I chiarimenti INPS sugli esoneri contributivi Covid-19

Lavoro - Photo credit: Foto di cerdadebbie da Pixabay Guida agli esoneri contributivi previsti dal decreto Ristori (decreto-legge n. 137-2020) a favore dei datori di lavoro danneggiati dalle restrizioni connesse all'emergenza Covid ed estesi dai dl Ristori Bis e Ristori Quater. I chiarimenti INPS.

Decreto Ristori: chi riceverà i contributi a fondo perduto

Il decreto Ristori (dl n. 137-2020) ha previsto l'accesso all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati colpiti dal mini-lockdown deciso con il Dpcm del 24 ottobre.

Successivamente il decreto Ristori Bis ha specificato che l'esonero è riferito ai versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020 e che non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL. Inoltre, sempre il dl 149-2020 ha esteso la misura a favore dei datori di lavoro privati con unità produttiva od operativa ubicata nelle zone rosse e che svolgano, come prevalente, una delle attività riferite ai codici ATECO individuati nell’Allegato 2 al decreto.

Infine, il decreto Ristori Quater (dl n. 157-2020) ha previsto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020 per:

  • gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori quater e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;  
  • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019;
  • gli esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020;
  • gli esercenti le attività dei servizi di ristorazione nelle c.d. zone arancioni o rosse, come individuate con le ordinanze del Ministro della Salute;
  • i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al Decreto Ristori bis e per i soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator nelle cosiddette zone rosse, come individuate con le ordinanze del Ministro della Salute.

I chiarimenti INPS sugli esoneri contributivi

Circolare INPS n. 129-2020

La circolare INPS n. 129 del 13 novembre 2020 fornisce informazioni sulle novità relative alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, introdotte dal decreto Ristori (decreto-legge n. 137-2020) e dal decreto Ristori Bis (decreto-legge n. 149-2020).

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Si rappresenta, a tal proposito, che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Gli ambiti territoriali, rientranti nelle cosiddette zone rosse, sono stati individuati con la circolare, alla luce delle Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, come segue: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

Messaggio INPS n. 4361-2020

Con il messaggio n. 4361 del 20 novembre 2020, l'INPS spiega che a seguito dell'inserimento di Campania e Toscana nelle zone rosse, con decorrenza dal 15 novembre, le due Regioni sono ricomprese nella sospensione dei versamenti. Pertanto, i datori di lavoro che abbiano provveduto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la competenza del mese di ottobre 2020, potranno utilizzare un credito equivalente alla maggior somma versata rispetto al saldo della denuncia trasmessa, in compensazione legale con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione dell’apposita istanza telematizzata “Dichiarazione Compensazione”.

Scaduto il termine del 16 novembre 2020, relativo al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di competenza del mese di ottobre 2020, l’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre 2020, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome rispetto alle zone gialle, arancioni e rosse non avrà effetti riguardo all’applicazione della sospensione contributiva di cui alla circolare n. 129-2020, relativamente ai contributi previdenziali e assistenziali di competenza del mese di ottobre 2020. 

Analogamente, i datori di lavoro che abbiano unità produttive od operative in Regioni o Province autonome che, nel corso del mese di novembre 2020, dovessero essere ricomprese nelle zone rosse, in forza di nuove Ordinanze del Ministro della Salute, potranno beneficiare della sospensione limitatamente ai termini per il versamento delle rate non ancora scadute nel mese di novembre 2020 relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS.

Circolare INPS n. 145 del 14 dicembre 2020

I chiarimenti sugli esoneri contributivi previsti dal dl Ristori Quater sono contenuti nella Circolare INPS n. 145 del 14 dicembre 2020.

Il provvedimento precisa che le disposizioni non sospendono gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di dicembre 2020.

Infine, l’Istituto rappresenta che i versamenti sospesi ai sensi del decreto Ristori 4 dovranno essere eseguiti in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione.

Messaggio INPS n. 4840 del 23 dicembre 2020

A integrazione delle indicazioni contenute nella circolare n. 145-2020, con il messaggio n. 4840 del 23 dicembre 2020 l'INPS fornisce le istruzioni operative per le diverse gestioni interessate e le relative istruzioni contabili. Nel messaggio sono riportate, inoltre, precisazioni in merito al rilascio dei Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) per l’erogazione dei contributi a favore dei settori del turismo e della cultura.

Photo credit: Foto di cerdadebbie da Pixabay