In base alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 18 aprile 2005, si suddividono in micro, piccole, medie e grandi imprese:
- Le microimprese hanno meno di 10 occupati e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- Le piccole imprese hanno meno di 50 occupati e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- Le medie imprese hanno meno di 250 occupati e realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- Le grandi imprese sono quelle che superano tali limiti.
Categoria di impresa | Effettivi | Fatturato annuo | Bilancio annuo |
Medie imprese | < 250 | ≤ 50 milioni di euro | ≤ 43 milioni di euro |
Piccole imprese | < 50 | ≤ 10 milioni di euro | ≤ 10 milioni di euro |
Microimprese | < 10 | ≤ 2 milioni di euro | ≤ 2 milioni di euro |
La suddivisione si basa su tre criteri: gli effettivi, il fatturato annuo e il totale di bilancio.
> MISE - Programma Operativo Nazionale Iniziativa PMI
Quello relativo agli effettivi è un criterio obbligatorio per determinare se un’impresa può essere considerata una PMI, e, se del caso, a quale categoria di PMI appartiene. Tale criterio riguarda il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale, su base temporanea e stagionale e comprende le seguenti categorie:
- i dipendenti;
- le persone che lavorano per l’impresa, ne sono dipendenti e, secondo la legislazione nazionale, sono considerate come gli altri dipendenti (possono essere inclusi anche i lavoratori su base temporanea o ad interim);
- i proprietari-gestori;
- i soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa offerti.
Non sono inclusi negli effettivi gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione professionale e i dipendenti in congedo di maternità o parentale.
Il fatturato annuo viene determinato calcolando il reddito che un’impresa ha ricavato durante l’anno di riferimento dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi che ricadono nelle attività ordinarie dell’impresa, dopo aver dedotto gli eventuali oneri. Il fatturato non comprende l’imposta sul valore aggiunto (IVA) o altre imposte indirette.
Il totale di bilancio annuo si riferisce al valore dei principali attivi di un’impresa.
Per elaborare i dati di cui tener conto e valutarli in rapporto alle soglie, occorre prima stabilire se l’impresa è un’impresa autonoma, associata o collegata.
La raccomandazione della Commissione distingue inoltre le imprese in autonome, associate e collegate.
Un'impresa è autonoma se:
- è totalmente indipendente, vale a dire se non ha alcuna partecipazione in altre imprese
e
- nessun’altra impresa ha una partecipazione in essa.
Oppure se:
- detiene una partecipazione inferiore al 25% del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) in una o più altre imprese;
e/o
- soggetti esterni detengono una quota non superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) nell’impresa.
Oppure non è collegata a un’altra impresa tramite una persona fisica.
Un’impresa può ancora essere considerata autonoma, e quindi priva di imprese associate, anche se uno dei seguenti investitori detiene dal 25 al 50% dei suoi capitali o diritti di voto:
- società pubbliche di partecipazione, società di capitali di rischio e «business angels»;
- università e centri di ricerca senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5mila abitanti.
Uno o più degli investitori sopraelencati può avere una partecipazione fino al 50% in un’impresa, purché non sia collegato, a titolo individuale o congiuntamente, all’impresa in questione.
Un'impresa è associata quando stabilisce determinate associazioni economiche con altre imprese, senza che una di esse eserciti un controllo effettivo, diretto o indiretto, sull’altra. Sono associate le imprese che non sono né autonome né collegate le une alle altre.
Un’impresa è associata se:
- l’impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25% nell’impresa in questione;
e
- l’impresa non è collegata a un’altra. Ciò significa, tra l’altro, che i diritti di voto dell’impresa in un’altra impresa (o viceversa) non superano il 50%.
Infine, le imprese collegate sono quelle che costituiscono un gruppo mediante il controllo diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto di un’impresa da parte di un’altra o attraverso la capacità di esercitare un’influenza dominante su un’impresa.
Due o più imprese sono collegate se esiste tra loro uno dei seguenti rapporti:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un’altra impresa;
- un contratto tra imprese o una disposizione nello statuto di un’impresa conferisce ad una di esse il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra;
- un’impresa, in virtù di un accordo, è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa.
Un esempio tipico di impresa collegata è la filiale controllata al 100%. Nel caso in cui un rapporto di questo tipo si crei tramite la proprietà di uno o più individui (che agiscono congiuntamente), le imprese coinvolte sono considerate collegate se operano sullo stesso mercato o su mercati contigui.
Raccomandazione 2003/361/CE
Decreto MISE del 18 aprile 2005
Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali
Guida Commissione europea alla definizione di PMI