Sicilia: la UE approva il regime del Credito di imposta per nuovi investimenti delle imprese
Gli aiuti di Stato sono destinati a promuovere lo sviluppo delle regioni più povere comprendono sovvenzioni dirette per gli investimenti e agevolazioni fiscali a favore delle imprese. La Sicilia è ammissibile agli aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, in quanto regione con un tenore di vita anormalmente basso e una grave forma di sottoccupazione.
Inoltre, la Commissione ha valutato il progetto di aiuto (regime d'agevolazioni nella forma di crediti d'imposta) in base agli orientamenti per gli aiuti a finalità regionale 2007-2013 ed è giunta alla conclusione che l’aiuto costituirà un incentivo per le imprese a effettuare nuovi investimenti in Sicilia.
Nello specifico, come si desume dal Disegno di legge regionale n. 239 “Credito di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese”, la Regione concede, entro il 31 dicembre 2013, un contributo in favore di progetti di investimento iniziale, come definiti dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, nella forma di credito di imposta alle imprese, ivi incluse quelle artigiane, operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo, nonché dei servizi, che effettuano, entro il termine del 31 dicembre 2015, nuovi investimenti nel territorio della Regione, per un importo agevolabile:
- per le imprese del settore del turismo non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro 4 milioni,
- e per le altre imprese così determinato:
- microimprese, anche artigiane: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro 500 mila;
- piccole imprese: non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro un milione;
- medie e grandi imprese: non inferiore ad euro 500 mila e non superiore ad euro 4 milioni.
I contributi spettano anche alle imprese che effettuano nuovi investimenti nella trasformazione di prodotti agricoli e nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 102, 102 bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, esclusi i costi relativi all'acquisto di autovetture, autoveicoli con tara inferiore a 5q, autocarri derivati da autovetture motoveicoli e simili, di mobili e macchine ordinarie di ufficio destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio regionale.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni (detto costo non comprende le spese di manutenzione).
La locazione finanziaria di terreni e di immobili deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento per le imprese di grandi dimensione e per tre anni per le PMI.
Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, i costi di investimento in attivi immateriali derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, Know-how o conoscenze tecniche non brevettate sono ammissibili solo fino al 50% della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto.
I beni immateriali devono essere utilizzati esclusivamente nella struttura produttiva in cui sono realizzati gli investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione, essere considerati ammortizzabili, essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, figurare all'attivo e restare nello stabilimento del beneficiario dell'agevolazione per un periodo di almeno cinque anni per le imprese di grandi dimensione e di tre anni per le PMI.
I terreni e gli immobili sono ammissibili alle agevolazioni per un importo totale non superiore al 25% del costo complessivo del progetto d'investimento iniziale proposto.
Il credito d'imposta compete nelle seguenti misure:
- per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo Allegato I, ubicate in zone agricole svantaggiate: 85% dei massimali di intensità di aiuto previsti dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 319 del 27 dicembre 2006);
- negli altri casi: 80% dei massimali di intensità di aiuto previsti rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese, dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, dalla tabella di cui all'Allegato II al Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca' e, per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, rispettivamente, dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013', se il prodotto trasformato rientra tra quelli di cui all'Allegato I del Trattato CE, e dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, se il prodotto trasformato non rientra tra quelli di cui al predetto Allegato I.
E' previsto un credito di imposta anche per stimolare i processi di concentrazione delle imprese.
Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sulle misure agevolative previste dal disegno di legge, le risorse finanziarie impegnate per il periodo 2008-2013 non possono superare complessivamente i seguenti importi:
- 1,5 miliardi di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi;
- 500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli;
- 400 milioni di euro per le agevolazioni previste per le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, il cui modello è approvato con apposito provvedimento, indicante i propri elementi identificativi, il settore di appartenenza, il limite di intensità di aiuto utilizzabile, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti ed il credito spettante, nonché contenente l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti, successivamente alla data di accoglimento dell'istanza stessa e comunque entro sei mesi dalla predetta data.
Il credito di imposta, determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di maturazione ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi. I soggetti comunque ammessi ai benefici di cui alla presente legge, indicano nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati gli investimenti, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, nonché ogni altro elemento ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione. L'istanza dovrà essere inoltrata in via telematica.
Per l'operatività dello strumento e per vedere i fondi che esattamente saranno stanziati (stimati inizialmente in circa 40-60milioni di euro l'anno) si attende ora la conversione in legge del testo presentato alla Commissione Europea.