Pubblicato il formulario per la Visco Sud
- per i progetti di investimento gia' avviati alla data del 2 giugno 2008, a pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10.00 del 13 giugno 2008 alle ore 24.00 del 13 luglio 2008;
- per i progetti di investimento avviati successivamente alla data del 2 giugno 2008 a partire dalle ore 10.00 del 13 giugno 2008.
Il modello e le istruzioni operative sono state approvate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 10/06/2008:
Modello FAS (Formulario)
Istruzioni per la compilazione
La tempestiva trasmissione telematica all'Agenzia dell'Entrate del Formulario aumenterà le probabilità di ottenere l'agevolazione, viste le limitate disponibilità finanziarie previste per il 2008 e la precedenza accordata a chi ha avviato l'investimento prima del 3 giugno 2008.
Riportiamo di seguito il testo della Circolare 38E-2008 sulla determinazione della data di avvio dell'investimento.
"Un progetto può considerarsi avviato nel momento in cui il soggetto interessato pone in essere comportamenti giuridicamente rilevanti, diretti in modo non equivoco a realizzare gli investimenti pianificati nel progetto stesso.
In conformità con quanto precisato con la circolare n. 32/E del 3 giugno 2003 (relativa al credito d’imposta per aree svantaggiate di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388), l’avvio può risultare da uno o più elementi tra loro coordinati, che diano prova certa dell’inizio dell’attuazione del progetto di investimento iniziale.
Tale prova dovrà essere fornita con riferimento alla diversa natura dei beni, connessi a tale progetto di investimento oggetto di agevolazione:
a) per gli investimenti che comportano l’acquisizione di beni mobili, la prova dell’inizio della realizzazione dell’investimento coincide con la data di conclusione del contratto, quale risulta:
i. dal contratto stesso, se presentato per la registrazione;
ii. dal versamento di acconti effettuati tramite bonifici bancari riconducibili al contratto concluso tra le parti;
iii. dalla negoziazione di assegni che siano inequivocabilmente riferibili all’investimento contemplato dal contratto;
iv. da documenti provenienti da terzi, che attestino con certezza l’impegno ad acquisire il bene oggetto dell’investimento (quali, certificazioni del servizio postale, scritture relative a movimentazioni bancarie e, in genere, documenti formati o attestazioni provenienti da pubblici ufficiali);
b) nel caso di investimenti realizzati mediante prestazioni di terzi, la prova dell’avvio, oltre che dagli eventi precedentemente elencati, potrà desumersi da qualunque altro elemento materiale che provi in modo non equivoco l’avvio dell'investimento (ad esempio, la registrazione di un contratto di appalto ovvero l’apertura di un cantiere);