Legge Bilancio 2018 – Aeegsi diventa ARERA e si occupera’ anche di rifiuti

Legge Bilancio - Photo credit: Paul HermansAggiornato il 2 gennaio 2018. La Legge di Bilancio 2018 cambia nome all’Autorità per l'energia, includendo competenze anche in materia di rifiuti.

Speciale Legge di Bilancio 2018

La legge di Bilancio 2018, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 29 dicembre 2017, cambia “pelle” all’Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, prevedendo nuove competenze.

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L’AEEGSI diventa ARERA. E si occuperà anche di rifiuti

Non più Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, ma Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente (ARERA). E’ quanto prevede la Manovra 2018. E col nome cambiano, o per meglio dire si ampliano, anche le competenze dell’Autorità, che avrà il compito aggiuntivo di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti e garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria.

Nello specifico, la norma indica la finalità di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse. Inoltre, all'Autorità si assegna il compito di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa UE, superando le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli Enti locali interessati.

L’ARERA svolgerà le funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

  • emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
  • definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
  • diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
  • tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
  • definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
  • fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
  • approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
  • verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
  • formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
  • formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
  • predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta.

Si ricorda che l'Autorità per l'energia elettrica il gas è un organismo indipendente, istituito con la legge n. 481 del 1995, con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo.

In particolare, l'Autorità deve "garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza" nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché assicurare "la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, ...". Il sistema tariffario deve inoltre "armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse".

Già con il decreto n. 201/11, convertito nella legge n. 214/11, all'Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici. Ora lo spettro delle competenze dell’Authority si amplia ulteriormente, aggiungendo anche il compito di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti.

L'Autorità svolge inoltre una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte, e presenta annualmente una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta.

I componenti dell’Autorità restano cinque, compreso il presidente (e non scenderanno a tre come previsto a partire dal prossimo mandato), e sono nominati su proposta del ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con il ministro dell'Ambiente.

Alla luce delle nuove competenze, la pianta organica dell'Autorità preesistente è incrementata in misura di 25 unità di ruolo, di cui almeno il 50% individuate utilizzando le graduatorie relative a selezioni pubbliche indette dall'Aeegsi.

Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi

L'articolo 79 della legge di bilancio 2018 interviene sui principi e le condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi e lo stoccaggio stesso. Si prevedono inoltre le condizioni generali che comportano il diniego, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione medesima, nonché la sospensione dell'istruttoria per il rilascio della stessa. La definizione delle modalità attuative è rinviata a un decreto del ministro dell'Economia e delle finanze.

In base alla norma, il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato, dei quali non sia il titolare, al fine di poter esercitare tale attività deve presentare un'istanza di preventiva autorizzazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale autorizzazione ha validità biennale e attribuisce ai soggetti autorizzati un codice identificativo.

Per deposito fiscale si intende l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria. Per destinatario registrato si intende invece la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato.

Per i soggetti che risultino già titolari nel territorio nazionale di un deposito fiscale di prodotti energetici si prevede che l'autorizzazione sia sostituita da una comunicazione, avente validità annuale da trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima di iniziare l'attività. L'efficacia è vincolata alla permanenza delle condizioni richieste per la vigenza dell'autorizzazione, ovvero della licenza già ottenute per l'esercizio del deposito fiscale.

L’attività di stoccaggio dei prodotti energetici presso un deposito fiscale o presso il deposito di un destinatario registrato è consentita solo successivamente all'acquisizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'atto di assenso del depositario autorizzato o del destinatario registrato ai soggetti autorizzati ed ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione. Tale atto deve essere riferito a ciascun impianto e trasmesso dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato all'Ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito medesimo.

Oltre a stabilire i casi in cui l’autorizzazione è negata e revocata – per condanne dovute a reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, sanzioni amministrative per violazioni relative all'accisa, all'imposta sul valore aggiunto e ai tributi doganali - vengono introdotte misure in materia di trasparenza e di poteri di controllo e indagine da parte dell'Amministrazione finanziaria. Ai soggetti autorizzati e che hanno effettuato la comunicazione spetta il compito di redigere un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i depositi fiscali o presso i depositi dei destinatari registrati, distinguendone i quantitativi con riferimento a ciascun deposito.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei riepiloghi e può accedere liberamente nei luoghi dove è custodita la documentazione attinente ai prodotti energetici per procedere a ispezioni documentali e verifiche.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce inoltre le condizioni che consentono l'estrazione di prodotti energetici, giacenti presso i depositi fiscali o presso i depositi di destinatari registrati e di proprietà di soggetti la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace.

Per l'autorizzazione è dovuto un diritto annuale da versare nella misura di 258,23 euro e secondo le modalità stabilite per le licenze di esercizio previste per i depositi fiscali di prodotti energetici .

Ferma restando l'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni si applica una sanzione amministrativa che va da mille a 10mila euro.

Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro 60 giorni dal 1° gennaio 2018, approverà una determinazione con la quale saranno stabiliti:

  • i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa;
  • la modifica delle disposizioni del regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise;
  • gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati, inclusi quelli atti ad individuare i soggetti per conto dei quali i prodotti medesimi sono stati estratti e i destinatari finali dei prodotti stessi.

Un decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, invece, dovrà prevedere le modalità attuative delle disposizioni contenute nella legge di bilancio e la disciplina del flusso informativo dei dati tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate. Le nuove norme avranno efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto del MEF.

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020