Dai giovani agricoltori agli ecoschemi, le novità sui pagamenti diretti PAC
Con il decreto ministeriale del 23 dicembre 2022, ora aggiornato dal decreto Masaf del 30 marzo di prossima pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il Ministero dell'Agricoltura ha disciplinato i pagamenti diretti della Politica agricola comune 2023-27. Ecco come funzionano il nuovo sostegno al reddito di base e il sostegno redistributivo complementare (BISS e CRISS), i pagamenti per giovani agricoltori, gli aiuti accoppiati e i cinque ecoschemi previsti dal Piano strategico PAC.
Agricoltura: cosa prevede il Piano strategico PAC Italia 2023-2027
Adottato a poche settimane di distanza dal via libera della Commissione europea al Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027, il decreto ministeriale del 23 dicembre 2022 dà applicazione al regolamento UE 2021/2115 sui pagamenti diretti agli agricoltori. Interamente coperti da fondi europei, gli aiuti diretti potranno contare su circa 3 miliardi e mezzo all’anno, per un totale di 17,6 miliardi.
La disciplina degli aiuti è stata rivista dal Masaf con il DM n. 185145 del 30 marzo 2023, inviato alla Corte dei conti per la registrazione e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che modifica anche il decreto Masaf del 9 marzo 2023 sul regime di condizionalità.
Guida ai pagamenti diretti PAC
- I pagamenti diretti nella riforma della PAC 2023-27
- Le scelte del PSP Italia sui pagamenti diretti
- Le definizioni di agricoltore attivo, giovane agricoltore e nuovo agricoltore
I pagamenti diretti nella riforma della PAC 2023-27
Con la PAC 2023/2027 l'UE punta su un new delivery model per sostenere reddito, competitività e sostenibilità degli agricoltori. Anzichè concentrarsi sulla conformità alle regole UE, la nuova Politica agricola comune riconosce maggiore libertà agli Stati membri, che devono perseguire gli obiettivi comuni attraverso dei Piani strategici nazionali modellati sulle esigenze dei territori e dei diversi modelli di agricoltura e alimentati sia dalle risorse del primo che del secondo pilastro.
Insieme a questa grande novità di impostazione, la riforma della PAC introduce una serie di innovazioni che interessano ad esempio l'architettura verde, con il superamento del greening a favore di un modello basato su una condizionalità obbligatoria rafforzata e sugli ecoschemi, pagamenti facoltativi per gli agricoltori (nell'ambito di regimi di aiuto che sono però obbligatori per gli Stati membri) per premiare i comportamenti più virtuosi in termini di sostenibilità ambientale.
In continuità con le precedenti programmazioni, anche la nuova PAC prevede un sistema modulare di concessione dei pagamenti diretti, che parte da un pagamento di base e si arricchisce di ulteriori elementi a seconda delle caratteristiche dell'agricoltore.
Il sostegno al reddito di base per la sostenibilità (BISS) è quindi il primo tassello del sistema e consiste in un pagamento disaccoppiato annuale calcolato sulla superficie a disposizione dell'agricoltore, in sostanza un pagamento ad ettaro uniforme che può essere riconosciuto a qualsiasi "agricoltore in attività", che si tratti di persone fisiche o giuridiche o di gruppi di persone fisiche o giuridiche, a condizione che garantiscano un livello minimo di attività agricola definito dallo Stato membro.
Come in passato, l'Italia continuerà ad applicare il pagamento di base tramite il sistema dei cosiddetti titoli o diritti all'aiuto, per cui a determinare l'entità del pagamento non sono soltanto gli ettari ammissibili, ma anche il valore dei diritti all'aiuto detenuti e il loro numero. Si avranno così importi per ettaro differenziati, che tuttavia andranno progressivamente a uniformarsi coerentemente con le norme in materia di convergenza interna.
Convergenza, capping e degressività degli aiuti
Per il 2023, primo anno di attuazione della riforma della PAC, i diritti al pagamento di base di cui al Regolamento UE n. 1307/2013 saranno automaticamente convertiti in diritti BISS senza necessità di nuova assegnazione, mentre nuovi diritti di pagamento potranno essere ottenuti attingendo dalla riserva nazionale o per trasferimento. Nel 2026, gli Stati membri che non punteranno a una piena convergenza, con diritti all'aiuto di importo uniforme, dovranno assicurare almeno una convergenza parziale, cioè che ogni diritto raggiunga un valore di almeno l'85% dell'importo unitario previsto per quell'anno. I diritti con un valore inferiore all'importo unitario previsto per l'anno di domanda 2026 saranno ritoccati al rialzo e a finanziare l'operazione sarà una riduzione del valore di quelli che invece superano l'importo unitario previsto per il 2026.
Al pagamento di base gli Stati membri possono poi applicare i meccanismi del capping e della degressività: nel primo caso l'importo massimo erogabile è fissato a 100mila euro, mentre nel secondo è prevista una riduzione massima dell'aiuto dell'85% per gli importi superiori a 60 mila euro, con la possibilità di adottare scaglioni differenziati e progressivamente crescenti e di detrarre il 50% del costo dei salari dal totale prima di applicare la riduzione. In questo modo si valorizza l'attività agricola ad alta intensità di lavoro e si disincentiva il sommerso. Le risorse derivanti dall'applicazione del capping e della degressività possono essere destinate ai pagamenti redistributivi o allo sviluppo rurale.
Pagamenti redistributivi, giovani agricoltori e piccoli agricoltori
Il CRISS, il Sostegno redistributivo complementare del reddito per la sostenibilità, è un nuovo intervento di natura obbligatoria per gli Stati membri, che ha l'obiettivo di mitigare la concentrazione delle risorse a favore delle aziende di maggiori dimensioni. Può essere concesso alle aziende di piccole o medie dimensioni sotto forma di pagamento integrativo per un numero limitato di ettari per azienda (ad esempio 90 euro/ha da 1 a 25 ettari) o di diversi pagamenti integrativi per diverse fasce di ettari di un'azienda (es. 100 euro/ha da 1 a 15 ha e 75 euro da 16 a 25 ha). Gli Stati membri come l'Italia che utilizzano i diritti all'aiuto possono ricoscere il CRISS agli agricoltori che detengano più ettari ammissibili rispetto ai diritti anche con riferimento agli ettari ammissibili "in eccesso".
Un ulteriore sostegno supplementare è destinato ai capi azienda di età massima compresa tra 35 e 40 anni, a seconda della scelta dello Stato membro. Il pagamento giovani agricoltori è concesso in forma di aiuto forfettario o sulla base degli ettari, per un importo pari ad almeno il 3% del massimale per i pagamenti diretti. Nei Piani strategici nazionali i 27 sono tenuti a dettagliare gli ulteriori requisiti di accesso, in particolare per quanto riguarda la formazione e le competenze del giovane agricoltore.
Quanto al pagamento piccoli agricoltori, viene confermato - come importo forfettario disaccoppiato o come aiuto per ettaro in sostituzione di gli altri pagamenti diretti - fino a un massimo di 1.250 euro, ma non è più esente dalla condizionalità. I piccoli agricoltori dovranno rispettare i vincoli ambientali rafforzati dalla riforma, potendo beneficiare, a scelta degli Stati membri, di un sistema di controlli semplificato; saranno invece esclusi dagli eco-schemi.
Incentivi alla sostenibilità ambientale tramite gli eco-schemi
Tra i principali nodi del negoziato tra Parlamento UE e Consiglio che ha condotto all'assetto definitivo della riforma ci sono i regimi per il clima e l’ambiente o eco-schemi, cioè pagamenti aggiuntivi correlati all'attivazione di una serie di pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali e destinate a contrastare la resistenza antimicrobica.
Si tratta quindi di un meccanismo premiale a favore degli agricoltori che si impegnano ad andare oltre la condizionalità ambientale rappresentata dai criteri di gestione obbligatori (CGO) e dalle norme benefiche per il clima e l'ambiente (BCAA) di base, nonché di tutti gli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione, attivando pratiche e modelli di agricoltura sostenibile individuati dal Piano strategico nazionale.
A titolo degli ecoschemi, che restano obbligatori per gli Stati membri, ma facoltativi per gli agricoltori, è possibile ottenere un aiuto annuale in forma di supplemento al BISS o una compensazione per i costi supplementari sostenuti e per il mancato guadagno derivante dagli impegni assunti.
Al finanziamento degli ecoschemi deve essere destinato almeno il 25% della dotazione dei pagamenti diretti (con facoltà per gli Stati membri di alzare il plafond fino al 30%), mentre ai pagamenti agro-climatico-ambientali e alle misure per il benessere animale dei PSR deve andare almeno il 35% delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Per approfondire: Come funzioneranno gli ecoschemi nel Piano strategico PAC
Il pagamento accoppiato nella riforma PAC
Una quota del 13% del budget dei pagamenti diretti, che sale al 15% se l'ulteriore 2% è destinato alle colture proteiche, può invece finanziare il sostegno accoppiato al reddito, pagamenti rivolti a settori, produzioni o tipi di agricoltura che hanno bisogno di un supporto per gestire specifiche difficoltà e migliorare in competitività, sostenibilità e qualità.
I pagamenti accoppiati sono erogati annualmente per ettaro o capo di bestiame e la loro destinazione è stabilita dagli Stati membri nei rispettivi Piani strategici nazionali. Tra i settori potenzialmente interessati rientrano cereali, riso, latte e prodotti lattiero-caseari, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli e olio di oliva.
Le scelte del PSP Italia 2023-27 sui pagamenti diretti
Il decreto ministeriale del 23 dicembre 2023 disciplina il funzionamento dei cinque tipi di intervento previsti dalla riforma della PAC:
- il Sostegno di base al reddito per la sostenibilità
- il Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità
- il Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
- i Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali
- il Sostegno accoppiato al reddito.
Per il Sostegno al reddito di base (BISS), cui vanno risorse per un totale di oltre 8,4 miliardi interamente a carico del bilancio UE, si prevede la prosecuzione del processo di convergenza nazionale dei diritti all’aiuto, che dovrà condurre tutti i diritti all’aiuto ad un valore pari almeno all’85% della media nazionale entro la data limite del 2026. La domanda unica per l'accesso all'aiuto deve essere presentata presso l’organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell’agricoltore (da costituire, aggiornare e validare prima dell'invio dell'istanza) entro il 15 maggio di ogni anno.
Per quanto riguarda invece il Sostegno redistributivo complementare (CRISS), le aziende medio-piccole, di dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari, potranno ottenere un contributo aggiuntivo limitato ai primi 14 ettari posseduti.
Il Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è invece concesso per un numero massimo di 90 ettari, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l’attivazione dei diritti all’aiuto, e per la durata massima di cinque anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda.
Il decreto disciplina anche il debutto dei cinque eco-schemi del PSP Italia 2023-27, cui sono destinati oltre 4,3 miliardi di euro:
- Eco‐schema 1 Pagamento per la riduzione della antimicrobico resistenza e il benessere animale (1.826.559.015,92 euro)
- Eco‐schema 2 Inerbimento delle colture arboree (782.238.063,05 euro)
- Eco‐schema 3 Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico (755.525.679,51 euro)
- Eco‐schema 4 Sistemi foraggeri estensivi (819.190.064,27 euro)
- Ecoschema 5 Misure specifiche per gli impollinatori (218.363.329,45 euro)
Infine, il Sostegno accoppiato al reddito interessa i settori:
- latte,
- carni bovine,
- carni ovine e caprine,
- frumento duro,
- semi oleosi (colza e girasole),
- riso,
- barbabietola da zucchero,
- pomodoro destinato alla trasformazione,
- olio d’oliva,
- agrumi,
- colture proteiche comprese le leguminose.
Anche per beneficiare degli aiuti accoppiati è necessario presentare la domanda unica; gli importi sono erogati sotto forma di un pagamento annuale in relazione al numero degli ettari o dei capi ammissibili, nel rispetto degli importi unitari massimi.
Per approfondire: Agricoltura: ok alle sanzioni per chi non rispetta la condizionalità sociale PAC
La definizione di agricoltore attivo, giovane agricoltore e nuovo agricoltore
Ai sensi del regolamento UE n. 2021/2115, sono considerati agricoltori in attività i soggetti che svolgono un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un’attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell’anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all’intervento richiesto, sono in possesso di uno dei requisiti indicati nel decreto Masaf:
- a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola «attiva», o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l’impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da «attivo», che pregiudica lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
- b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- c) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda, o, nel caso di indisponibilità, relativa all’ultimo anno disponibile, ma non oltre due anni fiscali precedenti l’anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al 50%, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione ttiva in campo agricolo. Per le aziende che, in presenza di un volume d’affari non superiore a 7mila euro, ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione e di fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie
- d) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in territori extradoganali, le disposizioni di cui alla lettera c) sono soddisfatte attraverso l’iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell’attività agricola.
Per quanto riguarda invece la qualifica di giovane agricoltore, nella categoria rientra una persona fisica che:
- a) si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda;
- b) non ha più di quaranta anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto o nell’anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto;
- c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei titoli di studio-esperienza lavorativa dettagliati dal decreto del 23 dicembre 2022.
Il giovane agricoltore, chiarisce il decreto, è tale ed attribuisce la qualifica di giovane agricoltore a un’impresa agricola (individuale o società) una sola volta; nel caso in cui questi rivesta una posizione di controllo in più imprese agricole (individuale o società), si fa riferimento all’impresa agricola nella quale il giovane agricoltore si è insediato per la prima volta.
Infine, rientra nella definizione di nuovo agricoltore chi:
- a) inizia l’attività agricola in qualità di capo azienda nell’anno civile 2021, o in qualsiasi anno successivo, e che presenta domanda nell’ambito del regime di pagamento di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 o del sostegno al reddito di base per la sostenibilità di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115 non oltre due anni dopo l’anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l’attività agricola
- b) ha un’età compresa tra quarantuno anni e sessanta anni compiuti nell’anno della presentazione della domanda di cui alla lettera (In caso di domanda presentata da una persona giuridica, l’età è riferita al rappresentante legale che sottoscrive la medesima domanda)
- c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza, riferiti alla persona fisica, in caso di impresa individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda in caso di società, attestati dal possesso di almeno uno dei titoli di studio-esperienza lavorativa indicati dal decreto.