I costi ammissibili per il Bonus Ricerca secondo l'Agenzia delle Entrate

Attività di Ricerca e SviluppoCon Risoluzione n. 125/E del 6 Maggio 2009 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai costi ammissibili al Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. La Risoluzione deriva dall'interpello di una società che chiede di sapere se, ai fini della determinzione del credito d’imposta, siano ammissibili i costi riguardanti il personale titolare di borsa di studio e il personale interinale, impiegato nei progetti di ricerca e sviluppo, il deposito del brevetto e il noleggio degli strumenti e attrezzature utilizzate nelle attività di ricerca.
L'agenzia delle Entrate, con riguardo ai quesiti prospettati, ha chiarito che:
  1. per i costi riguardanti il personale titolare di borsa di studio e il personale interinale, considerato che l’assegnazione della borsa di studio, il cui scopo è quello di consentire la formazione dell'assegnatario, non instaura un rapporto di lavoro subordinato, si è dell’avviso che i costi relativi al personale titolare di borsa di studio non sono ammissibili all’agevolazione, così come non lo sono i costi riguardanti il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, cosiddetto “lavoro interinale”: l’impresa fornitrice è anche sostituto di imposta nei confronti del lavoratore temporaneo che, pertanto, non può essere considerato “dipendente” dell'impresa utilizzatrice del personale (articolo 4, comma 1, lett. a), del DM n. 76 del 2008, ammissibilità dei costi relativi al personale).
    Con riguardo alla determinazione dell'agevolazione spettante in relazione al costo del personale si osserva che l’importo agevolabile è costituito ai sensi del citato articolo 4, comma 2, del DM n. 76 del 2008, dal costo imputabile alle ore di effettivo impiego del personale nell’attività di ricerca e sviluppo.
    L’articolo 6, comma 2, lett. a) del DM stabilisce che per dimostrare l’ammissibilità e l’effettività dei costi sostenuti per il personale, nonchè per controllare la corretta fruizione del credito d’imposta da parte delle imprese beneficiarie, queste ultime sono tenute a conservare “…fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo”;
  2. per quanto riguarda i costi per deposito brevetto, da quanto si legge nell'’articolo 4, comma 1, lett. a), del DM, si ricava che è ammissibile all’agevolazione il costo sostenuto per l’acquisizione di brevetti da terzi. Si ritiene, pertanto, che i costi sostenuti dalla società interpellante per il deposito del brevetto non sono ammissibili all'agevolazione;
  3. per quanto riguarda i costi per noleggio e locazione strumenti e attrezzature, si ritiene che il riferimento alla “locazione finanziaria” dell'articolo 4, comma 5, del DM, non possa essere esteso ai diversi e distinti schemi negoziali della locazione e del noleggio che non presentano gli elementi che caratterizzano la “locazione finanziaria", e che pertanto tali costi non sono ammissibili all'agevolazione.
(Fonte: Risoluzione n. 125/E-2009 dell'Agenzia delle Entrate)