Legge Bilancio 2018 – Assegno ricollocazione, APE, RITA e Reddito inclusione
Aggiornato il 3 gennaio 2018 Allargamento della platea dei beneficiari del Reddito di inclusione, potenziamento di APE e RITA, assegni di natalità e altre misure a sostegno di lavoratori e famiglie nella manovra 2018 (legge n. 205-2017).
Se con gli incentivi alle assunzioni la legge di bilancio 2018 punta a stimolare l'occupazione stabile in Italia, una serie di misure concorrono invece a sostenere quanti un lavoro non l'hanno più o rischiano di perderlo.
Dall'assegno di ricollocazione per i lavoratori di aziende in crisi al reddito di inclusione sociale, fino al potenziamento dell'anticipo pensionistico (APE) e della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), ecco tutte le misure in arrivo con la legge n. 205-2017, pubblicata il 29 dicembre in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 1° gennaio.
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Sostegno al reddito di lavoratori coinvolti in crisi e processi riorganizzativi complessi
La manovra prevede l’inserimento nell’ambito del decreto legislativo n. 148 del 2015 della proroga dei programmi di riorganizzazione aziendale (sino ad un limite massimo di 12 mesi) o di crisi (sino ad un limite massimo di 6 mesi), per gli anni 2018 e 2019, per imprese che presentino rilevanti problematiche occupazionali anche a livello territoriale.
La proroga dei trattamenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori coinvolti è concessa entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed è riservata alle imprese che presentino piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politica attiva concordati con la Regione o con le Regioni interessate.
Sostegno al reddito di lavoratori del settore della pesca
La legge di bilancio garantisce inoltre un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250-1958, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.
Per l'anno 2018 è prevista un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari 30 euro, nel limite di spesa dì 11 milioni di euro, che sarà disciplinata con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'Economia e delle finanze.
Inoltre, sempre al fine di sostenere il settore ittico, la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, adottato con decreto del 28 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è integrata di 12 milioni di euro.
Sostegno alla ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi
Anche i lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale potranno accedere all'assegno di ricollocazione previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2015 e già applicato ai lavoratori percettori di NASpI.
Tale opportunità viene concessa dalla manovra nell’ambito della procedura di consultazione prevista dal dlgs al momento della richiesta di cassa da parte delle aziende che prevedono un piano di gestione degli esuberi e può riguardare un numero di lavoratori non superiore al totale degli esuberi previsti negli accordi.
I lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro potranno richiedere individualmente all’ANPAL, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, l’attribuzione dell’assegno di ricollocazione spendibile presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati per l’intera durata del programma di cassa integrazione.
All’esito positivo del percorso di ricollocazione:
- il lavoratore avrà diritto alla corresponsione di un importo pari al 50 per cento del trattamento di cassa integrazione straordinaria non goduto,
- le somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro uscente al lavoratore in sede di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non costituiranno reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non saranno assoggettate a contribuzione previdenziale, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro sarà ridotta del 50% nel limite massimo di 4.030 euro per l’anno 2018, rivalutato annualmente.
Per il concorso al finanziamento dell'istituto dell'assegno individuale di ricollocazione, la legge n. 205-2017 prevede anche uno stanziamento in favore dell'ANPAL Servizi Spa (ex società Italia Lavoro Spa), pari a 5 milioni di euro per il 2018 e a 15 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Più fondi per l'APE
La legge di bilancio 2018 aumenta di un anno la sperimentazione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica, l'APE, e riduce i requisiti contributivi richiesti ai fini del riconoscimento dell’indennità per le donne di 6 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.
Aumentano inoltre le risorse stanziate: confermati i 300 milioni di euro per l’anno 2017, passano da 609 milioni a 688,7 milioni di euro i fondi per l’anno 2018, da 647 a 740,4 milioni di euro quelli per il 2019, da 462 milioni a 542,5 milioni di euro per l’anno 2020, da 280 milioni a 336,6 milioni di euro per l’anno 2021, da 83 milioni a 103,9 milioni di euro per l’anno 2022 e da 8 a 9,4 milioni per il 2023.
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Stabilizzazione della RITA
La legge 205-2017 rende inoltre strutturale la Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 dalla legge di bilancio 2017.
Tale rendita, differenziandosi dall’ordinaria prestazione di previdenza complementare (consistente nell’erogazione di una rendita vitalizia), presuppone l’esistenza di una situazione di bisogno, che è stata individuata:
- nella cessazione dell’attività lavorativa da parte dei lavoratori che maturano l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro cinque anni successivi e che abbiano maturato al momento della domanda almeno 20 anni di contributi complessivi nei regimi pubblici di appartenenza,
- nella inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi per i lavoratori che maturano l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi.
La manovra conferma il regime fiscale di favore già previsto dalla legge di bilancio 2017, ma con la possibilità di optare nell’ambito della dichiarazione dei redditi per la tassazione ordinaria in luogo della tassazione sostitutiva nei casi in cui, in particolare per livelli medio bassi della prestazione, il regime ordinario fosse più favorevole rispetto a quello sostitutivo.
Potenziamento del Reddito di inclusione
Grazie all'incremento delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, il ReI, inizialmente pensato per nuclei familiari con particolari bisogni (disabilità, gravidanza, ecc), viene esteso a partire dal 1° luglio 2018 a tutti i nuclei con persone in stato di disoccupazione di età pari o superiore a 55 anni.
Inoltre, per il periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2018, viene esteso l'ambito di una delle ipotesi inerenti la prima fase di applicazione, includendo tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, in stato di disoccupazione, sopprimendo le altre condizioni, relative alla durata della disoccupazione o alla causa della cessazione del rapporto di lavoro.
Sale anche il limite massimo del beneficio economico del ReI, fino ad ora pari all'ammontare annuo dell'assegno sociale (nel 2017 circa 5.825 euro), con un incremento del 10% di tale soglia.
Parallelamente, passa dal 15 al 20% la misura minima delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale da attribuire agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto della povertà.
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Promozione del welfare di comunità
La manovra 2018 introduce, per tre anni, un contributo sotto forma di credito di imposta in favore delle fondazioni bancarie, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici ambiti sociali e sanitari.
Più in particolare, il beneficio è previsto per le erogazioni inerenti a progetti promossi dalle fondazioni per:
- il contrasto delle povertà, delle fragilità sociali e del disagio giovanile;
- la tutela dell'infanzia;
- la cura e assistenza per gli anziani ed i disabili;
- l'inclusione socio-lavorativa e l'integrazione degli immigrati;
- la dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie.
Tali interventi potranno essere realizzati in collaborazione con soggetti che operano in regime non di impresa, quali gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, gli enti di cui all’articolo 114 della Costituzione, le aziende ospedaliere, i presidi ospedalieri e gli enti pubblici deputati all’erogazione di servizi sanitari e socio assistenziali.
L'incentivo spetta alle fondazioni nella misura del 65% delle erogazioni per gli anni 2018-2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021 in base al criterio dell'ordine cronologico e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Un'ulteriore misura concerne l'Istituto degli Innocenti di Firenze, che potrà ottenere finanziamenti e stipulare convenzioni per lo svolgimento delle funzioni del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia.
Infine, è stato esteso alle lavoratrici domestiche il diritto al congedo per motivi connessi al percorso di protezione (debitamente certificato) relativo alla violenza di genere.
Rifinanziamento Fondo sociale Occupazione e Formazione per Erasmus+
Risorse in arrivo anche per il Fondo sociale per occupazione e formazione.
La dotazione del Fondo è incrementata dalla legge di bilancio 2018 di 2 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 per finanziare la promozione e il coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro.
Le risorse potranno essere utilizzate anche per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale, ai sensi di quanto definito dal Regolamento UE 1288/2013.
Bonus 80 euro
Il testo interviene sulla normativa relativa al bonus 80 euro, rivedendo al rialzo le soglie di reddito utili per la determinazione del beneficio e quindi restringendo la platea dei beneficiari.
Il credito annuale di 960 euro, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno, spetta a fronte di un reddito complessivo non eccedente i 24.600 euro, e non più entro il limite di 24mila euro.
L'importo del bonus è decrescente, fino ad annullarsi in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro, a fronte del precedente limite di 26mila euro.
Assegni di natalità e adozione
Un emendamento approvato in sede referente ha soppresso l'articolo 30 del disegno di legge originario, che prevedeva l’istituzione di un Fondo per le politiche della famiglia con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e ha reso permanente l'istituto dell'assegno di natalità e di adozione previsto per i figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.
La nuova normativa prevede la corresponsione di un assegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018, fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. Qualora quest'ultimo valore sia inferiore o pari a 7.000 euro, l'importo dell'assegno è riconosciuto in misura doppia.
L'importo dell'assegno è erogato mensilmente ed è pari (nella misura ordinaria) a 480 euro annui, ad eccezione delle eventuali mensilità relative al 2018, per le quali l'importo annuo di riferimento è identico a quello previsto dalla suddetta disciplina per il periodo 2015-2017 (960 euro annui).
A questo strumento si aggiunge un Fondo a sostegno di chi svolge attività di cura e assistenza familiare, i cosiddetti caregiver, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020.
Previsto, infine, un Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani che al compimento della maggiore età vivano la propria vita fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Le risorse, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, ammontano in questo caso a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e sono destinate a interventi, da effettuarsi anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del 21º anno d'età.
> Legge 205-2017 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
Photo credit: Catherine Scott