UE: piu' semplici e sicure le transazioni con moneta elettronica

Carte di creditoIl Parlamento europeo ha adottato una nuova direttiva che mira a modernizzare le attuali disposizioni in materia di moneta elettronica, a permettere lo sviluppo di nuovi servizi, ad aprire il mercato a nuovi operatori e a promuovere una concorrenza reale ed efficace. Gli Stati membri dovranno applicare le nuove misure entro 18 mesi e 20 giorni dalla pubblicazione della direttiva sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE.
La direttiva fissa le condizioni per l'avvio, l'esercizio dell'attività di emissioni di moneta elettronica, nonché le norme in materia di vigilanza prudenziale. Stabilisce quindi i requisiti relativi al capitale iniziale, ai fondi propri, alle attività che è possibile svolgere parallelamente, agli obblighi di tutela e alle relazioni con i paesi terzi. Fissa inoltre norme sull'emissione e sulla rimborsabilità della moneta elettronica, nonché sulle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale e sull'importo massimo memorizzabile ai fini della lotta al riciclaggio.
 
La direttiva non si applica alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico.
 
Con "moneta elettronica", s'intende "qualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ... e accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente".
 
In forza alla direttiva, gli Stati membri dovranno distinguere le seguenti categorie di emittenti:
  • gli istituti creditizi, incluse, ai sensi del diritto nazionale, le succursali con sede nella Comunità degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della comunità;
  • gli istituti di moneta elettronica, incluse le succursali con sede nella Comunità degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunità;
  • gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale;
  • la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali;
  • gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali ove agiscano in quanto autorità pubbliche.
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 2007/64/CE). Qualsiasi persona fisica o giuridica dovrà notificare alle autorità competenti l'intenzione di variare la sua partecipazione qualificata in un istituto di moneta elettronica.
 
Per agevolare l'accesso al mercato, la direttiva prevede una riduzione dell'importo del capitale iniziale da detenere al momento dell'autorizzazione da 1 milione di euro a 350.000 euro. I fondi propri non potranno essere inferiori al capitale iniziale e per le attività di emissione di moneta elettronicadovranno essere pari ad almeno il 2% della moneta elettronica media in circolazione.
 
Oltre all'emissione di "e-money", gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare altri servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamento ma non potranno però effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico.
 
Ai fini della lotta contro il riciclaggio, è modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Se il dispositivo non è ricaricabile l'importo non dovrà eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro). Altrimenti, come accade oggi, vige un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno.
 
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