Efficienza energetica - nuove regole per certificazione edifici

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Entrati in vigore ad ottobre i decreti del Ministero dello Sviluppo economico che fissano nuove regole per la certificazione delle prestazioni energetiche degli edifici.

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Tre i decreti del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015, pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, ed entrati in vigore il 1° ottobre, che modificano le norme che regolano la certificazione energetica degli edifici in Italia.

Le novità dei decreti sulla certificazione energetica

Il primo decreto fissa le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definisce le prescrizioni e i requisiti minimi degli edifici. Si potenziano gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, per arrivare a realizzare edifici a energia quasi zero, come previsto dalla Direttiva Ue 2010/31 sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni di una certa entità, il rispetto dei requisiti minimi andrà verificato confrontando l’edificio con un immobile di riferimento (identico per geometria, orientamento, ubicazione, destinazione d’uso). Per gli edifici interessati da semplici riqualificazioni energetiche, relative all’involucro edilizio e agli impianti tecnici, sono indicati i requisiti minimi. 

Il secondo decreto del MISE adegua gli schemi e le modalità di relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.

Infine, il terzo decreto aggiorna le linee guida per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE). Vengono meno le procedure regionali e al loro posto viene introdotta una base di calcolo unica, tale da consentire una classificazione energetica omogenea in tutte le Regioni. Questi criteri di calcolo vanno applicati sia agli edifici pubblici che a quelli privati, di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione.

Il calcolo unico intende favorire la massima omogeneità applicativa; una più efficace e corretta informazione dei cittadini, anche ai fini del raffronto dei risultati; una maggiore efficacia dell’azione di monitoraggio e controllo; una più ampia e libera circolazione dell’offerta professionale, minimizzando i costi per gli utenti.

Cambiano le classi energetiche: da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).

Il certificatore incaricato di redigere l’attestazione della prestazione energetica degli edifici dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione.

L’APE dovrà suggerire anche proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni sugli incentivi di carattere finanziario per realizzarli.

Il decreto fornisce anche uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici, e istituisce un database nazionale dei certificati energetici (SIAPE).

L'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. In particolare, l'APE deve essere aggiornato ogni volta che si interviene su più del 25% dell'involucro edilizio o si migliora del 5% il rendimento degli impianti, ed in ogni caso ogni qualvolta si modifichi la prestazione energetica

Casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica

L'obbligo non si applica a:

  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2; 
  • gli edifici industriali e artigianali, quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili, o quando il loro utilizzo o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
  • gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi. L'attestato di prestazione energetica è richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile;
  • i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile;
  • i manufatti non qualificabili come "sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno" (ad esempio: una piscina all'aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie).

Link
Fondo Kyoto - finanziamenti per efficienza energetica edifici scolastici
Il decreto-legge 63-2013 sugli incentivi per efficienza energetica, ristrutturazioni e arredo