Legge Stabilita' 2016 - esonero contributi per assunzioni e premi produttivita'

Confermate la proroga dell'esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato e la detassazione sui premi di produttività

Assunzioni - foto Pixabay

Dopo l'approvazione in prima lettura del Senato, ora il ddl relativo alla Legge di Stabilità 2016 ha ottenuto il via libera dalla Camera. A questo punto il testo ritorna a Palazzo Madama per l'ok definitivo.

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Per quanto riguarda le misure di sostegno all'occupazione, è confermata nel testo licenziato da Montecitorio la proroga dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato.

Il ddl prevede, nello specifico, che ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) sia riconosciuto l’esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato - con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico – decorrenti dal 1º gennaio 2016 e stipulate non oltre il 31 dicembre 2016.

L'esonero è concesso per un periodo massimo di 24 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di 3.250 euro su base annua.

Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni si applicano:

  • nel limite di 1,1 milioni di euro per l’anno 2016, di 2,8 milioni di euro per l’anno 2017, di  1,8 milioni di euro per l’anno 2018, di 0,1 milioni di euro per l’anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti,
  • nel limite di 1,6 milioni di euro per l’anno 2016, 8,8 milioni di euro per l’anno 2017, 7,2 milioni di euro per l’anno 2018, 0,8 milioni di euro per l’anno 2019, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1º gennaio 2016 per contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno 2015.

Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume in attuazione di un obbligo preesistente un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo, preserva - si legge nel testo del ddl - il diritto alla fruizione dell’esonero stesso nei limiti della durata e della misura residue.

Regime fiscale dei premi di produttività

Confermata nel testo approvato dai deputati anche la detassazione delle somme erogate in relazione ad incrementi di produttività per i lavoratori del settore privato.

Nello specifico, il ddl stabilisce che “i premi di risultato ricevuti per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”, e “le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa” sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite massimo di 2.000 euro lordi. Tale limite è aumentato fino a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Rispetto al testo precedente quello approvato a Montecitorio aggiunge un comma (l'87bis) in base al quale“ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità”.

Le disposizioni, specifica il ddl, si applicano solo al settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50mila euro. Le somme e i valori non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.