Tremonti-ter: gli investimenti ammissibili nei beni complessi
La detassazione Tremonti Ter è riservata ad investimenti in nuovi macchinari ed in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 denominata “Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.”rientrante nella sezione C denominata “Attività manifatturiere”.
Ai fini dell’individuazione dei macchinari e delle apparecchiature agevolabili, occorre verificare se gli stessi siano classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28, indipendentemente dalla denominazione attribuita dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature ecc.), come chiarito dalla circolare 44/E del 27/10/09.
Nelle “note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione” alla tabella Ateco 2007 si legge che la divisione 28 include “la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione”, quali, sinteticamente:
- macchine di impiego generale (motori, turbine, parti meccaniche);
- macchine di movimentazione ed attrezzatura (gru, argani, bilance e forni industriali);
- macchine utensili per la formatura di metalli;
- altre macchine per impieghi speciali in agricoltura, silvicoltura e settore della moda (tessile, pellame, ecc.).
Maggiori complicazioni in ordine alla qualificazione del bene agevolabile si hanno nel caso di investimenti in beni complessi, in cui coesistono beni richiamati nella divisione 28 Ateco 2007 e non.
A questo proposito, la circolare 44/E ha chiarito che l’acquisto di un bene complesso non individuato nella divisione 28 della tabella, ma costituito in parte con beni inclusi, usufruisce della Tremonti ter limitatamente al costo dei beni compresi nella tabella. E’ il caso dell’acquisto di una caldaia (agevolabile) nell’ambito di un impianto di riscaldamento (non agevolabile).
L’incentivo spetta anche nel caso di acquisto di nuovi macchinari inclusi nella divisione 28 inseriti in beni complessi già esistenti non individuati nella divisione 28, sempre limitatamente al costo dei beni compresi nella tabella.
La stessa circolare, inoltre, ha chiarito che nella nozione di nuovi macchinari si intendono compresi, qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti o parti indispensabili per il funzionamento degli stessi, non inclusi nella divisione 28. E’ il caso, ad esempio, di una macchina per impiego tessile (agevolabile) acquistata unitamente ad un computer contenente un apposito software personalizzato (bene extra divisione 28) che detta alla macchina le istruzioni per poter operare: a formare oggetto di detassazione, sarà l’intero costo sostenuto dall’impresa (macchinario, computer e relativo software).
Nei casi sopradescritti, la ricerca e l’individuazione dei beni agevolabili e di quelli esclusi dall’incentivo si basa su un’analisi tecnica delle componenti dei macchinari complessi, non essendo sufficiente la semplice lettura della Tabella Ateco. Nessun problema nell’individuare le componenti detassabili per il soggetto beneficiario dell’agevolazione che costruisce direttamente il bene, mentre nel caso di acquisto da terzi, sarà opportuno avvalersi della relazione della ditta fornitrice che chiarisca il contenuto del macchinario e individui le eventuali componenti che ne costituiscono supporto indispensabile, oppure di un'apposita perizia.
Fin qui i chiarimenti della circolare 44/E, che ha definito meglio l’ambito di applicazione della norma attualmente in vigore. Tuttavia, uno sguardo va all’emendamento alla Finanziaria 2010 che, se approvato, apporterà un’importante innovazione al DL 78/09: sarebbe, infatti, esteso il beneficio della Tremonti ter agli immobili strumentali per natura, realizzati fino al 31 dicembre 2011. Solo a titolo di esempio, ed in attesa della discussione alle Camere dell’emendamento in esame, sarebbe agevolabile un capannone già esistente (in quanto invenduto), ovvero potrebbero beneficiare dell’agevolazione le società di pura gestione immobiliare, in quanto soggetti che producono reddito d’impresa. La norma dunque potrebbe aprire agli immobili, ma andrebbe meglio chiarito il suo contenuto.
(Giorgia Carrarese)