Legge n. 240-2010: organizzazione delle università, personale accademico e reclutamento

University icons - Gigillo83E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della Riforma Gelmini dell’università, ovvero la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Il provvedimento entra in vigore il 29 gennaio 2011.

GURI n. 10 del 14 gennaio 2011 - Supplemento Ordinario n. 11

LEGGE 30 dicembre 2010 , n. 240

Norme in materia di organizzazione delle  universita',  di  personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare
la qualita' e l'efficienza del sistema universitario. (11G0009)

          
1
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Principi ispiratori della riforma)

1. Le universita' sono sede primaria di libera ricerca e di libera
formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di
apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano,
combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso
culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al
titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna universita'
opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilita'. Sulla
base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministero»,
le universita' che hanno conseguito la stabilita' e sostenibilita'
del bilancio, nonche' risultati di elevato livello nel campo della
didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli
funzionali e organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e
costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di
organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica,
diverse da quelle indicate nell' articolo 2. Il Ministero, con
decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per
l'ammissione alla sperimentazione e le modalita' di verifica
periodica dei risultati conseguiti.
3. Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle regioni,
provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli
all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione
del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici
interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, che intendano iscriversi al sistema universitario della
Repubblica per portare a termine il loro percorso formativo.
4. Il Ministero, nel rispetto della liberta' di insegnamento e
dell'autonomia delle universita', indica obiettivi e indirizzi
strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i
risultati secondo criteri di qualita', trasparenza e promozione del
merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello
internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche
coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attivita' svolte da
ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale,
nonche' con la valutazione dei risultati conseguiti.
5. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita
in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per
il sistema e le sue componenti, definiti ai sensi del comma 4.
6. Sono possibili accordi di programma tra le singole universita' o
aggregazioni delle stesse e il Ministero al fine di favorire la
competitivita' delle universita', migliorandone la qualita' dei
risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle
condizioni di sviluppo regionale.
          
1
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO
                               Art. 2. 

(Organi e articolazione interna delle universita')

1. Le universita' statali, nel quadro del complessivo processo di
riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i
propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo
dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui
all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione,
efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita' amministrativa e
accessibilita' delle informazioni relative all'ateneo, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dei seguenti organi:
1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;
6) direttore generale;
b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale
dell'universita' e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di
coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche; della
responsabilita' del perseguimento delle finalita' dell'universita'
secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia,
efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di
proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di cui
all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico,
nonche' della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale
e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del
direttore generale ai sensi della lettera n) del presente comma,
nonche' di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le
modalita' previste dall'articolo 10; di ogni altra funzione non
espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;
c) determinazione delle modalita' di elezione del rettore tra i
professori ordinari in servizio presso le universita' italiane.
Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo,
l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante
trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede,
comportando altresi' lo spostamento della quota di finanziamento
ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento
presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si
rende in tal modo vacante puo' essere coperto solo in attuazione
delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei
anni, non rinnovabile;
e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare
proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e
di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di
programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' di attivazione, modifica o
soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma
2, lettera c); ad approvare il regolamento di ateneo; ad approvare,
previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i
regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle
strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di
ricerca, nonche' il codice etico di cui al comma 4; a svolgere
funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le
strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo
elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti
una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due
anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere obbligatorio
sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo
dell'universita';
f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un
numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non
superiore a trentacinque unita', compresi il rettore e una
rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due
terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di
dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree
scientifico-disciplinari dell'ateneo;
g) durata in carica del senato accademico per un massimo di
quattro anni e rinnovabilita' del mandato per una sola volta;
h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di
indirizzo strategico, di approvazione della programmazione
finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' di vigilanza
sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; della competenza a
deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o
soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il
regolamento di amministrazione e contabilita', nonche', su proposta
del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di
sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e
triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione
triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di
trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze
sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto
consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore
generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della
competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori
universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad
approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e dell'articolo 24, comma 2,
lettera d);
i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero
massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di
diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione
o scelta degli altri componenti, secondo modalita' previste dallo
statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici,
tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata
competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale
di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione
scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a
decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la
durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre
nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da
undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di
amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a
undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo
dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti
iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del
consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti
consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio
stesso; possibilita' di prevedere il rinnovo non contestuale dei
diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire
un rinnovo graduale dell'intero consiglio;
l) previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di
amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del
principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne
nell'accesso agli uffici pubblici;
m) durata in carica del consiglio di amministrazione per un
massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta
eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata
biennale; rinnovabilita' del mandato per una sola volta;
n) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la
figura del direttore generale, da scegliere tra personalita' di
elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza
pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del
consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il
parere del senato accademico, dell'incarico di direttore generale,
regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto
privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile;
determinazione del trattamento economico spettante al direttore
generale in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in
aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso
di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;
o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi
forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione
e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del
personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonche' dei compiti, in
quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza
diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;
p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di
tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo,
con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e
contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente,
designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo
e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del
Ministero stesso; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata
del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilita'
dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello
stesso a personale dipendente della medesima universita'; iscrizione
di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;
q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge
19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione
professionale in prevalenza esterni all' ateneo, il cui curriculum e'
reso pubblico nel sito internet dell'universita'; il coordinatore
puo' essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;
r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di
verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica,
anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni
paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del
presente articolo, nonche' della funzione di verifica dell'attivita'
di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruita' del curriculum
scientifico o professionale dei titolari dei contratti di
insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in
raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, delle funzioni di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
relative alle procedure di valutazione delle strutture e del
personale, al fine di promuovere nelle universita', in piena
autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il
miglioramento della performance organizzativa e individuale;
s) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio
di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta
eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al
consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento,
limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne
parte; di essere componente di altri organi dell'universita' salvo
che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore
o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del
consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di
rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato
e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di
amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o
del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane
statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti
alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle
attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i
componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione
che non partecipino con continuita' alle sedute dell'organo di
appartenenza.
2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine di cui al
comma 1, le universita' statali modificano, altresi', i propri
statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei
seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale
attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo
svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e
formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse
correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno
di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e
ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero
quaranta nelle universita' con un numero di professori, ricercatori
di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unita', afferenti a
settori scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della facolta' di istituire tra piu' dipartimenti,
raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare,
strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di
coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche,
compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di
studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle
funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni
assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le
strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalita' e nei
limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo
l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie
cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;
d) previsione della proporzionalita' del numero complessivo delle
strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell'ateneo, anche
in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo
stesso, fermo restando che il numero delle stesse non puo' comunque
essere superiore a dodici;
e) previsione della possibilita', per le universita' con un
organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo
determinato inferiore a cinquecento unita', di darsi un'articolazione
organizzativa interna semplificata alla quale vengono attribuite
unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui
alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei
dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva
degli studenti, nonche', in misura complessivamente non superiore al
10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da
docenti scelti, con modalita' definite dagli statuti, tra i
componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori
di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle
attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove previste;
attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un
professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo
stesso ovvero nominato secondo modalita' determinate dallo statuto;
durata triennale della carica e rinnovabilita' della stessa per una
sola volta. La partecipazione all'organo di cui alla presente lettera
non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita'
o rimborsi spese;
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle
strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica
docenti-studenti, competente a svolgere attivita' di monitoraggio
dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche'
dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e
dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei
risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la
soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione
paritetica di cui alla presente lettera non da' luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli
organi di cui al comma 1, lettere f), i) e q), nonche' alle lettere
f) e g) del presente comma, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta
e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea
magistrale e dottorato di ricerca dell'universita'; durata biennale
di ogni mandato e rinnovabilita' per una sola volta;
i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza
studentesca, compresa la possibilita' di accesso, nel rispetto della
vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti
ad essa attribuiti;
l) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una
maggiore mobilita' dei docenti e degli studenti, programmi integrati
di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per
attivita' di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione
svolti in lingua straniera;
m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del
codice etico.
3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale
adottano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
proprie modalita' di organizzazione, nel rispetto dei principi di
semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita'
amministrativa e accessibilita' delle informazioni relative
all'ateneo di cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989,
n. 168.
4. Le universita' che ne fossero prive adottano entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice
etico della comunita' universitaria formata dal personale docente e
ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti
dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della
comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei
diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e
responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta
le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme sono
volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a
regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta'
intellettuale. Sulle violazioni del codice etico, qualora non
ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su
proposta del rettore, il senato accademico.
5. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche
statutarie di cui ai commi 1 e 2 e' predisposto da apposito organo
istituito con decreto rettorale senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il
rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli
studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di
amministrazione. La partecipazione all'organo di cui al presente
comma non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti,
indennita' o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei
rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri
del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto
contenente le modifiche statutarie e' adottato con delibera del
senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di
amministrazione.
6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il
Ministero assegna all'universita' un termine di tre mesi per adottare
le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il
Ministro costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il
presidente, in possesso di adeguata professionalita', con il compito
di predisporre le necessarie modifiche statutarie.
7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente
articolo, e' trasmesso al Ministero che esercita il controllo
previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro
centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.
8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta
Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per
la costituzione dei nuovi organi statutari.
9. Gli organi collegiali delle universita' decadono al momento
della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi
il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in
carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo
statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione
dello statuto di cui ai commi 5 e 6 e' prorogato fino al termine
dell'anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le
scadenze dei mandati in corso previste alla data dell'elezione dei
rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno
accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno
espletando il primo mandato e' prorogato di due anni e non e'
rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del
presente comma.
10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del
mandato o delle cariche di cui al comma 1, lettere d), g) e m), sono
considerati anche i periodi gia' espletati nell'ateneo alla data di
entrata in vigore dei nuovi statuti.
11. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai
docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla
durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
12. Il rispetto dei principi di semplificazione, razionale
dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia di cui al
presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle
universita' valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo
criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta
dell'ANVUR.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche
statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del presente articolo,
perdono efficacia nei confronti dello stesso le seguenti
disposizioni:
a) l'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio
1989, n. 168;
b) l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

            1 
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO

                               Art. 3. 

(Federazione e fusione di atenei

e razionalizzazione dell'offerta formativa)

1. Al fine di migliorare la qualita', l'efficienza e l'efficacia
dell'attivita' didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare
la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare
l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, nell'ambito dei
principi ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1, due
o piu' universita' possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni
settori di attivita' o strutture, ovvero fondersi.
2. La federazione puo' avere luogo, altresi', tra universita' ed
enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta
formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori di cui al
capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11
aprile 2008, nonche' all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e
all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sulla base di
progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le
specificita' dei partecipanti.
3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un
progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli
obiettivi, le compatibilita' finanziarie e logistiche, le proposte di
riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli
obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto
deve prevedere le modalita' di governance della federazione, l'iter
di approvazione di tali modalita', nonche' le regole per l'accesso
alle strutture di governance, da riservare comunque a componenti
delle strutture di governance delle istituzioni che si federano. I
fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della
federazione o fusione degli atenei possono restare nella
disponibilita' degli atenei che li hanno prodotti, purche' indicati
nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi
di ciascuna delle istituzioni interessate, e' sottoposto per
l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre
mesi, previa valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati
regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di
cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone,
altresi', in merito a eventuali procedure di mobilita' dei professori
e dei ricercatori, nonche' del personale tecnico-amministrativo. In
particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale
trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di
mobilita' ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo
delle predette procedure, il Ministro puo' provvedere, con proprio
decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo,
altresi', in ordine alla concessione agli interessati di incentivi
finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a seguito
dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa
e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari,
delle facolta' e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi
dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
          
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TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN
MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
                               Art. 4. 

(Fondo per il merito)

1. E' istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito
denominato «fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito
fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati,
per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove
nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante
criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo e' destinato a:
a) erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di
formazione da realizzare presso universita' e centri di ricerca di
Paesi esteri;
b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in
relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire
dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito
percepito. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo, sono
esclusi dall'obbligo della restituzione gli studenti che hanno
conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o
magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata
normale del corso;
c) garantire finanziamenti erogati per le finalita' di cui al
presente comma.
2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le borse
di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre
1991, n. 390.
3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le
modalita' di attuazione del presente articolo ed in particolare:
a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri
nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;
b) i criteri e le modalita' di attribuzione dei premi e dei
buoni, nonche' le modalita' di accesso ai finanziamenti garantiti;
c) i criteri e le modalita' di restituzione della quota di cui al
comma 1, lettera b), prevedendo una graduazione della stessa in base
al reddito percepito nell'attivita' lavorativa;
d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i
criteri e le modalita' per la loro eventuale differenziazione;
e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per
ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel
corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e
finanziamenti garantiti;
g) le modalita' di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti
garantiti;
h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo
a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme
erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
i) i criteri e le modalita' di utilizzo del fondo e la
ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di
cui al comma 1;
l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e
informazione, nonche' di assistenza a studenti e universita' in
merito alle modalita' di accesso agli interventi di cui al presente
articolo;
m) le modalita' di monitoraggio, con idonei strumenti
informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei
finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonche' dell'esposizione
del fondo;
n) le modalita' di selezione con procedura competitiva
dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle provviste
finanziarie;
o) la previsione, nell'ambito della programmazione degli accessi
alle borse di studio, di riservare la quota del 10 per cento agli
studenti iscritti nelle universita' della regione in cui risultano
residenti.
4. L'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i
collegi universitari legalmente riconosciuti e presso i collegi di
cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
costituisce un titolo valutabile per i candidati, ai fini della
predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi
di cui al comma 3.
5. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove
nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di
sicurezza, e' svolto dal Ministero, secondo modalita' individuate con
decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresi' il
contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle
prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonche' le
modalita' di predisposizione e svolgimento delle stesse.
6. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli
interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie
del fondo stesso.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti,
determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la
garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati. I
corrispettivi asserviti all'esercizio della garanzia dello Stato sono
depositati su apposito conto aperto presso la Tesoreria statale.
8. Il fondo, gestito dal Ministero di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, e' alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da
privati, societa', enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto
delle finalita' del fondo, a specifici usi;
b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni,
limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a);
c) i corrispettivi di cui al comma 7, da utilizzare in via
esclusiva per le finalita' di cui al comma 1, lettera c);
d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al comma 5, da
utilizzare per le finalita' di cui al comma 6.
9. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei
privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare
le modalita' con cui i soggetti donatori possono partecipare allo
sviluppo del fondo, anche costituendo, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da
rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, questi
ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari
(CNSU) tra i propri componenti.
10. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «articolo 59,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le
seguenti: «del Fondo per il merito degli studenti universitari».
 
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TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN
MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

                               Art. 5. 

(Delega in materia di interventi per la qualita' e

l'efficienza del sistema universitario)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario
per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualita' e dell'efficienza delle
universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella
distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti
ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento
periodico delle universita'; valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la
previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e
l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del
finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori;
realizzazione di opportunita' uniformi, su tutto il territorio
nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi;
b) revisione della disciplina concernente la contabilita', al
fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di
ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneita', e di consentire
l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e
dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi
di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei;
c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex
post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di
criteri definiti ex ante;
d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II della
Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo
studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e
contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
(LEP) erogate dalle universita' statali.
2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad eccezione di
quanto previsto al comma 3, lettera g), e al comma 4, lettera l), non
deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli
eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
lettera d), dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, il Governo si attiene ai principi di riordino di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei
corsi di studio universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di
specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del
possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici,
strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle
attivita' di ricerca, nonche' di sostenibilita'
economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su
criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell'ANVUR,
dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della
didattica e della ricerca dalle singole universita' e dalle loro
articolazioni interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita' e
dell'efficacia delle proprie attivita' da parte delle universita',
anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi
provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera g);
d) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione
della qualita' degli atenei in coerenza con quanto concordato a
livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai
Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area
europea dell'istruzione superiore;
e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati
al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito
delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle
universita' allo scopo annualmente predeterminate;
f) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti,
quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di
elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti
servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta
formativa degli atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere
istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento
da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai
collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio ad
apposito decreto ministeriale della disciplina delle procedure di
iscrizione, delle modalita' di verifica della permanenza delle
condizioni richieste, nonche' delle modalita' di accesso ai
finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati;
g) revisione del trattamento economico dei ricercatori non
confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attivita', nel
rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 29, comma 22, primo
periodo.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio
consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di
bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane (CRUI), garantendo, al fine del
consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni
pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un
rendiconto in contabilita' finanziaria, in conformita' alla
disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196;
b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine
di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' dell'ateneo;
c) previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente
legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera
d); comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con
cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale
riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare,
entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo
criteri di piena sostenibilita' finanziaria, i rapporti di
consistenza del personale docente, ricercatore e
tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di
cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e
successive modificazioni; previsione che la mancata adozione,
parziale o totale, del predetto piano comporti la non erogazione
delle quote di finanziamento ordinario relative alle unita' di
personale che eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva
delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di
ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione
integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di
quelle a destinazione vincolata;
f) introduzione del costo standard unitario di formazione per
studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse
tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici,
territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita', cui
collegare l'attribuzione all'universita' di una percentuale della
parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del
costo standard unitario di formazione per studente in corso, sentita
l'ANVUR;
g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario
nell'ipotesi in cui l'universita' non possa garantire l'assolvimento
delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai
debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;
h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con
previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida
e sollecitazione a predispone, entro un termine non superiore a
centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre
all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un
quinquennio; previsione delle modalita' di controllo periodico
dell'attuazione del predetto piano;
i) previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata
approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del
commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalita' di
assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della
delibera di commissaria-mento e di nomina di uno o piu' commissari,
ad esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla
predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro
finanziario;
l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed
aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al fondo di finanziamento
ordinario per le universita', a garanzia del riequilibrio finanziario
degli atenei;
m) previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti
dall'attuazione della lettera l) del presente comma siano
quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il
Governo si attiene al principio e criterio direttivo
dell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del
fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di
valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati
da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei
professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio
ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la
percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non
hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato,
o, nel caso delle facolta' di medicina e chirurgia, di scuola di
specializzazione, nella medesima universita'; la percentuale dei
professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e
ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di
ricerca internazionali e comunitari; il grado di
internazionalizzazione del corpo docente.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito
ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali
borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione,
accesso alla cultura, alloggi, gia' disponibili a legislazione
vigente, per il conseguimento del pieno successo formativo degli
studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine
economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il
conseguimento dei piu' alti gradi di istruzione superiore agli
studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la piu' ampia liberta' di scelta in
relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio
universitario;
c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la
concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui
all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le universita' e le diverse istituzioni che
concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare
la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle
predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di
nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;
f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli
studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni
di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della gioventu',
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine e'
prorogato di sessanta giorni.
8. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della
complessita' della materia trattata dai decreti legislativi di cui al
comma 1 del presente articolo, nell'impossibilita' di procedere alla
determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la
loro quantificazione e' effettuata al momento dell'adozione dei
singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e'
allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo
17, comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, che da' conto della
neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di
copertura.
9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare eventuali
disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita' e
nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
           
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TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN
MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
 
Art. 6.

(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori e' a tempo
pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti
di ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita' annue di
ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti
preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1.500 ore annue
per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i
professori e i ricercatori a tempo definito.
2. I professori svolgono attivita' di ricerca e di aggiornamento
scientifico e, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con
regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti
didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il
tutorato, nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento, non
meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in
regime di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita' di ricerca e di
aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalita'
stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare
annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attivita'
di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in
regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di
tempo definito.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo
ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che
hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonche'
ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro
consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento
giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente
con la programmazione didattica definita dai competenti organi
accademici nonche' compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad
essi e' attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno
accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo e'
conservato altresi' nei periodi di congedo straordinario per motivi
di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a
quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna universita',
nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sulla base di criteri e
modalita' stabiliti con proprio regolamento, determina la
retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il
loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.
5. All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
le parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno accademico in cui essi
svolgono tali corsi e moduli. Il titolo e' conservato altresi' nei
periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il
ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto
tali corsi e moduli».
6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 e'
esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di
servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con
domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio
dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta
l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno
accademico.
7. Le modalita' per l'autocertificazione e la verifica
dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica e di servizio
agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con
regolamento di ateneo, che prevede altresi' la differenziazione dei
compiti didattici in relazione alle diverse aree
scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonche' in
relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi
di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza
esclusiva delle universita' a valutare positivamente o negativamente
le attivita' dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce
criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca
ai fini del comma 8.
8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i
professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale
accademico, nonche' dagli organi di valutazione dei progetti di
ricerca.
9. La posizione di professore e ricercatore e' incompatibile con
l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la
possibilita' di costituire societa' con caratteristiche di spin off o
di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito
responsabilita' formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina
in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri
definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'esercizio di attivita' libero-professionale e' incompatibile con il
regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13,
14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai
sensi del comma 13 del presente articolo.
10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il
rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere
liberamente, anche con retribuzione, attivita' di valutazione e di
referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attivita' di
collaborazione scientifica e di consulenza, attivita' di
comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonche'
attivita' pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori
a tempo pieno possono altresi' svolgere, previa autorizzazione del
rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonche' compiti
istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso
enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purche' non si
determinino situazioni di conflitto di interesse con l'universita' di
appartenenza, a condizione comunque che l'attivita' non rappresenti
detrimento delle attivita' didattiche, scientifiche e gestionali loro
affidate dall'universita' di appartenenza.
11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere
attivita' didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla
base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento
di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresi',
con l'accordo dell'interessato, le modalita' di ripartizione tra i
due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri
stipendiali e delle modalita' di valutazione di cui al comma 7. Per
un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno
puo' essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede
alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso,
l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo
presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attivita'
di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto
dell'interessato e' ripartito in proporzione alla durata e alla
quantita' dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione
delle convenzioni.
12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere
attivita' libero-professionali e di lavoro autonomo anche
continuative, purche' non determinino situazioni di conflitto di
interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di
professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di
cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime
della predetta incompatibilita'. Possono altresi' svolgere attivita'
didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca esteri,
previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilita' con
l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini
della valutazione delle attivita' di ricerca e delle politiche di
reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e' considerato
in proporzione alla durata e alla quantita' dell'impegno reso
nell'ateneo di appartenenza.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita la Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e
chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale
necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di
cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al
quale devono attenersi le universita' e le regioni per regolare i
rapporti in materia di attivita' sanitarie svolte per conto del
Servizio sanitario nazionale.
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una
relazione triennale sul complesso delle attivita' didattiche, di
ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di
attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di
ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali
di cui all'articolo 8 e' di competenza delle singole universita'
secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di
valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto puo'
essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.
Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma
corrispondente e' conferita al Fondo di ateneo per la premialita' dei
professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.
          
2
TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN
MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

                                         Art. 7. 

(Norme in materia di mobilita' dei professori e dei ricercatori)

1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda,
essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche
consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di
attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche
operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo
trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 e' disposto dal
rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto,
quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382. E' ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a
domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n.
29. Quando l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede
internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi e' a
carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione
di destinazione non disponga altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilita' interuniversitaria del
personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono
servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella
della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un
accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle
procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di
appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a
carico del fondo di finanziamento ordinario. L'incentivazione della
mobilita' universitaria e' altresi' favorita dalla possibilita' che
il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire
attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa
qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.
4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di
ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di
ricerca finanziati da soggetti diversi dall'universita' di
appartenenza conservano la titolarita' dei progetti e dei relativi
finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del
committente di ricerca.
5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalita' per
favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
mobilita' interregionale dei professori universitari che hanno
prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito
di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.
          
2
TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN
MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
                               Art. 8. 

(Revisione del trattamento economico dei professori e

dei ricercatori universitari)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in
materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento
economico dei professori e dei ricercatori universitari gia' in
servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di
entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli
articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti
di stipendio in progressione triennale;
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della
progressione economica e dei relativi importi, anche su base
premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della
presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma
rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori
di seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e
conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;
c) possibilita', per i professori e i ricercatori nominati
secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al
presente comma.
4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su
proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze.
           
2
TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN
MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
                               Art. 9. 

(Fondo per la premialita')

1. E' istituito un Fondo di ateneo per la premialita' di professori
e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma
16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse
di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente
legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna
universita' con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione
dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo puo' essere
integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle
attivita' conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In
tal caso, le universita' possono prevedere, con appositi regolamenti,
compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo
che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di
finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non
derivanti da finanziamenti pubblici.
          
2
TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN
MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

                              Art. 10. 

(Competenza disciplinare)

1. Presso ogni universita' e' istituito un collegio di disciplina,
composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo
pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo
pieno, secondo modalita' definite dallo statuto, competente a
svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad
esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il
principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La
partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per
ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu'
grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto
31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della
conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina,
formulando motivata proposta.
3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo
delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione
disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia,
entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal
rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano
disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e
trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione
delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio
resta disciplinato dalla normativa vigente.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di
amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la
sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento,
conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di
disciplina.
5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4
non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di
trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine
e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero
del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le
operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne
impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi'
sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a
sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio
ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi
istruttori. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste
istruttorie avanzate dal collegio.
6. E' abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.
           
2
TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN
MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
                              Art. 11. 

(Interventi perequativi per le universita' statali)

1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di
riequilibrio delle universita' statali e tenuto conto della primaria
esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di
ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno
all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle
eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema
universitario e' destinata ad essere ripartita tra le universita'
che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di
finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una
situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al
modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento
ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del
sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto
proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi
dall'applicazione delle misure di valutazione della qualita' di cui
all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli
squilibri finanziari dei singoli atenei puo' tenere conto delle
specificita' delle universita' sede di facolta' di medicina e
chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a
gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di
eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g),
h), i), l) e m), della presente legge.
2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della
percentuale di cui al comma 1.
          
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TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN
MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
                              Art. 12. 

(Universita' non statali legalmente riconosciute)

1. Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione
delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare
rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non
superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi
di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle universita'
non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli
anni successivi, e' ripartita sulla base di criteri, determinati con
decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori
definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con
decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4
per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle
universita' non statali, determinata tenendo conto delle risorse
complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle
risorse.
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle
universita' telematiche ad eccezione di quelle, individuate con
decreto del Ministro, sentita l'ANVUR e, nelle more della sua
costituzione, con il parere del Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario (CNVSU), che rispettino i criteri di cui al
comma 1.
          
2
TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN
MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

                                     Art. 13. 

(Misure per la qualita' del sistema universitario)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in
considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del
personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonche' il
numero e l'entita' dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed
internazionale assegnati all'ateneo»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti
annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per
cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata
tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei
risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse».

2
TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN
MATERIA DI QUALITA' ED EFFICIENZA
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

                              Art. 14. 

(Disciplina di riconoscimento dei crediti)

1. All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «dodici» e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento deve
essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze
dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento
attribuite collettivamente. Le universita' possono riconoscere quali
crediti formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da
parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del
titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o
campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato
olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico».
2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri
competenti, sono definite le modalita' attuative e le eventuali
deroghe debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1,
anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in
relazione alle attivita' formative svolte nei cicli di studio presso
gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonche'
alle altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di
livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione
l'universita' abbia concorso.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i
criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a
conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori
di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86
dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell'ambito dei progetti attuati
con le universita' attraverso le federazioni di cui all'articolo 3
della presente legge.
          
3
TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE
ACCADEMICO E RIORDINO DELLA
DISCIPLINA CONCERNENTE
IL RECLUTAMENTO

                                        Art. 15. 

(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non
regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN),
definisce, secondo criteri di affinita', i settori concorsuali in
relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento
dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali sono
raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale
puo' essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono
utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 18, 22,
23 e 24 della presente legge, nonche' per la definizione degli
ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima
applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a
regime, almeno trenta professori di prima fascia.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalita' di
revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori
scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale.

3
TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE
ACCADEMICO E RIORDINO DELLA
DISCIPLINA CONCERNENTE
IL RECLUTAMENTO
                              Art. 16. 

(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)

1. E' istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito
denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata quadriennale e
richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e
di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione
scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla
prima e alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sono disciplinate le modalita' di espletamento delle
procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in
conformita' ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato
sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale
alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base
di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area
disciplinare, definiti con decreto del Ministro;
b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera a)
prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato
puo' presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche
differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non
inferiore a dodici;
c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e
congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di
revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto
ministeriale;
d) l'indizione obbligatoria, con frequenza annuale inderogabile,
delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione;
e) i termini e le modalita' di espletamento delle procedure di
abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di
modalita', anche informatiche, idonee a consentire la conclusione
delle stesse entro cinque mesi dall'indizione; la garanzia della
pubblicita' degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni
giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle
disponibilita' di bilancio degli atenei, di un'unica commissione
nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle
funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante
sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di
professori ordinari costituita ai sensi della lettera h) e sorteggio
di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di
studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso universita'
di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE). La partecipazione alla commissione
nazionale di cui alla presente lettera non da' luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti ed indennita';
g) il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia
parte piu' di un commissario della stessa universita'; la
possibilita' che i commissari in servizio presso atenei italiani
siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attivita'
didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica; la corresponsione ai commissari
in servizio all'estero di un compenso determinato con decreto non
regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f)
all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e
contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo
stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata
della documentazione concernente la propria attivita' scientifica
complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati
ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum,
reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i
parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla
fascia e al settore di appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) assicura che della
commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al
quale afferiscano almeno trenta professori ordinari; la commissione
puo' acquisire pareri scritti pro veritate sull'attivita' scientifica
dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle
caratteristiche di cui alla lettera h); i pareri sono pubblici ed
allegati agli atti della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di
piu' di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla
conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento
dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio
successivo per l'attribuzione della stessa o per l'attribuzione
dell'abilitazione alla funzione superiore;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per
l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23,
comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione presso universita' dotate di idonee strutture e
l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le
universita' prescelte assicurano le strutture e il supporto di
segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di
ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione
del fondo di finanziamento ordinario.
4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce
titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto relativamente al
reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'universita' al di
fuori delle procedure previste dall'articolo 18.

            3 
TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE
ACCADEMICO E RIORDINO DELLA
DISCIPLINA CONCERNENTE
IL RECLUTAMENTO
                              Art. 17. 

(Equipollenze)

1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i
diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990,
n. 341, purche' della medesima durata, sono equipollenti alle lauree
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica
di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7,
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai
sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del
1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge
n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del citato regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' identificata
l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno
riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a
fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente.
 
3
TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE
ACCADEMICO E RIORDINO DELLA
DISCIPLINA CONCERNENTE
IL RECLUTAMENTO
                              Art. 18. 

(Chiamata dei professori)

1. Le universita', con proprio regolamento adottato ai sensi della
legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice
etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel
rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori,
di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sul sito dell'ateneo
e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del
settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite
indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari;
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i
doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione
per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del
procedimento, ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di
professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresi'
i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia gia' in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche'
gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza,
aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In
ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente
articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua
la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un
componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo
periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo
24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e
dell'attivita' didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le
universita' possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni
in conformita' a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo
16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche
necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero
alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei
professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima
fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata
dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con
delibera del consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di ciascun ateneo i
procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia di cui al comma 1, nonche' per l'attribuzione dei contratti di
cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla
base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La
programmazione assicura la sostenibilita' nel tempo degli oneri
stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione
degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica
di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura
altresi' la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma
1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono
essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti
privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale
per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di
cui all'articolo 24, comma 5, ovvero di durata almeno pari a quella
del contratto per i ricercatori.
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della programmazione
triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei
posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che
nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell'universita' stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle
universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento
delle attivita' di ricerca presso le universita' sono riservati
esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo
determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonche' a
studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche
attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo
indeterminato presso le universita' purche' in possesso di specifiche
competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti
pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio
o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purche'
sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali costi
assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati
dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali
o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attivita' si
applicano le norme previste dai relativi bandi.
           
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ACCADEMICO E RIORDINO DELLA
DISCIPLINA CONCERNENTE
IL RECLUTAMENTO
                              Art. 19. 

(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca)

1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo
accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), dalle universita', dagli istituti di istruzione
universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni
italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere
altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra universita' ed
enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo
restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da
parte delle istituzioni universitarie. Le modalita' di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai
fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni
di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche' le modalita' di
individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e
ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi' i criteri
e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati
disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di
dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalita' di
conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5,
nonche' le convenzioni di cui al comma 4»;
b) al comma 5, lettera c):
1) le parole: «comunque non inferiore alla meta' dei
dottorandi» sono soppresse;
2) dopo le parole: «borse di studio da assegnare» sono inserite
le seguenti: «e dei contratti di apprendistato di cui all'articolo 50
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, da stipulare»;
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del corso di
specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso
di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato e' ridotta
ad un minimo di due anni»;
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato con le
diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D."».
2. La disposizione di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1
del presente articolo acquista efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro di cui al comma 2
dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, come sostituito
dalla lettera a) del medesimo comma 1 del presente articolo.
3. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «e' collocato a domanda»
sono inserite le seguenti: «, compatibilmente con le esigenze
dell'amministrazione,»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non hanno diritto
al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti
che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i
pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per
almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi
straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata
in vigore della presente disposizione sono mantenuti».
          
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IL RECLUTAMENTO

                                        Art. 20. 

(Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro della salute,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede, a valere sulle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente, per un periodo
sperimentale di tre anni ad applicare il principio della tecnica di
valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo
da studiosi operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i
progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui
all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a
carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilita' di una
disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla
ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814
e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Sono altresi' fatti salvi, nel rispetto, ove
possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i
vincoli gia' previsti di destinazione di quote dei suddetti
stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o
finalita'.
2. All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole: «italiana o straniera,» sono inserite le seguenti:
«in maggioranza».
           
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                              Art. 21. 

(Comitato nazionale dei garanti per la ricerca)

1. Al fine di promuovere la qualita' della ricerca e assicurare il
buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste
dall'articolo 20, e' istituito il Comitato nazionale dei garanti per
la ricerca (CNGR). Il CNGR e' composto da sette studiosi, italiani o
stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale,
appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari, tra i quali
almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale
sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non piu' di
quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di
selezione, istituito con decreto del Ministro, e' composto da cinque
membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro,
dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice
presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca
(CEPR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente
dell'European Science Foundation.
2. Il CNGR indica criteri generali per le attivita' di valutazione
dei risultati, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni
approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu'
di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei
comitati di selezione di cui al comma 1 dell'articolo 20 e coordina
le attivita' dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonche' alla
commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di
interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla
data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici
accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi
derivanti, il CNGR puo' provvedere all'espletamento delle procedure
di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti
pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CNGR si
avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero
relative alle attivita' contemplate dal presente comma.
3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi
alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca e'
compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei
progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore
al 3 per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i componenti
del CNGR determina le indennita' spettanti ai suoi componenti.
4. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e
funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici
possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I
componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono
essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque
anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al compimento del
settantesimo anno di eta'. Se uno dei componenti cessa dalla carica
prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene
nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del
mandato. Il predetto componente e' scelto dal Ministro nello stesso
elenco di cui al secondo periodo del comma 1.
5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono
individuati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e
tre componenti che durano in carica tre anni. Il CNGR predispone
rapporti specifici sull'attivita' svolta e una relazione annuale in
materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il
quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle
relazioni del CNGR.

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IL RECLUTAMENTO
                              Art. 22. 

(Assegni di ricerca)

1. Le universita', le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e
sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia
spaziale italiana (ASI), nonche' le istituzioni il cui diploma di
perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al
titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, possono
conferire assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca. I
bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo,
ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contengono
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i
doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e
previdenziale spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di
curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di
attivita' di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei
soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che
il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero
ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di
area medica corredato di una adeguata produzione scientifica,
costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in
assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo
preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre
anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari. La durata
complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo,
compresi gli eventuali rinnovi, non puo' comunque essere superiore a
quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e' stato
fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo
della durata legale del relativo corso. La titolarita' dell'assegno
non e' compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea
specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o
specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il
collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in
servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalita' di
conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la
possibilita' di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree
scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni
per attivita' di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente
dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle
pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione, che puo'
avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di
esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri
esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi
attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di
ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite
dal soggetto che intende conferire assegni per attivita' di ricerca.
5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio regolamento, possono
riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o
stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno
conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
6. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al presente
articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui
all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonche', in
materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternita',
le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per
malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione
obbligatoria per maternita', l'indennita' corrisposta dall'INPS ai
sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e' integrata
dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno
di ricerca.
7. L'importo degli assegni di cui al presente articolo e'
determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi,
sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro.
8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai
ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari
degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui
all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non
statali o telematici, nonche' con gli enti di cui al comma 1 del
presente articolo, con il medesimo soggetto, non puo' in ogni caso
superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata
dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa
per maternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
         
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                              Art. 23. 

(Contratti per attivita' di insegnamento)

1. Le universita', anche sulla base di specifiche convenzioni con
gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della
durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo
massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attivita' di
insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di
alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum
scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre
amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero
lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a
40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati dal rettore,
su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo
gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in
possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi
restando i requisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito, ad
eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti
pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento
dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio
presso l'ateneo.
2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di
incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore
universitario, le universita' possono, altresi', stipulare contratti
a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilita' di
bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche
integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti
scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di
ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di
titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo
preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I
contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure
disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice
etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la
pubblicita' degli atti. Il trattamento economico spettante ai
titolari dei predetti contratti e' determinato, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le universita'
possono attribuire, nell' ambito delle proprie disponibilita' di
bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o
fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o
professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico e'
stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato
confronto con incarichi simili attribuiti da altre universita'
europee. La proposta dell'incarico e' formulata al consiglio di
amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e
pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet
dell'universita'.
4. La stipulazione di contratti per attivita' di insegnamento ai
sensi del presente articolo non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli universitari.
          
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                              Art. 24. 

(Ricercatori a tempo determinato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al
fine di svolgere attivita' di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, le universita' possono
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il
contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti nonche' delle attivita' di
ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di
selezione disciplinate dalle universita' con regolamento ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee n. 251
dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicita' dei bandi sul sito dell'aieneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite
indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari;
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i
doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
previsione di modalita' di trasmissione telematica delle candidature
nonche', per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore
di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati,
del diploma di specializzazione medica, nonche' di eventuali
ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con
esclusione dei soggetti gia' assunti a tempo indeterminato come
professori universitari di prima o di seconda fascia o come
ricercatori, ancorche' cessati dal servizio;
c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica,
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri,
riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto
del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione
preliminare, ammissione dei candidati comparativamente piu'
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero
degli stessi e comunque non inferiore a sei unita', alla discussione
pubblica con la commissione dei titoli e della produzione
scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora
il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai
candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
possibilita' di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a
dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare.
Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale
volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera;
l'ateneo puo' specificare nel bando la lingua straniera di cui e'
richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla
discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more
dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i
parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in
attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei
professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa
con delibera del consiglio di amministrazione.
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni,
per una sola volta, previa positiva valutazione delle attivita'
didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalita',
criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti
contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in
sedi diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che
hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per
almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi
dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il
regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al
comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di
tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle
attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore
per il regime di tempo definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel
terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'universita'
valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della
chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo
18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione,
il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato
nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito positivo
della procedura di valutazione. Alla procedura e' data pubblicita'
sul sito dell'ateneo.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data
di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del
sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda
fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo
indeterminato in servizio nell'universita' medesima, che abbiano
conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta' delle risorse
equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di
professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'universita' puo'
utilizzare le risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti
disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti
di cui al comma 3, lettera a), e' pari al trattamento iniziale
spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il
trattamento annuo lordo onnicomprensivo e' pari al trattamento
iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato
fino a un massimo del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto
di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo preferenziale
nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
 
3
TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE
ACCADEMICO E RIORDINO DELLA
DISCIPLINA CONCERNENTE
IL RECLUTAMENTO
                              Art. 25. 

(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
non si applica a professori e ricercatori universitari. I
provvedimenti adottati dalle universita' ai sensi della predetta
norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge,
ad eccezione di quelli che hanno gia' iniziato a produrre i loro
effetti.
           
3
TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE
ACCADEMICO E RIORDINO DELLA
DISCIPLINA CONCERNENTE
IL RECLUTAMENTO
                              Art. 26. 

(Disciplina dei lettori di scambio)

1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono
l'utilizzo reciproco di lettori, le universita' possono conferire a
studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata
professionalita' incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di
attivita' finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura
del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto
rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalita' per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il
trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1.
3. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si
interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee 26 giugno 2001, nella causa
C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle
universita' interessate quali lettori di madrelingua straniera, il
trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore
confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno
orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto
dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera
a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo
rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma
dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da
quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di
lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto
a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo
corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita
come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri
dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la
retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della
contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a
norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i
giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
          
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TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE
ACCADEMICO E RIORDINO DELLA
DISCIPLINA CONCERNENTE
IL RECLUTAMENTO
                              Art. 27. 

(Anagrafe degli studenti)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170, le parole: «, in particolare,» sono soppresse.
          
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TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE
ACCADEMICO E RIORDINO DELLA
DISCIPLINA CONCERNENTE
IL RECLUTAMENTO

                              Art. 28. 

(Istituzione di un Fondo per la formazione e

l'aggiornamento della dirigenza presso il

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca)

1. Al fine di contribuire alla formazione e all'aggiornamento dei
funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli
enti locali in vista delle nuove responsabilita' connesse
all'applicazione del federalismo fiscale, e' istituito presso il
Ministero il Fondo per la formazione e l'aggiornamento della
dirigenza. A valere su detto Fondo, il Ministro puo' concedere
contributi per il finanziamento di iniziative di studio, ricerca e
formazione sviluppate da universita' pubbliche in collaborazione con
le regioni e gli enti locali.
2. Possono accedere alle risorse del Fondo universita' pubbliche,
private, fondazioni tra universita' ed enti locali, anche
appositamente costituite, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per le
finalita' di cui al presente articolo, in numero massimo di due sul
territorio nazionale, di cui una avente sede nelle aree delle regioni
dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999.
3. Con decreto del Ministero, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti
i criteri e le modalita' di attuazione delle presenti disposizioni e
sono altresi' individuati i soggetti destinatari.
4. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno
2017.
5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          
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TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE
ACCADEMICO E RIORDINO DELLA
DISCIPLINA CONCERNENTE
IL RECLUTAMENTO
                              Art. 29. 

(Norme transitorie e finali)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e
associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le universita'
possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente
titolo.
2. Le universita' continuano ad avvalersi delle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in
materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti
di cui all'articolo 18, comma 1.
3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Si procede altresi'
direttamente al sorteggio nell'ipotesi in cui il numero dei
professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare
oggetto del bando e' inferiore a quattro».
4. Coloro che hanno conseguito l'idoneita' per i ruoli di
professore associato e ordinario possono comunque essere destinatari
di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al
termine del periodo di durata dell'idoneita' stessa previsto
dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230. In
tale ipotesi e nel caso di idoneita' conseguita all'esito delle
procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo
12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive
modificazioni, e dell'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla
deliberazione, da parte dell'universita' che ha indetto il bando, di
voler effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina e
la presa di servizio dell'idoneo, in mancanza dei quali quest'ultimo
puo' essere chiamato da altre universita', ferma restando per
l'universita' che ha indetto il bando la possibilita' di ripetere la
chiamata.
5. I contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), possono
essere stipulati, con le modalita' previste dal medesimo articolo,
anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei
contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della citata
legge n. 230 del 2005.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con il
Ministro della salute, provvede alla rideterminazione del numero dei
posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e alla
loro distribuzione su base regionale anche al fine di riequilibrare
l'offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico
del bacino territoriale di riferimento.
7. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e
successive modificazioni, al primo periodo, dopo la parola:
«universitarie» sono inserite le seguenti: «o di ricerca» e dopo le
parole: «proposta la chiamata» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero
di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici
programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati
dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca»; il secondo periodo e' soppresso; al quarto periodo,
le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tali
fini».
8. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui
all'articolo 18 della presente legge l'idoneita' conseguita ai sensi
della legge 3 luglio 1998, n. 210, e' equiparata all'abilitazione
limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo
2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonche' all'articolo 1,
comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive
modificazioni.
9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilita' per il
2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle universita',
e' riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per l'anno
2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda
fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6,
della presente legge. L'utilizzo delle predette risorse e' disposto
con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle
Commissioni parlamentari competenti.
10. La disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori
a tempo indeterminato.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati:
a) l'articolo 14, quinto comma, della legge 18 marzo 1958, n.
311;
b) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
c) l'articolo 1, commi 8, 10, 11 e 14, della legge 4 novembre
2005, n. 230;
d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
13. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente,
unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo
svolgimento di attivita' di ricerca, e' titolo valido per la
partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai
contratti di cui all'articolo 24.
14. Fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma
1, lettera c), e dei criteri e indicatori di cui al comma 3, lettera
b), del medesimo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti in materia.
15. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono
aggiunte le seguenti: «e a quella effettuata dalle universita' e
dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti
dell'Unione europea ovvero di soggetti privati».
16. All'articolo 2, comma 140, lettera b), del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, dopo le parole: «e le relative indennita'»
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che, ferma
restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di
collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente
dell'organo direttivo puo' essere ricoperta fino al compimento del
settantesimo anno di eta'».
17. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione di cui
all'articolo 16, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile
a formulare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di
cui al citato articolo 16, comma 3, lettera f), in relazione a uno
specifico settore concorsuale, la commissione nazionale,
relativamente a tale settore, e' integralmente composta ai sensi
della lettera h) del medesimo comma 3.
18. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non
inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una
quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori
ordinari».
19. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 6, comma 14, e
8 della presente legge, e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con decreto del
Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono indicati criteri e modalita' per
l'attuazione del presente comma con riferimento alla ripartizione
delle risorse tra gli atenei e alla selezione dei destinatari
dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico.
Al relativo onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro per l'anno
2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e
quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20. Agli studiosi impegnati all'estero che abbiano svolto per
chiamata diretta autorizzata dal Ministero nell'ambito del programma
di rientro dei cervelli un periodo di ricerca e di docenza nelle
universita' italiane, il servizio prestato e' riconosciuto per i due
terzi ai fini della carriera e per intero, a domanda e con onere a
carico del richiedente, ai fini del trattamento di quiescenza e
previdenza. Al relativo onere, pari a euro 340.000 annui a decorrere
dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della
legge 19 ottobre 1999, n. 370.
21. Con decreto del Ministro, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
del CUN e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e
musicale (CNAM), sono disciplinate le modalita' organizzative per
consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di
studio universitari e a corsi di studi presso i conservatori di
musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di
danza.
22. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3,
lettera g), si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro per
l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della
legge 19 ottobre 1999, n. 370. All'onere derivante dall'articolo 22,
comma 6, valutato in 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno
2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della
medesima legge n. 370 del 1999. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti
disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 2010

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca