Aiuti di Stato: Regolamento UE 1407-2013 sul regime de minimis
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore il nuovo regolamento per gli aiuti de minimis n. 1407/2013. Inviariata la soglia dei 200mila euro per impresa in tre anni, ma arrivano alcune semplificazioni.
La revisione del regolamento n. 1998/2006 per i contributi di piccolo importo che non hanno impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno è stata portata avanti dalla Commissione europea nell'ambito dell'Iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato.
Il nuovo regolamento de minimis, adottato dall'Esecutivo Ue il 18 dicembre scorso, conferma l'esenzione degli importi fino a 200mila euro per impresa in un periodo di tre anni dall'obbligo di notifica preventiva a Bruxelles e il sistema dei controlli da parte degli Stati membri. Oltre alla definizione di cosa costituisce impresa e all'ammissione agli aiuti de minimis delle imprese in difficoltà finanziaria, le principali novità riguardano invece il settore dei trasporti, le regole sul cumulo e quelle in caso di fusione, acquisizione e scissione di impresa.
Trasporti
Come la normativa precedente, il regolamento n. 1407/2013 prevede una soglia più bassa per gli aiuti alle imprese dei trasporti, pari a 100mila euro. Questo massimale non si applica, però, alle imprese che si occupano di trasporto su strada di passeggeri, che vengono assimilate dalle nuove regole a quelle degli altri settori.
Se, invece, un'impresa è attiva sia nel trasporto di merci su strada per conto terzi che in altre attività per cui vale l'importo massimo di 200mila euro, esistono due possibilità:
- se lo Stato membro è in grado di garantire che l’attività di trasporto di merci su strada non benefici di incentivi superiori a 100mila euro, l'impresa può ottenere aiuti fino a 200mila euro per le altre attività;
- se lo Stato membro non può garantire tale distinzione dei costi, si applica il massimale di 100mila euro a tutte le attività dell'impresa.
Cumulo
Le nuove regole stabiliscono che gli aiuti di importanza minore concessi a norma del regolamento n. 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti de minimis solo se l'importo complessivo non supera la soglia di 200mila euro. Se, invece, si tratta di contributi de minimis concessi a norma del Regolamento n. 360/2012, quindi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, il cumulo è ammesso fino al massimale previsto per i SIEG.
I contributi de minimis non possono essere cumulati con aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili o per la stessa misura di finanziamento del rischio oltre l'importo di aiuto fissato, per la specifica circostanza, da un regolamento d’esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione. Quando gli aiuti non fanno riferimento a costi specifici sono cumulabili con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione senza ulteriori limiti.
Fusione, acquisizione e scissione di impresa
Per quanto riguarda le fusioni e le acquisizioni, il massimale dei nuovi aiuti per le imprese coinvolte si determina tenendo conto di tutti gli aiuti de minimis già concessi a ognuna delle imprese partecipanti alle operazioni. Nel caso delle scissioni, l'importo degli aiuti concessi prima della separazione in più imprese viene attribuito a quella che rileva l'attività cui erano destinati i contributi o, se ciò non è possibile, viene ripartito in base al valore contabile del capitale azionario delle imprese risultanti dalla scissione.