Piano Juncker - via al fondo di garanzia da 200 milioni

Parte il Fondo di garanzia nazionale sui finanziamenti relativi al FEIS. L’arsenale del piano Juncker, a questo punto, può essere considerato completo.

© European Union, 2016

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Vale 200 milioni di euro il Fondo di garanzia nazionale sulle operazioni attivate in Italia nell’ambito del piano Juncker. Servirà a blindare, tramite la copertura dello Stato, gli investimenti mobilitati nel nostro Paese dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). La novità, regolata a grandi linee dalla legge di Stabilità 2016, è stata appena resa operativa da un decreto del Ministero dell’Economia, datato 3 agosto del 2016, da poco pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Le regole della legge di Stabilità

Il decreto, come detto, prende le mosse dalla legge di Stabilità 2016. Qui si stabilisce che un decreto del Ministero dell’Economia dovrà definire le modalità di funzionamento della garanzia statale da agganciare alle operazioni finanziate dal Fondo europeo per gli investimenti strategici.

Il fondo da 200 milioni

Per raggiungere questo scopo, il Governo costituisce allora un fondo specifico. La sua dotazione è di 200 milioni di euro per il 2016. L’intenzione, però, è di non limitarsi ai conferimenti dell’esecutivo. La disponibilità, infatti, potrà “essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti territoriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee”.

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Il ruolo di Cassa depositi e prestiti

La garanzia del fondo sarà attivata nei confronti di ciascuna operazione finanziaria ammissibile per la piattaforma di investimento promossa da Cassa depositi e prestiti. Potranno accedere alla copertura finanziamenti, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali e qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto di credito, partecipazioni azionarie o altri strumenti partecipativi, compresi quelli in favore di banche, fondi o piattaforme d'investimento.

Le garanzie coperte dal Fondo

La garanzia del Fondo copre le obbligazioni assunte nei confronti di Cassa depositi e prestiti, “ivi incluso quanto dovuto per capitale, interessi contrattuali e di mora, spese, comprese le spese legali, giudiziali o stragiudiziali”. Dal punto di vista pratico, a seguito dell'approvazione di ogni investimento da parte del comitato del FEIS, Cassa depositi e prestiti potrà richiedere al Ministero l’ammissione alla garanzia del Fondo. Per farlo dovrà trasmettere “la documentazione relativa all'ammissione dell'intervento” e indicare l’importo massimo da garantire.

La copertura finanziaria

La percentuale massima di copertura della garanzia del Fondo sulle singole operazioni finanziarie è pari in generale all'80 per cento. Mentre scenderà al 50 per cento nel caso in cui siano coinvolte azioni e nei casi di assunzione di partecipazioni azionarie, anche se realizzate attraverso l'acquisto di quote di fondi di investimento.

La garanzia di ultima istanza

A rafforzare l’azione del plafond c’è un dettaglio, spiegato all’articolo 10 del decreto. Gli interventi del Fondo saranno assistiti dalla garanzia dello Stato, “quale garanzia di ultima istanza”. Questa sarà attivabile in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti. La garanzia dello Stato non sarà, però, illimitata ma opererà “limitatamente alla quota dovuta dal Fondo per la garanzia concessa”.

Conclude il decreto: “Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il tempestivo soddisfacimento dei diritti del creditore”. Lo Stato, a sua volta, “è surrogato nei diritti del creditore”. Significa che si potrà rivalere su chi non ha pagato.

> Il testo del decreto in Gazzetta ufficiale