Bonus Capitalizzazione: i chiarimenti nella Circolare 53/E-2009 dell'Agenzia delle Entrate

EuroCon la Circolare n. 53/E del 21 dicembre 2009 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito diversi aspetti della Esclusione da imposizione fiscale degli aumenti di capitale prevista dal Decreto-legge 78/2009 (convertito nella legge 102/2009) - Articolo 5, comma 3-ter. La norma prevede che "per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi".

L'obiettivo dell'agevolazione è rafforzare il patrimonio delle società mediante immissione di nuove risorse da destinare all’attività di impresa. La sua fruizione non è subordinata all’assenso preventivo dell’Agenzia delle entrate.

SOGGETTI INTERESSATI
Beneficiarie dell’agevolazione sono

  • le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata),
  • i soggetti costituiti in forma societaria sottoposti alla disciplina delle società di capitali per espresso rinvio di legge, quali ad esempio le società cooperative,
  • le società di persone che svolgono attività d’impresa e, quindi, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice titolari di redditi d’impresa,

appartenenti a tutti i settori economici e di qualsiasi dimensione.

Non è obbligatorio tenere la contabilità in regime ordinario. Le società di persone che non adottano tale regime contabile hanno comunque l’onere di redigere appositi prospetti, analogamente a quanto previsto per le società di capitali dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, da cui risulti la composizione del patrimonio netto e la variazione delle relative voci, ossia gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell’agevolazione spettante.

Gli aumenti di capitale ammissibili sono quelli perfezionati da persone fisiche,

  • sia quelle già socie della società al momento del conferimento,
  • sia quelle che acquistano tale qualità per effetto della partecipazione all’aumento del capitale e quindi mediante il conferimento.

Il conferimento può essere effettuato anche con denaro o beni provenienti dal patrimonio destinato all’impresa.

"La riferibilità alla persona fisica della partecipazione all’aumento di capitale e dell’effettuazione del conferimento permane anche in ipotesi di intestazione fiduciaria delle azioni o quote."

Anche le società non operative possono beneficiare dell'incentivo.

AUMENTI DI CAPITALE
Per fruire dell'agevolazione valgono

  • le costituzioni di capitale sociale di nuove società,
  • gli aumenti di capitale sociale di società già costituite,
  • gli aumenti di capitale proprio di società derivanti da conferimenti e apporti di nuove risorse.

Sono inoltre agevolabili solo gli aumenti di capitale sociale c.d. “reali”, realizzati mediante immissione di nuove risorse nella società, e non anche quelli c.d. “nominali”, effettuati mediante conversione di riserve disponibili.
Nel caso di aumenti di capitale sociale attuati in forma mista, ossia in parte “a pagamento” e in parte mediante assegnazione gratuita, assume rilevanza solo la quota di aumento di capitale sociale realizzata “a pagamento” mediante conferimenti effettuati da persone fisiche.

In caso di operazioni straordinarie costituite da fusioni o scissioni non rilevano gli aumenti di capitale sociale delle società incorporanti o beneficiarie, ancorché le relative azioni o quote siano assegnate ai soci persone fisiche delle società incorporate o scisse, o gli eventuali incrementi di patrimonio netto delle società incorporanti o beneficiarie.

Gli aumenti di capitale ammissibili all’agevolazione sono quelli perfezionati a decorrere dal 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009) e fino al 5 febbraio 2010 (termine finale). Vale la data di iscrizione della deliberazione di aumento nel registro delle imprese o, qualora la delibera preveda un termine per la sottoscrizione occorre fare riferimento alla data in cui gli amministratori depositano per l’iscrizione nel registro delle imprese l’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito.

Gli aumenti di capitale proprio eseguiti mediante versamenti di denaro a fondo perduto e mediante rinuncia incondizionata al diritto alla restituzione di crediti da parte dei soci persone fisiche si intendono perfezionati, rispettivamente, nella data in cui il versamento stesso è effettuato e nella data dell’atto di rinuncia.

I conferimenti di beni in natura e di crediti effettuati entro il 5 febbraio 2010 rilevano per l’importo risultante dalla stima effettuata ai sensi degli articoli 2343 e 2465 del codice civile.

I conferimenti che prevedono prestazioni d’opera o di servizi a favore della società rilevano nei limiti degli importi corrispondenti alle prestazioni eseguite entro il 5 febbraio 2010 e risultanti da apposita perizia di stima (anche per i conferimenti effettuati in società di persone).

Si ricorda che il comma 3-ter considera agevolabili gli aumenti di capitale di società di importo fino a 500.000 euro.

IMPORTO ESCLUSO DA IMPOSIZIONE
Se l'aumento di capitale comprende due periodi di imposta (dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010), occorre calcolare distintamente gli aumenti di capitale e i versamenti riferibili a ciascuno dei due periodi di imposta.

Il comma 3-ter stabilisce che il rendimento presunto “viene escluso da imposizione fiscale”. L'Agenzia chiarisce che tale esclusione  si applichi alle

  • imposte sui redditi e
  • all’IRAP.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, l’agevolazione è fruita apportando una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa del periodo di imposta di perfezionamento dell’aumento di capitale e nei quattro periodi di imposta successivi.
La detassazione opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita) e, pertanto, concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita.

Per quanto riguarda l’IRAP l’agevolazione è fruita apportando una variazione in diminuzione del valore della produzione netta, determinato ai sensi del decreto legislativo n. 446 del 1997 e fino a concorrenza dello stesso, del periodo di imposta di perfezionamento dell’aumento di capitale e dei quattro periodi di imposta successivi secondo i criteri in precedenza richiamati.

E' possibile far valere l’esclusione da imposizione ai fini del calcolo e versamento degli acconti d’imposta dovuti.

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
L'Agenzia dichiara espressamente compatibile l'incentivo con

  • la detassazione degli investimenti per l’acquisto di macchinari (c.d. Tremonti-ter)
  • il bonus aggregazioni (articolo 4 del decreto-legge 5/2009, convertito nella legge 33/2009).
TESTO della Circolare 53/E del 21 dicembre 2009