PON IOG - Guida all'Incentivo Occupazione Giovani
Al via le domande per ottenere gli incentivi per l'assunzione di giovani dai 16 ai 29 anni non inseriti in percorsi di studio o formazione
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Pronto il modulo online per richiedere l'Incentivo Occupazione Giovani, lo sgravio contributivo previsto per le assunzioni di giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione (NEET).
A differenza del Bonus Occupazione Sud, in questo caso l'agevolazione è prevista su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano. Le risorse a disposizione, pari a 200 milioni di euro, provengono dal Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG) 2014-2020.
Chi può richiedere l'incentivo
L'agevolazione è accessibile a tutti i datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti: non è quindi possibile riconoscere l’agevolazione nei casi in cui il datore di lavoro non sia libero di scegliere chi assumere perché l’assunzione scaturisce da un obbligo di natura legale o contrattuale.
Chi può essere assunto
Le assunzioni devono riguardare giovani registrati al Programma Garanzia Giovani, di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non inseriti in un percorso di studi o formazione (NEET) e che risultano essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015.
Quali contratti sono agevolabili
L'incentivo è previsto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017:
- a tempo determinato, purché di durata pari o superiore a sei mesi,
- a tempo indeterminato,
in entrambi i casi anche a scopo di somministrazione e in modalità part-time.
Ammessi anche i rapporti di apprendistato professionalizzante e quelli instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Esclusi, invece:
- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro accessorio.
In cosa consiste l'incentivo
Lo sgravio riguarda:
- il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di 4.030 euro su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
- la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di 8.060 euro su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.
La soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari - per i rapporti a tempo determinato – a 335,83 euro (4.030 euro/12), mentre per i rapporti a tempo indeterminato la soglia massima di incentivo conguagliabile è pari a 671,66 euro (8.060 euro/12).
Per rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, dette soglie devono essere riproporzionate, assumendo a riferimento per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo la misura di 11,04 euro (4.030 euro/365 gg) per i rapporti a tempo determinato e di 22,08 euro (8.060 euro/365 gg.) per i rapporti a tempo indeterminato.
La contribuzione eccedente tali soglie mensili potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto dei tetti massimi previsti
Sono esclusi dall'esonero contributivo:
- i premi e contributi dovuti all’INAIL,
- il contributo, se dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.”;
- il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento di cui all’art. 40 del d.lgs. n. 148/2015;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti “de minimis”. Laddove l'assunzione determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, in caso di assunzione di giovani di età compresa tra i 16 ed i 24 anni, l’esonero può essere legittimamente fruito anche dalle aziende che abbiano superato l’importo massimo degli aiuti in regime “de minimis” riconoscibili nell’arco di tre esercizi finanziari.
Con riferimento ai giovani che abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, deve verificarsi, alternativamente, anche una delle sotto elencate condizioni:
- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013;
- b) non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- c) avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media, oppure essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat ed appartenere al genere sottorappresentato.
L'agevolazione non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Come richiedere l'agevolazione
Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line OCC.GIOV., disponibile all’interno dell’applicazione 'DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente', sul sito internet dell'Istituto.
Le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 14 marzo 2017 dovranno essere inviate entro il 30 marzo 2017 e la verifica della disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Per le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 15 marzo 2017, invece, la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa.
L'INPS controllerà che il giovane sia registrato al Programma Garanzia Giovani e sia profilato, calcolerà l’importo dell’incentivo spettante, verificherà la disponibilità residua della risorsa e informerà il datore di lavoro della prenotazione in suo favore; entro sette giorni questi dovrà effettuare l’assunzione ed entro dieci giorni dovrà comunicarlo all'INPS chiedendo la conferma della prenotazione dei fondi.
Ottenuto il via libera dall'Istituto, il datore di lavoro potrà fruire dell’importo calcolato, in 12 quote mensili, mediante conguaglio/compensazione sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG, per gli operai agricoli).