Contributi Turismo: in vigore il decreto 29.03.2012 attuativo delle Leggi 702-55 e 174-58
In Gazzetta ufficiale le nuove disposizioni - contenute nel decreto del 29 marzo 2012 - per la concessione dei contributi a sostegno di iniziative e manifestazioni turistiche, ai sensi delle leggi n. 702 del 4 agosto 1955 e n. 174 del 4 marzo 1958. La modulistica per la richiesta di aiuto sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
Il decreto del 29 marzo sostituisce i precedenti criteri introdotti dai decreti ministeriali del 5 agosto 2010 e del 24 maggio e 28 luglio 2011.
Tre le tipologie di soggetti ammessi agli aiuti:
- A) enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute per iniziative e/o manifestazioni turistiche che interessino il movimento turistico, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702, e successive modificazioni e integrazioni;
- B) enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute ai fini dell'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44;
- C) enti senza scopo di lucro che svolgono attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile, ai sensi dell'art. 12 delle legge 4 marzo 1958, n. 174.
A partire dal 2012, le domande devono essere presentate entro:
- il 15 maggio per le manifestazioni e/o iniziative da svolgersi nel primo semestre dell'anno;
- il 31 ottobre per le manifestazioni e/o iniziative da svolgersi nel secondo semestre dell'anno;
e, comunque, anteriormente alla data di inizio della manifestazione e/o iniziativa per cui viene richiesto l'aiuto.
L'entità del contributo da assegnare sarà calcolata ripartendo lo stanziamento disponibile in misura direttamente proporzionale al punteggio ottenuto dai soggetti proponenti in sede di valutazione, tenendo conto che l'agevolazione:
- non potrà superare il 50% della quota partecipativa finanziaria dell'ente promotore per quanto riguarda le istanze presentate ai sensi della legge n. 702/1955;
- non potrà essere superiore a 25mila euro, né eccedere l'eventuale deficit risultante dal bilancio annuale e, nel caso di contributi per manifestazioni ed iniziative, il 50% della quota partecipativa dell'ente promotore, per le istanze presentate ai sensi della legge n. 174/1958.
L'intensità dell'aiuto assegnato è comunicata ai beneficiari entro 30 giorni dal termine dei lavori del comitato di valutazione.
Links
LEGGE 4 agosto 1955, n. 702
LEGGE 4 marzo 1958, n. 174
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo