di capitali privati
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per  favorire   la   crescita,   lo   sviluppo   e   la
competitivita' nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e  dei
trasporti, nonche' per il riordino degli incentivi per la crescita  e
lo  sviluppo  sostenibile  finalizzate  ad  assicurare,  nell'attuale
situazione  di  crisi  internazionale  ed  in  un'ottica  di   rigore
finanziario e di effettivo  rilancio  dello  sviluppo  economico,  un
immediato e significativo sostegno e  rinnovato  impulso  al  sistema
produttivo del Paese, anche al fine di garantire  il  rispetto  degli
impegni assunti in sede europea indispensabili,  nell'attuale  quadro
di contenimento della spesa pubblica, al conseguimento  dei  connessi
obiettivi di stabilita' e di crescita; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dello  sviluppo  economico  e  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle  finanze,
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  della  giustizia,   delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  per  la  cooperazione
internazionale e  l'integrazione  e  per  gli  affari  regionali,  il
turismo e lo sport; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Integrazione della disciplina relativa all'emissione di  obbligazioni
  e di titoli di debito da parte delle societa'  di  progetto-project
  bond 
  1. Gli  interessi  delle  obbligazioni  di  progetto  emesse  dalle
societa' di cui all'articolo 157 del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i
titoli del debito pubblico. 
  2. All'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
dopo le parole: «diversi dalle banche» sono aggiunte le seguenti:  «e
dalle societa' di cui all'articolo 157  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163». 
  3. Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento
prestate in relazione alle emissioni  di  obbligazioni  e  titoli  di
debito da parte delle societa' di cui all'articolo  157  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006 n.  163,  nonche'  le  relative  eventuali
surroghe,  postergazioni,   frazionamenti   e   cancellazioni   anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in  relazione
a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro,  ipotecarie
e catastali in misura fissa di cui  rispettivamente  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131  e  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2  e  3,  si  applicano  alle
obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  5. E' ammessa l'emissione di obbligazioni  ai  sensi  dell'articolo
157 anche ai fini  del  rifinanziamento  del  debito  precedentemente
contratto per la  realizzazione  dell'infrastruttura  o  delle  opere
connesse al servizio di pubblica utilita' di cui sia titolare. 

        
      
Titolo I

MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI


Capo I

Infrastrutture - Misure per l'attrazione di capitali privati
                               Art. 2 
 
              Disposizioni in materia di finanziamento 
            di infrastrutture mediante defiscalizzazione 
 
  1. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, l'alinea e' sostituita dalla seguente: 
  «1. Al fine di favorire la realizzazione di  nuove  infrastrutture,
previste in  piani  o  programmi  di  amministrazioni  pubbliche,  da
realizzare con contratti di  partenariato  pubblico  privato  di  cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, riducendo ovvero azzerando il  contributo  pubblico  a  fondo
perduto,  in  modo  da   assicurare   la   sostenibilita'   economica
dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto  conto  delle
condizioni di mercato, possono essere previste, per  le  societa'  di
progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni,  nonche',  a  seconda  delle  diverse   tipologie   di
contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:»; 
  b) il comma 2-ter e' soppresso; 
  c) al comma 2-quater: 
  1) le parole: «di cui ai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 2-bis»; 
  2) le parole: «di  cui  ai  predetti  commi  2-bis  e  2-ter»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al predetto comma 2-bis»; 
    d) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: 
  «2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo  1,
commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  con  riguardo
agli interventi di finanza di progetto gia' individuati ed  in  parte
finanziati ai sensi del citato comma 991.». 

        
      
Titolo I

MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI


Capo I

Infrastrutture - Misure per l'attrazione di capitali privati
                               Art. 3 
 
Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la  predisposizione
  degli studi di fattibilita' nella finanza di progetto 
 
  1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,  dopo  il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. In relazione alle procedure di  cui  all'articolo  153  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi
e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base  dello  studio
di fattibilita' per le procedure che  prevedono  che  lo  stesso  sia
posto a base di gara ovvero sulla base del progetto  preliminare  per
le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le
indicazioni  fornite   in   sede   di   conferenza   possono   essere
motivatamente  modificate   o   integrate   solo   in   presenza   di
significativi   elementi   emersi   nelle   fasi    successive    del
procedimento.». 
  2. All'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.  163,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Lo studio di fattibilita'  da  porre  a  base  di  gara  e'
redatto  dal  personale  delle  amministrazioni   aggiudicatrici   in
possesso   dei   requisiti   soggettivi   necessari   per   la    sua
predisposizione in funzione delle diverse professionalita'  coinvolte
nell'approccio   multidisciplinare   proprio    dello    studio    di
fattibilita'. In caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici  possono  affidare  la
redazione  dello  studio  di   fattibilita'   a   soggetti   esterni,
individuati con le procedure previste dal presente codice.». 

        
      
Titolo I

MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI


Capo I

Infrastrutture - Misure per l'attrazione di capitali privati
                               Art. 4 
 
                   Percentuale minima affidamento 
                  lavori a terzi nelle concessioni 
 
  All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  le
parole: «50 per  cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «60  per
cento». 

        
      
Capo II

Infrastrutture - Misure di semplificazione e accelerazione
                               Art. 5 
 
Determinazione corrispettivi a base di gara per  gli  affidamenti  di
  contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 
 
  1. All'articolo 9 comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  «Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base  di
gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi
relativi all'architettura e all'ingegneria  di  cui  alla  parte  II,
titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  si
applicano i parametri individuati con il  decreto  di  cui  al  primo
periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle  disposizioni  di
cui  al  presente  periodo,  di  concerto  con  il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi'
definite le classificazioni delle prestazioni professionali  relative
ai predetti servizi. I parametri  individuati  non  possono  condurre
alla determinazione di un importo a base di gara superiore  a  quello
derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto.». 
  2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9  comma  2,
penultimo  periodo,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  le
tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni  vigenti
prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1
del 2012 possono continuare  ad  essere  utilizzate,  ai  soli  fini,
rispettivamente, della determinazione del corrispettivo  da  porre  a
base di gara per l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  servizi
attinenti all'architettura  e  all'ingegneria  e  dell'individuazione
delle prestazioni professionali. 

        
      
Capo II

Infrastrutture - Misure di semplificazione e accelerazione
                               Art. 6 
 
                   Utilizzazione crediti d'imposta 
           per la realizzazione di opere infrastrutturali 
 
  1.  Al  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito   con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo  l'articolo  26,
e' inserito il seguente: 
  «Art.  26-bis  (Utilizzazione   di   crediti   d'imposta   per   la
realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al
miglioramento  dei  servizi  pubblici  locali).  -  1.  A   decorrere
dall'esercizio 2012, il limite massimo determinato  dall'articolo  34
della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  dei  crediti  di  imposta
compensabili ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, non si applica  agli  enti  locali  che  abbiano
maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi  distribuiti
dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' per azioni. 
  2. I rimborsi dovuti ai sensi  dell'articolo  1,  comma  52,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e le compensazioni di cui al comma  1
sono destinati esclusivamente alla  realizzazione  di  infrastrutture
necessarie per il miglioramento dei servizi  pubblici,  nel  rispetto
degli obiettivi fissati dal patto di stabilita' interno.». 

        
      
Capo II

Infrastrutture - Misure di semplificazione e accelerazione
                               Art. 7 
 
Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie  e
  di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini 
 
  1. Per le attivita' di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato
I del  regolamento  emanato  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,  esistenti   alla   data   di
pubblicazione   del    predetto    regolamento,    gli    adempimenti
amministrativi stabiliti  dal  medesimo  regolamento  sono  espletati
entro i  sei  mesi  successivi  al  completamento  degli  adeguamenti
previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
  2. Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, per ciascuna attivita'  di  cui  al
comma 1 del  presente  articolo,  i  gestori  presentano  al  Comando
provinciale dei vigili del fuoco territorialmente  competente,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del  presente  decreto,  una  scheda   asseverata   da   un   tecnico
qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio
allo stato esistenti,  nonche'  una  relazione  riportante,  per  gli
aspetti  di  sicurezza  antincendio,  il  programma  operativo  degli
interventi di adeguamento da realizzare nei termini prescritti. 
  3. All'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 e' sostituito  dal
seguente: 
  «2.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   puo'
autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente  capo,  altri
laboratori ad effettuare: 
  a) prove sui materiali da costruzione; 
  b) indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei  campioni
e le prove in sito; 
  c) prove di laboratorio su terre e rocce.». 

        
      
Capo II

Infrastrutture - Misure di semplificazione e accelerazione
                               Art. 8 
 
                       Grande evento EXPO 2015 
                    e Fondazione La Grande Brera 
 
  1.  Al  fine  di  reintegrare  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito
in legge, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
nell'importo originariamente previsto,  per  la  realizzazione  delle
opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del  grande  evento
EXPO Milano 2015 e' autorizzata la spesa di  4.092.408  euro  per  il
2012, di 4.680.489 euro per il 2013, di 3.661.620 euro per il 2014  e
di 987.450 euro per il 2015. 
  2. All'articolo 14, comma 2, primo capoverso, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, dopo la  parola:  «urgente»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «, il quale, con proprio provvedimento, puo' nominare uno o
piu' delegati per specifiche funzioni.». 
  3. A seguito dell'ampliamento e della  risistemazione  degli  spazi
espositivi della Pinacoteca  di  Brera  e  del  riallestimento  della
relativa collezione, il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
nell'anno  2013,  costituisce  la  fondazione  di   diritto   privato
denominata  «Fondazione  La  Grande  Brera»,  con  sede  in   Milano,
finalizzata  al  miglioramento  della  valorizzazione  dell'Istituto,
nonche' alla gestione secondo criteri di efficienza economica. 
  4. La Fondazione di cui al comma  3  e'  costituita  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491 e
del codice civile. L'atto costitutivo prevede il conferimento in  uso
alla  Fondazione,  mediante  assegnazione  al   relativo   fondo   di
dotazione, della collezione della Pinacoteca di Brera,  dell'immobile
che la ospita,  nonche'  degli  eventuali  ulteriori  beni  mobili  e
immobili individuati con apposito decreto  ministeriale.  Lo  statuto
della Fondazione prevede l'esercizio da  parte  del  Ministero  della
vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione
delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarita'  della
Fondazione. 
  5. Oltre al Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  che
assume la qualita' di fondatore, possono partecipare alla  Fondazione
di cui al  comma  3,  in  qualita'  di  soci  promotori,  secondo  le
modalita' stabilite dallo statuto,  gli  enti  territoriali  nel  cui
ambito la Fondazione ha sede, che assumano l'impegno  di  contribuire
stabilmente  al  fondo  di  gestione  in  misura  non  inferiore   al
Ministero. Possono  altresi'  diventare  soci,  previo  consenso  del
fondatore e dei soci promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i
quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo
di gestione della Fondazione nella  misura  e  secondo  le  modalita'
stabilite dallo statuto. 
  6.  Il  funzionamento  della  Fondazione  di  cui  al  comma  3  e'
assicurato  mediante  un  apposito  fondo  di  gestione,   alimentato
annualmente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per  un
importo pari a 2.000.000,00 di euro. Alla relativa spesa si provvede,
a   decorrere   dal   2013,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
b),  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,  con  specifico
riferimento alle risorse di parte corrente. 
  7. La Fondazione di cui al comma  3  puo'  avvalersi  di  personale
appartenente ai ruoli  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e degli enti territoriali che abbiano acquisito la qualita'
di soci promotori, sulla base di  protocolli  d'intesa  stipulati  ai
sensi  dell'articolo  23-bis,  commi  7  e  seguenti,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I  protocolli  d'intesa  prevedono
l'integrale rimborso della  spesa  per  il  suddetto  personale  alle
amministrazioni  di  appartenenza.  La  gestione  finanziaria   della
Fondazione e' soggetta al controllo della Corte dei conti. 

        
      
Capo III

Misure per l'edilizia
                               Art. 9 
 
 
      Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, primo comma, i numeri  8),  8-bis)  e  8-ter)
sono sostituiti dai seguenti: 
  «8) le locazioni e gli affitti, relative  cessioni,  risoluzioni  e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree  diverse  da  quelle
destinate a  parcheggio  di  veicoli,  per  le  quali  gli  strumenti
urbanistici  non  prevedono  la  destinazione  edificatoria,   e   di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte  e  in  genere  i  beni
mobili destinati durevolmente al servizio  degli  immobili  locati  e
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel  relativo  atto  il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,
di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese  costruttrici  degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche  tramite  imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere
c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  di  fabbricati
abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto  del
Ministro delle infrastrutture, di  concerto  con  il  Ministro  della
solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia  ed
il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile  2008,  e  di  fabbricati  strumentali   che   per   le   loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza
radicali trasformazioni; 
  8-bis) le cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di  fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle  effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi  hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)  ed  f),  del  Testo  Unico
dell'edilizia di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla  data  di  ultimazione
della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle  effettuate  dalle
stesse imprese anche successivamente nel caso  in  cui  nel  relativo
atto  il  cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
l'imposizione; 
  8-ter) le cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di  fabbricato
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili  di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni,  escluse  quelle
effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi  o  dalle  imprese
che vi  hanno  eseguito,  anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f),  del
Testo Unico dell'edilizia di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla  data  di
ultimazione della costruzione o  dell'intervento,  e  quelle  per  le
quali nel relativo atto il cedente  abbia  espressamente  manifestato
l'opzione per l'imposizione;»; 
    b) all'articolo 17, sesto comma, la lettera a-bis) e'  sostituita
dalla seguente: 
    «a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni  di  fabbricato
di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per
le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato
l'opzione per l'imposizione»; 
    c) alla  tabella  A,  parte  terza,  il  n.  127-duodevicies)  e'
sostituito dal seguente: 
      «127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi  effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi  hanno
eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere  c),
d) ed f), del  Testo  Unico  dell'edilizia  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e  locazioni  di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come  definiti  dal
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il
Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche  per
la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e  le  attivita'
sportive, del 22 aprile 2008». 

        
      
Capo III

Misure per l'edilizia
                               Art. 10 
 
Ulteriori misure per la ricostruzione  e  la  ripresa  economica  nei
  territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 
 
  1. I Commissari  delegati  di  cui  all'articolo  1,  comma  2  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  provvedono,  nei  territori  dei
comuni delle province di Bologna, Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio
Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e  29
maggio 2012, per i quali e' stato adottato il  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012  di  differimento  dei
termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130  del  6  giugno
2012, nonche' di quelli ulteriori  indicati  nei  successivi  decreti
adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, in  termini  di  somma  urgenza  alla  progettazione  e
realizzazione   di   moduli   temporanei   abitativi   -    destinati
all'alloggiamento provvisorio delle  persone  la  cui  abitazione  e'
stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di  rilevazione  dei
danni di tipo «E» o «F», ai sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del  5  maggio  2011  -  ovvero  destinati  ad
attivita' scolastica ed uffici pubblici, nonche' delle connesse opere
di  urbanizzazione  e  servizi,  per  consentire  la  piu'  sollecita
sistemazione  delle  persone  fisiche  ivi  residenti  o  stabilmente
dimoranti,  ove  non  abbiano  avuto  assicurata  altra  sistemazione
nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi. 
  2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci  dei  comuni
interessati,  alla   localizzazione   delle   aree   destinate   alla
realizzazione dei moduli di cui al comma  1,  anche  in  deroga  alle
vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree
di ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti. Non  si
applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n.  241.  Il
provvedimento di localizzazione comporta  dichiarazione  di  pubblica
utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e
costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. 
  3. L'approvazione delle  localizzazioni  di  cui  al  comma  2,  se
derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici,  costituisce  variante
degli stessi  e  produce  l'effetto  della  imposizione  del  vincolo
preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione
dei moduli temporanei  dovranno  essere  soggette  alla  destinazione
d'uso di area di ricovero. In deroga alla  normativa  vigente  ed  in
sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro  avente
diritto o interessato da essa previste. I Commissari  delegati  danno
notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante
pubblicazione  del  provvedimento  all'albo  del  comune  e  su   due
giornali, di cui uno a  diffusione  nazionale  ed  uno  a  diffusione
regionale. L'efficacia del provvedimento  di  localizzazione  decorre
dal momento della pubblicazione all'albo  comunale.  Non  si  applica
l'articolo 11  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
  4. Per le occupazioni d'urgenza e per le  eventuali  espropriazioni
delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 1, i Commissari
delegati provvedono, prescindendo da  ogni  altro  adempimento,  alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di  immissione  in
possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso  costituisce
provvedimento di provvisoria  occupazione  a  favore  dei  Commissari
delegati o di espropriazione, se  espressamente  indicato,  a  favore
della   Regione   o   di   altro   ente   pubblico,   anche   locale,
specificatamente  indicato  nel  verbale  stesso.   L'indennita'   di
provvisoria  occupazione  o  di  espropriazione  e'  determinata  dai
Commissari delegati entro dodici mesi dalla  data  di  immissione  in
possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la
data del 29 maggio 2012. 
  5. Avverso il provvedimento di  localizzazione  ed  il  verbale  di
immissione   in   possesso   e'   ammesso   esclusivamente    ricorso
giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono
ammesse  le  opposizioni  amministrative  previste  dalla   normativa
vigente. 
  6. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento
di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque
di un titolo ablatorio valido, puo' essere  disposta  dai  Commissari
delegati,  in  via  di  somma  urgenza,  con  proprio  provvedimento,
espressamente  motivando  la   contingibilita'   ed   urgenza   della
utilizzazione. L'atto di acquisizione  di  cui  all'articolo  42-bis,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
n.  327,  e'  adottato,  ove  ritenuto  necessario,  con   successiva
ordinanza,  dai  Commissari  delegati   a   favore   del   patrimonio
indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale. 
  7. L'affidamento degli interventi puo' essere disposto anche con le
modalita' di cui all'articolo 57, comma 6, del codice  dei  contratti
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di  affidamento  ai
sensi   dell'articolo   176   del   medesimo   decreto   legislativo,
compatibilmente con il quadro emergenziale e con  la  collaborazione,
anche  in  ambito  locale,  degli  ordini   professionali   e   delle
associazioni di categoria di settore. In deroga all'articolo 118  del
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e'  consentito  il
subappalto delle  lavorazioni  della  categoria  prevalente  fino  al
cinquanta per cento. 
  8. Alla realizzazione dei moduli  temporanei  destinati  ad  uffici
pubblici ovvero all'attivita'  scolastica,  provvedono  i  presidenti
delle regioni di cui all'articolo 1,  comma  2  del  decreto-legge  6
giugno  2012,  n.  74,  potendosi  anche  avvalere   del   competente
provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti
uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle  proprie
attivita'  istituzionali,  con  le  risorse   umane   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  9. I  Commissari  delegati  possono  procedere  al  reperimento  di
alloggi per le persone sgomberate  anche  individuando  immobili  non
utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle
abitazioni riparate  o  ricostruite,  assicurando  l'applicazione  di
criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso. 
  10. Secondo criteri indicati dai Commissari  delegati  con  proprie
ordinanze, l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al  comma
8  e'  effettuata  dal  sindaco  del  comune  interessato,  il  quale
definisce le modalita' dell'uso provvisorio,  anche  gratuito,  degli
stessi da parte dei beneficiari. 
  11. I comuni per i quali e' stato adottato il decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012  di  differimento  dei
termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130  del  6  giugno
2012, nonche' di quelli ulteriori  indicati  nei  successivi  decreti
adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, predispongono,  d'intesa  con  i  Commissari  delegati,
sentito il presidente della provincia territorialmente competente,  e
d'intesa  con  quest'ultimo  nelle  materie  di  sua  competenza,  la
ripianificazione  del  territorio  comunale  definendo  le  linee  di
indirizzo strategico per assicurarne la ripresa  socio-economica,  la
riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione
del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto  degli
insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1. 
  12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del presente articolo,
si fa fronte, nel limiti delle risorse del Fondo di cui  all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. 
  13. Per consentire l'espletamento da  parte  dei  lavoratori  delle
attivita' in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35  per
cento delle  risorse  destinate  nell'esercizio  2012  dall'INAIL  al
finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di
salute  e  sicurezza  del  lavoro  -  bando  ISI  2012  -  ai   sensi
dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81, e successive modificazioni, viene  trasferito  alle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, per finanziare interventi di messa in  sicurezza,  anche
attraverso la loro ricostruzione,  dei  capannoni  e  degli  impianti
industriali  a  seguito  degli  eventi  sismici  che  hanno   colpito
l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La ripartizione  fra  le  regioni
interessate delle somme di  cui  al  precedente  periodo,  nonche'  i
criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta  dei
presidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.  Si  applicano,
in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma  2,
del decreto-legge n. 74 del 2012. 
  14. Sulla  base  di  apposita  convenzione  da  stipularsi  con  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Fintecna  o  societa'  da
questa interamente controllata assicura alla  regione  Emilia-Romagna
il  supporto  necessario  per  le  attivita'  tecnico-ingegneristiche
dirette a fronteggiare con la massima tempestivita' le esigenze delle
popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai
sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 74  del  2012.  Ai
relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli  anni
2012, 2013 e 2014, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. 
  15. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.
74, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A  tal  fine,  i
Presidenti  delle  regioni  possono  costituire  apposita   struttura
commissariale,  composta  di  personale  dipendente  delle  pubbliche
amministrazioni in posizione di comando o  distacco,  nel  limite  di
quindici unita', i cui  oneri  sono  posti  a  carico  delle  risorse
assegnate  nell'ambito  della  ripartizione   del   Fondo,   di   cui
all'articolo 2,  con  esclusione  dei  trattamenti  fondamentali  che
restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.». 

        
      
Capo III

Misure per l'edilizia
                               Art. 11 
 
            Detrazioni per interventi di ristrutturazione 
                   e di efficientamento energetico 
 
  1. Per le spese documentate, sostenute dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013,  relative  agli
interventi di cui  all'articolo  16-bis,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  spetta  una
detrazione dall'imposta lorda pari  al  50  per  cento,  fino  ad  un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a  96.000  euro  per
unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute
nel citato articolo 16-bis. 
  2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,
dopo il  primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Per  le  spese
sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno  2013,  fermi  restando  i
valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al  50  per
cento delle spese stesse». 
  3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, l'ultimo periodo  e'  soppresso;  la  presente  disposizione  si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2012. 

        
      
Capo III

Misure per l'edilizia
                               Art. 12 
 
                    Piano nazionale per le citta' 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone  un
piano nazionale per le citta', dedicato alla riqualificazione di aree
urbane con particolare riferimento a quelle degradate.  A  tal  fine,
con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  la
Cabina di  regia  del  piano,  composta  da  due  rappresentanti  del
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  cui  uno  con
funzioni di presidente, da due rappresentanti della Conferenza  delle
Regioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  del   Ministero   dello   sviluppo
economico, del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  del
Ministero  dell'interno,  dei  Dipartimenti  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione  economica,  per
la cooperazione internazionale e l'integrazione  e  per  la  coesione
territoriale,  dell'Agenzia  del  demanio,  della  Cassa  depositi  e
prestiti, dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste  di
osservatori,  da  un  rappresentante  del  Fondo   Investimenti   per
l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da  un  rappresentante  dei
Fondi di  investimento  istituiti  dalla  societa'  di  gestione  del
risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze  costituita  ai
sensi dell'articolo 33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111;
con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di  funzionamento
della Cabina di regia. 
  2. Ai fini della predisposizione del piano di cui  al  comma  1,  i
comuni  inviano  alla  Cabina  di  regia  proposte  di  Contratti  di
valorizzazione  urbana  costituite  da  un  insieme   coordinato   di
interventi con riferimento ad aree urbane degradate, indicando: 
  a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano oggetto  di
trasformazione e valorizzazione; 
  b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici  che
privati,  comprensivi  dell'eventuale  cofinanziamento   del   comune
proponente; 
  c) i soggetti interessati; 
  d) le eventuali premialita'; 
  e) il programma temporale degli interventi da attivare; 
  f) la fattibilita' tecnico-amministrativa. 
  3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti
criteri: 
  a) immediata cantierabilita' degli interventi; 
  b)  capacita'  e  modalita'  di  coinvolgimento   di   soggetti   e
finanziamenti pubblici e privati  e  di  attivazione  di  un  effetto
moltiplicatore  del  finanziamento  pubblico  nei   confronti   degli
investimenti privati; 
  c)   riduzione   di   fenomeni   di    tensione    abitativa,    di
marginalizzazione e degrado sociale; 
  d)  miglioramento  della  dotazione  infrastrutturale   anche   con
riferimento all'efficientamento dei sistemi del trasporto urbano; 
  e) miglioramento della qualita'  urbana,  del  tessuto  sociale  ed
ambientale. 
  4. La Cabina di regia, sulla base degli  apporti  e  delle  risorse
messe a disposizione dai vari organismi che la compongono,  definisce
gli investimenti attivabili nell'ambito urbano selezionato; la stessa
propone  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   la
destinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 alle finalita'
del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina di regia  promuove,
di intesa con il comune interessato, la sottoscrizione del  Contratto
di  valorizzazione  urbana  che  regolamenta  gli  impegni  dei  vari
soggetti  pubblici  e  privati,  prevedendo  anche  la   revoca   dei
finanziamenti  in  caso  di  inerzia  realizzativa.   L'insieme   dei
Contratti di valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per
le citta'. 
  5.  Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti   dal   presente
articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 e  fino  al  31
dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per
l'attuazione  del  piano  nazionale  per  le   citta'»,   nel   quale
confluiscono le risorse, non utilizzate  o  provenienti  da  revoche,
relativamente ai seguenti programmi: 
  a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell'articolo 18  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  per  i  quali  non  siano  stati
ratificati, entro il termine del 31 dicembre  2007,  gli  accordi  di
programma previsti dall'articolo 13, comma 2,  del  decreto-legge  30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
febbraio 2006, n. 51,  e  gia'  destinate  all'attuazione  del  piano
nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell'articolo 11, comma  12,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, nella  legge  6  agosto  2008,  n.  133  e  successive
modificazioni; 
  b) programmi di recupero urbano finanziati ai  sensi  dell'articolo
2, comma 63, lettera b),  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
dell'articolo 1, comma 8 della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  e
dell'articolo 61, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
  c) programmi innovativi  in  ambito  urbano,  finanziati  ai  sensi
dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e
dell'articolo 4, comma 3. della legge 8 febbraio 2001, n. 21. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente  articolo,  nel
limite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di  euro  24  milioni  per
l'anno 2013, di euro 40 milioni per l'anno 2014 e di euro 50  milioni
per ciascuno degli anni 2015,  2016  e  2017,  si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse previste alle lettere a) e b) del comma 5  che
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5. 
  7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge  13  maggio
1991, n. 152, convertito con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'Accordo di programma
entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 13, comma  2,  della
legge  28  febbraio  2006,  n.  51,  possono   essere   rilocalizzati
nell'ambito della medesima regione ovvero in  regioni  confinanti  ed
esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E' esclusa, in ogni
caso, la possibilita' di frazionare uno stesso programma  costruttivo
in piu' comuni. A tal fine il termine per la ratifica  degli  Accordi
di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' fissato al 31 dicembre 2013. 
  8. All'articolo 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il comma 5 e'
sostituito dal seguente: 
  «5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di  cui  all'articolo
18  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito   con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  203,  si  applicano  i
limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici  5
agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto
1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'articolo
9  del  medesimo  decreto,  fermo  restando,   in   ogni   caso,   il
finanziamento statale ed  il  numero  complessivo  degli  alloggi  da
realizzare.». 
  9. Per gli interventi di edilizia  sovvenzionata  rilocalizzati  ai
sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri
all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai
fini della completa  realizzazione  dell'intervento  costruttivo.  Le
disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano  anche  ai  programmi
gia' finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n.
152 del 1991 per i quali risulti  gia'  sottoscritta  la  convenzione
attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per
i quali si renda necessario  procedere  ad  aggiornarne  i  costi  di
realizzazione. 

        
      
Capo III

Misure per l'edilizia
                               Art. 13 
 
            Semplificazioni in materia di autorizzazioni 
          e pareri per l'esercizio dell'attivita' edilizia 
 
  1. All'articolo 19 della legge 7  agosto  1990  n.  241,  il  terzo
periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «Nei casi in  cui  la
normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o
enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono
comunque  sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
asseverazioni o certificazioni di cui al  presente  comma,  salve  le
verifiche   successive   degli   organi   e   delle   amministrazioni
competenti.». 
  2. All'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi,  ovvero  l'esecuzione  di
verifiche  preventive,  con  la  sola  esclusione  dei  casi  in  cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo,  alla  cittadinanza,
all'amministrazione  della   giustizia,   all'amministrazione   delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche'  di  quelli  previsti
dalla normativa per le costruzioni  in  zone  sismiche  e  di  quelli
imposti dalla normativa comunitaria, essi  sono  comunque  sostituiti
dalle   autocertificazioni,   attestazioni    e    asseverazioni    o
certificazioni di tecnici abilitati  relative  alla  sussistenza  dei
requisiti  e  presupposti  previsti  dalla  legge,  dagli   strumenti
urbanistici approvati  o  adottati  e  dai  regolamenti  edilizi,  da
produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1,  salve  le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 
  1-ter. La denuncia, corredata dalle dichiarazioni,  attestazioni  e
asseverazioni nonche' dai relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,  ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto  l'utilizzo  esclusivo
della modalita' telematica; in tal  caso  la  denuncia  si  considera
presentata al momento della ricezione da parte  dell'amministrazione.
Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e   semplificazione,   d'intesa   con   la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  si  procede  alla
individuazione dei criteri e delle modalita' per l'utilizzo esclusivo
degli  strumenti  telematici,  ai  fini  della  presentazione   della
denuncia.»; 
  b) al comma 3,  prima  delle  parole:  «Qualora  l'immobile»,  sono
inserite le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle  materie  oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis,»; 
  c) al comma 4,  prima  delle  parole:  «Qualora  l'immobile»,  sono
inserite le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle  materie  oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis,». 

        
      
Capo IV

Misure per i trasporti
                               Art. 14 
 
                   Autonomia finanziaria dei porti 
 
  1. Alla legge 28  gennaio  1994,  n.  84,  dopo  l'articolo  18  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  18-bis(Autonomia  finanziaria  delle  autorita'  portuali  e
finanziamento della realizzazione di opere nei porti). - 1.  Al  fine
di agevolare la realizzazione delle  opere  previste  nei  rispettivi
piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali  e  per  il
potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei  porti  e
nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, e' istituito, nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti,  un  fondo  per  il  finanziamento  degli  interventi   di
adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari  all'1
per cento dell'imposta sul valore aggiunto e  delle  accise  riscosse
nei  porti  e  negli  interporti  rientranti   nelle   circoscrizioni
territoriali delle autorita' portuali, nel limite di  70  milioni  di
euro annui. 
  2.  Entro  il  30  aprile  di  ciascun  esercizio  finanziario,  il
Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare  delle
riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti
rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorita' portuali
e la quota da iscrivere nel fondo. 
  3.  Le  autorita'   portuali   trasmettono   al   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  la  documentazione  relativa  alla
realizzazione  delle  infrastrutture  portuali  in   attuazione   del
presente articolo. 
  4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, attribuendo a ciascun porto  l'ottanta  per  cento  della
quota delle riscossioni dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle
accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento  tra
i porti, con finalita'  perequative,  tenendo  altresi'  conto  delle
previsioni  dei  rispettivi  piani  operativi   triennali   e   piani
regolatori portuali. 
  5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi  di  cui  al
comma 1, le autorita' portuali possono, in ogni caso, fare ricorso  a
forme  di  compartecipazione  del  capitale   privato,   secondo   la
disciplina della tecnica di finanza di progetto di  cui  all'articolo
153 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modifiche ed integrazioni, stipulando contratti  di  finanziamento  a
medio  e  lungo  termine  con  istituti  di  credito   nazionali   ed
internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
  6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244.». 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 

        
      
Capo IV

Misure per i trasporti
                               Art. 15 
 
                 Disposizioni finanziarie in materia 
                   di infrastrutturazione portuale 
 
  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo  2,  comma  2-novies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  la  disposizione
di cui all'ultimo periodo del comma 2-undecies dello stesso  articolo
2, si applica ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di
gara sono stati  pubblicati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.  I  finanziamenti  non  rientranti  nella  predetta
fattispecie sono revocati e le relative risorse sono  destinate  alle
finalita' stabilite dal medesimo  articolo  2,  comma  2-novies,  con
priorita' per gli investimenti di cui alla  lettera  a),  secondo  le
modalita' e procedure di cui all'articolo  2,  commi  da  2-novies  a
2-undecies, del predetto decreto-legge n. 225 del 2010. 

        
      
Capo IV

Misure per i trasporti
                               Art. 16 
 
               Disposizioni urgenti per la continuita' 
                      dei servizi di trasporto 
 
  1. Al fine di garantire la continuita'  del  servizio  pubblico  di
navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e  di  Como,  alla  Gestione
governativa navigazione  laghi  sono  attribuite,  per  l'anno  2012,
risorse pari a euro 6.000.000,00.  Le  maggiori  risorse  di  cui  al
presente  comma  sono  destinate  al  finanziamento  delle  spese  di
esercizio per la gestione dei  servizi  di  navigazione  lacuale.  E'
comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,  quarto  comma,
della legge 18 luglio 1957, n. 614. 
  2. Per la prosecuzione  del  servizio  intermodale  dell'autostrada
ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus,  e'  autorizzata,
per l'anno 2012, la spesa di euro 4.500.000,00. 
  3. Al fine di garantire il contributo dovuto, per l'anno 2012,  per
l'esercizio della  Funivia  Savona-San  Giuseppe,  in  concessione  a
Funivie S.p.A, e' autorizzata, per l'anno  2012,  la  spesa  di  euro
5.000.000,00. 
  4. Al fine di  consentire  l'attivazione  delle  procedure  per  il
trasferimento della proprieta' sociale  dello  Stato  delle  Ferrovie
della  Calabria  s.r.l.  e  delle  Ferrovie  del  Sud-Est  e  Servizi
Automobilistici  s.r.l.,  rispettivamente  alle  Regioni  Calabria  e
Puglia, nonche' per  garantire  il  raggiungimento  di  obiettivi  di
efficientamento e  razionalizzazione  della  gestione  aziendale,  e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000,00, a  condizione
che entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto siano sottoscritti  con  le  regioni  interessate  i
relativi accordi di trasferimento entro il 31 dicembre 2012. 
  5. Il Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 14, comma
22,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  per  l'attuazione
delle misure relative alla  razionalizzazione  e  al  riordino  delle
societa' partecipate regionali, recate dal piano  di  stabilizzazione
finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  del  20  marzo  2012,  al  fine  di
consentire l'efficace realizzazione del processo di  separazione  tra
l'esercizio del trasporto  ferroviario  regionale  e  la  proprieta',
gestione  e  manutenzione   della   rete,   anche   in   applicazione
dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14   settembre   2011,   n.   148,
salvaguardando i livelli essenziali delle  prestazioni  e  la  tutela
dell'occupazione, effettua, entro 30 giorni  dall'entrata  in  vigore
del presente decreto-legge, una ricognizione  della  consistenza  dei
debiti e dei crediti delle societa' esercenti il trasporto  regionale
ferroviario. Nei successivi 60 giorni, sulla  base  delle  risultanze
dello stato dei debiti e dei crediti, il Commissario elabora un piano
di  rientro  dal  disavanzo  accertato  e  un  piano  dei  pagamenti,
alimentato dalle risorse regionali disponibili in  bilancio  e  dalle
entrate conseguenti all'applicazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma  9,  della  durata  massima   di   60   mesi,   da   sottoporre
all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Il  piano  di  rientro
dovra' individuare gli interventi necessari  al  perseguimento  delle
finalita' sopra indicate e all'equilibrio  economico  delle  suddette
societa',  nonche'  le   necessarie   azioni   di   riorganizzazione,
riqualificazione o potenziamento del sistema di  mobilita'  regionale
su ferro. 
  6. Nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma 5  ed
al fine di garantire la continuita' dell'erogazione  dei  servizi  di
trasporto pubblico regionale nel rispetto della normativa  vigente  e
con  le  risorse  disponibili  allo  scopo  a  carico  del   bilancio
regionale, il Commissario adotta ogni atto necessario  ad  assicurare
lo svolgimento della gestione del  servizio  da  parte  di  un  unico
gestore  a  livello  di  ambito  o  bacino   territoriale   ottimale,
coincidente con il territorio della Regione, ai  sensi  dell'articolo
4,  comma  32,  lettera  a),  del  decreto-legge  n.  138  del  2011,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  148   del   2011,
garantendo in ogni caso il principio di separazione tra  la  gestione
del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture. 
  7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di  cui  al
comma 5 e  l'efficienza  e  continuita'  del  servizio  di  trasporto
secondo le modalita' di cui al comma 6, per un  periodo  di  12  mesi
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  non
possono  essere  intraprese  o  proseguite  azioni  esecutive,  anche
concorsuali, nei confronti delle societa' a partecipazione  regionale
esercenti  il  trasporto  ferroviario  regionale  ed  i  pignoramenti
eventualmente eseguiti non vincolano gli  enti  debitori  e  i  terzi
pignorati, i quali possono disporre  delle  somme  per  le  finalita'
istituzionali delle  stesse  societa'.  I  relativi  debiti  insoluti
producono, nel suddetto periodo di dodici  mesi,  esclusivamente  gli
interessi legali di cui all'articolo 1284 del  codice  civile,  fatti
salvi gli accordi tra le  parti  che  prevedono  tassi  di  interesse
inferiori. 
  8. E' istituito presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti un tavolo tecnico, senza oneri per la finanza pubblica,  di
verifica degli  adempimenti  regionali  per  la  disamina,  in  prima
istanza,  della  documentazione  pervenuta  per  la  stipula   e   la
successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione dei  piani  di
cui al comma 5, sottoscritto dai Ministri delle infrastrutture e  dei
trasporti e dell'economia e delle  finanze  e  dal  Presidente  della
Regione. 
  9. A copertura dei debiti del sistema  di  trasporto  regionale  su
ferro, nel rispetto degli equilibri  di  finanza  pubblica  e  previa
approvazione dei piani di cui al comma 5, la  Regione  Campania  puo'
utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE  n.  1/2009  del  6
marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 137 del 16  giugno
2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di  200  milioni
di euro. A decorrere  dall'anno  2013,  subordinatamente  al  mancato
verificarsi  dei  presupposti  per  l'aumento  delle  misure  di  cui
all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  il
predetto aumento automatico e' destinato alla ulteriore copertura del
piano di rientro di cui al comma 5. A decorrere  dal  medesimo  anno,
per garantire la completa copertura del piano di rientro, nel caso in
cui si verifichino i presupposti per l'aumento delle  misure  di  cui
all'articolo 2, comma 86, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
l'incremento nelle misure  fisse  ivi  previsto  e'  raddoppiato.  Il
Ministero delle infrastrutture comunica al Ministero dell'economia  e
delle finanze e  all'Agenzia  delle  entrate,  il  verificarsi  delle
condizioni per l'applicazione del predetto incremento automatico. 
  10. I termini  per  l'approvazione  dei  bilanci  consuntivi  delle
societa' di cui al comma 5  sono  differiti  al  sessantesimo  giorno
successivo all'approvazione dei piani di cui allo stesso comma 5. 

        
      
Capo IV

Misure per i trasporti
                               Art. 17 
 
                       Disposizioni in materia 
                di autoservizi pubblici non di linea 
 
  1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le
parole: «entro e non oltre il 30 giugno 2012» sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2012». 

        
      
Titolo II

MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
                               Art. 18 
 
                       Amministrazione aperta 
 
  1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed  ausili
finanziari alle imprese e  l'attribuzione  dei  corrispettivi  e  dei
compensi  a  persone,  professionisti,  imprese  ed  enti  privati  e
comunque  di  vantaggi  economici  di   qualunque   genere   di   cui
all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici  e
privati, sono soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensi
del presente articolo e secondo il principio di accessibilita' totale
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.
150. 
  2. Nei casi di cui  al  comma  1  ed  in  deroga  ad  ogni  diversa
disposizione di legge o  regolamento,  nel  sito  internet  dell'ente
obbligato sono indicati: a) il nome  dell'impresa  o  altro  soggetto
beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma  o  il
titolo a base dell'attribuzione; d)  l'ufficio  e  il  funzionario  o
dirigente responsabile del relativo procedimento  amministrativo;  e)
la modalita' seguita per l'individuazione  del  beneficiario;  f)  il
link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto  incaricato,
nonche' al contratto e  capitolato  della  prestazione,  fornitura  o
servizio. 
  3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con  link  ben
visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della  sezione
«Trasparenza,  valutazione  e  merito»  di  cui  al  citato   decreto
legislativo n. 150  del  2009,  che  devono  essere  resi  di  facile
consultazione,  accessibili  ai  motori  di  ricerca  ed  in  formato
tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e  il
riuso ai sensi dell'articolo 24 del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196. 
  4. Le disposizioni  del  presente  articolo  costituiscono  diretta
attuazione dei principi di legalita', buon andamento e  imparzialita'
sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si  conformano
entro il 31 dicembre 2012,  ai  sensi  dell'articolo  117,  comma  2,
lettere g), h), l), m), r) della  Costituzione,  tutte  le  pubbliche
amministrazioni centrali, regionali  e  locali,  i  concessionari  di
servizi  pubblici  e  le  societa'  a  prevalente  partecipazione   o
controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano
entro il  medesimo  termine  secondo  le  previsioni  dei  rispettivi
Statuti. 
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di  vantaggi
economici   successivi   all'entrata   in   vigore    del    presente
decreto-legge,  la  pubblicazione  ai  sensi  del  presente  articolo
costituisce condizione legale di efficacia  del  titolo  legittimante
delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore  a
mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la  sua
eventuale omissione  o  incompletezza  e'  rilevata  d'ufficio  dagli
organi  dirigenziali  e  di  controllo,  sotto  la  propria   diretta
responsabilita'  amministrativa,   patrimoniale   e   contabile   per
l'indebita concessione o attribuzione  del  beneficio  economico.  La
mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e' altresi'  rilevabile
dal destinatario della  prevista  concessione  o  attribuzione  e  da
chiunque altro abbia interesse, anche ai fini  del  risarcimento  del
danno  da   ritardo   da   parte   dell'amministrazione,   ai   sensi
dell'articolo 30 del codice del processo  amministrativo  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i
decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163  e  6
settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52 e le ulteriori  disposizioni  in  materia  di  pubblicita'.  Ai
pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai
connessi trattamenti previdenziali e  contributivi  si  applicano  le
disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su  proposta  del  Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto  con
il Ministro dello sviluppo  economico,  e'  autorizzato  ad  adottare
entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza  unificata,
un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni  con
il presente articolo ed a disciplinare le modalita' di  pubblicazione
dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della
trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009.  Lo
stesso regolamento  potra'  altresi'  disciplinare  le  modalita'  di
attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti  periodici  e
per quelli diretti ad una  pluralita'  di  soggetti  sulla  base  del
medesimo titolo. 
  7. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica  e  alle  attivita'
previste  si  fara'  fronte  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 

        
      
Titolo II

MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
                               Art. 19 
 
           Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale 
 
  1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia  Digitale,  sottoposta  alla
vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da
lui  delegato,  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  2.  L'Agenzia  opera  sulla   base   di   principi   di   autonomia
organizzativa, tecnico-operativa, gestionale,  di  trasparenza  e  di
economicita'.  Per  quanto  non   previsto   dal   presente   decreto
all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300. 

        
      
Titolo II

MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
                               Art. 20 
 
                              Funzioni 
 
  1. L'Agenzia per l'Italia Digitale e' preposta  alla  realizzazione
degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in  coerenza  con  gli
indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 47  del
decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito  in  legge  con
modificazioni dalla legge 4  aprile  2012,  n.  35,  e  con  l'Agenda
digitale europea. 
  2. L'Agenzia svolge, altresi', fatte salve le funzioni  dell'INDIRE
per quanto attiene il supporto  allo  sviluppo  dell'innovazione  del
piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche,  le  funzioni  di
coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate  a  DigitPA  dalla
normativa vigente e, in  particolare,  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 fatto salvo quanto previsto  dal
successivo comma 4, nonche' le funzioni affidate all'Agenzia  per  la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione istituita dall'articolo
1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266  e  le
funzioni  svolte  dal  Dipartimento  per  la  digitalizzazione  della
pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza
del Consiglio  dei  Ministri.  L'Agenzia  assicura  il  coordinamento
informatico dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale,  in
attuazione  dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  r),  della
Costituzione. 
  3. In particolare l'Agenzia: 
  a) contribuisce  alla  diffusione  dell'utilizzo  delle  tecnologie
dell'informazione e  della  comunicazione,  allo  scopo  di  favorire
l'innovazione e la crescita economica, anche mediante l'accelerazione
della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN); 
  b) elabora indirizzi, regole tecniche e linee guida in  materia  di
omogeneita' dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di
tipo  aperto,  per  la   piena   interoperabilita'   e   cooperazione
applicativa tra i sistemi informatici della pubblica  amministrazione
e tra questi e i sistemi dell'Unione Europea; 
  c) assicura l'uniformita' tecnica dei sistemi informativi  pubblici
destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo
livelli omogenei di qualita' e fruibilita' sul territorio  nazionale,
nonche' la piena integrazione a livello europeo; 
  d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione
dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi  compresa  la  fase
della  conservazione   sostitutiva,   accelerando   i   processi   di
informatizzazione  dei  documenti  amministrativi  e  promuovendo  la
rimozione  degli   ostacoli   tecnici   che   si   frappongono   alla
realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva
attuazione del diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3
del Codice dell'amministrazione digitale; 
  e) vigila sulla qualita'  dei  servizi  e  sulla  razionalizzazione
della spesa in materia informatica, in collaborazione con CONSIP Spa,
anche  mediante  la  collaborazione  inter-istituzionale  nella  fase
progettuale e di gestione delle procedure di acquisizione dei beni  e
servizi, al  fine  di  realizzare  l'accelerazione  dei  processi  di
informatizzazione e risparmi di spesa; 
  f)  promuove  e  diffonde   le   iniziative   di   alfabetizzazione
informatica  rivolte  ai   cittadini,   nonche'   di   formazione   e
addestramento professionale destinate ai pubblici  dipendenti,  anche
mediante   intese   con   la   Scuola   Superiore   della    pubblica
amministrazione e il Formez, e il  ricorso  a  tecnologie  didattiche
innovative; 
  g)  effettua  il  monitoraggio   dell'attuazione   dei   piani   di
Information  and  Communication  Technology  (ICT)  delle   pubbliche
amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni di cui alla
lettera  b),  sotto  il  profilo   dell'efficacia   ed   economicita'
proponendo agli organi di governo degli enti e,  ove  necessario,  al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  i  conseguenti  interventi
correttivi. 
  4. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
affidate a Consip Spa le funzioni di cui  all'articolo  3,  comma  2,
lettera  c)  del  decreto  legislativo  1°  dicembre  2009,  n.  177,
limitatamente alla formulazione dei pareri sulla congruita' economica
e tecnica degli interventi e dei contratti relativi  all'acquisizione
di  beni  e  servizi  informatici  e  telematici,   al   monitoraggio
dell'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti, nonche' le
funzioni di cui alla lettera d) e  quelle  di  cui  al  comma  3  del
medesimo articolo. 
  5. Per lo svolgimento delle funzioni di  cui  al  comma  4,  Consip
S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo  18,  comma  3,  del
decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  177  e  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010. 

        
      
Titolo II

MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
                               Art. 21 
 
                          Organi e statuto 
 
  1. Sono organi dell'Agenzia: 
  a) il Direttore generale; 
  b) il Comitato di indirizzo; 
  c) il Collegio dei revisori dei conti. 
  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, con il Ministro dello  sviluppo  economico,  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  con  il
Ministro dell'economia e finanze nomina, previo avviso  pubblico,  il
Direttore  generale  tra  persone   di   particolare   e   comprovata
qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica  e
in possesso di una documentata esperienza di  elevato  livello  nella
gestione di processi di innovazione. 
  3. Il Direttore generale e' il legale rappresentante  dell'Agenzia,
la dirige e ne e' responsabile. Resta in carica tre anni. 
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  o  del
Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'  approvato
lo statuto dell'Agenzia entro 45 giorni dalla  nomina  del  Direttore
generale, in conformita' ai principi  e  criteri  direttivi  previsti
dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, in quanto  compatibili  con  il  presente  decreto.  Lo  Statuto
prevede  che  il  Comitato  di   indirizzo   sia   composto   da   un
rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  un
rappresentante   del   Ministero   dello   sviluppo   economico,   un
rappresentante  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  un  rappresentante  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero
dell'economia  e  finanze  e  due  rappresentanti   designati   dalla
Conferenza Unificata. I rappresentanti  partecipano  al  Comitato  di
indirizzo senza oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto
sono altresi' disciplinate le modalita' di nomina, le attribuzioni  e
le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e  le  modalita'
di nomina del Collegio dei Revisori. 

        
      
Titolo II

MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
                               Art. 22 
 
Soppressione  di  DigitPa,  dell'Agenzia  per  la  diffusione   delle
  tecnologie  per   l'innovazione,   successione   dei   rapporti   e
  individuazione delle effettive risorse umane e strumentali 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA  e
l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per  l'innovazione  sono
soppressi. 
  2. Al fine di garantire la continuita' dei  rapporti  facenti  capo
agli enti soppressi, gli organi in carica alla data  di  approvazione
del presente decreto continuano a  svolgere  le  rispettive  funzioni
fino alla nomina del  Direttore  generale  e  deliberano  altresi'  i
bilanci di chiusura degli enti  soppressi  alla  data  di  cessazione
degli enti stessi,  corredati  della  relazione  redatta  dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima  data  e  trasmessi  per
l'approvazione alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  Direttore  Generale
esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e
dal Dipartimento di cui all'articolo 20,  comma  2,  in  qualita'  di
commissario  straordinario  fino  alla  nomina  degli  altri   organi
dell'Agenzia. 
  3. Sono trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale  il  personale
di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 20,  comma  2,  le
risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui
al medesimo articolo  20,  comma  2,  compresi  i  connessi  rapporti
giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita  alcuna  procedura
di liquidazione, neppure giudiziale. E' fatto  salvo  il  diritto  di
opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso  il
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione  tecnologica  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
Ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra  nella
titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza. 
  4. Il personale attualmente in servizio  in  posizione  di  comando
presso le amministrazioni di  cui  all'articolo  20,  comma  2,  puo'
optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il  transito  e'
effettuato, previo  interpello,  con  valutazione  comparativa  della
qualificazione  professionale   posseduta   nonche'   dell'esperienza
maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianita' di
servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei
titoli di studio. Il personale comandato non  transitato  all'Agenzia
ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza. 
  5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione,  ai
sensi dell'articolo 40, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, al  personale  dell'Agenzia  si  applica  il  contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri. 
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  o  del
Ministro  delegato,  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  da
emanarsi entro  quarantacinque  giorni  dalla  nomina  del  Direttore
generale dell'Agenzia, e'  determinata  l'effettiva  dotazione  delle
risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito  ai
sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione  delle  dotazioni
organiche delle amministrazioni  di  provenienza,  fissata  entro  un
tetto  massimo  150  unita',  nonche'  la  dotazione  delle   risorse
finanziarie e strumentali necessarie  al  funzionamento  dell'Agenzia
stessa,  tenendo  conto  del  rapporto  tra  personale  dipendente  e
funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e
di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni
esterne.  Con  lo  stesso  decreto  e'   definita   la   tabella   di
equiparazione del  personale  trasferito  con  quello  del  personale
appartenente  al  comparto   Ministeri.   I   dipendenti   trasferiti
mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza,  nonche'  il
trattamento economico fondamentale e accessorio,  limitatamente  alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello  del  comparto
Ministeri il personale percepisce per la  differenza  un  assegno  ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. 
  7.  Con  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
Ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi  entro  quarantacinque
giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia e  non  oltre
la data di adozione del decreto di cui al comma  4  6,  le  strutture
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  sono  adeguate   in
considerazione del trasferimento delle funzioni di  cui  all'articolo
20, comma 2. 
  8. Dall'attuazione degli articoli 19, 20,  21  e  22  non  derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del  bilancio  dello  Stato  ed  alle
attivita' previste si fara' fronte con le risorse umane,  finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  9. All'Agenzia  si  applicano  le  disposizioni  sul  patrocinio  e
l'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del regio  decreto  30
ottobre 1933, n. 1611. 

        
      
Titolo III

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO


Capo I

Misure per la crescita sostenibile
                               Art. 23 
 
                  Fondo per la crescita sostenibile 
 
  1. Le presenti disposizioni sono dirette  a  favorire  la  crescita
sostenibile e la creazione di nuova occupazione  nel  rispetto  delle
contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica  e  di  equita'
sociale, in un quadro di sviluppo di  nuova  imprenditorialita',  con
particolare riguardo al sostegno alla piccola e media  impresa  e  di
progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le  diverse
aree territoriali del Paese. 
  2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, istituito presso il  Ministero  dello  sviluppo
economico  assume  la  denominazione  di  «Fondo  per   la   crescita
sostenibile» (di seguito Fondo). 
  Il  Fondo  e'  destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e  priorita'
periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di
programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito
nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con
particolare riguardo alle seguenti finalita': 
  a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione  di
rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema
produttivo, anche  tramite  il  consolidamento  dei  centri  e  delle
strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 
  b) il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare  del
Mezzogiorno, il riutilizzo di impianti produttivi e  il  rilancio  di
aree che versano  in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; 
  c) la promozione della  presenza  internazionale  delle  imprese  e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in  raccordo  con  le
azioni che saranno attivate dall'ICE  -  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 
  3. Per il perseguimento delle finalita' di  cui  al  comma  2,  con
decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le  intensita'  massime  di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo
7 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  ad  eccezione  del
credito d'imposta. Le predette misure sono attivate con bandi  ovvero
direttive del Ministro dello sviluppo economico, che  individuano,  i
termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione
delle agevolazioni. Per la gestione  degli  interventi  il  Ministero
dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di  apposita
convenzione, di societa' in  house  ovvero  di  societa'  o  enti  in
possesso  dei  necessari  requisiti  tecnici,  organizzativi   e   di
terzieta'  scelti,  sulla  base  di  un'apposita  gara,  secondo   le
modalita' e le procedure di cui  al  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di
cui al presente comma si applica  quanto  previsto  dall'articolo  3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'articolo
19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito  con
modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  4.  Il  Fondo  puo'  operare  anche  attraverso  le  due   distinte
contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo esclusivamente
per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono  rientri  e
per gli  interventi,  anche  di  natura  non  rotativa,  cofinanziati
dall'Unione Europea o  dalle  regioni,  ferma  restando  la  gestione
ordinaria in bilancio per gli altri interventi.  Per  ciascuna  delle
finalita' indicate  al  comma  2  e'  istituita  un'apposita  sezione
nell'ambito del Fondo. 
  5. Il comitato tecnico previsto dall'articolo  16,  comma  2  della
legge 17  febbraio  1982,  n.  46  continua  a  svolgere  le  proprie
funzioni, sino alla data del 31 dicembre 2015, per le attivita'  e  i
procedimenti avviati alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, che  continuano  ad  essere  disciplinati  dalle  pertinenti
disposizioni attuative della medesima legge. 
  6. I finanziamenti agevolati concessi a valere  sul  Fondo  possono
essere assistiti da garanzie reali e personali.  E'  fatta  salva  la
prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi. 
  7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge  sono
abrogate le disposizioni di legge  indicate  dall'allegato  1,  fatto
salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo. 
  8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonche'  le
somme  restituite  o  non  erogate  alle  imprese,  a   seguito   dei
provvedimenti di revoca  e  di  rideterminazione  delle  agevolazioni
concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente
comma, cosi' come accertate con decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico, affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate nel medesimo importo  alla  contabilita'  speciale
del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati.  Le
predette  disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e  per  garantire
la definizione dei procedimenti di cui al comma 11. 
  9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai  sensi  del
comma 7, le  disponibilita'  esistenti  sulle  contabilita'  speciali
nella titolarita' del Ministero dello  sviluppo  economico  e  presso
l'apposita contabilita' istituita presso Cassa  Depositi  e  Prestiti
per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2,  comma  203,
lettera f)  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  sono  versate
all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  nel
medesimo importo, con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, su richiesta del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ad
apposito capitolo dello stato di previsione  dello  stesso  Ministero
per la successiva assegnazione alla contabilita' speciale  del  Fondo
operativa per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse  necessarie  per
far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire  la  definizione
dei  procedimenti  di  cui  al  successivo  comma  11.  Le   predette
contabilita' speciali continuano ad operare fino al completamento dei
relativi  interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia'  approvate  dalla  UE
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  10. Al fine di garantire  la  prosecuzione  delle  azioni  volte  a
promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale  tra  le
diverse aree del Paese, le  disponibilita'  accertate  e  versate  al
Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, rinvenienti  da
contabilita' speciali o capitoli di bilancio  relativi  a  misure  di
aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo  il
vincolo  di  destinazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1   del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati,  ai  fini  della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui  all'Allegato
1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge. 
  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

        
      
Titolo III

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO


Capo I

Misure per la crescita sostenibile
                               Art. 24 
 
                Contributo tramite credito di imposta 
      per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, a tutte  le  imprese,  indipendentemente  dalla  forma
giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico  in  cui
operano, nonche'  dal  regime  contabile  adottato,  e'  concesso  un
contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%,  con  un  limite
massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa,  del  costo  aziendale
sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di: 
  a) personale in possesso di un dottorato di  ricerca  universitario
conseguito presso una universita' italiana o estera  se  riconosciuta
equipollente in base alla legislazione vigente in materia; 
  b) personale in possesso di  laurea  magistrale  in  discipline  di
ambito tecnico o scientifico,  di  cui  all'Allegato  2  al  presente
decreto,  impiegato  in  attivita'  di  Ricerca  e   Sviluppo,   come
specificato al comma 3. 
  Il credito d'imposta e' riservato alle assunzioni di  personale  in
possesso dei titoli accademici previsti alle  lettere  a)  e  b)  del
presente comma. 
  2. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del  credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi  d'imposta  nei
quali lo stesso e' utilizzato e non e' soggetto al limite annuale  di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244.
Esso  non  concorre  alla  formazione  del  reddito  ne'  della  base
imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  ed   e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni. 
  3. Il credito d'imposta, di cui alla lettera b)  del  comma  1,  e'
concesso per il personale impiegato nelle seguenti attivita': 
  a) lavori sperimentali o teorici svolti,  aventi  quale  principale
finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di
fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 
  b) ricerca pianificata o indagini  critiche  miranti  ad  acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti,
processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di
sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); 
  c) acquisizione,  combinazione,  strutturazione  e  utilizzo  delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per
prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati.  Puo'
trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione
concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti
nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono
comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra
documentazione, purche'  non  siano  destinati  ad  uso  commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di
progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici  o  commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per  poterlo  usare
soltanto  a  fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.  L'eventuale,
ulteriore sfruttamento di progetti di  dimostrazione  o  di  progetti
pilota a scopo commerciale comporta la deduzione  dei  redditi  cosi'
generati dai costi ammissibili. 
  4. Il diritto a fruire del contributo decade: 
  a) se il numero complessivo dei dipendenti e' inferiore  o  pari  a
quello indicato  nel  bilancio  presentato  nel  periodo  di  imposta
precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale; 
  b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per  un  periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese; 
  c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non
formali, sia alla normativa fiscale  che  a  quella  contributiva  in
materia di  lavoro  dipendente  per  le  quali  sono  state  irrogate
sanzioni di importo non inferiore a  euro  5.000,  oppure  violazioni
alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi  in  cui  siano  emanati
provvedimenti definitivi  della  magistratura  contro  il  datore  di
lavoro per condotta antisindacale. 
  5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al  presente
articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi, sulla base
di apposita convenzione, di societa' in house ovvero  di  societa'  o
enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e  di
terzieta'  scelti,  sulla  base  di  un'apposita  gara,  secondo   le
modalita' e le procedure di cui  al  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163. 
  6. Per fruire del  contributo  le  imprese  presentano  un'istanza,
secondo le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui al
comma 11, al  Ministero  dello  sviluppo  economico  che  concede  il
contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al  comma
12. 
  7. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale,  del
contributo per il verificarsi del mancato rispetto  delle  condizioni
previste dalle presenti disposizioni,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  procede,  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   6,   del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo  importo,
maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 
  8. I controlli avvengono  sulla  base  di  apposita  documentazione
contabile certificata da un professionista iscritto al  registro  dei
revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale  certificazione  va
allegata al bilancio. 
  9. Le imprese non soggette a revisione  contabile  del  bilancio  e
prive di  un  collegio  sindacale  devono  comunque  avvalersi  della
certificazione di un  revisore  dei  conti  o  di  un  professionista
iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto,  nei
tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza
con  l'impresa  stessa.  Le  spese  sostenute  per   l'attivita'   di
certificazione contabile di cui al presente  comma  sono  considerate
ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro. 
  10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave
nell'esecuzione degli atti che gli sono  richiesti  per  il  rilascio
della  certificazione  di  cui  ai  commi  8  e  9  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. 
  11. Con successivo decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono adottate le disposizioni applicative necessarie. 
  12. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, dopo la parola «riassegnate» sono inserite  le
seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni  di  euro
per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,». 
  13. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la  spesa
di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e  di  50  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2013.  Al  relativo  onere  si  provvede  con  le
risorse rivenienti dal comma 12. 

        
      
Titolo III

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO


Capo I

Misure per la crescita sostenibile
                               Art. 25 
 
            Monitoraggio, controlli, attivita' ispettiva 
 
  1. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle  agevolazioni
di  cui  al  presente  decreto-legge,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  puo'  avvalersi  del  Nucleo  Speciale  Spesa  Pubblica  e
Repressione Frodi Comunitarie della  Guardia  di  Finanza,  il  quale
svolge,  anche  d'iniziativa,  analisi,  ispezioni  e  controlli  sui
programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. A tal  fine,  il
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sottoscrive un protocollo d'intesa con
il Comandante della Guardia di Finanza. 
  Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 1, fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 2  del  decreto  legislativo  19  marzo
2001, n. 68, gli appartenenti al Nucleo  Speciale  Spesa  Pubblica  e
Repressione Frodi Comunitarie: 
  a)  si  avvalgono  anche  dei  poteri  e  delle  facolta'  previsti
dall'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo  21
novembre 2007, n. 231; 
  b) possono accedere, anche per via  telematica,  alle  informazioni
detenute nelle  banche  dati  in  uso  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, agli Enti  previdenziali  ed  assistenziali,  nonche',  in
esenzione da tributi e oneri, ai soggetti pubblici o privati che,  su
mandato del Ministero dello sviluppo  economico,  svolgono  attivita'
istruttorie e di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici
e privati consentono, altresi', l'accesso alla documentazione in loro
possesso connessa alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche. 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori  oneri
a carico del bilancio dello Stato e alle attivita' previste si  fara'
fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a
legislazione vigente. 
  3. Gli oneri relativi alle attivita'  ispettive  sui  programmi  di
investimento oggetto di agevolazioni  concesse  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, anche ai sensi delle disposizioni abrogate di cui
all'articolo 23, comma 7, sono posti a carico  del  Fondo,  entro  il
limite di 400.000 euro per anno. 
  4.  Per  consentire  lo  svolgimento   delle   attivita'   di   cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 7  agosto  1997,  n.  266  anche
tramite  analisi  strutturate  e  continuative  sull'efficacia  degli
interventi  agevolativi,  il  Ministero  della   sviluppo   economico
determina, per ciascun intervento,  gli  impatti  attesi  tramite  la
formulazione di indicatori e valori-obiettivo. Di tale determinazione
e'    data    adeguata    pubblicita'    sul    sito    istituzionale
dell'Amministrazione   anteriormente   al   termine    iniziale    di
presentazione delle domande di agevolazione cui i predetti impatti si
riferiscono. 
  5. I soggetti beneficiari  degli  interventi  di  cui  al  presente
decreto-legge si impegnano a  fornire  al  Ministero  dello  sviluppo
economico e ai soggetti dallo stesso incaricati,  anche  con  cadenza
periodica e tramite strumenti informatici, ogni informazione utile al
monitoraggio dei programmi agevolati. I contenuti e le  modalita'  di
trasmissione delle predette  informazioni  sono  individuati,  tenuto
conto  delle  caratteristiche  e  finalita'  dei  singoli  interventi
agevolativi  cui  i  programmi  si  riferiscono,  con  circolari  del
Ministero  dello  Sviluppo  Economico.  Con  decreto   del   medesimo
Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle  Finanze
sono individuati i contenuti minimi delle predette informazioni  alla
luce di quanto stabilito ed adottato per il sistema  di  monitoraggio
del Quadro Strategico  Nazionale  2007/2013  ed  ai  fini  di  quanto
previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  La
non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da  parte  dei
soggetti  beneficiari  degli  interventi   comporta   per   l'impresa
inadempiente la sospensione  dell'erogazione  dei  benefici  fino  al
ripristino delle condizioni di corretta  alimentazione  del  predetto
sistema ovvero, in caso di reiterazione dell'inadempimento, la revoca
del beneficio concesso. 
  6.  Per  consentire  un'adeguata   trasparenza   degli   interventi
agevolativi  disposti  ai  sensi  del  presente   decreto-legge,   il
Ministero  dello  sviluppo  economico  pubblica  sul   proprio   sito
istituzionale l'elenco delle iniziative oggetto  di  finanziamento  a
valere sul fondo di cui all'articolo 23, comma 2. 

        
      
Titolo III

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO


Capo I

Misure per la crescita sostenibile
                               Art. 26 
 
            Moratoria delle rate di finanziamento dovute 
            dalle imprese concessionarie di agevolazioni 
 
  1. In  relazione  ai  finanziamenti  agevolati  gia'  concessi  dal
Ministero  dello  sviluppo  economico  a  valere  sul  Fondo  di  cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul  Fondo
per le agevolazioni alla ricerca (FAR)  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, puo' essere disposta, per
una sola volta, una sospensione di dodici mesi  del  pagamento  della
quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31  dicembre
2013.  La  sospensione  determina  la  traslazione   del   piano   di
ammortamento per un periodo di dodici mesi.  Gli  interessi  relativi
alla rata sospesa sono corrisposti alle scadenze  originarie  ovvero,
ove le rate risultino gia'  scadute  alla  data  di  concessione  del
beneficio, entro sessanta  giorni  dalla  predetta  data,  maggiorati
degli interessi di mora. Al  tal  fine  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, con decreti di natura non regolamentare  da  adottare  entro
novanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,
stabiliscono,  per  le   agevolazioni   di   rispettiva   competenza,
condizioni e  criteri  per  la  concessione  del  suddetto  beneficio
nonche' i termini massimi per  la  relativa  richiesta,  prevedendone
l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata gia'
adottata la revoca delle  agevolazioni  in  ragione  della  morosita'
nella restituzione delle rate, purche' il relativo  credito  non  sia
stato iscritto a ruolo, e determinando, in  tal  caso,  modalita'  di
restituzione  graduali.  Qualora  dalla  traslazione  del  piano   di
ammortamento consegua  il  superamento  dell'equivalente  sovvenzione
lordo massimo concedibile, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
provvedono,  per  le  agevolazioni  di  rispettiva  competenza,  alla
rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa. 
  2. La norma non comporta nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 

        
      
Titolo III

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO


Capo I

Misure per la crescita sostenibile
                               Art. 27 
 
Riordino   della   disciplina   in   materia   di   riconversione   e
  riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa 
 
  1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al  fine  di
sostenere  la  competitivita'  del  sistema   produttivo   nazionale,
l'attrazione  di  nuovi  investimenti  nonche'  la  salvaguardia  dei
livelli occupazionali nei casi di  situazioni  di  crisi  industriali
complesse  con  impatto  significativo  sulla  politica   industriale
nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta  Progetti  di
riconversione e  riqualificazione  industriale.  Sono  situazioni  di
crisi industriale complessa, quelle che,  a  seguito  di  istanza  di
riconoscimento  della  regione  interessata,   riguardano   specifici
territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale  di
rilevanza nazionale derivante da: 
  una crisi di una o piu' imprese di grande o  media  dimensione  con
effetti sull'indotto; 
  una grave crisi di uno specifico settore  industriale  con  elevata
specializzazione nel territorio. 
  Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano
risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale. 
  2. I  Progetti  di  cui  al  comma  1  promuovono,  anche  mediante
cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi  d'aiuto
disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti  produttivi
anche  a  carattere  innovativo,  la  riqualificazione   delle   aree
interessate, la formazione del capitale umano,  la  riconversione  di
aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento
energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente
funzionali agli interventi. 
  Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6,  e  8
della legge 15 maggio 1989, n.  181,  come  esteso  dall'articolo  73
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica  esclusivamente  per
l'attuazione  dei  progetti  di  riconversione   e   riqualificazione
industriale. 
  3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita' dell'iniziativa, i
Progetti  di  riconversione  e  riqualificazione   industriale   sono
adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano  gli
interventi  agevolativi,  l'attivita'  integrata  e   coordinata   di
amministrazioni  centrali,  regioni,  enti  locali  e  dei   soggetti
pubblici e privati, le modalita' di esecuzione degli interventi e  la
verifica dello stato di attuazione e del  rispetto  delle  condizioni
fissate.  Le  opere  e  gli  impianti  compresi   nel   Progetto   di
riconversione  e  riqualificazione  industriale  sono  dichiarati  di
pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. 
  4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progetto
sono indette dal Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi  degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma
la  vigente  normativa  in  materia  di  interventi  di  bonifica   e
risanamento ambientale dei siti contaminati. 
  5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in
conto interessi per l'incentivazione degli  investimenti  di  cui  al
decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' applicabile,  nell'ambito  dei
progetti di cui al comma 1 in tutto il  territorio  nazionale,  fatte
salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina  comunitaria
per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del  Progetto
di riconversione e riqualificazione industriale, il  Ministero  dello
sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui  attivita'
sono disciplinate mediante  apposita  convenzione  con  il  Ministero
dello  sviluppo  economico.  Gli  oneri  derivanti   dalle   predette
convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate  all'apposita
sezione del fondo di cui all'articolo  23,  comma  2  utilizzate  per
l'attuazione degli accordi di cui al presente  articolo,  nel  limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse. 
  7. Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure  volte
a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati
da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. 
  8. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  con  decreto  di  natura   non
regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto-legge,  disciplina  le  modalita'   di
individuazione delle situazioni  di  crisi  industriale  complessa  e
determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione  e  riqualificazione  industriale.  Il  Ministro  dello
sviluppo economico impartisce le opportune direttive  all'Agenzia  di
cui al comma 6, prevedendo la priorita' di accesso agli interventi di
propria competenza. 
  9. All'attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui  ai
commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di
cui al comma 6,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  finanziarie
individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma  3  e,
relativamente agli interventi agevolativi,  a  valere  sulle  risorse
stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora  non
disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. Le  attivita'
del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni  territoriali
partecipanti nei limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. 
  10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi  di  cui
all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto  delle
somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare
eventuali domande oggetto di istruttoria  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto-legge,  affluiscono  all'entrata   del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo  con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta  del
Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   per   la
successiva assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23 comma 2. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

        
      
Titolo III

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO


Capo I

Misure per la crescita sostenibile
                               Art. 28 
 
            Semplificazione dei procedimenti agevolativi 
                         di «Industria 2015» 
 
  1. Le agevolazioni concesse in favore  dei  programmi  oggetto  dei
progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma  842
della legge 27 dicembre 2006  n.  296  sono  revocate  qualora  entro
diciotto mesi dalla  data  del  provvedimento  di  concessione  delle
agevolazioni  non  sia  stata  avanzata  almeno  una   richiesta   di
erogazione per stato di avanzamento. Per i programmi di  investimento
per  i  quali,  alla  data  di  entrata  in   vigore   del   presente
decreto-legge, sia stato gia' emanato il  predetto  provvedimento  di
concessione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione per  stato
di avanzamento deve essere presentata entro il termine  di  sei  mesi
dalla predetta data di entrata in  vigore,  fatto  salvo  il  maggior
termine conseguente dall'applicazione del periodo precedente. 
  2. Le imprese titolari dei progetti di  cui  al  comma  1  decadono
dalle agevolazioni  concedibili  qualora,  decorsi  60  giorni  dalla
richiesta  formulata  dal  soggetto  gestore  degli  interventi,  non
provvedano   a   trasmettere   la   documentazione   necessaria   per
l'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. 
  3. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  adotta  le  necessarie
misure anche di  carattere  organizzativo  volte  a  semplificare  ed
accelerare le  procedure  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
agevolazioni in favore dei progetti di cui al comma 1. A tal fine  lo
stesso  Ministero  provvede  ad  emanare  specifiche  direttive   nei
confronti del soggetto gestore degli interventi. 

        
      
Titolo III

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO


Capo I

Misure per la crescita sostenibile
                               Art. 29 
 
                   Accelerazione della definizione 
                     di procedimenti agevolativi 
 
  1.  In  considerazione  della  particolare  gravita'  della   crisi
economica  che  ha  colpito  il  sistema   produttivo,   le   imprese
beneficiarie  delle  agevolazioni   di   cui   all'articolo   1   del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito  con  modificazioni
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio
1992, n. 215,  non  sono  piu'  tenute  al  rispetto  degli  obblighi
derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per  la  formazione
delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati. 
  2. Al fine di conseguire la definitiva  chiusura  dei  procedimenti
relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di  cui  alla
legge 1° marzo 1986, n. 64, nonche' di  quelle  concesse  nell'ambito
dei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge non sia  stata  avanzata
alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero
dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla  predetta  data,
accerta  la  decadenza  dai  benefici  per  l'insieme  delle  imprese
interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  3.  La  rimodulazione  dei  programmi  d'investimento  oggetto   di
agevolazioni a valere sui contratti di programma di cui  all'articolo
2, comma 203, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662  e'  consentita
entro e non oltre  un  anno  dalla  data  della  pubblicazione  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della delibera del  CIPE
di approvazione e finanziamento dei contratti. In tale caso  il  CIPE
puo' prorogare il termine di ultimazione degli investimenti  per  non
piu' di un anno dal termine originariamente previsto. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non e' consentito alcun
differimento  del  termine   di   ultimazione   degli   investimenti,
eventualmente prorogato, per effetto di variazioni  del  programma  e
dei soggetti proponenti. 
  5. Qualora, con riferimento ai contratti di programma gia'  oggetto
di deliberazione del CIPE di approvazione  e  di  finanziamento,  non
venga  presentato  il  progetto  esecutivo   entro   novanta   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello
sviluppo economico dispone la  decadenza  delle  imprese  interessate
dalle agevolazioni previste e ne da' comunicazione  al  CIPE.  Per  i
programmi oggetto di notifica alla Commissione europea,  il  predetto
termine decorre  dalla  comunicazione  degli  esiti  della  notifica,
qualora successiva alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge. 
  6. E' disposta la  risoluzione  dei  contratti  di  programma  gia'
stipulati qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, l'impresa non  abbia  prodotto  la
documentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimento
di tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio.  Qualora  il
contratto  sia  riferito  ad  una  pluralita'   di   iniziative,   la
risoluzione ha  effetto  limitatamente  alle  iniziative  interessate
dall'inadempimento. 
  7. Nell'ambito dei contratti di  programma,  non  si  procede  alla
revoca  delle  agevolazioni  qualora  si  registri  uno   scostamento
dell'obiettivo occupazionale contenuto nel limite di cinquanta  punti
percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi tra gli  ottanta
e i cinquanta punti percentuali si applica una percentuale di  revoca
parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso ed il  limite
di cinquanta punti percentuali. Lo scostamento superiore agli ottanta
punti  percentuali  e'  sanzionato  con  la   revoca   totale   delle
agevolazioni. 
  8. Le iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge  6
ottobre 1982, n. 752,  della  legge  30  luglio  1990,  n.  221,  del
decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e  dell'articolo  114,  comma  4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purche' avviate  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge, sono concluse entro  il
termine  perentorio  di  diciotto  mesi  dalla  predetta   data.   La
documentazione finale di spesa e' presentata  dai  beneficiari  entro
sei mesi,  non  piu'  prorogabili,  dalla  scadenza  del  termine  di
ultimazione come sopra definito.  Il  mancato  rispetto  dei  termini
previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni. 
  9. Il Ministro dello sviluppo economico, in presenza di  situazioni
di particolari gravita' sotto  il  profilo  economico  e  finanziario
delle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuita'
delle attivita' produttive ed il mantenimento  dei  relativi  livelli
occupazionali, puo' disporre in via eccezionale  la  sospensione  dei
termini  di  ultimazione  di  programmi  agevolati  a  valere   sugli
strumenti di propria competenza  fino  all'adozione  dei  conseguenti
programmi di ristrutturazione anche tramite  cessione  dei  complessi
aziendali. 

        
      
Titolo III

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO


Capo I

Misure per la crescita sostenibile
                               Art. 30 
 
       Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno 
          alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI 
 
  1. All'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interventi  di  cui  al
presente comma possono assumere anche la forma di contributi in conto
interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di  Trento
e Bolzano a valere sulle proprie risorse a  fronte  di  finanziamenti
deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di  interesse
vigente pro tempore, determinato con il decreto di  cui  all'articolo
1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311». 
  2. Per il perseguimento delle finalita'  di  cui  all'articolo  23,
comma 2 del presente decreto-legge,  i  programmi  e  gli  interventi
destinatari del Fondo per  la  crescita  sostenibile  possono  essere
agevolati anche a valere sulle risorse  del  Fondo  rotativo  per  il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito anche
FRI) di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30  dicembre  2004,
n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul  FRI  possono
essere assistiti da idonee garanzie. 
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358,  359,  360  e  361
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse  non
utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31
dicembre di ciascun anno, sono destinate alle  finalita'  di  cui  al
comma 2, nel limite massimo del 70 per cento delle risorse non ancora
utilizzate di cui al comma 354. Ai fini del presente  comma  sono  da
intendersi non utilizzate le risorse  gia'  destinate  dal  CIPE  per
interventi in relazione ai quali non siano ancora state pubblicate le
modalita'  per  la  presentazione  delle  istanze  di  accesso   alle
agevolazioni,   ovvero   quelle   derivanti   da   rimodulazione    o
rideterminazione  delle  agevolazioni  concedibili,  nonche'   quelle
provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti gia' erogati  e
dai  rientri  di  capitale  derivanti   dalle   revoche   formalmente
comminate. 
  4. Con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono  determinate  le
modalita' di ricognizione delle risorse  non  utilizzate  di  cui  al
comma 3, nonche' le modalita' di utilizzo e il riparto delle predette
risorse tra gli interventi destinatari  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile  di  cui  all'articolo   23,   comma   2   del   presente
decreto-legge. 
  5.  Sono  abrogati  i   commi   361-bis,   361-ter   e   361-quater
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
oneri a carico della finanza pubblica. 

        
      
Titolo III

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO


Capo I

Misure per la crescita sostenibile
                               Art. 31 
 
                 Ulteriori disposizioni finanziarie 
 
  1. Al fine di dare attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera  c),
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  10,  nel  rispetto
degli impegni  assunti  precedentemente  all'entrata  in  vigore  del
predetto decreto-legge n. 225 del 2010, le residue disponibilita' del
fondo per il sostegno  della  domanda  finalizzata  ad  obiettivi  di
efficienza energetica di cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  25
marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio
2010, n.  73,  giacenti  sul  conto  corrente  postale  intestato  al
Ministero dello sviluppo  economico,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato entro il termine di trenta  giorni  dall'entrata
in vigore del presente decreto. 
  2. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 27
febbraio 1985, n. 49, al netto delle somme occorrenti a finanziare le
domande gia' prevenute alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per
essere riassegnate nel medesimo importo, con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  su  richiesta  del  Ministero  dello
sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato  di  previsione
dello stesso Ministero per la successiva assegnazione al Fondo di cui
al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49. 
  3. Le risorse annualmente assegnate  al  Ministero  dello  sviluppo
economico per il finanziamento delle agevolazioni industriali la  cui
gestione non sia stata assunta dalle Regioni ai sensi degli  articoli
10 e  19  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  sono
riassegnate  nel  medesimo  importo,  con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle  finanze,  su  richiesta  del  Ministero  dello
sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato  di  previsione
dello stesso Ministero per essere utilizzate, previo accordo  con  le
Regioni interessate, per iniziative in favore delle piccole  e  medie
imprese operanti in tali Regioni. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. All'articolo 33, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole da «, la cui erogazione»  a  «contenziosi  pregressi»  sono
soppresse. 

        
      
Capo II

Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese
                               Art. 32 
 
              Strumenti di finanziamento per le imprese 
 
  1. Ai fini del presente  articolo  per  societa'  si  intendono  le
societa'  non  emittenti  strumenti  finanziari  quotati  su  mercati
regolamentati o su sistemi  multilaterali  di  negoziazione,  diverse
dalle   banche   e   dalle   micro-imprese,   come   definite   nella
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea  del  6  maggio
2003. 
  2. Anche in deroga  all'articolo  11  del  decreto  legislativo  1°
settembre  1993,  n.  385,  le  societa'  possono  emettere  cambiali
finanziarie, come definite alla legge  13  gennaio  1994,  n.  43,  e
obbligazioni a condizione che: 
  a) l'emissione sia assistita da uno sponsor; 
  b) l'ultimo bilancio dell'emittente sia  assoggettato  a  revisione
contabile da parte di  un  revisore  legale  o  di  una  societa'  di
revisione legale iscritti nel Registro dei revisori  legali  e  delle
societa' di revisione; 
  c) i titoli siano: 
  i. collocati esclusivamente presso investitori qualificati che  non
siano, direttamente o indirettamente, soci della societa' emittente, 
  ii.   destinati   alla   circolazione   esclusivamente   tra   tali
investitori. 
  Ai fini delle norme contenute nel  presente  articolo  le  cambiali
finanziarie sono titoli similari alle obbligazioni. 
  3. Ai fini del presente articolo  per  investitori  qualificati  si
intendono i soggetti definiti ai sensi dell'articolo 100 del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  4. Sono esclusi dalle disposizioni dei commi 2  e  3,  nonche'  dei
successivi commi 15, 16, 17 (sponsor)  e  19,  20,  21,  22,  23,  24
(clausole  di  subordinazione   e   partecipazione)   gli   strumenti
finanziari oggetto di offerta al pubblico ai sensi  dell'articolo  1,
comma 1, lettera t), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58
e ammessi alle negoziazioni in  un  mercato  regolamentato  o  in  un
sistema multilaterale di  negoziazione  italiano  o  di  altro  stato
membro dell'Unione europea. 
  5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43,  le
parole: «ed aventi una scadenza  non  inferiore  a  tre  mesi  e  non
superiore a dodici mesi dalla  data  di  emissione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non
superiore a diciotto mesi dalla data di emissione». 
  6. Il limite  massimo  all'ammontare  di  cambiali  finanziarie  in
circolazione e' pari al totale dell'attivo corrente  come  rilevabile
dall'ultimo  bilancio  approvato.  Per  attivo  corrente  si  intende
l'importo delle attivita' in bilancio con scadenza entro l'anno dalla
data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui  l'emittente
sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia  controllato
da una societa'  o  ente  a  cio'  tenuto,  puo'  essere  considerato
l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. 
  7. Dopo l'articolo 1  della  legge  13  gennaio  1994,  n.  43,  e'
inserito il  seguente:  «Art.  1-bis.  -  1.  Fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le cambiali finanziarie possono  essere  emesse
anche in forma dematerializzata; a tal  fine  l'emittente  si  avvale
esclusivamente di  una  societa'  autorizzata  alla  prestazione  del
servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari. 
  2.   Per   l'emissione   di   cambiali   finanziarie    in    forma
dematerializzata, l'emittente invia una richiesta  alla  societa'  di
gestione accentrata, contenente la promessa incondizionata di  pagare
alla scadenza le somme dovute ai titolari della cambiali  finanziarie
che  risultano   dalle   scritture   contabili   degli   intermediari
depositari. 
  Nella richiesta sono specificati altresi': 
  a) l'ammontare totale dell'emissione; 
  b) l'importo di ogni singola cambiale; 
  c) il numero delle cambiali; 
  d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale; 
  e) la data di emissione; 
  f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma,  numeri
da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669; 
  g)  le  eventuali   garanzie   a   supporto   dell'emissione,   con
l'indicazione  dell'identita'  del  garante   e   l'ammontare   della
garanzia; 
  h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla  data
dell'emissione; 
  i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente; 
  j) l'ufficio del registro al quale l'emittente e' iscritto. 
  3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni  contenute  nella
Parte III, Titolo II, Capo II, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58. 
  4. Le cambiali emesse ai sensi del presente  articolo  sono  esenti
dall'imposta di bollo di cui all'articolo 6 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,
ferma restando comunque l'esecutivita' del titolo». 
  8. Le disposizioni dell'articolo  3,  comma  115,  della  legge  28
dicembre  1995,  n.  549,  non  si  applicano  nei  casi  in  cui  le
obbligazioni e i titoli similari, emessi dai soggetti di cui al comma
1  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
decreto-legge, siano sottoscritti da investitori qualificati che  non
siano, anche per il tramite di societa' fiduciarie o  per  interposta
persona, direttamente o indirettamente soci della societa' emittente. 
  9. Nell'articolo 1 del Decreto legislativo 1° aprile 1996, n.  239,
il primo comma e' sostituto dal seguente: «1. La ritenuta del 20  per
cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  non  si  applica  sugli
interessi ed altri proventi delle  obbligazioni  e  titoli  similari,
emessi da banche, da societa' per  azioni  con  azioni  negoziate  in
mercati regolamentati o sistemi multilaterali di  negoziazione  degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati  aderenti  all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al  decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  da  enti  pubblici  economici
trasformati in societa' per azioni in base a disposizione  di  legge,
nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari negoziati  nei  medesimi  mercati  regolamentati  o  sistemi
multilaterali  di  negoziazione  emessi  da  societa'  diverse  dalle
prime». 
  10. Per i titoli emessi dalle societa' diverse dalle banche e dalle
societa' con azioni  quotate  nei  mercati  regolamentati  o  sistemi
multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione  europea
e degli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, la disposizione di cui al comma 9 si applica con riferimento  ai
titoli emessi a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  11. Nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, al comma 1, le parole  «obbligazioni,  titoli
similari e  cambiali  finanziarie»  sono  sostituite  dalle  seguenti
«obbligazioni e titoli similari». 
  12. I dati sull'emissione delle obbligazioni e titoli similari  non
negoziati  in  mercati   regolamentati   devono   essere   comunicati
dall'emittente entro trenta  giorni  all'Agenzia  delle  Entrate  per
consentire   adeguato   monitoraggio   ai   fini   antielusivi.   Con
provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate   saranno
indicati eventuali ulteriori adempimenti. 
  13.  Le  spese  di  emissione  delle  cambiali  finanziarie,  delle
obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 1 del  Decreto
legislativo 1° aprile 1996, n.  239,  primo  comma,  sono  deducibili
nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente  dal  criterio
di imputazione a bilancio. 
  14. Possono assumere il ruolo di sponsor ai sensi del  comma  2  le
banche, le imprese di investimento, le SGR, le societa'  di  gestione
armonizzate, SICAV, gli intermediari finanziari iscritti  nell'elenco
previsto dall'articolo 107  del  T.U.  bancario,  nonche'  le  banche
autorizzate all'esercizio dei servizi di  investimento  anche  aventi
sede legale in uno Stato extracomunitario, purche'  autorizzate  alla
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. 
  15. Lo sponsor assiste la societa' nella procedura di emissione dei
titoli  supportando  l'emittente  nella  fase  di  emissione   e   di
collocamento. Egli assume altresi' con l'emittente impegni  volti  ad
assicurare la liquidabilita', almeno a  intervalli  predefiniti,  dei
titoli fino alla scadenza. 
  Il  collocamento  dei  titoli  presso  investitori  qualificati  in
rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di  sponsor
e' disciplinato dalle  norme  vigenti  in  materia  di  conflitti  di
interesse. 
  16. Lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale
scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del  valore
di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni  di  euro,
al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a  10
milioni di euro, in aggiunta alla quota  precedente,  ed  il  2%  del
valore di emissione eccedente 10 milioni di euro,  in  aggiunta  alle
quote anzidette. 
  17.  Lo  sponsor  procede  ad  una  valutazione  periodica,  almeno
semestrale, del valore dei  titoli.  Lo  sponsor  provvede  altresi',
tramite   propri   modelli   formalizzati,    alla    classificazione
dell'emittente in  una  categoria  di  rischio  identificata  secondo
procedure che tengano conto della qualita' creditizia delle  imprese,
avendo  riferimento  alla  Comunicazione  della  Commissione  Europea
2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo  di  fissazione  dei
tassi di riferimento e di attualizzazione. In particolare, lo sponsor
classifica l'emittente con periodicita' almeno semestrale, e comunque
ogniqualvolta intervengano elementi straordinari atti a modificare il
giudizio, distinguendo almeno cinque categorie di qualita' creditizia
dell'emittente (ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa),  da
incrociarsi, per le operazioni garantite, con i livelli  di  garanzia
elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche  le  descrizioni
della  classificazione  adottata  e  ne  aggiorna  tempestivamente  i
contenuti ogni qual volta sia necessario. 
  18. In deroga a quanto  previsto  dal  comma  2,  lettera  a),  del
presente articolo, le societa' diverse dalle medie  e  dalle  piccole
imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio
2003  possono  rinunciare  alla  nomina  dello  sponsor  ovvero  alle
prestazioni da esso dovute ai sensi dei commi 15, 16 e 17. 
  19. Le obbligazioni emesse da societa' di cui al  comma  1  possono
prevedere clausole  di  partecipazione  agli  utili  d'impresa  e  di
subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o superiore a 60
mesi. 
  20.  La  clausola  di  subordinazione  definisce   i   termini   di
postergazione  del  portatore  del  titolo  ai  diritti  degli  altri
creditori della societa' e ad eccezione dei sottoscrittori  del  solo
capitale sociale.  Alle  societa'  emittenti  titoli  subordinati  si
applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile. 
  Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni
obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge. 
  21. La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo
spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola  al
risultato economico dell'impresa emittente.  Il  tasso  di  interesse
riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del  corrispettivo)
non puo' essere inferiore  al  Tasso  Ufficiale  di  Riferimento  pro
tempore  vigente.  La  societa'  emittente  titoli  partecipativi  si
obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro  trenta
giorni dall'approvazione  del  bilancio,  una  somma  commisurata  al
risultato  economico  dell'esercizio,  nella   percentuale   indicata
all'atto dell'emissione (parte variabile del corrispettivo). 
  Tale  somma  e'  proporzionata   al   rapporto   tra   obbligazioni
partecipative in circolazione e  capitale  sociale,  aumentato  della
riserva legale e delle  riserve  disponibili  risultanti  dall'ultimo
bilancio approvato. 
  22. Le regole di calcolo della parte  variabile  del  corrispettivo
sono fissate all'atto dell'emissione, non possono  essere  modificate
per tutta la  durata  dell'emissione,  sono  dipendenti  da  elementi
oggettivi  e  non  possono  discendere,  in  tutto  o  in  parte,  da
deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza. 
  23. La variabilita' del  corrispettivo  riguarda  la  remunerazione
dell'investimento e non si applica al diritto di  rimborso  in  linea
capitale dell'emissione. 
  24. Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli  anche
la clausola di subordinazione e comporti il vincolo a non distribuire
capitale  sociale  se  non  nei  limiti  dei   dividendi   sull'utile
d'esercizio, la componente variabile  del  corrispettivo  costituisce
oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei  profitti
e delle perdite della societa' emittente, rappresenta un costo e,  ai
fini dell'applicazione delle imposte sui  redditi,  e'  computata  in
diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto
di legge gli utili netti annuali si  considerano  depurati  da  detta
somma. 
  25. La parte variabile del corrispettivo non e' soggetta alla legge
del 7 marzo 1996, n. 108. 
  26. All'articolo  2412  del  codice  civile,  il  quinto  comma  e'
sostituito dal seguente «I commi primo e  secondo  non  si  applicano
alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di  negoziazione  ovvero  di
obbligazioni  che  danno  il   diritto   di   acquisire   ovvero   di
sottoscrivere azioni.». 

        
      
Capo III

Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali
                               Art. 33 
 
                 Revisione della legge fallimentare 
                per favorire la continuita' aziendale 
 
  1. Al regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 67,  terzo  comma,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) gli atti, i pagamenti e le  garanzie  concesse  su  beni  del
debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia
idoneo  a  consentire  il  risanamento  della  esposizione  debitoria
dell'impresa e ad assicurare il  riequilibrio  della  sua  situazione
finanziaria; un professionista indipendente designato  dal  debitore,
iscritto  nel  registro  dei  revisori  legali  ed  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)  deve  attestare
la veridicita' dei dati aziendali e la  fattibilita'  del  piano;  il
professionista e' indipendente quando non e' legato all'impresa  e  a
coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da  rapporti
di  natura  personale  o   professionale   tali   da   comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in  ogni  caso,  il  professionista  deve
essere in possesso dei  requisiti  previsti  dall'articolo  2399  del
codice civile e non deve, neanche per il tramite di  soggetti  con  i
quali e' unito in associazione professionale,  avere  prestato  negli
ultimi cinque anni attivita' di  lavoro  subordinato  o  autonomo  in
favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione
o di controllo; il piano puo' essere pubblicato  nel  registro  delle
imprese su richiesta del debitore;»; 
      2) alla lettera e): dopo le parole «dell'articolo 182-bis» sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' gli atti, i pagamenti e le  garanzie
legalmente posti in essere  dopo  il  deposito  del  ricorso  di  cui
all'articolo 161;»; 
    b) all'articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al secondo  comma,  dopo  la  lettera  d),  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «e) un piano contenente la descrizione analitica delle  modalita'
e dei tempi di adempimento della proposta.»; 
      2) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo la  parola  «professionista»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«,designato dal debitore,»; 
  b) dopo il  primo  periodo  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente:
«Analoga relazione deve  essere  presentata  nel  caso  di  modifiche
sostanziali della proposta o del piano.»; 
  3) al quinto  comma,  dopo  le  parole  «pubblico  ministero»  sono
aggiunte le seguenti: «ed e' pubblicata, a cura del cancelliere,  nel
registro delle imprese entro il  giorno  successivo  al  deposito  in
cancelleria»; 
  4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti: 
  «L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la domanda di
concordato riservandosi di presentare la  proposta,  il  piano  e  la
documentazione di cui ai commi  secondo  e  terzo  entro  un  termine
fissato dal giudice compreso fra sessanta  e  cento  venti  giorni  e
prorogabile,  in  presenza  di  giustificati  motivi,  di  non  oltre
sessanta  giorni.  Nello  stesso  termine,  in  alternativa   e   con
conservazione  sino  all'omologazione  degli  effetti  prodotti   dal
ricorso, il debitore puo' depositare domanda ai  sensi  dell'articolo
182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo  162,  commi
secondo e terzo. 
  Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui  all'articolo
163 il debitore puo'  compiere  gli  atti  urgenti  di  straordinaria
amministrazione previa autorizzazione del tribunale,  il  quale  puo'
assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo  e  a  decorrere
dallo stesso termine il debitore puo' altresi' compiere gli  atti  di
ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per
effetto  degli   atti   legalmente   compiuti   dal   debitore   sono
prededucibili ai sensi dell'articolo 111.»; 
    c) all'articolo 168 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole «presentazione  del  ricorso»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese»; 
  b) dopo  la  parola  «esecutive»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e
cautelari»; 
  c) dopo le parole «creditori  per  titolo  o  causa  anteriore»  la
parola «decreto» e' soppressa; 
      2) al terzo comma e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono  la
data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese  sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.»; 
    d) dopo l'articolo 169 e' aggiunto il seguente articolo: 
  «Articolo 169-bis (Contratti in corso di esecuzione). - Il debitore
nel ricorso di cui all'articolo 161 puo' chiedere che il Tribunale o,
dopo il decreto di ammissione, il giudice  delegato  lo  autorizzi  a
sciogliersi dai contratti in corso  di  esecuzione  alla  data  della
presentazione del ricorso. Su  richiesta  del  debitore  puo'  essere
autorizzata la sospensione del contratto per  non  piu'  di  sessanta
giorni, prorogabili una sola volta. 
  In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente
al risarcimento del danno conseguente al  mancato  adempimento.  Tale
credito e' soddisfatto come credito anteriore al concordato. 
  Lo  scioglimento  del  contratto  non  si  estende  alla   clausola
compromissoria in esso contenuta. 
  Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti  di
lavoro subordinato nonche' ai contratti  di  cui  agli  articoli  72,
ottavo comma, e 80 primo comma.»; 
    e) all'articolo 182-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «L'imprenditore in stato di crisi puo'  domandare,  depositando  la
documentazione di cui all' articolo 161, l'omologazione di un accordo
di  ristrutturazione   dei   debiti   stipulato   con   i   creditori
rappresentanti almeno il sessanta per cento dei  crediti,  unitamente
ad  una  relazione  redatta  da  un  professionista,  designato   dal
debitore, in possesso dei requisiti di  cui  all'articolo  67,  terzo
comma,  lettera  d)  sulla   veridicita'   dei   dati   aziendali   e
sull'attuabilita' dell'accordo  stesso  con  particolare  riferimento
alla sua idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei  creditori
estranei nei rispetto dei seguenti termini: 
  a) entro cento venti giorni dall'omologazione, in caso  di  crediti
gia' scaduti a quella data; 
  b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti  non
ancora scaduti alla data dell'omologazione.»; 
  2) al terzo comma, primo periodo, dopo la  parole  «patrimonio  del
debitore», sono aggiunte le seguenti:  «,  ne'  acquisire  titoli  di
prelazione se non concordati»; 
  3) al sesto  comma,  primo  periodo,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) dopo le parole «all'articolo 161, primo e  secondo  comma»  sono
aggiunte le seguenti: «lettere a), b), c) e d)»; 
  b)  le  parole  «il  regolare»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«l'integrale»; 
  4) al settimo comma, secondo periodo, le parole «il regolare»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'integrale»; 
  5) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: 
  «A seguito del deposito  di  un  accordo  di  ristrutturazione  dei
debiti nei termini assegnati dal tribunale  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se  nel
medesimo termine e' depositata una domanda di concordato  preventivo,
si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.»; 
    f) dopo l'articolo 182-quater sono aggiunti i seguenti articoli: 
  «Articolo 182-quinquies (Disposizioni in tema di finanziamento e di
continuita' aziendale nel concordato preventivo e  negli  accordi  di
ristrutturazione dei debiti). - Il debitore che  presenta,  anche  ai
sensi dell'articolo 161 sesto comma, una  domanda  di  ammissione  al
concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo  di
ristrutturazione dei debiti ai sensi  dell'articolo  182  bis,  primo
comma, o una proposta di accordo  ai  sensi  dell'articolo  182  bis,
sesto comma,  puo'  chiedere  al  tribunale  di  essere  autorizzato,
assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti,
prededucibili  ai  sensi  dell'articolo  111,  se  un  professionista
designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui  all'articolo
67, terzo comma, lettera d),  verificato  il  complessivo  fabbisogno
finanziario dell'impresa  sino  all'omologazione,  attesta  che  tali
finanziamenti  sono  funzionali  alla  migliore   soddisfazione   dei
creditori. 
  L'autorizzazione di  cui  al  primo  comma  puo'  riguardare  anche
finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed  entita',  e  non
ancora oggetto di trattative. 
  Il tribunale puo' autorizzare  il  debitore  a  concedere  pegno  o
ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti. 
  Il debitore  che  presenta  domanda  di  ammissione  al  concordato
preventivo con continuita' aziendale, anche  ai  sensi  dell'articolo
161 sesto comma, puo' chiedere al tribunale  di  essere  autorizzato,
assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori
per prestazioni di beni o servizi, se un professionista  in  possesso
dei requisiti di  cui  all'articolo  67,  terzo  comma,  lettera  d),
attesta che tali prestazioni  sono  essenziali  per  la  prosecuzione
della attivita' di impresa e funzionali  ad  assicurare  la  migliore
soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e'
necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare
di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore  senza
obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla
soddisfazione dei creditori. 
  Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un  accordo
di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis,  primo
comma, o una proposta di  accordo  ai  sensi  dell'articolo  182-bis,
sesto comma, puo' chiedere al Tribunale  di  essere  autorizzato,  in
presenza dei presupposti di cui al quarto  comma,  a  pagare  crediti
anche anteriori per prestazioni di beni o  servizi.  In  tal  caso  i
pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di  cui
all'articolo 67. 
  Articolo  182-sexies  (Riduzione  o  perdita  del  capitale   della
societa' in crisi). - Dalla  data  del  deposito  della  domanda  per
l'ammissione al concordato preventivo, anche  a  norma  dell'articolo
161, sesto comma, della domanda per  l'omologazione  dell'accordo  di
ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di
accordo a  norma  del  sesto  comma  dello  stesso  articolo  e  sino
all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo  e
terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e  2482-ter  del
codice  civile.  Per  lo  stesso  periodo  non  opera  la  causa   di
scioglimento della societa' per  riduzione  o  perdita  del  capitale
sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del  codice
civile. 
  Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle  domande  e
della proposta di cui al primo  comma,  l'applicazione  dell'articolo
2486 del codice civile.»; 
  g) all'articolo 184, primo comma,  primo  periodo,  le  parole  «al
decreto di apertura della procedura di  concordato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alla pubblicazione nel registro  delle  imprese  del
ricorso di cui all'articolo 161»; 
  h) dopo l'articolo 186 e' aggiunto il seguente articolo: 
  «Articolo 186-bis (Concordato con continuita' aziendale). -  Quando
il piano di  concordato  di  cui  all'articolo  161,  secondo  comma,
lettera e) prevede la prosecuzione dell'attivita' di impresa da parte
del  debitore,la  cessione  dell'azienda  in  esercizio   ovvero   il
conferimento dell'azienda in esercizio in una o piu' societa',  anche
di nuova costituzione, si  applicano  le  disposizioni  del  presente
articolo, nonche' gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili.
Il piano puo' prevedere anche la liquidazione di beni non  funzionali
all'esercizio dell'impresa. 
  Nei casi previsti dal presente articolo: 
  a) il piano di cui all'articolo 161,  secondo  comma,  lettera  e),
deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei  ricavi
attesi dalla prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano
di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle  relative
modalita' di copertura; 
  b) la relazione del professionista di cui all'articolo  161,  terzo
comma, deve attestare che la  prosecuzione  dell'attivita'  d'impresa
prevista  dal  piano  di  concordato   e'   funzionale   al   miglior
soddisfacimento dei creditori; 
  c)  Il  piano  puo'  prevedere  una  moratoria  fino  a   un   anno
dall'omologazione  per  il  pagamento   dei   creditori   muniti   di
privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista  la  liquidazione
dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. 
  Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti  in  corso
di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati  con
pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura
della  procedura.   Sono   inefficaci   eventuali   patti   contrari.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la  continuazione
di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore  di
cui all'articolo 67  ha  attestato  la  conformita'  al  piano  e  la
ragionevole capacita' di  adempimento.  Di  tale  continuazione  puo'
beneficiare, in presenza dei requisiti di legge,  anche  la  societa'
cessionaria o conferitaria  d'azienda  o  di  rami  d'azienda  cui  i
contratti siano  trasferiti.  Il  giudice  delegato,  all'atto  della
cessione  o  del  conferimento,  dispone   la   cancellazione   delle
iscrizioni e trascrizioni. 
  L'ammissione   al   concordato   preventivo   non   impedisce    la
partecipazione a procedure di  assegnazione  di  contratti  pubblici,
quando l'impresa presenta in gara: 
  a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti  di
cui all'articolo 67, lettera d) che attesta la conformita' al piano e
la ragionevole capacita' di adempimento del contratto; 
  b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di
carattere generale,  di  capacita'  finanziaria,  tecnica,  economica
nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento  dell'appalto,
il quale si e'  impegnato  nei  confronti  del  concorrente  e  della
stazione appaltante a mettere  a  disposizione,  per  la  durata  del
contratto, le risorse  necessarie  all'esecuzione  dell'appalto  e  a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca  nel
corso della gara ovvero dopo la stipulazione  del  contratto,  ovvero
non sia  per  qualsiasi  ragione  piu'  in  grado  di  dare  regolare
esecuzione  all'appalto.  Si  applica  l'articolo  49   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato
puo'  concorrere  anche  riunita  in  raggruppamento  temporaneo   di
imprese, purche' non rivesta la qualita' di mandataria e  sempre  che
le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad
una procedura concorsuale. In tal caso la  dichiarazione  di  cui  al
precedente comma, lettera b), puo' provenire anche  da  un  operatore
facente parte del raggruppamento. 
  Se nel corso di  una  procedura  iniziata  ai  sensi  del  presente
articolo  l'esercizio  dell'attivita'  d'impresa  cessa   o   risulta
manifestamente dannosa per i  creditori,  il  tribunale  provvede  ai
sensi dell'articolo 173. Resta salva  la  facolta'  del  debitore  di
modificare la proposta di concordato.»; 
    i) la rubrica del capo terzo del titolo sesto e' sostituita dalla
seguente: 
  «Capo III.  -  Disposizioni  applicabili  nel  caso  di  concordato
preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e
liquidazione coatta amministrativa»; 
    l) dopo l'articolo 236 e' inserito il seguente: 
  «Articolo  236-bis  (Falso  in  attestazioni  e  relazioni).  -  Il
professionista  che  nelle  relazioni  o  attestazioni  di  cui  agli
articoli 67, terzo comma, lettera  d),  161,  terzo  comma,  182-bis,
182-quinquies e 186-bis espone informazioni false  ovvero  omette  di
riferire informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da due a
cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. 
  Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto  profitto
per se' o per altri, la pena e' aumentata. 
  Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata
fino alla meta'». 
  2.  All'articolo  38,  primo  comma,  lettera   a),   del   decreto
legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  dopo  le  parole  «concordato
preventivo» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,salvo  il  caso  di  cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267». 
  3. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  ai
procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi
di ristrutturazione  dei  debiti  introdotti  dal  trentesimo  giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, nonche' ai piani di cui al comma 1, lettera a),
n. 1) elaborati successivamente al predetto termine. 
  4. Il comma 4 dell'articolo 88 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro
o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e
agli enti di cui all'articolo 73, comma  1,  lettere  a)  e  b),  dai
propri soci e la rinuncia  dei  soci  ai  crediti,  ne'  gli  apporti
effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni,  ne'  la
riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato  fallimentare
o preventivo o per effetto  della  partecipazione  delle  perdite  da
parte  dell'associato  in  partecipazione.  In  caso  di  accordo  di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182  bis
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato  ai
sensi dell'articolo 67, lettera d) regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione  dei  debiti
dell'impresa non costituisce non sopravvenienza attiva per  la  parte
che eccede le perdite, pregresse e di periodo,  di  cui  all'articolo
84.». 
  5. Il comma 5 dell'articolo 101 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo  non
ammortizzato di essi, e le perdite  su  crediti  sono  deducibili  se
risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le  perdite
su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali  o
ha concluso un accordo di ristrutturazione dei  debiti  omologato  ai
sensi dell'articolo 182-bis regio decreto 16 marzo 1942, n.  267.  Ai
fini del presente comma, il  debitore  si  considera  assoggettato  a
procedura concorsuale dalla  data  della  sentenza  dichiarativa  del
fallimento o del provvedimento  che  ordina  la  liquidazione  coatta
amministrativa  o  del  decreto  di  ammissione  alla  procedura   di
concordato preventivo o del  decreto  che  dispone  la  procedura  di
amministrazione straordinaria  delle  grandi  imprese  in  crisi;  ai
medesimi fini si considera concluso un  accordo  di  ristrutturazione
dei debiti dalla data  del  decreto  del  Tribunale  di  omologazione
dell'accordo medesimo.». 

        
      
Capo IV

Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico
                               Art. 34 
 
         Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione 
                          dei biocarburanti 
 
  1. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo  2011,
n. 28, sono aggiunte all'inizio le parole «Al fine di  permettere  ai
produttori di biocarburanti comunitari di  attuare  le  modificazioni
tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di  seconda
generazione, fino al 31  dicembre  2014,»  e  all'ultimo  periodo  le
parole «pari a 9 Giga-calorie» sono sostituite dalle parole «pari a 8
Giga-calorie». 
  2. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3  marzo  2011
n. 28 dopo  le  parole  «rifiuti  e  sottoprodotti»  e'  aggiunto  «,
entrambi prodotti  e  trasformati  in  biocarburanti  nel  territorio
Comunitario,  che  non  presentino  altra   utilita'   produttiva   o
commerciale al di  fuori  del  loro  impiego  per  la  produzione  di
carburanti o a fini energetici,». Alla fine dello stesso  comma  sono
aggiunte le parole «Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche
o  lignocellulosiche,  indipendentemente  dalla  classificazione   di
queste ultime  come  materie  di  origine  non  alimentare,  rifiuti,
sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al
periodo precedente.». 
  3. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 Marzo 2011 n. 28, dopo
il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi: 
  «5-bis. Per il periodo dall'entrata in vigore del presente  decreto
legislativo fino al 31  ottobre  2012,  e'  comunque  ammissibile  il
contributo  dei  biocarburanti  prodotti  a  partire  da  rifiuti   e
sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati  ai  sensi  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalita' di cui al
comma 5. 
  5-ter.  A  decorrere  dal  1°  novembre  2012,  limitatamente  alla
categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di  cui
al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che  possono
essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i  requisiti
stabiliti dall'articolo 184 bis  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 : 
  acque glicerinose; 
  acidi grassi provenienti  dalla  raffinazione,  fisica  o  chimica,
degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti di produzione  del
biodiesel (nella  misura  massima  del  5%  in  peso  della  relativa
produzione di biodiesel); 
  acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione  della
parte acida residua dell'olio durante il processo di  produzione  del
biodiesel (nella  misura  massima  del  5%  in  peso  della  relativa
produzione di biodiesel); 
  residui dalla reazione di distillazione degli acidi  grassi  grezzi
(nella misura massima del 5% in peso  della  relativa  produzione  di
acidi grassi distillati) e  delle  acque  glicerinose  (nella  misura
massima del  5%  in  peso  della  relativa  produzione  di  Glicerina
distillata) condotta nelle aziende oleochimiche; 
  oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi; 
  feccia da vino e vinaccia; 
  grassi animali di categoria 1, nel rispetto  del  Regolamento  (CE)
1069/2009 e del Regolamento (CE) 142/2011 e della Comunicazione della
Commissione sull'attuazione pratica del regime UE  di  sostenibilita'
per i biocarburanti e sulle norme  di  calcolo  per  i  biocarburanti
(2010/C 160/02). 
  5-quater. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30
gennaio di ogni  anno,  puo'  essere  modificato,  nel  rispetto  dei
criteri di cui al comma  5,  l'elenco  di  cui  al  comma  5-ter  dei
sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste dal comma
5 e le modalita' di tracciabilita'  degli  stessi,  con  efficacia  a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo e stabilite  variazioni
della misura massima percentuale prevista dal comma 5-quinquies. 
  5-quinquies. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui  all'articolo
2-quater del decreto-legge 10 gennaio  2006,  n.  2,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno
2013 i  soggetti  obbligati  possono  adempiere  al  proprio  obbligo
annuale complessivo di immissione in consumo di  biocarburanti  nella
misura massima del 20% con certificati di immissione  in  consumo  di
biocarburanti  che  sono  stati  prodotti  a  partire  da  rifiuti  e
sottoprodotti, ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  5,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  5-sexies. A decorrere dall'1 gennaio 2013, le competenze  operative
e  gestionali  assegnate  al  Ministero  delle  politiche   agricole,
alimentari e forestali  ai  sensi  del  provvedimento  di  attuazione
dell'articolo 2 quater del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge  11  marzo  2006,  n.  81,
cosi' come modificato dall'articolo 1,  comma  368,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al  Ministero  dello  sviluppo
economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore  dei  servizi
energetici S.p.A. Gli  oneri  gestionali  sono  posti  a  carico  dei
soggetti  obbligati  e  con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ne e' determinata l'entita' in funzione delle  Giga  calorie
di biocarburante da immettere in consumo e le relative  modalita'  di
versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A.  Per  l'esercizio
di tali competenze e' costituito presso il Ministero  dello  sviluppo
economico un comitato tecnico consultivo composto  da  rappresentanti
del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle
finanze, e del Gestore dei servizi energetici  S.p.A.,  con  oneri  a
carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del presente  comma  non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5-septies. In riferimento  alle  attivita'  previste  dall'articolo
7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005 n.  66,  come  introdotto
dall'articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.  55,
il Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed l'Istituto superiore  per
la protezione  e  la  ricerca  ambientale  assicurano  il  necessario
raccordo dei flussi informativi al fine della  semplificazione  degli
adempimenti  a  carico  degli  operatori  economici.   Il   comma   2
dell'articolo 3 del decreto  legislativo  31  marzo  2011  n.  55  e'
abrogato. 
  4. A decorrere dal  trentesimo  giorno  successivo  all'entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai  fini  del
rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del  decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'articolo  33  del
decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.   28,   l'importazione   di
biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti  all'Unione  Europea
e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentita l'Agenzia delle Dogane. 
  5. I soggetti che intendono importare in  Italia  biocarburanti  da
immettere sul mercato interno ai fini del comma 4  devono  presentare
istanza al Ministero dello sviluppo economico  -  Direzione  generale
per  la  sicurezza  dell'approvvigionamento   e   le   infrastrutture
energetiche  e  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare o inviarla, mediante sistemi di identificazione
e    autenticazione    elettronica,    corredata    dalla    seguente
documentazione: 
  a) copia della licenza  di  attivita'  dell'impianto,  nella  quale
risulti la capacita' riconosciuta all'impianto, la  ragione  sociale,
ubicazione  dell'impresa  titolare  dell'impianto,   il   numero   di
identificazione fiscale,  il  codice  di  attivita'  o  il  documento
equivalente del paese nel quale si trova l'impianto; 
  b) relazione rilasciata da un soggetto indipendente che  certifichi
la capacita' di produzione dell'impianto  che  risulta  operativo  al
momento della presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche del
prodotto  importato,  con  indicazione  dei  controlli  di   qualita'
effettuati e relativi risultati; 
  c) dichiarazione giurata del  titolare  dell'impianto  che  afferma
quanto segue: 
  di essere in regola con gli obblighi  di  pagamento  relativi  alla
previdenza  sociale  e   con   gli   obblighi   fiscali   del   paese
corrispondente; 
  di operare in conformita' con la normativa ambientale del paese nel
quale  si  trova  l'impianto  o  l'unita'  produttiva  oggetto  della
domanda; 
  che il biocarburante e' interamente prodotto nell'impianto; 
    d) procura valida ed  autentica  conferita  al  firmatario  della
domanda. 
  6. Le domande di cui al comma 5 devono  essere  redatte  in  lingua
italiana. I documenti redatti in altra lingua devono essere corredati
dalla relativa traduzione giurata in lingua  italiana.  Il  Ministero
dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare pubblicano nel  proprio  sito  Internet  il
«Registro  delle  autorizzazioni  all'importazione  di  biocarburanti
prodotti   in   paesi   non   appartenenti    all'Unione    Europea».
Dall'attuazione dei commi 4 e 5 non derivano nuovi a maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. 
  7.  Le  specifiche  convenzionali  di  carburanti  e  biocarburanti
riportate nell'allegato 1) del decreto del Ministero delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  del  29  aprile  2008,  n.   110,
«Regolamento recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione
dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una
quota  minima  di  biocarburanti»,  emanato  ai  sensi  dell'articolo
2-quater,  punto  3,  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.   2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come
sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, sono  aggiornate  e  integrate  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro dell'economia e delle finanze 

        
      
Capo IV

Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico
                               Art. 35 
 
                 Disposizioni in materia di ricerca 
                    ed estrazione di idrocarburi 
 
  1. L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e' sostituito dal seguente: 
  «17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno
del perimetro  delle  aree  marine  e  costiere  a  qualsiasi  titolo
protette  per  scopi  di  tutela  ambientale,  in  virtu'  di   leggi
nazionali,  regionali  o  in  attuazione  di   atti   e   convenzioni
internazionali sono vietate le attivita' di ricerca,  di  prospezione
nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare,  di
cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge  9  gennaio  1991,  n.  9.  Il
divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste  entro  dodici
miglia  dalle  linee  di  costa  lungo  l'intero  perimetro  costiero
nazionale e dal  perimetro  esterno  delle  suddette  aree  marine  e
costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui  agli
articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed  i
procedimenti  autorizzatori  e  concessori  conseguenti  e  connessi,
nonche' l'efficacia  dei  titoli  abilitativi  gia'  rilasciati  alla
medesima data, anche ai fini  della  esecuzione  delle  attivita'  di
ricerca, sviluppo  e  coltivazione  da  autorizzare  nell'ambito  dei
titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e  dei  procedimenti
autorizzatori  e  concessori  conseguenti  e  connessi.  Le  predette
attivita' sono autorizzate previa sottoposizione  alla  procedura  di
valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e  seguenti
del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un
raggio di dodici miglia dalle  aree  marine  e  costiere  interessate
dalle attivita' di cui al primo periodo. Dall'entrata in vigore delle
disposizioni di cui  al  presente  comma  e'  abrogato  il  comma  81
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  i  titolari
delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere
annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo  19,  comma  1
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal  7%  al
10% per il gas e dal 4%  al  7%  per  l'olio.  Il  titolare  unico  o
contitolare di ciascuna concessione e'  tenuto  a  versare  le  somme
corrispondenti al valore dell'incremento  dell'aliquota  ad  apposito
capitolo  dell'entrata  del  bilancio   dello   Stato,   per   essere
interamente  riassegnate,  in  parti  uguali,  ad  appositi  capitoli
istituiti nello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo
economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente  delle
azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino  e  delle
attivita' di vigilanza e controllo della sicurezza  anche  ambientale
degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.». 
  2. All'articolo 184, al comma 5  bis,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e' aggiunto il seguente periodo: «con  lo  stesso
decreto   interministeriale   sono   determinati   i    criteri    di
individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione  di  cui
all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai
siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree  ad  uso  esclusivo
alle  Forze  Armate,  tenuto  conto  delle  attivita'  effettivamente
condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.». 

        
      
Capo IV

Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico
                               Art. 36 
 
                   Semplificazioni di adempimenti 
                     per il settore petrolifero 
 
  1. All'articolo 57, comma 9, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito con modificazioni nella legge  4  aprile  2012,  n.  35
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo» dopo le parole: «Nel caso di», sono inserite  le  seguenti:
«chiusura di un impianto di  raffinazione  e  sua  trasformazione  in
deposito,    con    realizzazione    di»    e    dopo    le    parole
«reindustrializzazione  dei  siti»   sono   inserite   le   seguenti:
«contaminati, anche» e all'ultimo periodo sostituire le  parole:  «di
eventuali» con la seguente: «degli». 
  2. All'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito con modificazioni nella legge  4  aprile  2012,  n.  35
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo» dopo le parole «il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
Trasporti», sono inserite le seguenti: «limitatamente  agli  impianti
industriali  strategici  e  relative   infrastrutture,   disciplinati
dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328». 
  3. All'articolo 57, comma 4, della legge  4  aprile  2012,  n.  35,
«Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo»sostituire le parole «eventualmente  previsti»  con  le
seguenti «previsti dalla legislazione ambientale»,  e  sostituire  le
parole «centottanta giorni» con le seguenti «novanta giorni». 
  4. All'articolo 57, dopo il comma 15, e' inserito il seguente: 
  «15-bis. Al Titolo V, Parte IV del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 252,
comma 4, sono aggiunte, infine, le  seguenti  parole:  «il  Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  adotta
procedure semplificate per le operazioni di  bonifica  relative  alla
rete di distribuzione carburanti.». 
  5. Dopo l'articolo 57 e' inserito il seguente articolo aggiuntivo: 
  «Art.   57-bis   (Semplificazione   amministrativa    in    materia
infrastrutture strategiche). - 1. Le periodicita' di cui alle Tabelle
A e B del decreto  ministeriale  1°  dicembre  2004  n.  329  non  si
applicano agli impianti di produzione  a  ciclo  continuo  nonche'  a
quelli per la fornitura di servizi essenziali, monitorati in continuo
e  ricadenti,  ambedue  le  tipologie,  nel  campo  di   applicazione
dell'articolo 8 del decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  334  e
successive  modifiche  e  interazioni.   Sotto   la   responsabilita'
dell'utilizzatore deve essere accertata, da un  organismo  notificato
per la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione,  la
sostenibilita'  della  diversa   periodicita'   in   relazione   alla
situazione esistente presso l'impianto. Sulla base dell'accertamento,
qualora le condizioni di sicurezza accertate  lo  consentano,  potra'
essere utilizzata una periodicita' incrementale non superiore ad anni
3  rispetto  a  quelle  previste  per  legge.  La  documentazione  di
accertamento deve  essere  conservata  dall'utilizzatore  per  essere
presentata, a richiesta, agli Enti preposti alle verifiche periodiche
di sicurezza espletate dai competenti organi territoriali. 
  2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici  individuati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i),  della  legge  23  agosto
2004, n. 239, per gli impianti a ciclo  continuo  e  per  quelli  che
rivestono carattere di pubblica utilita' o  servizio  essenziale,  in
presenza di  difetti  che  possono  pregiudicare  la  continuita'  di
esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto  la  responsabilita'
dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di
riparazione, anche  con  attrezzatura  in  esercizio,  finalizzati  a
mantenere la stabilita' strutturale dell'attrezzatura e garantire  il
contenimento delle  eventuali  perdite  per  il  tempo  di  ulteriore
esercizio  fino  alla  data  di  scadenza  naturale  della   verifica
periodica successiva alla  temporanea  riparazione.  Tali  temporanee
riparazioni sono effettuate secondo le specifiche  tecniche  previste
ai sensi dall'articolo 3 del presente decreto 1° dicembre, n. 329,  o
norme tecniche internazionali riconosciute». 
  6. A decorrere dal  1°  gennaio  2013  l'importazione  di  prodotti
petroliferi finiti  liquidi  da  Paesi  non  appartenenti  all'Unione
Europea e' soggetta ad autorizzazione del  Ministero  dello  sviluppo
economico, sentita l'Agenzia delle Dogane, rilasciata sulla  base  di
criteri  determinati  con  decreto  del  Ministero   dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, nel quale sono individuati i requisiti  minimi  per
l'ottenimento dell'autorizzazione, tenendo anche conto  dell'aderenza
dell'impianto estero di produzione dei prodotti  petroliferi  oggetto
di  importazione  alle  prescrizioni  ambientali,   di   salute   dei
lavoratori e di sicurezza, previste dalla disciplina comunitaria  per
gli  impianti  produttivi  ubicati   all'interno   della   Comunita'.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e  si  fara'  fronte
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  7. All'articolo 276, comma 6,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010,
n. 128, dopo le parole «ove producano emissioni  in  atmosfera»  sono
aggiunte le seguenti «e non risultino adeguati alle  prescrizioni  di
cui all'allegato VII alla parte quinta del presente decreto». 

        
      
Capo IV

Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico
                               Art. 37 
 
             Disciplina delle gare per la distribuzione 
             di gas naturale e nel settore idroelettrico 
 
  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le 
  Seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 14, comma 5, e' sostituito dal seguente:  «Alle  gare
di cui al comma  1  sono  ammesse,  senza  limitazioni  territoriali,
societa'  per  azioni  o  a   responsabilita'   limitata,   anche   a
partecipazione pubblica, e  societa'  cooperative  a  responsabilita'
limitata, sulla base di  requisiti  oggettivi,  proporzionati  e  non
discriminatori, con la sola esclusione  delle  societa',  delle  loro
controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante,
che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in  Paesi  non
appartenenti  all'Unione  europea,  gestiscono  di   fatto,   o   per
disposizioni di  legge,  di  atto  amministrativo  o  per  contratto,
servizi pubblici locali in virtu' di affidamento  diretto  o  di  una
procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre  i
gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al  primo
periodo non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati
e alle societa' da queste direttamente o  indirettamente  controllate
ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,  nonche'  al  socio
selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito nella legge  14  settembre  2011,  n.
148, e alle societa' a  partecipazione  mista,  pubblica  e  privata,
costituite ai sensi del medesimo comma»; 
  b) il  primo  periodo  dell'articolo  15,  comma  10,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2010, n. 164, e' sostituito dai seguenti: 
  «I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni  di  cui
al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime  gare
per ambiti territoriali, indette a norma dell'articolo 14,  comma  1,
successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e
senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti  o
le loro controllate,  controllanti  o  controllate  da  una  medesima
controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi  dalla
distribuzione di gas naturale, in virtu' di affidamento diretto o  di
una procedura non ad evidenza pubblica. Per  le  prime  gare  di  cui
sopra non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 33, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  e  successive  modifiche  e
integrazioni." 
  2. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  dell'articolo  46-bis  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione  di
gas naturale, e gli ambiti di distribuzione gas determinati ai  sensi
del medesimo articolo, in base a cui devono essere espletate le  gare
per l'affidamento del servizio di distribuzione  gas  in  conformita'
con l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1°  giugno  2011,
n. 93. 
  3. In sede di affidamento del servizio  di  distribuzione  del  gas
naturale, al fine di garantire la sicurezza del servizio, sono  fatti
salvi gli obblighi in materia di  tutela  dell'occupazione  stabiliti
dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo  28,  comma  6,  del
decreto  legislativo  23  maggio  2010,  n.   164,   che,   a   causa
dell'obbligatorieta',  non  costituiscono  elemento  di   valutazione
dell'offerta. 
  4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 ,  n.  79,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  L'amministrazione
competente, cinque anni prima dello scadere  di  una  concessione  di
grande derivazione d'acqua  per  uso  idroelettrico  e  nei  casi  di
decadenza, rinuncia e revoca,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse  pubblico
ad un diverso uso delle  acque,  incompatibile  con  il  mantenimento
dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza  pubblica,
nel rispetto della normativa vigente e dei principi  fondamentali  di
tutela della concorrenza, liberta' di stabilimento, trasparenza e non
discriminazione,  per   l'attribuzione   a   titolo   oneroso   della
concessione per un periodo  di  durata  ventennale,  avendo  riguardo
all'offerta di miglioramento  e  risanamento  ambientale  del  bacino
idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale,
alla consistenza e qualita' del piano di interventi  programmati  per
assicurare la  conservazione  della  capacita'  utile  di  invaso  e,
prioritariamente, all'offerta economica per  l'acquisizione  dell'uso
della risorsa idrica e degli altri  beni  oggetto  di  concessione  e
all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata; 
  b) al comma 2, e' aggiunto il  seguente  periodo:  «Con  lo  stesso
decreto e' determinata la percentuale dell'offerta economica  di  cui
al comma 1, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei
costi  dell'energia  elettrica  a  beneficio  della  generalita'  dei
clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo decreto.». 
  5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25,  comma  1,  del
Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre  1933,  n.  1775,  il
bando di  gara  per  l'attribuzione  di  una  concessione  di  grande
derivazione  ad  uso  idroelettrico   prevede,   per   garantire   la
continuita' gestionale, il trasferimento dal  concessionario  uscente
al nuovo concessionario della titolarita' del ramo d'azienda relativo
all'esercizio della concessione,  comprensivo  di  tutti  i  rapporti
giuridici afferenti alla concessione. 
  6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato
e concordato tra questi e l'amministrazione  concedente  prima  della
fase di offerta e reso noto nel bando di gara.  Il  corrispettivo  e'
determinato con riferimento al valore di mercato dei  beni  materiali
diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di
cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, inteso come valore di
ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario  degrado,
e con riferimento agli investimenti effettuati sui  beni  di  cui  al
citato articolo 25, comma 1, e non ammortizzati alla data di scadenza
della concessione. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso
tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui  due  indicati
rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi
oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche
territorialmente competente, i  quali  operano  secondo  sperimentate
metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina. 
  7. Al fine di  assicurare  un'omogenea  disciplina  sul  territorio
nazionale delle attivita' di generazione idroelettrica e  parita'  di
trattamento tra gli operatori economici,  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  il  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento  e  Bolzano,  sono  stabiliti  i  criteri
generali per la determinazione  secondo  criteri  di  economicita'  e
ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei  canoni
di concessione ad uso idroelettrico. 
  8. Sono abrogati i commi 489 e 490 dell'articolo 1 della  legge  23
dicembre 2005, n. 266. 

        
      
Capo IV

Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico
                               Art. 38 
 
Semplificazioni delle attivita' di  realizzazione  di  infrastrutture
  energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale 
 
  1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma
8, e' aggiunto il seguente comma: 
  «8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia  di  valutazione  di
impatto ambientale, nel caso di mancata espressione  da  parte  delle
amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa  comunque
denominati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 7 e 8,
entro  il  termine  di  centocinquanta  giorni  dalla  richiesta,  il
Ministero dello sviluppo economico invita le  medesime  a  provvedere
entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di  ulteriore
inerzia da  parte  delle  amministrazioni  regionali  interessate  lo
stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri, la quale provvede in merito  con  la  partecipazione  della
Regione interessata. Le disposizioni del presente comma si  applicano
anche ai procedimenti amministrativi in corso.»'. 
  2. All'articolo  14  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti
modifiche: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Con il  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  da
emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del  decreto  legislativo
23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal  decreto  legislativo  1°
giugno 2011, n. 93, e' altresi' determinata la parte dello spazio  di
stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di  cui
all'articolo 12, comma 7,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  1°
giugno 2011, n. 93,  da  assegnare,  per  le  esigenze  degli  stessi
clienti, con procedure di asta competitiva. Le stesse procedure  sono
utilizzate anche per le ulteriori  capacita'  di  stoccaggio  di  gas
naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse  quelle
eventualmente non assegnate ai sensi del comma 1. Le maggiori entrate
rispetto alla remunerazione tariffaria  dei  servizi  di  modulazione
relativi  ai  clienti  sopra  citati  sono  destinate  dalla   stessa
Autorita' alla  riduzione  delle  tariffe  di  distribuzione,  mentre
quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio
sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto.»; 
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: 
  «3 bis. Lo spazio di stoccaggio di cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  130,
e' offerto, nell'anno contrattuale  di  stoccaggio  in  cui  diviene,
anche parzialmente, fisicamente disponibile, a tutti gli  utenti  del
sistema del gas naturale mediante procedure di asta  competitiva.  Le
maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria  dei  servizi
di stoccaggio sono destinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas alla riduzione delle tariffe di trasporto.». 
  3. Con decreti  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono determinati limiti
massimi per l'attribuzione a ciascun  soggetto  o  gruppo  societario
delle capacita' di stoccaggio non destinate alle esigenze dei clienti
civili  e,  fino  alla  realizzazione  di  ulteriori   capacita'   di
stoccaggio e di  punta  di  erogazione  sufficienti  a  garantire  il
funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base  alle
valutazioni di rischio condotte ai sensi dell'articolo 8 del  decreto
legislativo 1° giugno 2012, n. 93, le modalita' per l'utilizzo  delle
capacita' di stoccaggio e di punta esistenti da parte  di  tutti  gli
utenti ai fini della sicurezza dello stesso sistema. 

        
      
Capo IV

Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico
                               Art. 39 
 
Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricita' e sui
  prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per
  le imprese a forte consumo di energia;  regimi  tariffari  speciali
  per i grandi consumatori industriali di energia elettrica 
 
  1. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di  concerto  col  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
emanare entro il 31 dicembre 2012,  sono  definite,  in  applicazione
dell'articolo 17 della Direttiva  2003/96/CE  del  Consiglio  del  27
ottobre 2003, le imprese a  forte  consumo  di  energia,  in  base  a
requisiti e  parametri  relativi  a  livelli  minimi  di  consumo  ed
incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa. 
  2. I decreti di cui al comma 1  sono  finalizzati  alla  successiva
determinazione di un sistema di aliquote di accisa  sull'elettricita'
e sui prodotti energetici impiegati come combustibili  rispondente  a
principi di semplificazione ed equita', nel rispetto delle condizioni
poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27  ottobre  2003,
da cui non derivino nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,
ne' maggiori entrate per il bilancio dello Stato. 
  3. I corrispettivi a copertura  degli  oneri  generali  di  sistema
elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi  oneri  a  carico
dei clienti finali sono rideterminati  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas entro 60  giorni  dalla  data  di  emanazione  dei
decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto  della  definizione
di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al
medesimo comma 1 e nel rispetto  dei  vincoli  di  cui  al  comma  2,
secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.  Dalla  data
di entrata  in  vigore  della  rideterminazione  e'  conseguentemente
abrogato l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
  4. In attuazione dell'articolo 3, comma 13 bis,  del  decreto-legge
n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge  n.  44
del 26 aprile 2012, e  limitatamente  ai  periodi  individuati  dalla
medesima norma, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i
provvedimenti necessari a  garantire  che  la  componente  tariffaria
compensativa riconosciuta ai  soggetti  di  cui  alla  citata  norma,
successivamente al loro  passaggio  al  libero  mercato  dell'energia
elettrica,  non  risulti  inferiore  a  quella  che   sarebbe   stata
riconosciuta in caso di permanenza  sul  mercato  vincolato.  Restano
salvi gli  effetti  delle  decisioni  della  Commissione  europea  in
materia. 

        
      
Capo IV

Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico
                               Art. 40 
 
Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di
  attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni  di
  un proprio patrimonio 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  28
maggio 2010, n. 85, dopo le parole: «sono  trasferiti  alle  Regioni,
unitamente alle relative pertinenze»  sono  aggiunte  le  parole  «le
miniere  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera  d),  che  non
comprendono  i  giacimenti  petroliferi  e  di  gas  e  le   relative
pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative
pertinenze e». 
  2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  28
maggio 2010 n. 85, sono cancellate le parole «e  le  miniere  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti
petroliferi e di gas e le  relative  pertinenze  nonche'  i  siti  di
stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze». 
  3. All'articolo 4, comma 1, prima frase, del decreto legislativo 28
maggio 2010 n. 85, dopo le parole: «ad eccezione»  sono  aggiunte  le
parole «delle miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che
non comprendono i giacimenti petroliferi  e  di  gas  e  le  relative
pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative
pertinenze e». 
  4. All'articolo 4, comma 1, seconda frase, del decreto  legislativo
28 maggio 2010 n. 85, dopo le parole: «attribuzione di beni demaniali
diversi» sono aggiunte le parole «dalle miniere di  cui  all'articolo
5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti  petroliferi
e di gas e le relative pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas
naturale e le relative pertinenze e». 

        
      
Capo V

Ulteriori misure a sostegno delle imprese
                               Art. 41 
 
Razionalizzazione  dell'organizzazione  dell'ICE  -  Agenzia  per  la
  promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione  delle  imprese
  italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero 
 
  1. Al fine di razionalizzare e rilanciare gli interventi  a  favore
dello  sviluppo  economico  e  della   internazionalizzazione   delle
imprese, all'articolo 14, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
come modificato dall'articolo  22,  comma  6,  del  decreto-legge  22
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo del comma 18-bis sono apportate le seguenti
modifiche: 
  1) le parole: «copresieduta dai  Ministri  degli  affari  esteri  e
dello   sviluppo   economico»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«copresieduta dal Ministro degli affari esteri,  dal  Ministro  dello
sviluppo economico e, per  le  materie  di  propria  competenza,  dal
Ministro con delega al turismo»; 
  2) dopo le parole: «o da  persona  dallo  stesso  designata,»  sono
inserite le  seguenti:  «  dal  Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata,»; 
  3)  le  parole:  «presidente  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «presidente   della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome»; 
  4) dopo le parole: «di R.E.T.E. Imprese Italia»  sono  inserite  le
seguenti: «, di Alleanza delle Cooperative italiane»; 
  b) al primo periodo del comma 24 la  parola:  «300»  e'  sostituita
dalla seguente: «450»; 
  c) al primo periodo del comma 26, la parola:  «300»  e'  sostituita
dalla seguente: «450»; 
  d) al comma  26-bis  dopo  le  parole:  «Ministero  dello  sviluppo
economico.» sono aggiunte, in fine,  le  seguenti:  «Con  i  medesimi
decreti si  provvede  a  rideterminare  le  dotazioni  organiche  del
Ministero dello sviluppo  economico  in  misura  corrispondente  alle
unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
  2. All'articolo 22, comma 8, primo  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre  2011,  n.  214,  le  parole:  «di  cui  al   comma   26-bis
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come  inserito
dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «designato dal
Ministro dello sviluppo economico,». 
  3. Al fine di razionalizzarne la struttura organizzativa, l'ENIT  -
Agenzia nazionale per il turismo opera all'estero  nell'ambito  delle
Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita'  stabilite  con
apposita convenzione stipulata tra l'ENIT, il Ministero degli  affari
esteri e l'Amministrazione vigilante su ENIT. Il personale  dell'ENIT
all'estero, individuato nel  limite  di  un  contingente  massimo  di
cinquanta  unita'  definito  in  dotazione  organica,   puo'   essere
accreditato, previo nulla osta del  Ministero  degli  affari  esteri,
secondo le  procedure  previste  dall'articolo  31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  in  conformita'
alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e
tenendo   conto   delle   consuetudini   esistenti   nei   Paesi   di
accreditamento.   Il   funzionario   responsabile   dell'ufficio   e'
accreditato presso le  autorita'  locali  in  lista  diplomatica.  Il
restante  personale  e'  notificato   nella   lista   del   personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'ENIT all'estero  opera  nel
quadro delle funzioni di direzione,  vigilanza  e  coordinamento  dei
Capi missione, secondo le linee guida e gli indirizzi  strategici  in
materia   di   promo-commercializzazione    dell'offerta    turistica
all'estero definite dalla cabina di regia  di  cui  all'articolo  14,
comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111,   inserito
dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  4. A decorrere dal primo rinnovo del consiglio  di  amministrazione
dell'ENIT - Agenzia nazionale per  il  turismo,  uno  dei  membri  e'
designato dal Ministro degli affari esteri. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e si fara'  fronte
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 

        
      
Capo V

Ulteriori misure a sostegno delle imprese
                               Art. 42 
 
          Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese 
               e consorzi per l'internazionalizzazione 
 
  1. All'articolo  6  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 2, lettera c) le parole  «individuati  e  definiti  dal
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica»  sono
soppresse; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo economico sono determinati i  termini,  le  modalita'  e  le
condizioni degli interventi, le attivita' e gli obblighi del gestore,
le funzioni di controllo nonche' la  composizione  e  i  compiti  del
Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla
emanazione del decreto restano in vigore i  criteri  e  le  procedure
attualmente vigenti». 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Per le  finalita'  dei  commi  precedenti  sono  utilizzate  le
disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio  1981,  n.  394  con  le  stesse  modalita'  di
utilizzo  delle  risorse  del  Fondo   rotativo,   con   riserva   di
destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo.». 
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo  32,  comma  2,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il riparto delle risorse iscritte nel
capitolo  2501  del  Ministero  dello  Sviluppo  economico   per   il
contributo in favore di istituti, enti,  associazioni,  consorzi  per
l'internazionalizzazione  e   di   Camere   di   commercio   italiane
all'estero, di cui  alla  legge  1°  luglio  1970,  n.  518,  per  lo
svolgimento  di  specifiche  attivita'   promozionali,   di   rilievo
nazionale,  per  l'internazionalizzazione  delle  piccole   e   medie
imprese, e' effettuato  con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
La  relazione  sulla  realizzazione  delle   attivita'   promozionali
effettuate  in  ciascun  anno   viene   trasmessa   alle   competenti
Commissioni Parlamentari entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  3. I consorzi per l'internazionalizzazione  hanno  per  oggetto  la
diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole  e
medie imprese nonche' il supporto  alla  loro  presenza  nei  mercati
esteri anche attraverso  la  collaborazione  e  il  partenariato  con
imprese estere. 
  4.  Nelle  attivita'  dei  consorzi  per   l'internazionalizzazione
funzionali  al  raggiungimento  dell'oggetto   sono   ricomprese   le
attivita' relative all'importazione di materie prime  e  di  prodotti
semilavorati,      alla      formazione       specialistica       per
l'internazionalizzazione,    alla    qualita',    alla    tutela    e
all'innovazione dei  prodotti  e  dei  servizi  commercializzati  nei
mercati  esteri,  anche  attraverso  marchi   in   contitolarita'   o
collettivi; 
  5. I consorzi per l'internazionalizzazione sono costituiti ai sensi
degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di
societa'  consortile  o  cooperativa  da  piccole  e  medie   imprese
industriali,  artigiane,  turistiche,  di  servizi  e  agroalimentari
aventi sede in Italia; possono, inoltre,  partecipare  anche  imprese
del settore commerciale. E' altresi'  ammessa  la  partecipazione  di
enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni,
purche' non fruiscano dei contributi previsti dal comma 6. La  nomina
della   maggioranza   degli   amministratori   dei    consorzi    per
l'internazionalizzazione spetta in ogni caso  alle  piccole  e  medie
imprese consorziate, a favore delle quali i consorzi svolgono in  via
prevalente la loro attivita'. 
  6.  Ai  consorzi   per   l'internazionalizzazione   sono   concessi
contributi per la copertura di non piu' del 50 per cento delle  spese
da   essi   sostenute    per    l'esecuzione    di    progetti    per
l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di
rete con piccole e medie imprese non consorziate. I progetti  possono
avere durata pluriennale, con ripartizione delle  spese  per  singole
annualita'. Ai contributi  si  applica,  con  riguardo  alle  imprese
consorziate  ed  alle  piccole  e  medie  imprese   non   consorziate
rientranti in un contratto di rete, il regolamento (CE) n.  1998/2006
della Commissione, del 15 dicembre  2006,  in  materia  di  aiuti  de
minimis, fatta salva l'applicazione  di  regimi  piu'  favorevoli.  I
contributi di cui al presente comma sono concessi  nell'ambito  delle
risorse di bilancio disponibili allo scopo finalizzate ai  sensi  del
comma 2. Con decreto di natura non regolamentare del  Ministro  dello
sviluppo economico, da emanare entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le  modalita'  per
la concessione dei contributi di cui al presente comma. 
  7. Ai fini delle imposte sui redditi  le  somme  accantonate  nelle
riserve  costituenti   il   patrimonio   netto   dei   consorzi   per
l'internazionalizzazione  concorrono  alla  formazione  del   reddito
dell'esercizio in cui la riserva  e'  utilizzata  per  scopi  diversi
dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo  consortile  o
del capitale sociale. I servizi resi da detti consorzi alle piccole e
medie imprese  consorziate  costituiscono  servizi  internazionali  o
connessi agli scambi internazionali  ai  sensi  dell'articolo  9  del
decreto Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633.  Ai
consorzi per l'internazionalizzazione si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 13, commi 34, 35, 36  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla  legge  24  novembre
2003, n. 326. 

        
      
Capo V

Ulteriori misure a sostegno delle imprese
                               Art. 43 
 
          Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy 
 
  1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4  della  legge  24  dicembre
2003, n. 350, e' aggiunto il seguente: 
  «49-quater.  Le  Camere  di  commercio  industria  artigianato   ed
agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto  di  cui
all'articolo 17 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  ai  fini
dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di  cui  al
precedente comma 49-bis.». 

        
      
Capo V

Ulteriori misure a sostegno delle imprese
                               Art. 44 
 
       Societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto 
 
  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice  civile,
la societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto puo' essere
costituita con contratto o atto unilaterale da  persone  fisiche  che
abbiano  compiuto  i  trentacinque  anni  di  eta'  alla  data  della
costituzione. 
  2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e  deve
indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo  2463-bis
del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto  costitutivo
l'amministrazione della societa' puo' essere affidata a  una  o  piu'
persone fisiche anche diverse dai soci. 
  3. La  denominazione  di  societa'  a  responsabilita'  limitata  a
capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la
sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui
questa  e'  iscritta  devono  essere  indicati  negli   atti,   nella
corrispondenza della societa' e nello  spazio  elettronico  destinato
alla comunicazione  collegato  con  la  rete  telematica  ad  accesso
pubblico. 
  4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si  applicano  alla
societa'  a  responsabilita'   limitata   a   capitale   ridotto   le
disposizioni del libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili. 

        
      
Capo V

Ulteriori misure a sostegno delle imprese
                               Art. 45 
 
                          Contratto di rete 
 
  1. Il periodo dalle parole «Ai fini degli adempimenti» alle  parole
«deve indicare» del comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n.  33  e'
sostituito dal seguente. 
  «Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al  comma  4-quater,
il contratto deve essere redatto per atto pubblico  o  per  scrittura
privata autenticata, ovvero per atto  firmato  digitalmente  a  norma
dell'articolo 25 del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  da
ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese  aderenti,
trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese  attraverso
il  modello  standard  tipizzato  con  decreto  del  Ministro   della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare: » 
  2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del  10
febbraio 2009, convertito in  legge  n.  33  del  9  aprile  2009  e'
aggiunto infine il seguente periodo. 
  «Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e  depositate  per
l'iscrizione, a cura dell'impresa  indicata  nell'atto  modificativo,
presso la sezione del registro delle imprese presso cui  e'  iscritta
la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla
comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al  contratto
di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle  imprese  presso
cui sono iscritte  le  altre  partecipanti,  che  provvederanno  alle
relative annotazioni d'ufficio della modifica». 
  3. Al contratto di rete di cui all'articolo  3,  comma  4-ter,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, cosi' come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le  disposizioni
di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203. 

        
      
Capo V

Ulteriori misure a sostegno delle imprese
                               Art. 46 
 
                Adeguamento del sistema sanzionatorio 
                          delle cooperative 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220,
dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti commi: 
  «5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono  all'attivita'  di
vigilanza  o  risultano  irreperibili  al  momento  delle   verifiche
disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa  da
euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo  in  corso  alla  data  di
riscontro  del  comportamento  elusivo  da  parte  dell'autorita'  di
vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla  cessazione
dell'irreperibilita'. La stessa norma si applica  alle  irregolarita'
previste dall'articolo 10 della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  in
sostituzione della sanzione  della  sospensione  semestrale  di  ogni
attivita'.». 

        
      
Capo V

Ulteriori misure a sostegno delle imprese
                               Art. 47 
 
           Semplificazione della governance di Unioncamere 
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010,  n.  23  e'
sostituito dal seguente: «6. Oltre ai rappresentanti delle camere  di
commercio,  come  individuati  dallo   Statuto,   che   fanno   parte
dell'organo amministrativo dell'Unioncamere il cui numero massimo  di
componenti e' calcolato con riferimento ai presidenti delle camere di
commercio e in conformita' alle disposizioni di cui  all'articolo  3,
commi 2 e 3 della legge 11  novembre  2011,  n.  180,  sono  invitati
permanenti alle riunioni dello stesso  tre  rappresentanti  designati
dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti  designati
dalla Conferenza Unificata.». 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta oneri  aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato. 

        
      
Capo V

Ulteriori misure a sostegno delle imprese
                               Art. 48 
 
                           Lodo arbitrale 
 
  1.  Nei  giudizi  arbitrali  per  la  risoluzione  di  controversie
inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e  servizi
il lodo e' impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre  che  per
motivi di nullita', anche per  violazione  delle  regole  di  diritto
relative al merito della controversia. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica  anche  ai  giudizi
arbitrali per i quali non sia scaduto il termine  per  l'impugnazione
davanti alla Corte d'appello alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 

        
      
Capo V

Ulteriori misure a sostegno delle imprese
                               Art. 49 
 
                         Commissario ad acta 
 
  1. Il commissario «ad acta» di cui all'articolo 86 della  legge  27
dicembre 2002, n.  289,  nominato  con  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive  21  febbraio  2003,  cessa  alla  data  del  31
dicembre 2013. 
  2. Entro la medesima data del 31 dicembre 2013, il commissario  «ad
acta», previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna  di
tutti i beni, trattazioni e rapporti  in  capo  alle  Amministrazioni
individuate,  secondo  le  ordinarie  competenze,  con  decreto   del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri  la
relazione conclusiva dell'attivita' svolta. 
  3. L'onere per il compenso a saldo e  per  il  funzionamento  della
struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di euro  di
100.000  per  ciascuno  degli  anni  2012   e   2013,   grava   sulle
disponibilita'  della  contabilita'  speciale  3250,   intestata   al
commissario ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale 1728  di
cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

        
      
Capo V

Ulteriori misure a sostegno delle imprese
                               Art. 50 
 
       Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 
 
  1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al comma 2 dell'articolo 39, dopo le parole  «la  cui  opera  e'
richiesta  dalla  procedura»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  gli
obblighi da osservare circa la pubblicita' degli incarichi  conferiti
e dei relativi costi, al fine di  garantire  piena  trasparenza  alla
procedura»; 
  b)  al  comma  1  dell'articolo  41,  dopo  le  parole   «Ministero
dell'Industria.», sono aggiunte le seguenti: «L'onere per il compenso
del delegato, e' detratto dal compenso del commissario.»; 
  c) il comma 2 dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Il  commissario  puo'  essere  autorizzato  dal  comitato   di
sorveglianza a  farsi  coadiuvare  da  tecnici  o  da  altre  persone
retribuite, compreso il fallito, sotto la propria  responsabilita'  e
ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di  consulenza  e
collaborazione tecnica  e  professionale  limitatamente  ai  casi  di
effettiva necessita' e previa  verifica  circa  la  insussistenza  di
adeguate professionalita' tra i dipendenti dell'impresa.»; 
    d) l'articolo 47, e' sostituito dal seguente: 
  «47 (Compenso  dei  commissari  e  dei  membri  del   comitato   di
sorveglianza). - 1. L'ammontare del compenso spettante al commissario
giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di
sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione  sono  determinati
con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo  economico,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli  adattamenti
resi necessari dalla specificita' della procedura, delle disposizioni
di cui al decreto  ministeriale  25  gennaio  2012,  n.  30,  recante
"Regolamento concernente  l'adeguamento  dei  compensi  spettanti  ai
curatori  fallimentari  e  la  determinazione  dei   compensi   nelle
procedure di concordato preventivo" nonche'  dei  seguenti  ulteriori
criteri: 
  a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura
fissa, tra un  importo  minimo  e  un  importo  massimo  definiti  in
relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto  anche  conto
dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio; 
  b) articolazione del compenso del commissario straordinario in:  un
compenso  remunerativo  dell'attivita'  gestionale,  parametrato   al
fatturato  dell'impresa;  un  compenso  remunerativo   dell'attivita'
concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto
dei costi sostenuti per l'attivita' concorsuale e  al  passivo  della
procedura, secondo  aliquote  individuate  in  misura  non  superiore
all'80% di quelle vigenti per  la  determinazione  dei  compensi  dei
curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati
di apprezzamento della economicita', efficacia  ed  efficienza  della
procedura; 
  c) determinazione del compenso dei membri esperti del  Comitato  di
sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti  in  relazione
al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese  del
gruppo assoggettate alla procedura.». 

        
      
Capo V

Ulteriori misure a sostegno delle imprese
                               Art. 51 
 
                   Cedibilita' tax credit digitale 
 
  1. All'articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive  modificazioni,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: «il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n. l,
e' cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di  cui
agli articoli 1260 e seguenti del codice  civile  e  previa  adeguata
dimostrazione dell'effettivita' del diritto al  credito  medesimo,  a
intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla societa'
fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Tali cessionari possono
utilizzare il credito ceduto  solo  in  compensazione  con  i  propri
debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione,  restano
impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi  al
controllo  delle  dichiarazioni  dei  redditi  e  all'accertamento  e
all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che  ha
ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.». 

        
      
Capo V

Ulteriori misure a sostegno delle imprese
                               Art. 52 
 
        Disposizioni in materia di tracciabilita' dei rifiuti 
 
  1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter,
21-quater, e  21-quinques  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  alle  ulteriori   verifiche
amministrative  e  funzionali  del   Sistema   di   controllo   della
Tracciabilita' dei Rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152  del  2006  resesi
necessarie anche a seguito delle attivita' poste in essere  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito  con  modificazioni  in  legge  14  settembre,  n.  148  e
successive modifiche  ed  integrazioni,  il  termine  di  entrata  in
operativita' del Sistema SISTRI, gia' fissato dall'articolo 12, comma
2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato,  da  ultimo,
con l'articolo 6, comma  2,  del  gia'  richiamato  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138  e  con  l'articolo  13,  comma  3  e  3-bis  del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e' sospeso fino al compimento
delle anzidette verifiche e comunque non oltre  il  30  giugno  2013,
unitamente ad ogni adempimento  informatico  relativo  al  SISTRI  da
parte  dei  soggetti  di  cui  all'articolo   188-ter   del   decreto
legislativo n. 152/2006, fermo  restando,  in  ogni  caso,  che  essi
rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  ed  all'osservanza
della   relativa    disciplina,    anche    sanzionatoria,    vigente
antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del  3
dicembre 2010, n. 205. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e' fissato il nuovo termine per l'entrata in di
operativita' del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono  sospesi
gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e la SELEX - SE.MA in data  14
dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti
in data 10 novembre  2010  e  sono  conseguentemente  inesigibili  le
relative prestazioni; e' altresi' sospeso il pagamento dei contributi
dovuti dagli utenti per l'anno 2012. 

        
      
Capo VI

Misure per accelerare l'apertura dei servizi pubblici locali al
mercato
                               Art. 53 
 
       Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
          convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 
 
  1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella  legge
14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
      1) dopo le parole «di rilevanza economica», la parola  «in»  e'
sostituita dalle seguenti: «definendo il perimetro degli»; 
  2) dopo le parole «massimizzare l'efficienza  del  servizio»,  sono
inserite le seguenti: «e istituendo o designando gli enti di  governo
degli stessi»; 
  3) dopo le parole: «Fermo restando  il  termine  di  cui  al  primo
periodo del presente comma» sono inserite  le  seguenti:  «che  opera
anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi  previsti
per la riorganizzazione del servizio in ambiti»; 
      4) al quarto periodo, le parole: «di dimensione non inferiore a
quelle»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  coerenza   con   le
previsioni». 
    b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole «la delibera di cui al comma 2» sono inserite  le
seguenti: «nel caso di attribuzione di diritti  di  esclusiva  se  il
valore  economico  del  servizio  e'  pari  o  superiore  alla  somma
complessiva di 200.000 euro annui»; 
  b) le parole «adottata  previo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«trasmessa per un»; 
  c) le parole:  «dell'Autorita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«all'Autorita'»; 
  d)  le  parole»che  si  pronuncia  entro  sessanta   giorni»   sono
sostituite dalle seguenti:  «che  puo'  pronunciarsi  entro  sessanta
giorni»; 
  e) le parole «dall'ente di governo locale dell'ambito o del  bacino
o in sua assenza» sono eliminate; 
  f) alla fine del primo periodo, dopo le parole «di  una  pluralita'
di servizi pubblici locali.»  sono  inserite  le  seguenti:  «Decorso
inutilmente  il  termine  di  cui  al  periodo   precedente,   l'ente
richiedente adotta la delibera quadro di cui al comma 2.»; 
      2) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «trenta  giorni  dal  parere  dell'Autorita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «novanta  giorni  dalla  trasmissione  del
parere all'Autorita'»; 
  3) al comma 14 le parole «per le riforme per il  federalismo»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli Affari Regionali»; 
  4) al comma 32, lettera a), terzo periodo, le parole:  «azienda  in
capo alla» sono soppresse. 
  5) Al comma 32-ter le parole: «di  cui  all'articolo  2,  comma  3,
lettera e) del presente decreto» sono soppresse; 
      6) Dopo il comma 35 e' inserito il seguente: 
  «35-bis Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge 24  gennaio  2012  n.  1,
convertito con modificazioni dalla legge 24  marzo  2012  n.  27,  la
verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attivita' di cui al comma  5
e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il  conferimento  della
gestione dei servizi pubblici locali a rete di  rilevanza  economica,
sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali  ottimali
e omogenei di cui all'articolo 3-bis  dagli  enti  di  governo  degli
stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.». 

        
      
Capo VII

Ulteriori misure per la giustizia civile
                               Art. 54 
 
                               Appello 
 
  1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 348-bis (Inammissibilita' all'appello). - Fuori dei  casi  in
cui  deve  essere  dichiarata  con  sentenza   l'inammissibilita'   o
l'improcedibilita'   dell'appello,   l'impugnazione   e'   dichiarata
inammissibile dal giudice competente quando non  ha  una  ragionevole
probabilita' di essere accolta. 
  Il primo comma non si applica quando: 
  a) l'appello e' proposto relativamente a una  delle  cause  di  cui
all'articolo 70, primo comma; 
  b) l'appello e' proposto a norma dell'articolo 702-quater. 
  Art.  348-ter  (Pronuncia  sull'inammissibilita'  dell'appello).  -
All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice,  prima  di  procedere
alla  trattazione,  dichiara   inammissibile   l'appello,   a   norma
dell'articolo  348-bis,  primo  comma,  con  ordinanza  succintamente
motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di  fatto  riportati
in uno o piu' atti di causa e il riferimento a  precedenti  conformi.
Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91. 
  L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo quando sia  per
l'impugnazione  principale  che  per  quella   incidentale   di   cui
all'articolo 333 ricorrono  i  presupposti  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo  348-bis.  In  mancanza,  il   giudice   procede   alla
trattazione di tutte le  impugnazioni  comunque  proposte  contro  la
sentenza. 
  Quando e' pronunciata l'inammissibilita', contro  il  provvedimento
di primo grado puo'  essere  proposto,  a  norma  dell'articolo  360,
ricorso per cassazione nei limiti dei motivi  specifici  esposti  con
l'atto di appello.  In  tal  caso  il  termine  per  il  ricorso  per
cassazione avverso il provvedimento  di  primo  grado  decorre  dalla
comunicazione  o  notificazione,  se  anteriore,  dell'ordinanza  che
dichiara l'inammissibilita'. Si applica  l'articolo  327,  in  quanto
compatibile. 
  Quando l'inammissibilita' e' fondata sulle stesse ragioni, inerenti
alle questioni di fatto, poste a base della decisione  impugnata,  il
ricorso per  cassazione  di  cui  al  comma  precedente  puo'  essere
proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)
dell'articolo 360. 
  La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori  dei  casi
di cui all'articolo 348-bis, secondo  comma,  lettera  a),  anche  al
ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma  la
decisione di primo grado.»; 
    b) all'articolo  360,  primo  comma,  e'  apportata  la  seguente
modificazione: 
      il numero 5) e' sostituito dal seguente: 
      «5) per omesso esame circa un fatto decisivo  per  il  giudizio
che e' stato oggetto di discussione tra le parti.»; 
    c) all'articolo 383 e' aggiunto il seguente comma: 
  «Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo  e  quarto,
la Corte, se  accoglie  il  ricorso  per  motivi  diversi  da  quelli
indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al  giudice  che  avrebbe
dovuto pronunciare sull'appello e si applicano  le  disposizioni  del
libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»; 
    d) dopo l'articolo 436 e' inserito il seguente: 
  «Art.  436-bis  (Inammissibilita'  dell'appello  e  pronuncia).   -
All'udienza di  discussione  si  applicano  gli  articoli  348-bis  e
348-ter»; 
    e) all'articolo 447-bis, primo comma, e'  apportata  la  seguente
modificazione: 
      le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437,  438,
439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430,
433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed  e)  si
applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso  depositato  o
con citazione  di  cui  sia  stata  richiesta  la  notificazione  dal
trentesimo giorno successivo a quello  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si  applica  alle
sentenze pubblicate dal trentesimo  giorno  successivo  a  quello  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

        
      
Capo VII

Ulteriori misure per la giustizia civile
                               Art. 55 
 
              Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89 
 
  1. Alla legge 24 marzo 2001, n.  89,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
  1) il comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «Nell'accertare  la
violazione il giudice valuta la complessita' del caso, l'oggetto  del
procedimento, il comportamento delle parti e del giudice  durante  il
procedimento, nonche'  quello  di  ogni  altro  soggetto  chiamato  a
concorrervi o a contribuire alla sua definizione»; 
  2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole  di  cui  al
comma 1 se il processo non eccede la durata  di  tre  anni  in  primo
grado, di due anni in secondo grado,  di  un  anno  nel  giudizio  di
legittimita'. Ai  fini  del  computo  della  durata  il  processo  si
considera iniziato con  il  deposito  del  ricorso  introduttivo  del
giudizio ovvero con  la  notificazione  dell'atto  di  citazione.  Si
considera rispettato il termine ragionevole  se  il  procedimento  di
esecuzione forzata si e' concluso in tre  anni,  e  se  la  procedura
concorsuale si e'  conclusa  in  sei  anni.  Il  processo  penale  si
considera iniziato con l'assunzione della qualita'  di  imputato,  di
parte civile o di responsabile civile, ovvero  quando  l'indagato  ha
avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. 
  2-ter. Si considera comunque rispettato il termine  ragionevole  se
il giudizio viene definito in  modo  irrevocabile  in  un  tempo  non
superiore a sei anni. 
  2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo  in  cui
il processo e' sospeso e di quello intercorso tra il  giorno  in  cui
inizia a decorrere  il  termine  per  proporre  l'impugnazione  e  la
proposizione della stessa. 
  2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo: 
  a)  in  favore  della  parte   soccombente   condannata   a   norma
dell'articolo 96 del codice di procedura civile; 
  b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma,  secondo  periodo,
del codice di procedura civile; 
  c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
  d) nel caso di estinzione del reato  per  intervenuta  prescrizione
connessa a condotte dilatorie della parte; 
  e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del
processo penale nei  trenta  giorni  successivi  al  superamento  dei
termini cui all'articolo 2-bis. 
  f) in ogni altro caso di abuso dei  poteri  processuali  che  abbia
determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento; 
      3) il comma 3 e' abrogato; 
    b) dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 2-bis (Misura dell'indennizzo). - 1.  Il  giudice  liquida  a
titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore  a  500
euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno,  o  frazione  di
anno superiore a sei mesi,  che  eccede  il  termine  ragionevole  di
durata del processo. 
  2. L'indennizzo e'  determinato  a  norma  dell'articolo  2056  del
codice civile, tenendo conto: 
  a) dell'esito del processo nel quale si e' verificata la violazione
di cui al comma 1 dell'articolo 2; 
  b) del comportamento del giudice e delle parti; 
  c) della natura degli interessi coinvolti; 
  d) del valore e della rilevanza  della  causa,  valutati  anche  in
relazione alle condizioni personali della parte. 
  3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non  puo'
in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se  inferiore,
a quello del diritto accertato dal giudice.»; 
    c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Procedimento). - 1. La  domanda  di  equa  riparazione  si
propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto
in cui ha sede il giudice competente ai sensi  dell'articolo  11  del
codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i
magistrati nel cui distretto e' concluso o estinto  relativamente  ai
gradi di merito il procedimento  nel  cui  ambito  la  violazione  si
assume verificata. Si applica l'articolo 125 del codice di  procedura
civile. 
  2.  Il  ricorso  e'  proposto  nei  confronti  del  Ministro  della
giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del
Ministro della difesa quando si tratta di  procedimenti  del  giudice
militare. Negli altri casi e' proposto  nei  confronti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei
seguenti atti: 
  a) l'atto di citazione,  il  ricorso,  le  comparse  e  le  memorie
relativi al procedimento nel  cui  ambito  la  violazione  si  assume
verificata; 
  b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; 
  c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si  sia
concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili. 
  4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte
a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione  con
decreto motivato da emettere entro trenta  giorni  dal  deposito  del
ricorso. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del  codice
di procedura civile. 
  5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge  all'amministrazione
contro cui e' stata proposta la domanda di pagare senza dilazione  la
somma  liquidata  a  titolo  di  equa  riparazione,  autorizzando  in
mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le
spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento. 
  6. Se il ricorso e' in tutto o in parte  respinto  la  domanda  non
puo' essere riproposta, ma la parte puo'  fare  opposizione  a  norma
dell'articolo 5-ter. 
  7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi  diritto  avviene  nei
limiti delle risorse disponibili.»; 
    d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «La  domanda  di  riparazione  puo'  essere  proposta,  a  pena  di
decadenza, entro sei  mesi  dal  momento  in  cui  la  decisione  che
conclude il procedimento e' divenuta definitiva.»; 
    e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  5  (Notificazioni  e  comunicazioni).  -  1.   Il   ricorso,
unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, e'
notificato per copia autentica  al  soggetto  nei  cui  confronti  la
domanda e' proposta. 
  2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione  non  sia
eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del
provvedimento e la domanda di equa riparazione non puo'  essere  piu'
proposta. 
  3. La notificazione  ai  sensi  del  comma  1  rende  improponibile
l'opposizione  e  comporta  acquiescenza  al  decreto  da  parte  del
ricorrente. 
  4. Il decreto che accoglie la domanda  e'  altresi'  comunicato  al
procuratore generale della Corte dei conti,  ai  fini  dell'eventuale
avvio  del  procedimento  di  responsabilita',  nonche'  ai  titolari
dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati
dal procedimento.»; 
    f) dopo l'articolo 5-bis sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 5-ter (Opposizione). - 1. Contro il  decreto  che  ha  deciso
sulla domanda di equa riparazione puo'  essere  proposta  opposizione
nel termine perentorio  di  trenta  giorni  dalla  comunicazione  del
provvedimento ovvero dalla sua notificazione. 
  2.  L'opposizione  si  propone  con  ricorso  davanti   all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il  decreto.
Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile. 
  3. La corte d'appello  provvede  ai  sensi  degli  articoli  737  e
seguenti del codice di procedura civile. Del collegio  non  puo'  far
parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato. 
  4. L'opposizione non sospende l'esecuzione  del  provvedimento.  Il
collegio,  tuttavia,  quando  ricorrono  gravi  motivi,   puo',   con
ordinanza  non  impugnabile,  sospendere  l'efficacia  esecutiva  del
decreto opposto. 
  5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso,
decreto impugnabile per  cassazione.  Il  decreto  e'  immediatamente
esecutivo. 
  Art. 5-quater (Sanzioni processuali). - 1. Con il  decreto  di  cui
all'articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il
giudizio di opposizione, il  giudice,  quando  la  domanda  per  equa
riparazione  e'  dichiarata   inammissibile   ovvero   manifestamente
infondata, puo' condannare il ricorrente al pagamento in favore della
cassa delle ammende di una somma di  denaro  non  inferiore  ad  euro
1.000 e non superiore ad euro10.000.». 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  ai  ricorsi
depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a  quello  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

        
      
Capo VII

Ulteriori misure per la giustizia civile
                               Art. 56 
 
          Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale 
                   dall'attivita' giurisdizionale 
 
  Al decreto  legislativo  30  gennaio  2006,  n.  26,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate  fino  a  un
massimo di  tre  sedi  della  Scuola.  Con  il  medesimo  decreto  e'
individuata la sede della Scuola  in  cui  si  riunisce  il  Comitato
direttivo»; 
    b) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole «ovvero, a loro richiesta, possono  usufruire  di  un  esonero
parziale dall'attivita' giurisdizionale nella misura determinata  dal
Consiglio superiore della magistratura». 

        
      
Capo VIII

Misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le
imprese nel settore agricolo
                               Art. 57 
 
          Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile 
                   nel settore della green economy 
 
  1. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
abrogato l'articolo 1, comma 1112, della legge 27  dicembre  2006  n.
296, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1,  comma  1110,  della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 possono essere concessi finanziamenti a
tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori: 
  a)  protezione   del   territorio   e   prevenzione   del   rischio
idrogeologico e sismico; 
  b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti  di  «seconda  e
terza generazione»; 
  c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie  nel
«solare termico», «solare a concentrazione», «solare termo-dinamico»,
«solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia; 
  d) incremento dell'efficienza negli  usi  finali  dell'energia  nei
settori  civile  e  terziario,  compresi  gli  interventi  di  social
housing. 
  2. Per accedere ai finanziamenti di cui al primo comma, i  progetti
di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui
al primo  comma  devono  prevedere  occupazione  aggiuntiva  a  tempo
indeterminato di giovani con eta' non superiore a 35 anni  alla  data
di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unita',  almeno
un terzo dei posti e' riservato  a  giovani  laureati  con  eta'  non
superiore a 28  anni.  Per  singola  impresa  richiedente,  le  nuove
assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale  degli
addetti degli ultimi 12 mesi. I  finanziamenti  di  cui  al  presente
articolo  sono  erogabili  ai  progetti  di   investimento   sino   a
concorrenza della disponibilita' del Fondo. A tal fine, al  Fondo  di
cui al  primo  comma  affluiscono  anche  le  rate  di  rimborso  dei
finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie. 
  3.  Sono  fatte  salve  le  domande  di   finanziamento   agevolato
presentate ai sensi del  decreto  ministeriale  25  novembre  2008  e
successiva circolare del 16 febbraio 2012. Le risorse  assegnate  con
il citato decreto ministeriale 25 novembre 2008 e non utilizzate alla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  norma  possono  essere
destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori  di
cui al primo comma. 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, i settori di cui al primo comma possono essere
integrati o modificati. 
  5. Le modalita' di presentazione delle domande e  le  modalita'  di
erogazione dei finanziamenti  sono  disciplinate  nei  modi  previsti
dall'articolo 2, lettera s), del decreto 25 novembre 2008, prevedendo
procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio. 
  6. Ai progetti di  investimento  presentati  dalle  societa'  ESCO,
dagli affidatari di contratti di disponibilita'  stipulati  ai  sensi
dell'articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  nonche'  dalle
societa' a responsabilita' limitata semplificata costituite ai  sensi
dell'articolo 2463 bis del codice civile, si applica la riduzione del
50%  del  tasso  di  interesse  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009. 
  7. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori  di  cui
al primo comma, hanno durata non superiore  a  settantadue  mesi,  ad
esclusione di quelli erogati ai soggetti di cui al  precedente  comma
6, per i quali la durata non puo' essere superiore a centoventi mesi. 

        
      
Capo VIII

Misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le
imprese nel settore agricolo
                               Art. 58 
 
          Fondo per la distribuzione di derrate alimentari 
                       alle persone indigenti 
 
  1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura
un  fondo  per  il   finanziamento   dei   programmi   nazionali   di
distribuzione  di  derrate  alimentari  alle  persone  indigenti  nel
territorio della Repubblica  Italiana.  Le  derrate  alimentari  sono
distribuite  agli  indigenti  mediante  organizzazioni  caritatevoli,
conformemente  alle  modalita'  previste  dal  Regolamento  (CE)   n.
1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione
internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il  30  giugno
di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica
le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie
nonche'  le  modalita'  di  attuazione,  anche  in   relazione   alle
erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti  privati
e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma  1.  Ai
fini fiscali, in questi casi si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 
  3. Gli operatori della  filiera  agroalimentare  possono  destinare
all'attuazione del programma  annuale  di  cui  al  comma  2  derrate
alimentari,  a  titolo  di  erogazioni  liberali,  secondo  modalita'
stabilite dall'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura.  Ai  fini
fiscali,  in  questi  casi  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 
  4. L'Agenzia per  le  erogazioni  in  agricoltura  e'  il  soggetto
responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2. 
  5. Ai fini del reperimento sul mercato  dei  prodotti  identificati
dal programma di cui al comma  2,  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura opera secondo criteri di economicita' dando preferenza, a
parita'  di  condizioni,  alle   forniture   offerte   da   organismi
rappresentativi di produttori agricoli o  imprese  di  trasformazione
dell'Unione Europea. 

        
      
Capo VIII

Misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le
imprese nel settore agricolo
                               Art. 59 
 
            Disposizioni urgenti per il settore agricolo 
 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile  2010,  n.  61,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 3-bis: «Salva l'applicazione
delle norme penali vigenti,  il  soggetto  inserito  nel  sistema  di
controllo  di  una  denominazione  di  Origine  Protetta  o  di   una
Indicazione Geografica Protetta che non  assolve  in  modo  totale  o
parziale, nei confronti del  Consorzio  di  tutela  incaricato,  agli
obblighi di cui all'articolo 17, comma  5  e  comma  6  del  presente
decreto  legislativo  e'  sottoposto  alla  sanzione   amministrativa
pecuniaria pari al triplo dell'importo accertato». 
  2. Al comma 5 dell'articolo 24 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61, le parole «Per l'illecito  previsto  al  comma  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli illeciti previsti al comma  3,  3
bis e al comma 4». 
  3. Le somme presenti sul bilancio dell'AGEA e non  ancora  erogate,
pari a 19,738 milioni di euro, assegnate  alla  medesima  Agenzia  ai
sensi dell'articolo 2, del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge  11  marzo  2006,  n.  81,
dell'articolo 1, comma 405, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e
dell'articolo 69, comma 9, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
cosi' come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  sono
destinate a finanziare misure  a  sostegno  del  settore  agricolo  e
specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato. 
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze
sono definite le  modalita'  di  applicazione  del  comma  3  e  sono
quantificate le risorse finanziarie da destinare in coerenza  con  la
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ad  ogni  singola
misura o intervento alla cui attuazione provvede l'AGEA. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6. All'articolo 41 della  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: «A  decorrere  dall'anno  2012,
nel limite di 2,5 milioni di euro annui, le risorse  trasferite  alle
Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo  4  giugno
1997, n. 143, sono utilizzate per il  rimborso  del  costo  sostenuto
dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.» 
  7. Al commissario ad acta di cui  all'articolo  19,  comma  5,  del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995,  n.  104  e  successive  modificazioni,  sono   attribuite   le
competenze per il finanziamento, ai soggetti pubblici attuatori delle
opere irrigue, di interventi finalizzati alla produzione  di  energia
da fonti rinnovabili riguardanti impianti idroelettrici connessi alle
opere irrigue, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  8. A decorrere dal 2013 le Regioni  e  Provincie  autonome  inviano
annualmente, entro  il  31  gennaio,  al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali  una  relazione  sul  rapporto  tra
biomasse ad uso agro energetico e agricoltura nelle singole  Regioni.
In particolare, tale relazione dovra' consentire di evidenziare: 
  a) fabbisogno di biomasse di origine agricola legate ad impianti in
esercizio; 
  b) fabbisogno potenziale di biomasse di origine agricola  derivante
da impianti che potranno entrare in  esercizio  nel  corso  dell'anno
seguente; 
  c) disponibilita'  di  biomasse  di  origine  agricola  nel  bacino
regionale; 
  d) valutazione dell'equilibrio di  approvvigionamento  e  possibili
effetti economici e fondiari indotti. 
  9  Con  successivo  provvedimento  del  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  d'intesa   con   la   Conferenza
permanente delle regioni e delle province autonome, sono  definiti  i
criteri omogenei e le modalita' per la redazione della  relazione  di
cui al comma precedente. 
  10. Le  informazioni  ottenute  in  attuazione  del  comma  8  sono
utilizzate dalle amministrazioni competenti al fine  di  valutare  le
necessarie  autorizzazioni  per   l'autorizzazione   all'entrata   in
esercizio degli impianti. 
  11.   L'autorizzazione   all'esercizio   di   nuovi   impianti   di
acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un km  dalla
costa, e' rilasciata  dal  Mipaaf  sulla  scorta  delle  disposizioni
adottate con regolamento del  medesimo  Ministero,  entro  90  giorni
dall'entrata in vigore del presente  Decreto  Legge,  ferme  restando
comunque le funzioni di controllo in corso di attivita' di competenza
delle autorita' sanitarie. 
  12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano fino alla  data
di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna  regione  e
provincia   autonoma   nel    rispetto    dei    vincoli    derivanti
dall'ordinamento comunitario e di quanto prescritto dall'articolo  29
della legge 7 agosto 1990 n. 241. 
  13. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 agosto 1989,  n.  302,
dopo le parole «e delle imprese di  pesca  socie»  sono  aggiunte  le
seguenti   parole   «nonche'   delle   Associazioni   nazionali    di
rappresentanza  del  settore  della  pesca  per  le  loro   finalita'
istituzionali». 
  14. Al  fine  di  fornire  una  piu'  dettagliata  informazione  al
consumatore ed incrementare lo sviluppo  concorrenziale  del  mercato
ittico, i soggetti che  effettuano  la  vendita  al  dettaglio  e  la
somministrazione dei prodotti della pesca  possono  utilizzare  nelle
etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per  iscritto  al
consumatore, la dicitura  «prodotto  italiano»  o  altra  indicazione
relativa all'origine italiana o alla zona di cattura piu' precisa  di
quella  obbligatoriamente  prevista  dalle  disposizioni  vigenti  in
materia. 
  15.  La  facolta'  di  cui  al  precedente  comma  15  puo'  essere
esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati  direttamente  da
imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori  o
imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare  l'esattezza
delle  informazioni  relative  all'origine  del  prodotto   con   gli
strumenti previsti dal Regolamento 1224/09/CE e relativo  Regolamento
di attuazione e con una specifica attestazione di accompagnamento. 
  16. Con successivo decreto del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali vengono definiti i dettagli applicativi  delle
disposizioni di cui ai  precedenti  commi  15  e  16  ai  fini  della
definizione dell'attestazione di origine,  anche  in  relazione  alla
identificazione delle zone di cattura  e/o  di  allevamento,  nonche'
alla conformita' alle disposizioni del Regolamento 2065/01/CE. 
  17. Gli operatori economici di  cui  al  comma  15  sono  tenuti  a
conservare la  documentazione  relativa  all'acquisto  del  prodotto,
comprensiva dell'attestazione di origine, per almeno un anno. 
  18.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma  15  che,  avvalendosi  anche
alternativamente, delle facolta' di cui al  comma  1,  forniscano  ai
consumatori un'informazione non corretta  si  applicano  le  sanzioni
previste dall'articolo 18, comma 1, decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 109. 
  19. Ai soggetti di cui al comma 16 che forniscano informazioni  non
corrette si applicano le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2,
del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. 

        
      
Capo IX

Misure per la ricerca scientifica e tecnologica
                               Art. 60 
 
       Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie 
                      e strumenti di intervento 
 
  1. Al fine di garantire la competitivita' della  ricerca,  per  far
fronte alle sfide globali  della  societa',  il  presente  capo,  nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato  in
favore dei settori della ricerca, dello sviluppo e  dell'innovazione,
definisce gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca diretti al sostegno delle  attivita'
di ricerca fondamentale nonche' di ricerca industriale, estese a  non
preponderanti processi di sviluppo  sperimentale,  e  delle  connesse
attivita' di formazione per la valorizzazione del capitale umano. 
  2. Per «ricerca fondamentale», «ricerca  industriale»  e  «sviluppo
sperimentale» si intendono le corrispondenti attivita' definite dalla
disciplina comunitaria in materia di  aiuti  di  Stato  a  favore  di
ricerca, sviluppo e  innovazione  di  cui  alla  comunicazione  della
Commissione  europea   del   2006/C   323/01,   recante   «Disciplina
comunitaria in materia  di  aiuti  di  stato  a  favore  di  ricerca,
sviluppo  e  innovazione»,  pubblicata   nella   Gazzetta   ufficiale
dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, n. C/323. 
  3. Sono soggetti ammissibili agli interventi  di  cui  al  presente
capo le imprese, le universita', gli enti e gli organismi di  ricerca
o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi
previsti  dai   bandi,   purche'   residenti   ovvero   con   stabile
organizzazione nel territorio nazionale. 
  4. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento: 
  interventi   di   ricerca   fondamentale,   diretti   a   sostenere
l'avanzamento della conoscenza; 
  interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attivita' non
preponderanti di  sviluppo  sperimentale,  orientati  a  favorire  la
specializzazione del sistema industriale nazionale; 
  appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo  sperimentale,  anche
attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni,  in
risposta a esigenze di  particolare  rilevanza  sociale  (social  big
challenges); 
  azioni di innovazione sociale (social innovation); 
  interventi  integrati   di   ricerca   e   sviluppo   sperimentale,
infrastrutturazione, formazione di capitale  umano  di  alto  livello
qualitativo,  di  trasferimento  tecnologico  e  spin  off  di  nuova
imprenditorialita'  innovativa,  finalizzati  in   particolare   allo
sviluppo    di    grandi    aggregazioni    (cluster)    tecnologiche
pubblico-private di scala nazionale; 
  interventi  nazionali  di  ricerca  fondamentale   o   di   ricerca
industriale  inseriti   in   accordi   e   programmi   comunitari   e
internazionali. 
  5. Sono strumenti a sostegno degli interventi cui al comma 4: 
  i contributi a fondo perduto; 
  il credito agevolato; 
  il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106; 
  la prestazione di garanzie; 
  le agevolazioni fiscali cui  all'articolo  7,  commi  1  e  4,  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 

        
      
Capo IX

Misure per la ricerca scientifica e tecnologica
                               Art. 61 
 
          Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica 
                        e tecnologica (FIRST) 
 
  1. Le tipologie di intervento di cui all'articolo 60, comma 4, sono
sostenute con le risorse a valere sul Fondo per gli  investimenti  in
ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) istituito dall'articolo  1,
comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale fondo  per  gli
investimenti in ricerca scientifica e tecnologica continua a  operare
anche attraverso l'esistente contabilita' speciale esclusivamente per
l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedano rientri  e  per
gli  interventi,  anche  di   natura   non   rotativa,   cofinanziati
dall'Unione Europea o  dalle  regioni,  ferma  restando  la  gestione
ordinaria in bilancio per gli altri interventi. 
  2. A garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti  di
ricerca presentati da soggetti privati e' trattenuta  e  accantonata,
per ogni intervento, una quota del finanziamento nella misura massima
del 10 per cento dello stesso e nel limite  complessivo  del  10  per
cento della dotazione annuale del Fondo cui al comma 1. 

        
      
Capo IX

Misure per la ricerca scientifica e tecnologica
                               Art. 62 
 
         Modalita' di attuazione e procedure di valutazione 
 
  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
sulla base del programma nazionale della ricerca e della relazione di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123,
adotta, per ogni triennio  di  riferimento  del  predetto  programma,
indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorita' di  intervento  e
alle attivita' di cui al presente capo. 
  2. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare  emanati  dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   in
conformita' alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono definite le  spese
ammissibili, ivi comprese, con riferimento  ai  progetti  svolti  nel
quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi  internazionali,
quelle  per  la  disseminazione  dei  risultati  ottenuti  e  per  il
coordinamento generale del progetto,  le  caratteristiche  specifiche
delle attivita'  e  degli  strumenti,  le  modalita'  e  i  tempi  di
attivazione, le misure delle agevolazioni, le  modalita'  della  loro
concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle  procedure  e
delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente,
delle norme sulla  semplificazione  dell'attivita'  amministrativa  e
sulla firma digitale,  nonche'  prevedendo  adempimenti  ridotti  per
attivita' di non rilevante entita'.  Con  il  medesimo  decreto  sono
altresi' definite le modalita' di attuazione  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 61 e le condizioni generali di accesso,  utilizzo  e
rimborso delle somme  accantonate  a  garanzia  delle  anticipazioni,
l'amministrazione del Fondo e le modalita' e i requisiti di accesso. 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
ammette al finanziamento gli interventi di ricerca industriale di cui
al  presente  capo,  previo  parere  tecnico-scientifico  di  esperti
inseriti in apposito elenco del Ministero e individuati di  volta  in
volta dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui
all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  4. Per gli interventi di ricerca industriale  di  cui  all'articolo
60, comma 4, lettera b), e) e f), l'ammissione  al  finanziamento  e'
altresi' subordinata al parere  positivo  di  esperti  tecnici  sulla
solidita' e sulla capacita'  economico-finanziaria  dei  soggetti  in
relazione all'investimento proposto. 
  5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 61, puo'  avvalersi,
per gli adempimenti di cui al comma 4 e per le connesse attivita'  di
monitoraggio, di banche, di societa' finanziarie, di  altri  soggetti
qualificati,  dotati  di  comprovata  competenza,  di  risorse  umane
specialistiche  e  di  strumenti  tecnici  adeguati,  in  conformita'
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
123, nonche' di esperti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. 
  6. La valutazione ex ante  degli  aspetti  tecnico-scientifici  dei
progetti o programmi presentati non e' richiesto per i progetti  gia'
selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di  accordi
internazionali cofinanziati anche dalla stessa  a  seguito  di  bandi
internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi  al  finanziamento
fino alla  concorrenza  delle  risorse  disponibili  nell'ambito  del
riparto del Fondo cui all'articolo 61. 
  7. In un'ottica di merito di progetto, il decreto di cui al comma 2
disciplina i casi e le modalita' in cui il Ministero puo' ammettere i
progetti e  i  programmi  anche  in  caso  di  esito  negativo  della
valutazione di cui al comma 4. A  tal  fine,  il  decreto  disciplina
l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative, o altre forme
di garanzia rilasciate anche da uno dei soggetti proponenti in  forma
di avvalimento rispetto agli soggetti proponenti. 
  8. Ai fini della  semplificazione  dei  rapporti  istruttori  e  di
gestione dei progetti e programmi di ricerca di cui al comma  4,  per
ciascun progetto e programma i partecipanti individuano tra  di  loro
un  soggetto  capofila.  Il  soggetto  capofila  assolve  i  seguenti
compiti: 
  a)   rappresenta   i   soggetti   proponenti   nei   rapporti   con
l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche  ai  fini  delle
forme di garanzia in avvalimento di cui al precedente comma 7; 
  b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento  delle
stesse presenta, in nome proprio e per  conto  degli  altri  soggetti
partecipanti, la proposta  o  progetto  di  ricerca  e  le  eventuali
variazioni degli stessi; 
  c) richiede, in nome proprio  e  per  conto  degli  altri  soggetti
partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento; 
  d)  effettua  il  monitoraggio  periodico  sullo  svolgimento   del
programma. 
  9. Il decreto di cui al comma  2  disciplina  altresi'  i  casi  di
variazioni soggettive e delle attivita' progettuali,  definendone  le
modalita' di valutazione ed eventualmente di approvazione. 
  10. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate  in
ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite  in
ambito nazionale. 
  11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori  degli  interventi
di cui al presente titolo nell'Anagrafe nazionale della ricerca. 

        
      
Capo IX

Misure per la ricerca scientifica e tecnologica
                               Art. 63 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: 
  a) l'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a eccezione
del comma 5; 
  b) il decreto legislativo 27 luglio  1999,  n.  297,  e  successive
modificazioni. 
  2. Il decreto di cui all'articolo 62, comma 2, quale  nuovo  regime
di aiuti ai sensi dell'articolo  87  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita' europea, e' sottoposto a notifica e approvazione  da  parte
della Commissione europea secondo le vigenti disposizioni. 
  3. All'attuazione delle disposizioni del presente capo si  provvede
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
capo non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  4. L'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  e'  cosi'
modificato: «I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale
di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1,  comma
870, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  sono  assoggettati  a
valutazione tramite appositi comitati, secondo criteri stabiliti  con
decreto ministeriale di natura non regolamentare,  tenendo  conto  in
particolare dei principi della tecnica di valutazione tra  pari.  Una
percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo  e'  destinata  ad
interventi in favore di giovani ricercatori di eta'  inferiore  a  40
anni. Le attivita' del presente comma  sono  svolte  a  valere  sulle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.». 

        
      
Capo X

Misure per il turismo e lo sport
                               Art. 64 
 
           Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione 
                       della pratica sportiva 
 
  1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,
il Fondo per lo sviluppo e  la  capillare  diffusione  della  pratica
sportiva a tutte le eta' e tra tutti  gli  strati  della  popolazione
finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi  ovvero  la
ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione  finanziaria,
per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro. 
  2. Con decreto di natura non regolamentare  del  Ministro  per  gli
affari regionali, il turismo e lo sport di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sentito  il  CONI  e  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri per
l'erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al  comma  1.
Con successivo decreto adottato dal Capo  del  Dipartimento  per  gli
affari regionali sono individuati gli interventi ammessi al  relativo
finanziamento. 
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,  si
provvede, nel limite di spesa di  23  milioni  di  euro,  nell'ambito
delle  risorse  effettivamente   disponibili   sul   bilancio   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno  2012,  finalizzate
alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 

        
      
Capo X

Misure per il turismo e lo sport
                               Art. 65 
 
                  Comitato Italiano Paraolimpico - 
       Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive 
 
  1. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2003, n. 189, dopo il comma
1, sono inseriti i seguenti commi: 
  «1-bis. Le federazioni sportive nazionali e le discipline  sportive
associate svolgenti esclusiva attivita' sportiva per  disabili  hanno
natura di associazione con personalita' giuridica di diritto privato. 
  1-ter. Il riconoscimento della personalita'  giuridica  di  diritto
privato alle federazioni sportive  nazionali  e  discipline  sportive
associate svolgenti esclusiva  attivita'  sportiva  per  disabili  e'
concesso a norma del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento,  ai  fini  sportivi,  da
parte del Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paraolimpico». 
  2. Agli  organismi  di  cui  al  presente  articolo  continuano  ad
applicarsi le misure di contenimento  della  spesa  previste  per  le
amministrazioni pubbliche a legislazione vigente. 

        
      
Capo X

Misure per il turismo e lo sport
                               Art. 66 
 
                           Reti di impresa 
 
  1. Al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera
tra le aziende del comparto turistico del territorio  nazionale,  con
uno o piu' decreti del Ministro per gli Affari Regionali, il  Turismo
e lo Sport, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sono definiti criteri e modalita' per la  realizzazione  di  progetti
pilota. Con i medesimi provvedimenti  sono  definiti  gli  interventi
oggetto dei  contributi,  finalizzati  alla  messa  a  sistema  degli
strumenti  informativi  di  amministrazione,   di   gestione   e   di
prenotazione dei servizi turistici, alla attivazione di iniziative di
formazione  e  riqualificazione  del   personale,   alla   promozione
integrata sul territorio nazionale ed alla  promozione  unitaria  sui
mercati internazionali, in particolare  attraverso  le  attivita'  di
promozione dell'ENIT - Agenzia  Nazionale  del  Turismo,  nonche'  le
modalita' di ripartizione dei predetti contributi, nel  rispetto  dei
limiti fissati dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato  alle
imprese. L'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo provvede  ai  compiti
derivanti dal presente  articolo  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,  si
provvede, nel limite di spesa di 8 milioni di euro, nell'ambito delle
risorse  effettivamente  disponibili  sul  bilancio  autonomo   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno  2012,  finalizzate
allo sviluppo del turismo,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 

        
      
Capo X

Misure per il turismo e lo sport
                               Art. 67 
 
                  Fondazione di Studi Universitari 
                  e di Perfezionamento sul Turismo 
 
  1.  E'  istituita  la  Fondazione  di  Studi  Universitari   e   di
Perfezionamento sul Turismo, avente sede in una delle Regioni di  cui
all'obiettivo Convergenza individuata dallo Statuto. 
  2. La Fondazione provvede  alla  progettazione,  predisposizione  e
attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua,
anche   tramite   terzi,   volti   allo   sviluppo   di    competenze
imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore
turistico. La Fondazione opera prioritariamente in collaborazione con
le Universita' degli Studi individuate dallo Statuto. 
  3. La Fondazione svolge altresi'  attivita'  di  ricerca  applicata
sulle tematiche di cui al comma precedente e puo'  avviare  attivita'
di  promozione  e  sviluppo   dell'imprenditorialita'   nel   settore
turistico. 
  4. In prima applicazione, lo Statuto della Fondazione  e'  adottato
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'Universita'  e  della
Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
il Ministro degli Affari Regionali, il Turismo e lo  Sport  entro  60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Le attivita' di cui ai  precedenti  commi  sono  realizzate  nel
limite di spesa di euro 2 milioni  per  gli  anni  2012/2013/2014,  e
comunque nell'ambito delle  risorse  effettivamente  disponibili  sul
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al
settore del turismo, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 

        
      
Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE
                               Art. 68 
 
                        Assicurazioni estere 
 
  1. All'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973 n.  600,  dopo  il  secondo  periodo  e'
aggiunto il seguente: 
  «L'imposta sostitutiva puo' essere applicata anche dai soggetti  di
cui all'articolo 23 attraverso il cui intervento sono stati stipulati
i contratti di assicurazione, qualora i flussi finanziari e i redditi
derivanti da tali attivita' e  contratti  siano  riscossi  attraverso
l'intervento dei soggetti stessi». 
  2. All'articolo 1 del decreto-legge  24  settembre  2002,  n.  209,
convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002,  n.  265,
dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente: 
  «2-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.
212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1°  gennaio  2011,
le disposizioni di cui ai commi 2  e  2-ter  si  applicano  anche  ai
soggetti di cui all'articolo 26-ter,  comma  3,  terzo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600.
L'imposta di cui al comma 2 e' commisurata al  solo  ammontare  delle
riserve matematiche relativo ai contratti di assicurazione  stipulati
mediante  l'intervento  dei  soggetti  indicati  nel   citato   terzo
periodo.». 
  3. Per il solo periodo di imposta in corso al 1° gennaio  2011,  il
versamento dell'imposta, da parte dei soggetti  di  cui  all'articolo
26-ter, comma 3, terzo periodo,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere  effettuato,  entro
il 16 novembre 2012, sulla base delle riserve relative  ai  contratti
in essere al 31 dicembre 2011. 

        
      
Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE
                               Art. 69 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307 e' incrementata di 24,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2012 e di 26,7 milioni di euro per l'anno 2013. 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli  6,
comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1 e 2, 12,  comma  5,  16,
commi da 1 a 4, 31, comma 1, 32, 51, 59,  comma  4,  e  comma  1  del
presente articolo, pari complessivamente a euro 123.692.408 euro  per
l'anno 2012, 99.980.489 euro per l'anno 2013,  220.661.620  euro  per
l'anno 2014, 405.887.450 euro per l'anno 2015, 307.900.000  euro  per
l'anno 2016 e  309.500.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2017,  che
aumentano a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro  per
l'anno 2013, a 260.661.620 euro per l'anno 2014, a  455.887.450  euro
per l'anno 2015, a 357.900.000 euro per l'anno 2016, 359.500.000 euro
per l'anno 2017 ai fini della compensazione degli effetti in  termini
di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede: 
  a) quanto a 178.858.408 euro per l'anno 2012,  a  123.980.489  euro
per l'anno 2013, a 120 milioni di euro per l'anno 2014 e 100  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015, con  le  maggiori  entrate  e  le
minori spese derivanti dagli articoli 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e
68, commi 1 e 2 del presente decreto; 
  b) quanto  a  140.661.620  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  a
355.887.450 milioni di euro per l'anno 2015, a 257.900.000  euro  per
l'anno 2016, a 259.500.000 euro per l'anno 2017  e  a  209.500.000  a
decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione lineare  delle  voci  di
spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio  1992,  n.
225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con
modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, e'
autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme.
Le amministrazioni potranno proporre variazioni  compensative,  anche
relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti  interessati  nel
rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto. 

        
      
Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE
                               Art. 70 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 22 giugno 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
                              Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri  e  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze 
 
                              Passera,   Ministro   dello    sviluppo
                              economico e delle infrastrutture e  dei
                              trasporti 
 
                              Fornero, Ministro del  lavoro  e  delle
                              politiche sociali 
 
                              Severino, Ministro della giustizia 
 
                              Catania,   Ministro   delle   politiche
                              agricole alimentari e forestali 
 
                              Riccardi, Ministro per la  cooperazione
                              internazionale e l'integrazione 
 
                              Gnudi,   Ministro   per   gli    affari
                              regionali, il turismo e lo sport 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

        
      
Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE
 Allegato 1  
Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE
 Allegato 2