Riforma dell'Universita' e della Ricerca: nuove norme su reclutamento e finanziamenti

Credit © European Communities, 2009Università, si cambia. Dopo aver incassato il sì del Parlamento sulla riforma della scuola, il Governo incontra il semaforo verde del Parlamento anche sulla riforma dell’Università e della ricerca. Lo scorso 8 gennaio la Camera dei Deputati ha infatti approvato con voto di fiducia, in via definitiva, il disegno di legge di conversione del decreto Gelmimi (decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180), già licenziato dal Senato.

Dopo le riforme Berlinguer, Moratti, e Mussi, incentrate sulla struttura dei corsi di laurea, la nuova norma varata nel corso del “Berlusconi quater” va a modificare soprattutto le procedure concorsuali di reclutamento di ricercatori e professori e le modalità di ripartizione delle risorse economiche agli atenei. Per questi ultimi la scure sulle risorse si abbatterà qualora la loro spesa annuale abbia superato il 90% dello stanziamento statale (cioè il fondo di finanziamento ordinario): in tal caso le università “sprecone” non potranno indire nuove procedure concorsuali, né di valutazione comparativa e non potranno assumere personale di alcun tipo. 

I migliori atenei, selezionati in base all’offerta formativa, alla qualità della ricerca scientifica e all’efficienza delle sedi didattiche verranno premiati con un maggior numero di finanziamenti. Tra queste università, infatti, verrà distribuito il 7% del fondo del finanziamento ordinario e del fondo straordinario stanziato dalla Finanziaria 2008. Le università più virtuose saranno individuate in tempi brevi attraverso attraverso la valutazione del Civr (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca) e del Cnvsu (Comitato nazionale valutazione del sistema universitario), due organi già esistenti che vanno ad assumere ora un ruolo molto delicato nella gestione delle risorse. 

Il cuore della riforma però riguarda il personale docente.

Per favorire l’assunzione dei giovani ricercatori, il blocco del turn over (a quota 20% nelle altre amministrazioni) viene elevato al 50%. Delle possibili assunzioni presso le università, almeno il 60% dovrà essere riservato ai nuovi ricercatori. Gli enti di ricerca sono comunque esclusi dal blocco delle assunzioni che è entrato in vigore per tutte le amministrazioni pubbliche.

Passando alle procedure di reclutamento, per provare ad arginare i concorsi-truffa dall’esito predeterminato a causa di nepotismi e baronie - storica piaga del sistema formativo italiano - le commissioni che giudicheranno gli aspiranti professori universitari di prima e seconda fascia saranno composte, a differenza di quanto accadeva fino ad ora, da quattro professori sorteggiati da un elenco di commissari eletti a loro volta da una lista di ordinari del settore scientifico disciplinare oggetto del bando e da un solo professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando.

In attesa di un riordino organico del sistema di reclutamento dei ricercatori universitari, le commissioni che giudicheranno i candidati al concorso saranno composte da un professore associato nominato dalla facoltà che richiede il bando e da due professori ordinari sorteggiati da una lista di commissari eletti tra i professori appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando. La valutazione dei candidati avverrà secondo parametri riconosciuti anche in ambito internazionale.  

A partire dal 2009 verrà costituita presso il Ministero un’anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, aggiornata con periodicità annuale, che contenga per ciascun soggetto l’elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. Gli scatti biennali destinati a maturare a partire dal 1º gennaio 2011 verranno effettuati in base agli accertamenti delle autorità accademiche sulla base delle pubblicazioni scientifiche prodotte dai docenti nel biennio precedente alla valutazione.

I criteri che attestino il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con un decreto ministeriale, su proposta del Consiglio universitario nazionale (Cun), sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (Civr). La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri ministeriali sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori. 

Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio precedente, ogni rettore dovrà presentare al consiglio di amministrazione e al senato accademico del proprio ateneo una relazione con i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico e con i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione deve essere pubblicata sul sito internet dell’ateneo e trasmessa al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul fondo di finanziamento ordinario e sul fondo straordinario. 

Buone notizie per gli studenti capaci e meritevoli: per aumentare la platea dei beneficiari di borse di studio, il fondo di intervento integrativo è incrementato per l’anno 2009 di 135 milioni di euro (nulla però è stabilito per gli anni successivi). Sempre per gli studenti fuori sede, la legge prevede una copertura di 65 milioni di euro per creare 1700 posti letto in più.
(a cura di Alessandra Flora)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 2008, N. 180