Legge Stabilita' 2015: credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo

Ricerca - Photo credit: CSUF Photos / Foter / CC BY-NC-SACredito d'imposta per tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. È una delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015.

Il Governo prevede un credito d'imposta che sarà applicato dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2019 per tutte le categorie di imprese che effettueranno investimenti in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato.

Il credito d'imposta sarà pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per le imprese attive da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in R&S sarà calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione.

L'importo massimo annuale concedibile è di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, purché le spese per attività di R&S non siano inferiori a 30mila euro.

Spese ammissibili

  • lavori sperimentali o teorici aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  • ricerca pianificata o indagini critiche volte ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi, consentire un miglioramento di quelli esistenti o mirate alla creazione di componenti di sistemi complessi;
  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale con l'obiettivo finale di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;
  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;
  • competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

Fra le spese ammissibili figurano inoltre:

  • spese per il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, iscritto ad un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera, o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
  • spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati e con altre imprese, comprese le start-up innovative.

In questi ultimi due casi, il credito d'imposta sarà pari al 50% delle spese sostenute.

Ulteriori disposizioni e controlli

Il credito d’imposta dev'essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Per quanto concerne i controlli, sono svolti dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale sulla base della documentazione contabile certificata, allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione in questione, avvalendosi di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Le spese sostenute a questo scopo sono ammissibili entro il limite massimo di 5mila euro.

Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta è effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

Marchi e Brevetti

Ai beni immateriali è dedicata una sezione apposita nell'ambito dell'articolo 7 del ddl Stabilità 2015, attraverso la quale il Governo intende ripensare le misure fiscali di sostegno alla gestione e sfruttamento dei beni in questione, introducendo un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzazione di beni immateriali.

L'obiettivo che l'Esecutivo intende conseguire è triplice:

  • incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere;
  • incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia (o meglio, evitarne la rilocalizzazione all’estero);
  • favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.

L’introduzione del regime opzionale, già esistente in molti paesi europei, renderebbe il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando la base imponibile italiana.

L’agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dall’utilizzazione dei suddetti beni immateriali. L’utilizzo del regime opzionale è possibile, oltre che per i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei beni immateriali, anche nell’ipotesi di utilizzo diretto degli stessi: esenzione che risponde all'esigenza di non discriminare tra chi concede in uso i beni immateriali a terzi e chi, invece, li utilizza direttamente.

Il regime di tassazione agevolata prevede l’esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.

La quota di reddito e del valore della produzione (l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali rileva, oltre che per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini Irap) può essere oggetto di agevolazione. La misura di tale agevolazione è definita in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale eleggibile e i costi complessivi sostenuti per produrre il bene stesso.

Links
Disegno di Legge di Stabilità 2015

Disegno di Legge di Stabilità 2015 - relazione illustrativa

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