Legge Stabilità 2016 - ristrutturazione e ecobonus, guida Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida alle agevolazioni per ecobonus e ristrutturazioni alla luce della Legge di Stabilità 2016
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> Legge Stabilita' - Ecobonus, dubbi imprese su detrazioni condomini
La Legge di Stabilità ha confermato per il 2016 le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di efficientamento energetico (meglio note come ecobonus), del 50% per le ristrutturazioni edilizie e il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.
La guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni utili per richiedere correttamente i benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti.
Ecobonus
Fino al 31 dicembre 2016, la detrazione Irpef per gli interventi di efficientamento energetico è del 65%. Salvo nuove indicazioni, che portino a una stabilizzazione dell'ecobonus, dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36%.
Per quali lavori spettano le agevolazioni
La detrazione Irpef del 65% spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 per una serie di interventi di:
- Riqualificazione globale su edifici esistenti;
- Coibentazione di pareti, soffitti o sostituzione di finestre e serramenti con altri con particolari prestazioni di isolamento;
- Installazione di pannelli solari termici;
- Sostituzione della caldaia con un modello a condensazione;
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione;
Ristrutturazione edilizia
È possibile detrarre dall’Irpef una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. In particolare, precisa l'Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono usufruire di detrazioni pari al:
- 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, con un limite massimo di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare;
- 36%, con il limite massimo di 48mila euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2017.
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione. Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto.
Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura del 50%.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tal caso, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.
Per quali lavori spettano le agevolazioni
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
- Interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- Interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- Lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi; alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
- Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- Interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- Interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
Iva sulle ristrutturazioni edilizie
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%. Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo (ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza), l’aliquota ridotta si applica a tali beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi. Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Per lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.
Misure antisismiche in zone ad alta pericolosità, manutenzione condomini
Fino al 31 dicembre 2016, è inoltre prevista una maggiore detrazione per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità. La detrazione, anche in questo caso da calcolare su un importo complessivo massimo di 96mila euro per unità immobiliare (e da ripartire in dieci quote annuali di pari importo), può essere fruita da soggetti passivi Irpef e Ires.
Quanto alle detrazioni relative ai condomini, gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale, precisa la guida dell'Agenzia delle Entrate.
Tra queste: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera. Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.
Mobili e grandi elettrodomestici
La legge di stabilità 2016 ha prorogato, fino al 31 dicembre, la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
Il principale presupposto per ottenere la detrazione è la realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (guardiole, appartamento del portiere, lavatoi, ecc). Le spese per tali interventi devono essere state sostenute a partire dal 26 giugno 2012.
Per quanto riguarda i condomini, si ha diritto alla detrazione per gli interventi effettuati sulle parti condominiali: i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano beni per arredare il proprio immobile.
In generale, la detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di:
- mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi, e di altri complementi di arredo;
- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni). Per gli elettrodomestici che sono sprovvisti di etichettatura energetica, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano nei grandi elettrodomestici, ad esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Agenzia delle Entrate - ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali