Art-Bonus: Risoluzione 116-E Agenzia Entrate, codice tributo per compensare imposte

Author: imagina (www.giuseppemoscato.com) / photo on flickr Con la Risoluzione n. 116-E del 17 dicembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo '6842' per la fruizione dell’Art-Bonus.

L'Art-Bonus

Il decreto-legge n. 83-2014, ha introdotto un regime fiscale agevolato, sotto forma di credito d’imposta, denominato Art-Bonus, a favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura, nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 2013.

L'Agenzia delle Entrate aveva già fornito chiarimenti sul regime fiscale agevolato con la Circolare n. 24-E del 31 luglio 2014.

In particolare, il credito d'imposta è pari al 65% delle donazioni effettuate tra il 2014 e il 2015 e al 50% di quelle eseguite nel 2016 e non può superare il 15 per cento del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale, mentre per i titolari di reddito d’impresa la soglia massima è pari al 5 per mille dei ricavi annui.

La Circolare aveva chiarito anche che le destinazioni delle erogazioni devono essere in linea con quelle previste dal dl n. 83-2014 e quindi riguardare:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici,
  • il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica,
  • la realizzazione di nuove strutture o il restauro di quelle esistenti se appartenenti a fondazioni lirico sinfoniche o a istituzioni pubbliche che operano nello spettacolo senza fini di lucro.

Infine, per accedere all'Art-Bonus le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite pagamenti tracciati, quindi mediante bonifici bancari o postali, carte di credito, di debito o prepagate, assegni circolari o bancari.

Come fruire del credito d'imposta

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le persone fisiche e gli enti non commerciali hanno la possibilità di usufruire della prima quota nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui hanno effettuato l’erogazione, mentre le imprese possono farlo a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui hanno eseguito le erogazioni.

L'eventuale quota annuale inutilizzata può essere portata nelle dichiarazioni degli anni successivi dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali e può essere compensata nei periodi di imposta successivi dalle imprese.

Per consentire l’utilizzo del credito in compensazione, tramite modello F24, l'Agenzia delle Entrate ha ora istituito il codice tributo '6842', denominato 'Credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura - ART-BONUS- art. 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83'.

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Risoluzione 116-E del 17 dicembre 2014 - Istituzione codice tributo Art-Bonus

Photo credit: imagina (www.giuseppemoscato.com) / Foter / CC BY-NC-SA