Legge Bilancio 2019 – imposta sostitutiva per lezioni private e professionisti

Imposta sostitutiva ripetizioni privateOltre a modificare il regime forfettario per le partite Iva, la manovra 2019 introduce la possibilità di usufruire di un'imposta sostitutiva per i docenti che danno lezioni private e per imprenditori individuali, artisti e professionisti che non ricadono nel dei minimi.

Legge Bilancio 2019: ecco cosa prevede la manovra

Aliquota al 15% per i docenti che danno ripetizioni private e al 20% per persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi fino a 100mila euro. E' quanto previsto dalla legge di Bilancio 2019 (legge n. 145-2018).

Legge Bilancio 2019 – regime forfettario dei minimi, novita' per partite IVA

Imposta sostitutiva per lezioni private

La legge di Bilancio 2019 prevede la possibilità di usufruire un’imposta sostitutiva al 15% sull’attività di lezioni private e di ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado in luogo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.

La misura intende intervenire su un volume di affari stimato da uno studio della fondazione Einaudi in quasi un miliardo di euro, di cui solo il 10% viene regolarmente dichiarato.

Sotto l’aspetto soggettivo, la manovra individua quali beneficiari dell'imposta sostitutiva i docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado, ma non è chiaro se la misura sia aperta solo ai docenti delle istituzioni scolastiche statali o anche a quelli degli istituti paritari. Inoltre, dalla norma sembrerebbero esclusi coloro i quali lavorano nella scuola statale senza titolarità di cattedra, ad esempio coloro che sono inseriti nelle graduatorie di istituto, e i soggetti che non svolgano attività di insegnamento nelle scuole.

Per quanto riguarda le procedure, la manovra stabilisce che i dipendenti pubblici devono comunicare all’amministrazione d’appartenenza l’esercizio dell’attività ai fini della verifica di eventuali incompatibilità, dal momento che il Testo unico in materia di istruzione vieta al personale docente di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Resta ferma inoltre l’applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi prevista dal Testo unico sul pubblico impiego, in base al quale i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.

L’imposta sostitutiva è versata entro i termini stabiliti per l’IRPEF. Le modalità attuative saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio.

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Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni

La manovra 2019 prevede inoltre un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con aliquota al 20%, per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti che non ricadono nel regime forfettario dei minimi.

Il regime è opzionale e si applica, dal 1° gennaio 2020, alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente conseguono ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno.

Per quanto riguarda il calcolo delle soglie di reddito che danno diritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva, la manovra precisa che:

  • non rilevano gli ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, che i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali per i periodi d'imposta in cui trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere all’apposito regime premiale,
  • laddove il contribuente eserciti contemporaneamente differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

Nel corso dell’esame al Senato è stato precisato che sono esclusi dal regime non solo gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ma anche quelli che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

La manovra stabilisce inoltre che l’applicazione dell’imposta sostitutiva alle persone fisiche esonera dall’applicazione dell’Iva e dai relativi adempimenti, analogamente a quanto previsto per gli aderenti al regime forfettario dei minimi, ma tiene fermo l’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015.  

La legge di Bilancio per il 2019