Agevolazioni fiscali: i tagli della manovra

Euro coins - Credit © European Union, 2011Se entro il 30 settembre 2013 non saranno stati approvati i decreti della delega fiscale, a partire da quell'anno ci sarà un taglio lineare su tutte le agevolazioni fiscali a favore di persone fisiche e imprese previste dalla normativa tributaria. E' quanto stabilito nel maxiemendamento alla manovra correttiva approvato ieri dal Senato, oggi dalla Camera.

In altre parole, il taglio delle Tax expenditures non si applicherà se entro il termine di scadenza prefissato verranno eliminati o ridotti gli attuali regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali. In entrambi casi il maggior gettito dovrà essere assicurato.

Il DL 98/2011 prevede che le attuali 483 agevolazioni fiscali siano ridotte del 5% nel 2013 e del 20% nel 2014, per un totale stimato, rispettivamente, di 4 e 20 miliardi di euro.
Per i bonus più complessi, il Ministro dell’Economia Tremonti interverrà con appositi decreti recanti le modalità applicative del taglio per singolo beneficio.

Il taglio delle agevolazioni sarà indistinto, tra le diverse macrocategorie riguardanti le persone fisiche (con ulteriore suddivisione in casa, famiglia, lavoro e pensioni, erogazioni liberali), gli enti non commerciali, le imprese, nonché quelle previste in materia di IVA e di imposte ipotecaria e catastale (comprese le agevolazioni “prima casa”).
Un apposito paragrafo è dedicato anche alle agevolazioni in materia di accise.

Con riferimento alle persone fisiche, i tagli riguarderanno, tra l’altro:

  • la deduzione della rendita catastale dell’abitazione principale (art. 10 comma 3-bis del TUIR),
  • le detrazioni del 36 e 55%,
  • la detrazione per i familiari a carico (art. 12 del TUIR),
  • la detrazione del 19% per le spese mediche (art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR),
  • la detrazione per le spese relative agli asili nido e all’istruzione.

Oggetto della disposizione anche le detrazioni delle erogazioni liberali (artt. 10 e 15 del TUIR) e, in tema lavoro, tra le altre:

  • la detrazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati (art. 13 del TUIR),
  • la non concorrenza al reddito delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nel limite giornaliero di 5,29 euro (art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR).

Per quanto riguarda gli enti non profit, i tagli riguarderebbero, tra gli altri:

  • le deduzioni previste per gli oneri di utilità sociale (art. 100 del TUIR),
  • la non commercialità delle attività svolte dagli enti associativi (art. 148 del TUIR),
  • il regime di favore previsto per le ONLUS (art. 150 del TUIR).

In materia di imposizione diretta per le imprese, si segnalano, tra l’altro, i seguenti benefici fiscali:

  • il regime dei contribuenti minimi e quello per le nuove iniziative imprenditoriali;
  • i regimi di imposizione sostitutiva previsti per i soggetti che effettuano operazioni straordinarie (art. 176 comma 2-ter del TUIR, art. 15 del DL 185/2008);
  • l’imposta sostitutiva per i disallineamenti derivanti dal consolidato;
  • la tonnage tax;
  • tutti i crediti d’imposta attualmente a regime.

Inoltre, sono espressamente previsti i “nuovi” crediti d’imposta introdotti dal DL Sviluppo, ossia il credito d’imposta per la ricerca scientifica (art. 1 del DL 70/2011), e per le assunzioni al Sud (art. 2 del citato DL) e il credito d’imposta per nuovi investimenti al Sud (art. 1 comma 271 della L. 296/2006, rifinanziato dall’art. 2-bis del DL).