Tempi stretti per gli investimenti della Tremonti-Ter
L'articolo 5 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 dispone: "E' escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature (…) fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010". Per una società con esercizio coincidente con l'anno solare, il primo appuntamento con l'agevolazione in esame sarà quello della chiusura del periodo d'imposta al 31 dicembre 2009, posto che la detassazione non influisce in alcun modo sui versamenti in acconto dovuti per il periodo d’imposta 2009, in scadenza il 30 novembre 2009.
Il bilancio al 31 dicembre 2009 potrà, quindi, registrare il valore degli investimenti, che per l’intero valore, o solo per una porzione di essi, sarà oggetto di detassazione al 50 per cento in sede di versamento a saldo delle imposte dovute sul 2009. Per chi volesse correre ai ripari per garantirsi la detassazione, diventa rilevante individuare il momento in cui si intende effettuato l’investimento, in base alle diverse modalità di acquisizione dei beni agevolati.
Soccorre al riguardo la circolare 27 ottobre 2009, n. 44/E, che specifica come l’imputazione degli investimenti debba seguire le regole dell’articolo 110 del D.P.R. 917/86, vale a dire le regole generali sulla competenza, in base alle quali è possibile individuare i seguenti momenti di effettuazione degli investimenti rilevanti:
- Per i beni mobili, la data di consegna o spedizione (non essendo necessario che essi entrino in funzione) ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- Per le prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione degli investimenti agevolabili (spese di progettazione, collaudo, installazione, ecc.) la data in cui le stesse sono ultimate;
- In caso di investimenti realizzati tramite appalto, la data di ultimazione della prestazione, ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), la data di accettazione degli stessi da parte del committente, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1666 del codice civile;
- Per gli investimenti realizzati in economia, avendo a riferimento le spese complessivamente sostenute, determinate in base ai predetti criteri di competenza di cui all’art. 109;
- Per i beni acquisiti in leasing, la data di consegna del bene al locatario (avendo riguardo al verbale di accettazione dei beni e non alla mera sottoscrizione del contratto di leasing). Per i beni realizzati in appalto dalla società di leasing, rileva la data di accettazione degli stati di avanzamento lavori da parte della società di leasing a favore dell’appaltatore, con la conseguenza che per il locatario assume rilevanza ai fini della detassazione, l’ammontare dei corrispettivi in base agli stati di avanzamento lavoro.
Questo breve excursus offre la possibilità di fare alcune interessanti considerazioni.
In caso di appalto, è possibile agevolare anche una porzione dell’opera, se questa viene conclusa nel periodo di vigenza dell’agevolazione (1° luglio 2009 – 30 giugno 2010), ancorché l’opera di costruzione del bene non venga “terminata” entro il 30 giugno 2010. Quindi con riferimento al 31 dicembre, è possibile agevolare la parte di un’opera conclusa a questa data a condizione che l’intera esecuzione avvenga “a partite”, vale a dire sia scindibile in singole consegne o stati di avanzamento lavori (SAL).
Sempre in caso di appalto, in presenza di un bene in corso di costruzione i cui lavori siano iniziati prima del 1° luglio con ultimazione entro il 31 dicembre 2009, il quantum detassabile è l’importo totale del costo del bene se non sono stati previsti stati di avanzamento lavori, mentre sarà solo il SAL consegnato nel secondo semestre 2009, se questi sono stati previsti.
La circolare 44/E ha precisato che la previsione dei SAL può essere pattuita dalle parti anche successivamente alla data di stipula dell’appalto che non li avesse originariamente menzionati: ciò consentirebbe di far rientrare nell’agevolazione almeno parte dell’investimento, laddove i lavori dovessero prolungarsi oltre il periodo temporale di rilevanza dell’agevolazione.
Infine, con riguardo ai beni costruiti in economia, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti dal 1° luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010 (progettazione, materie prime, manodopera diretta, ammortamenti, altri costi industriali), a nulla rilevando il momento di inizio dei lavori, che potrebbe risalire anche a data precedente il 1° luglio scorso, né che la costruzione venga ultimata entro il periodo di vigenza dell’agevolazione, posto che il beneficio non è vincolato all’entrata in funzione del bene.
(Giorgia Carrarese)