Credito d'imposta per l'autotrasporto merci: fissate le modalita' di fruizione

L’agenzia delle Entrate, con un provvedimento del direttore firmato l'8 Ottobre, ha fissato la misura del bonus introdotto con la "Manovra d’estate" a favore dell’autotrasporto. Il credito d’imposta può essere fruito nei limiti del “de minimis” consentito dall'Unione europea per il settore del trasporto su strada, quindi entro il limite complessivo di 100 mila euro per impresa nell’arco di un triennio.

L'agevolazione si inserisce nell'ambito delle misure fiscali previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi.

Nel limite di spesa di 40 milioni di euro, l’articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riconosce alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci un credito d’imposta corrispondente a quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo, posseduto e utilizzato per la predetta attività, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate; la misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.

Nello specifico, la misura di alleggerimento fiscale è stata fissata:
  • al 35% dell'importo pagato a titolo di tassa automobilistica per il 2008 per i veicoli di massa compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate;
  • al 70% dell'importo pagato a titolo di tassa automobilistica per il 2008 per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate.
La misura del credito d’imposta spettante è stata determinata sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione studi e ricerche economico fiscali con nota del 6 ottobre 2008 prot. n. 3624, ripartendo lo stanziamento di 40 milioni di euro in base alle stime riguardanti gli importi pagati a titolo di tasse automobilistiche per l’anno 2007 relativi ai veicoli aventi massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, posseduti e utilizzati per l’attività di autotrasporto di merci.
 

Il credito d'imposta, che può essere usato esclusivamente in compensazione in sede di versamento unitario mediante modello F24:

  • non è rimborsabile
  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'Irap
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 61 del Tuir;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del Tuir.
Con Risoluzione n. 376/E del 9 ottobre 2008, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice per utilizzare il bonus in compensazione: "6809", denominato "credito d'imposta corrispondente a una quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008, in favore delle imprese di autotrasporto - articolo 83 bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."
Il codice tributo è operativamente efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione, ovvero il 16/10/2008.
 
Il credito di imposta deve inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato, adempimento che ha la finalità di monitoraggio della spesa.
 
Il credito d’imposta sulle tasse per gli autotrasportatori compare anche nella Finanziaria per il 2009, con lo stanziamento di altri 40 milioni per la copertura dello sgravio fiscale.
 
Tra gli sgravi della manovra d’estate per l'autotrasporto c’è l'indicizzazione del costo del carburante per i contratti di durata superiore ai 30 giorni, oltre allo sblocco di 116 milioni di euro, destinati in parte a coprire la detassazione delle trasferte fuori dal territorio comunale, e ad agevolare lo straordinario degli autisti.
 
Provvedimento Ag. Entrate 08/10/08
Risoluzione Ag. Entrate N. 376/E 09/10/2008