Fondo di Garanzia per le imprese colpite da calamita' naturali - L. 225-1992
Con decreto del 21 dicembre 2012, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 22 febbraio 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato le norme di attuazione del Fondo di garanzia per le imprese colpite da calamità naturali, previsto dalla legge 225/1992. Le garanzie saranno concesse agli istituti di credito richiedenti fino all'80% dell'ammontare di ciascun finanziamento e l'importo garantito non potrà comunque essere superiore a 200mila euro per ciascun soggetto beneficiario.
A individuare le aree di intervento del Fondo, l'ammontare delle risorse e la percentuale massima di copertura della garanzia sarà, di volta in volta, un'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile, di concerto con il Ministero dell'Economia. L'amministrazione del Fondo di Garanzia, invece, potrà essere affidata dal Ministero a soggetti gestori.
All'agevolazione saranno ammessi i finanziamenti di durata compresa tra 3 e 15 anni, concessi alle imprese per il ripristino di scorte o per la sostituzione, ricostruzione o riparazione dei beni utilizzati per l'attività di impresa danneggiati da eventi naturali.
La garanzia - concessa a titolo gratuito fino all'80% dell'importo di ciascun finanziamento - opererà nei limiti e alle condizioni della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti 'de minimis' e coprirà l'ammontare dell'esposizione per rate insolute, per interessi di mora contrattualmente previsti sulle medesime rate e per la residua quota di capitale a scadere, oltre agli ulteriori interessi di mora, da applicare successivamente alla data di risoluzione del finanziamento, in misura pari al tasso legale vigente tempo per tempo.
Per richiedere l'intervento della garanzia del Fondo, gli istituti di credito dovranno trasmettere al Gestore:
- le informazioni inerenti le tipologie del finanziamento per le quali è richiesto l'intervento del Fondo;
- una dichiarazione di impegno ad esaminare le domande di finanziamento e a verificarne la destinazione a ristoro del danno subito.
Le richieste di garanzia potranno essere presentate a decorrere dal trentesimo giorno e fino al diciottesimo mese dalla pubblicazione dell'Ordinanza della Protezione civile, ovvero dai diversi termini indicati nell'avviso di apertura dello sportello recante le condizioni di accesso alla garanzia e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e sui siti delle istituzioni interessate.
Il gestore registrerà le domande nell'ordine cronologico di arrivo e, in base alle disponibilità finanziarie del Fondo, delibererà la concessione della garanzia a favore del soggetto beneficiario, entro trenta giorni, dandone comunicazione ai soggetti richiedenti, nei successivi dieci giorni. I soggetti richiedenti, a loro volta, dovranno informare il soggetto beneficiario della concessione della garanzia, pena la sua inefficacia.