Esonero contributivo assunzioni donne: la guida INPS sugli incentivi 2023

Assunzioni donne - Photo credit: Foto di Anastasia Gepp da Pixabay I chiarimenti dell'INPS sull'incentivo per le assunzioni di donne introdotto dalla manovra 2021 e poi confermato per tutto il 2023 dall'ultima legge di bilancio. Ecco come ottenere lo sgravio contributivo del 100% a sostegno dell'occupazione femminile.

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La legge di bilancio 2023 ha infatti stabilito che l'esonero contributivo del 100% riconosciuto per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, nel limite di importo massimo di 6mila euro annui, si applichi anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, elevando però l'importo massimo a 8mila euro.

La misura, già approvata da Bruxelles con riferimento alle assunzioni effettuate fino a giugno 2022, è stata confermata dalla Commissione europea con la decisione C(2023) 4063 del 19 giugno 2023, che ha autorizzato gli incentivi anche per le nuove assunzioni e per le trasformazioni di contratti a termine effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

Circolare INPS n. 58-2023 su incentivi assunzioni donne 2023

Il 23 giugno l'INPS ha pubblicato la Circolare n. 58-2023 che passa in rassegna le caratteristiche dell'esonero contributivo e le modalità di accesso all'agevolazione, che può essere fruita dai datori di lavoro utilizzando il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito dell'Istituto.

Rispetto alla precedente disciplina, è confermato il quadro descritto dalla Circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 per quanto riguarda i datori di lavoro che possono accedere ai benefici e le lavoratrici per le quali spettano gli incentivi.

In particolare, l'esonero contributivo è accessibile a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, mentre sono escluse le pubbliche amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Di conseguenza, hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto anche:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

Sono invece escluse le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni, ma anche le Università, gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici, le Camere di commercio e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300-1999.

Quanto al profilo delle lavoratrici, la misura si configura come un’estensione dell’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92-2012, per cui anche se la manovra si limita all'espressione “assunzioni di donne lavoratrici” va intesa come “assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate”, cioè:

  • donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Gli incentivi spettano per le assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato, per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto, agevolato e non agevolato, e per i rapporti di lavoro a scopo di somministrazione. Gli incentivi spettano anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 142-2001, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente, le prestazioni di lavoro occasionale, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

Quanto alla durata dell'agevolazione, l'INPS chiarisce che gli incentivi spettano per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato e per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato. Per quanto riguarda i casi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato la durata è di 18 mesi a partire dalla data di assunzione, mentre per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato i 18 mesi decorrono dalla data di trasformazione.

Per le sole assunzioni e trasformazioni effettuate nel 2023 l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è concesso nel limite massimo di 8mila annui, mentre la soglia resta fissata a 6mila per quelle dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. I massimali devono essere proporzionalmente ridotti in caso di part time.

Consulta la circolare INPS n. 58 del 23 giugno 2023

I precedenti chiarimenti INPS sull'esonero contributivo

Per il primo periodo di operatività della misura, fino al 30 giugno 2022, l'INPS ha già fornito diversi chiarimenti sull'esonero contributivo.

Messaggio n. 1421-2021

Ad esempio, con il Messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021 ha specificato che l’incentivo spetta:

  • per 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato,
  • per 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato,
  • per 18 mesi a decorrere dalla data di stabilizzazione per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, a condizione che il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) sussista alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.

In caso di proroga del rapporto a tempo determinato, precisa inoltre l'INPS, l’incentivo spetta fino al limite complessivo di 12 mesi.

Messaggio n. 3809-2021

Alcuni chiarimenti sono stati forniti dopo il via libera della Commissione europea agli incentivi per le assunzioni, ai sensi del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Con il Messaggio n. 3809-2021 l'Istituto ha infatti adottato le istruzioni operative relative alla fruizione dell’esonero contributivo, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021.

Ai fini della comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro interessati possono utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito INPS a partire dall’11 novembre 2021. Modulo che è stato appositamente rivisitato al fine di prendere atto della diversa disciplina dettata dalla legge n. 178/2020 con riferimento all’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate.

Per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line e, qualora la modulistica fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50 per cento dei contributi datoriali previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del 2021, i datori di lavoro interessati non devono effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100%.

Il Messaggio illustra poi le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, le istruzioni per la compilazione della sezione ListaPosPa del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica e quelle per l'esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro agricoli. Infine, sono fornite le istruzioni la rilevazione contabile dell’esonero contributivo.

Per approfondire: Aiuti di Stato: via libera di Bruxelles agli incentivi per assunzioni di donne

Messaggio n. 403-2022

Con il Messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022, l'INPS ha invece comunicato la proroga degli esoneri contributivi per l’occupazione femminile fino al 30 giugno 2022.

Le agevolazioni possono quindi riferirsi anche alle assunzioni di donne svantaggiate effettuate nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2022, nel rispetto dei nuovi massimali previsti dalla sesta modifica del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, in particolare:

  • 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Per approfondire: Incentivi per le assunzioni di giovani prorogati a giugno 2022

Photo credit: Foto di Anastasia Gepp da Pixabay