Legge Concorrenza – le novita' per efficienza energetica e rinnovabili
Le misure per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica nella legge annuale per la Concorrenza.
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Dopo un un anno e mezzo dal voto della Camera, il 3 maggio è arrivato il via libera del Senato alla legge annuale per la Concorrenza, l'apertura dei mercati e la tutela dei consumatori. Diverse le misure “energetiche” contenute nel testo, dall'abolizione del regime di maggior tutela ai certificati bianchi, passando per i bioliquidi.
Rinviato lo stop al regime di maggior tutela
Si tratta del regime tariffario stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) che permette alle utenze domestiche, alle imprese o alle utenze per illuminazione pubblica di non scegliere il fornitore di energia elettrica o di gas che preferisce e continuare il rapporto di fornitura alle condizioni interamente regolate.
Dal 1 luglio 2019 tale regime verrà superato e l'Autorità dovrà adottare delle disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro che rimarranno senza fornitore di energia elettrica o che non avranno scelto il proprio fornitore nel mercato libero.
Certificati bianchi
Le novità, in questo caso, riguardano controlli e sanzioni sui titoli di efficienza energetica, meglio noti come certificati bianchi.
Nei casi in cui il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ma da documenti non veritieri o da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli.
Moduli fotovoltaici non conformi
Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30% della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione.
Il GSE ha comunque la facoltà di annullare la maggiorazione tariffaria per i moduli Made in Ue e per quelli costituenti elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline.
Bioliquidi
Il cosiddetto Decreto del Fare (decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) prevedeva che gli impianti a bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 potessero scegliere di incrementare l’incentivazione del 20% per un massimo di un anno e del 10% per il secondo anno, con corrispondente riduzione del 15% dell’incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione.
La legge Concorrenza introduce un'alternativa: comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, il produttore può richiedere di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di 4 anni a partire dal 1° luglio 2016.
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