PAC 2023-27: i contributi per i Programmi operativi dell'OCM Olio
Fino al 10 gennaio 2023 le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono presentare i programmi esecutivi annuali per il settore olio e olive da tavola e accedere ai fondi europei della Politica agricola comune.
Agricoltura: via libera di Bruxelles al Piano strategico PAC
Il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-27 ha definito obiettivi e interventi dei programmi operativi per il settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola. Le disposizioni nazionali di attuazione sono state approvate dal Ministero dell'Agricoltura con il DM n. 502276 del 6 ottobre, seguito il 20 dicembre dalle istruzioni operativi AGEA.
Per il finanziamento dei programmi operativi sono previsti fondi europei per 34,5 milioni di euro l'anno, cui aggiungere il contributo assicurato dalle organizzazioni beneficiarie con fondi propri e il cofinanziamento nazionale, che non può superare il 50% dei costi non coperti dalle risorse UE.
Cosa finanziano i fondi europei per OCM olio e olive da tavola
I tipi di intervento ammissibili, e l’indicazione degli obiettivi che ciascuno di essi contribuisce a raggiungere (come da rispettivi articoli 47 e 46 del regolamento UE 2021/2115), sono inseriti nel Piano strategico PAC dell'Italia (PSP) e dettagliati dal decreto del 6 ottobre 2022.
Nello specifico i programmi operativi - di durata minima triennale e massima quinquennale e suddivisi in programmi esecutivi annuali - potranno riguardare:
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Art. 47 (1) (a.i) "Conservazione del suolo, compreso l’aumento del carbonio nel suolo e il miglioramento della struttura del suolo, e riduzione dei contaminanti”.
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Art. 47 (1) (a.ii) "Miglioramento dell’uso delle risorse idriche e sana gestione delle medesime, inclusi il risparmio di acqua nonché la conservazione e il drenaggio dell’acqua”.
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Art. 47 (1) (a.iii) "Prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche, promozione dello sviluppo e dell’uso di varietà, e pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione”.
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Art. 47 (1) (a.iv) "Aumento del risparmio energetico, dell’efficienza energetica e dell’uso di energia rinnovabile”.
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Art. 47 (1) (a.vii) “Riduzione delle emissioni e dei rifiuti, miglioramento dell’utilizzo dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione, e gestione dei rifiuti”.
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Art. 47 (1) (a.viii) “Miglioramento della resistenza agli organismi nocivi e riduzione dei rischi e degli impatti dell’uso di pesticidi, compresa l’attuazione di tecniche di difesa integrata”.
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Art. 47 (1) (a.x) “Creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità”
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Art. 47 (1) (a.xi) “Miglioramento della qualità dei prodotti”
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Art. 47 (1) (b) "Servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro”.
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Art. 47 (1) (c) "Formazione, compresi l’orientamento e lo scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi, come pure l’utilizzo di piattaforme organizzate di negoziazione e borse merci del mercato a pronti e a termine”.
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Art. 47 (1) (d) "Produzione biologica o integrata”
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Art. 47 (1) (f) "Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell’Unione e sull’importanza di una dieta sana nonché a diversificare e consolidare i mercati”.
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Art. 47 (1) (g) "Attuazione di regimi di qualità dell’Unione e nazionali”
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Art. 47 (1) (h) "Attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali”.
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Art. 47 (2) (b) “Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo”.
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Art. 47 (2) (j) “Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a norma dell’articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento ovvero a singoli produttori”.
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Art. 47 (2) (l) “Azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori”.
Per approfondire: Come funzioneranno gli ecoschemi nel Piano strategico PAC
I programmi operativi elaborati dalle organizzazioni dei produttori (OP) e dalle associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola potevano essere presentati tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) fino al 14 novembre.
La scadenza per l'invio dei programmi esecutivi annuali 2023 alle Regioni è stata invece fissata al prossimo 10 gennaio dalle Istruzioni operative AGEA n. 117-2022.
Per ciascun anno di esecuzione, l’aiuto finanziario dell’Unione europea verrà corrisposto ad ogni singola organizzazione beneficiaria sulla base del valore della produzione commercializzata (VPC) dell’anno solare N – 1, dove N è l’anno di attuazione del programma esecutivo.
Per le OP/AOP con esercizio contabile coincidente con l’anno solare o dell’ultimo esercizio contabile accertato dall’autorità competente prima della presentazione del programma di esecuzione, nonché per le OP/AOP con esercizio contabile non coincidente con l’anno solare, l’aiuto finanziario dell’Unione europea può essere corrisposto in misura non superiore alla percentuale massima del 30% del VPC per gli anni di esecuzione 2023 e 2024, del 15% del VPC per gli anni di esecuzione 2025 e 2026, del 10% del VPC per l’anno di esecuzione 2027.
Le organizzazioni e associazioni di organizzazioni di produttori che ricadono nelle zone infette da Xylella fastidiosa possono presentare un programma operativo sulla base del VPC calcolato in misura pari all’85% del valore medio registrato nei tre anni precedenti la decisione di esecuzione della Commissione del 13 febbraio 2014, relativa alle misure per impedire la diffusione nell’Unione del batterio.
Le domande di anticipo, fino all'80% dell'importo approvato, possono essere presentate ad AGEA entro il 30 giugno dell’anno di esecuzione. Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di esecuzione, deve invece essere trasmessa ad AGEA la richiesta di saldo.
Consulta il DM n. 502276 del 6 ottobre 2022
Consulta le Istruzioni Operative AGEA n. 117 del 20 dicembre 2022