D.Lgs. 23-2011: Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale

Italia, Regioni - immagine di Wikisoft* @@@-fr Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23 in materia di federalismo Fiscale Municipale. Il provvedimento entrerà in vigore il 7 aprile 2011. I decreti legislativi che disciplinano i tributi delle regioni, emanati ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale», e successive modificazioni, si coordinano con le nuove disposizioni.

GURI n. n. 67 del 2 marzo 2011

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011 , n. 23

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (11G0066) 

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della
Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13,
21 e 26;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2010;
Considerato che non e' stata raggiunta l'intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere espresso dalla Commissione programmazione
economica, bilancio del Senato della Repubblica in data 3 febbraio
2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42,
nella riunione del 9 febbraio 2011;
Viste le comunicazioni rese dal Governo al Senato della Repubblica
e alla Camera dei deputati, ai sensi del citato articolo 2, comma 4,
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e le risoluzioni approvate
rispettivamente dal Senato della Repubblica il 23 febbraio 2011 e
dalla Camera dei deputati il 2 marzo 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del
Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la
semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Norme di coordinamento

1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi delle regioni,
emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n.
42, e successive modificazioni, si coordinano con le disposizioni del
presente decreto.


                               Art. 2 


Devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base
al disposto del seguente articolo 7, a decorrere dall'anno 2011 sono
attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro
territorio e con le modalita' di cui al presente articolo, il gettito
o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:
a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati
all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma
5;
c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai
redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di
locazione relativi ad immobili;
e) tributi speciali catastali;
f) tasse ipotecarie;
g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3, con
riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 8
del presente articolo.
2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f),
del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto
una quota pari al 30 per cento dello stesso.
3. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente
equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare di
cui ai commi 1 e 2, e' istituito un Fondo sperimentale di
riequilibrio. La durata del Fondo e' stabilita in tre anni e,
comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo
previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo
e' alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2, secondo le
modalita' stabilite ai sensi del comma 7.
4. Ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito
dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e' fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, con
particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del
relativo gettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si e'
determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale
della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto
prevista dal presente comma e' fissata, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla
compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche. In sede di prima applicazione, e in attesa
della determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni
avviene sulla base del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per
provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.
5. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relative agli
atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo
Stato.
6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia
elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere
applicata nelle regioni a statuto ordinario ed e' corrispondentemente
aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da
assicurare la neutralita' finanziaria del presente provvedimento ai
fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31
dicembre 2011 sono stabilite le modalita' attuative del presente
comma.
7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' di alimentazione e di riparto del Fondo
sperimentale di cui al comma 3, nonche' le quote del gettito dei
tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune
ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si
tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove
effettuata, nonche', sino al 2013, anche della necessita' che una
quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia
ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini
della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 3 non si
tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio
dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo
schema di decreto e' trasmesso alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il 15 ottobre. In caso di mancato accordo
entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo
periodo puo' essere comunque emanato; in sede di prima applicazione
del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il
quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma associata le
funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per le
isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalita' di riparto
differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad
assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti enti, una quota
non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto
della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente
comma.
8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g),
devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario, e' pari al 21,7
per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno
2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo
sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3, nonche' al gettito
devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di
cui al comma 4 e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni
2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza
pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai
trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di
cui al comma 1, lettera g), puo' essere rideterminata sulla base dei
dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo
fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo
di cui al comma 1, lettera g), puo' essere successivamente
incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti
suscettibili di riduzione.
9. Ai comuni e' garantito che le variazioni annuali del gettito
loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la
modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 2, 4 e 8. Le
aliquote e le quote indicate nei commi 2, 4 e 8, nonche'
nell'articolo 7, comma 2, possono essere modificate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai
comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo' essere
incrementata sino alla devoluzione della totalita' del gettito
stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di
cui all'articolo 7, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al
comma 4 del presente articolo.
10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di gestione
delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni
all'attivita' di accertamento tributario:
a) e' assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante
dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;
b) e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali
riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni. La quota del 50 per cento e' attribuita ai comuni in
via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non
definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite ai comuni
in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;
c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita' stabilite
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ai dati contenuti
nell'anagrafe tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni altra informazione
riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel
proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e
del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio
territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita' di lavoro
autonomo o di impresa;
d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di cui alla
lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad
immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel
comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione
erariale o di tributi locali;
e) il sistema informativo della fiscalita' e' integrato, d'intesa
con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi
alla fiscalita' locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le
informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di
cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di
entrata.
11. Il sistema informativo della fiscalita' assicura comunque
l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli
immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle
dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione
ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 10, lettera c),
n. 2).
12. A decorrere dal 1° maggio 2011, gli importi minimo e massimo
della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli
obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio
degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione
dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono
quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a
decorrere dalla predetta data e' devoluto al comune ove e' ubicato
l'immobile interessato.


                               Art. 3 


Cedolare secca sugli affitti

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente
per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di
diritto reale di godimento di unita' immobiliari abitative locate ad
uso abitativo puo' optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai
contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative
pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, puo' essere
assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta,
operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali,
nonche' delle imposte di registro e di bollo sul contratto di
locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro
e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di
locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la
cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento.
La cedolare secca puo' essere applicata anche ai contratti di
locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i
contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2,
comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad
abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri
comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della
cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti e' ridotta
al 19 per cento.
3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei
redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli
ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto
dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di
omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si
applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
4. La cedolare secca e' versata entro il termine stabilito per il
versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa
luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente
gia' pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa
relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, sono stabilite le modalita' di esercizio
dell'opzione di cui al comma 1, nonche' di versamento in acconto
della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per
l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo
della medesima cedolare, nonche' ogni altra disposizione utile, anche
dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla
locazione di immobili ad uso abitativo non e' indicato o e' indicato
in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura
raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di
immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento
con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente
all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le
sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e
dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del
1997.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo
non si applicano alle locazioni di unita' immobiliari ad uso
abitativo effettuate nell'esercizio di una attivita' d'impresa, o di
arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al
presente articolo non puo' essere, comunque, inferiore al reddito
determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni,
detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non
tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque
conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto
reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109.
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo,
comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono
registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la
seguente disciplina:
a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a
decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma
1, della citata legge n. 431 del 1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e'
fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre
l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si
applica comunque il canone stabilito dalle parti.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si
applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un
importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.
10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la
registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della
cedolare secca e' sospesa, per un periodo corrispondente alla durata
dell'opzione, la facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone,
anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la
variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno
precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha
dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata,
con la quale rinuncia ad esercitare la facolta' di chiedere
l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui
al presente comma sono inderogabili.


                               Art. 4 


Imposta di soggiorno

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i
comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o
citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio,
un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle
strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare,
secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5
euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a
finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a
sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali
locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni alla
circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno puo'
sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli
autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del
territorio comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina
generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive,
hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del
tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari
fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente
comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare
gli atti previsti dal presente articolo.


                               Art. 5 


Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della citata legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' disciplinata
la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere
dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso
in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del
decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi
indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facolta' i
comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che
l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per
cento; per i comuni di cui al presente periodo, il limite massimo
dell'addizionale per i primi due anni e' pari allo 0,4 per cento e,
comunque, l'addizionale non puo' essere istituita o aumentata in
misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate,
per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai
fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo
dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360.


                               Art. 6 


Imposta di scopo

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, e'
disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo
1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo tale da
prevedere:
a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle
indicate nell'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del
2006;
b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di
applicazione dell'imposta stabilita dall'articolo 1, comma 147, della
citata legge n. 296 del 2006;
c) la possibilita' che il gettito dell'imposta finanzi l'intero
ammontare della spesa per l'opera pubblica da realizzare.
2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto
dall'articolo 1, comma 151, della citata legge n. 296 del 2006 nel
caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista
dal progetto esecutivo.


                               Art. 7 


Federalismo fiscale municipale

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei
tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11,
comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento
fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:
a) una imposta municipale propria;
b) una imposta municipale secondaria.
2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni e' attribuita una
compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di
trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per
cento.
3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi
devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto gia'
attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.


                               Art. 8 


Imposta municipale propria

1. L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno
2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e
l'imposta comunale sugli immobili.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di
immobili diversi dall'abitazione principale.
3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si
intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso
abitativo. L'esclusione non si applica alle unita' immobiliari
classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione
principale ai sensi del comma 3, l'imposta e' dovuta annualmente in
ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota
puo' essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle
analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I
comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata
entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione,
modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti
percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma,
ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi
del comma 6. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il
predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo
del presente comma ed al comma 6.
6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al
comma 5, primo periodo, e' ridotta alla meta'.
7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale,
adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo
periodo, sia ridotta fino alla meta' anche nel caso in cui abbia ad
oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui
abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta
sul reddito delle societa'. Nell'ambito della facolta' prevista dal
presente comma, i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si
applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.


                               Art. 9 


Applicazione dell'imposta municipale propria

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il
proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a
qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, ovvero il
titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali,
soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da
costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data
della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota
ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal
fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno
quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari
corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta
al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti
la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso
nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere
entro il 16 giugno.
4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti
legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge n.
42 del 2009, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio
2015, l'imposta e' corrisposta con le modalita' stabilite dal comune.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre
l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla
base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del
1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base
dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997,
prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere
effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono
approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento,
nonche' di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per
ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della
fiscalita'.
7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le
sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli
10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della
citata legge n. 296 del 2006.
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili
posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio
territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle
comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi,
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni
previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed
i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.
9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i
redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca
di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle societa', continuano ad essere
assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.


                               Art. 10 


Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare

1 All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131
del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«


---------------------------------------------------------------
1. Atti traslativi a titolo oneroso della |
proprietà di beni immobili in genere e |
atti traslativi o costitutivi di diritti reali |
immobiliari di godimento, compresi la rinuncia |
pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di |
espropriazione per pubblica utilità e i trasferi- |
menti coattivi | 9 per cento
---------------------------------------------------------------
Se il trasferimento ha per oggetto case |
di abitazione, ad eccezione di quelle di |
categoria catastale A1, A8 e A9 , ove |
ricorrano le condizioni di cui alla nota |
II-bis) | 2 per cento
---------------------------------------------------------------

»

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione
della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota
del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del
2 per cento».
2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere
inferiore a 1.000 euro.
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti
gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per
effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri
immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte
ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse
ipotecarie.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse
tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in
leggi speciali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2014.


                               Art. 11 


Imposta municipale secondaria

1. L'imposta municipale secondaria e' introdotta, a decorrere
dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per
sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree
pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e i diritti sulle
pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione
all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e'
abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente
articolo.
2. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale
dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:
a) il presupposto del tributo e' l'occupazione dei beni
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni,
nonche' degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico,
anche a fini pubblicitari;
b) soggetto passivo e' il soggetto che effettua l'occupazione; se
l'occupazione e' effettuata con impianti pubblicitari, e' obbligato
in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il
messaggio pubblicitario;
c) l'imposta e' determinata in base ai seguenti elementi:
1) durata dell'occupazione;
2) entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed
alle finalita' dell'occupazione, alla zona del territorio comunale
oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune;
d) le modalita' di pagamento, i modelli della dichiarazione,
l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformita' con
quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del presente decreto
legislativo;
e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non e'
obbligatoria e sono individuate idonee modalita', anche alternative
all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci
obbligatori per legge, nonche' per l'agevolazione della diffusione di
annunci di rilevanza sociale e culturale;
f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,
hanno la facolta' di disporre esenzioni ed agevolazioni, in modo da
consentire anche una piu' piena valorizzazione della sussidiarieta'
orizzontale, nonche' ulteriori modalita' applicative del tributo.


                               Art. 12 


Misure in materia di finanza pubblica

1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con
gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilita' e crescita.
2. In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui
alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non
puo' derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento
del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.
3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai
sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalita' di
cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e' assicurato
al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni,
ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al
trasferimento.


                               Art. 13 


Fondo perequativo per comuni e province

1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province,
successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle
spese per le funzioni fondamentali, e' istituito nel bilancio dello
Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli
stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a
titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro
svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e
per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite,
salvaguardando la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
e in conformita' con l'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
le modalita' di alimentazione e di riparto del fondo. Il fondo
perequativo a favore dei comuni e' alimentato da quote del gettito
dei tributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e dalla
compartecipazione prevista dall'articolo 7, comma 2. Tale fondo e'
articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le
funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non
fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della
determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni
fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.


                               Art. 14 


Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni
finanziarie e norme transitorie

1. L'imposta municipale propria e' indeducibile dalle imposte
erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
2. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria del presente
decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale il presente
decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in
conformita' con le procedure previste dall'articolo 27 della citata
legge n. 42 del 2009, e in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni
a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito
degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al
gettito della cedolare secca di cui all'articolo 3;
b) sono stabilite la decorrenza e le modalita' di applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei confronti dei comuni
ubicati nelle regioni a statuto speciale, nonche' le percentuali
delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento
all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 si tiene conto
anche dei tributi da essa sostituiti.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che
esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalita' di
applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali
istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette
autonomie speciali in conformita' con i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle
medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e
province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al
gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente
decreto nelle misure e con le modalita' definite dai rispettivi
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi
tributi erariali o per quelli da essi sostituiti.
4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima
applicazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei
comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del
presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge
n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui all'articolo 5, comma
1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.
5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza
pubblica di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009,
in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica,
avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente
decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto
limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le
eventuali misure correttive.
6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia di entrate
degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal
presente provvedimento.
7. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi
relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad
applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa
concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene
ambientale. Resta ferma la possibilita' per i comuni di adottare la
tariffa integrata ambientale.
8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno
d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31
marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n.
296 del 2006.
9. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali, di quelle
indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n.
504 del 1992, nonche' dei compiti attribuiti con i decreti
legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del 2009,
e successive modificazioni, anche al fine di assistere i comuni
nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione
fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle
risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2014,
l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo e' calcolata
con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui
all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le
modalita' di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle
vigenti, nonche' le altre modalita' di attuazione del presente comma.
10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 2, comma 4, stabilisce le modalita' per l'acquisizione
delle informazioni necessarie al fine di assicurare, in sede di prima
applicazione, l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul
valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino a che le
predette informazioni non sono disponibili, l'assegnazione del
gettito dell'imposta sul valore aggiunto per ogni comune ha luogo
sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per il
numero degli abitanti di ciascun comune.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 2011

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bossi, Ministro per le riforme per il
federalismo

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Maroni, Ministro dell'interno

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione


Visto, il Guardasigilli: Alfano