Come funziona il sostegno accoppiato al reddito nel Piano strategico PAC
Un nuovo decreto Masaf fornisce una serie di precisazioni sulle modalità di accesso agli aiuti accoppiati della nuova Politica agricola comune. Ecco i settori interessati e come ottenere i contributi previsti dal PSP, il Piano strategico PAC dell'Italia 2023-27.
Dai giovani agricoltori agli ecoschemi, le novità sui pagamenti diretti PAC
Pensati per sostenere le produzioni nazionali maggiormente in difficoltà, ma anche strategiche dal punto di vista economico, sociale e ambientale, gli aiuti accoppiati riguardano nel Piano strategico PAC dell'Italia undici settori. Le risorse a disposizione ammontano a oltre 2,6 miliardi, cioè il 15% delle risorse destinate ai pagamenti diretti, approfittando della possibilità prevista dalle norme UE di superare la soglia massima del 13% con un ulteriore 2% per sostenere le colture proteiche.
Con la circolare n. 31370 del 28 aprile AGEA ha dettato la disciplina dei pagamenti accoppiati a decorrere dal 31 gennaio 2023, riepilogando anche risorse e condizioni di ammissibilità agli aiuti previste per ciascun settore. Ulteriori precisazioni si sono aggiunte con la circolare del 16 maggio 2023.
Ora, con il decreto ministeriale del 27 settembre 2023, il Masaf ha approvato nuove disposizioni integrative per alcuni interventi di sostegno accoppiato al reddito del PSP 2023-2027, fornendo precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione di canapa, frumento duro, girasole e colza, riso, barbabietola da zucchero e soia.
Il sostegno accoppiato nel PSP Italia 2023-2027
I settori interessati dal sostegno accoppiato al reddito sono:
- latte, in particolare latte bovino e latte di bufale
- bovini, in particolare bovini da carne (vacche nutrici) e capi bovini macellati
- carni ovine e caprine, in particolare agnelle da rimonta e capi ovi-caprini macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta
- frumento duro
- semi oleosi (colza e girasole)
- riso
- barbabietola da zucchero
- pomodoro destinato alla trasformazione
- olio d’oliva
- agrumi
- colture proteiche - soia e colture proteiche leguminose diverse dalla soia.
I premi sono erogati sotto forma di pagamento annuale per tutti gli ettari o capi risultati ammissibili all’esito delle istruttorie.
La dotazione complessiva per gli aiuti accoppiati è pari a 2 miliardi e 641.125.689 euro (cioè 524.436.579 euro annui), di cui, 1.190.267.311 euro sono destinati alle produzioni vegetali, 1.098.708.286 euro alla zootecnia e 352.150.092 euro alle colture proteiche.
Come richiedere gli aiuti accoppiati
Come per gli altri pagamenti diretti, per beneficiare degli aiuti accoppiati gli agricoltori, in possesso del requisito di agricoltore in attività, devono presentare la domanda unica attraverso i sistemi informatici o recandosi in un Centro di Assistenza Agricola accreditato dall’organismo pagatore AGEA.
La campagna 2023 è stata avviata da AGEA con la circolare del 24 aprile scorso e il termine per presentare la domanda, inizialmente fissato al 15 maggio, è stato prorogato al 15 giugno dal decreto del Masaf del 12 maggio che ha modificato, per la campagna 2023, la scadenza sia per la domanda unica per l'accesso ai pagamenti diretti che per le domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale.
Per approfondire: Come presentare la domanda unica PAC 2023
Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall’Organismo di coordinamento sulla base dei capi e delle superfici accertate dagli Organismi pagatori, nel rispetto degli importi unitari massimi previsti per ciascun settore dal Piano Strategico Nazionale 2023-2027.
La circolare AGEA del 16 maggio 2023
Con la circolare del 16 maggio 2023 AGEA ha integrato le istruzioni fornite con la circolare del 28 aprile sul sostegno accoppiato, precisando che, ai fini della presentazione della richiesta di aiuto e dei successivi pagamenti relativi agli interventi a superficie, l’agricoltore che nella campagna di riferimento coltivi sulla medesima superficie sia una coltura principale che una coltura secondaria, può percepire il pagamento del sostegno accoppiato per entrambe le colture coltivate in epoche diverse, a condizione che non si tratti di un doppio pagamento per lo stesso premio o che gli interventi abbiano la stessa finalità.
Più in dettaglio, il sostegno nell'ambito di un determinato intervento di sostegno accoppiato può essere concesso anche nell'ambito di un altro intervento di sostegno accoppiato, tenendo presente che:
- non è possibile chiedere a premio per più di una volta sulla medesima superficie la stessa specie (ad esempio, in caso di coltivazione di soia da seme di primo raccolto e soia di secondo raccolto con richiesta di premio ai sensi dell’art. 33 del DM n. 660087 del 23.12.2022, il premio è richiedibile ed erogabile una sola volta);
- è possibile presentare richiesta per premi differenti per specie diverse che si susseguono sulla medesima superficie (ad esempio, in caso di coltivazione di colza in primo raccolto e di soia in secondo raccolto, è possibile richiedere ed erogare l’aiuto sia per il premio di cui all’art. 27 del DM n. 660087 del 23.12.2022 sia il premio di cui all’art. 33 del DM n. 660087-2022);
- per lo specifico premio alla coltivazione di girasole e colza di cui all’art. 27 del DM n. 660087-2022, poiché sulla medesima superficie lo stesso premio può essere richiesto una sola volta, non è possibile richiedere a premio la colza in primo raccolto ed il girasole in secondo raccolto o viceversa;
- per gli specifici premi alla coltivazione di soia di cui all’art. 33 del DM n. 660087-2022 e alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia di cui all’art. 34 del DM n. 660087-2022, non è possibile richiedere entrambi i premi poiché gli stessi hanno la medesima finalità di sostegno, cioè favorire la produzione di proteine vegetali.
Consulta la Circolare AGEA.36677.2023 del 16 maggio 2023
Consulta la Circolare AGEA.31370.2023 del 28 aprile 2023
Il DM del 27 settembre 2023
Con il decreto ministeriale del 27 settembre il Masaf ha definito il carico massimo di bestiame adeguato alla conservazione del prato permanente, stabilendo che la densità del bestiame al pascolo non deve superare 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto delle Regioni e Province autonome e comunicato all’Organismo di coordinamento.
Il provvedimento fissa anche il quantitativo minimo di semente certificata ai fini del riconoscimento dell’ettaro ammissibile per la coltivazione della canapa e il quantitativo minimo di sementi certificate per unità di superficie per la coltivazione di frumento duro, girasole e colza, riso, barbabietola da zucchero e soia, nonché il numero minimo di materiale di propagazione per unità di superficie per la coltivazione di pomodoro da trasformazione, ai fini della richiesta di sostegno accoppiato al reddito.
Resta ferma per le aziende biologiche, ai fini dell’accesso al sostegno accoppiato, la possibilità, prevista dal decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, di utilizzare le sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
Consulta il decreto ministeriale n. 525680 del 27 settembre 2023