Aiuti di Stato: regole Ue per investimenti in materia di energia e ambiente
Nel quadro del primo ciclo di formazione avanzata in materia di aiuti di Stato, il Dipartimento per le Politiche europee, d'intesa con l'Agenzia per la Coesione territoriale e in collaborazione con la Commissione europea, ha passato in rassegna le norme Ue per i finanziamenti nei settori dell'ambiente e dell'energia contenute nel Regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC).
Aiuti per investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di ambiente (art. 36)
In base al Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651-2014, gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione, o di innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di norme specifiche, sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea.
In particolare, sono ammesse le spese per:
- l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne che rispettano le norme dell'Unione adottate, a condizione che i veicoli siano stati acquistati prima della data di entrata in vigore di queste norme e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applichino ai veicoli già acquistati prima di tale data;
- interventi di adattamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne, a condizione che le norme dell'Unione non fossero già in vigore alla data di entrata in funzione dei veicoli e che esse, una volta divenute obbligatorie, non si applichino retroattivamente ai veicoli in questione.
L'intensità di aiuto non deve superare il 40% dei costi ammissibili, ma può essere aumentata:
- di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese,
- di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese,
- di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107 paragrafo 3 lettera a) del trattato, cioè in regioni in cui il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
- di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107 paragrafo 3 lettera c) del trattato, quindi laddove gli aiuti siano destinati ad agevolare lo sviluppo di specifiche regioni economiche.
Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione (art. 37)
Il regolamento esenta dall'obbligo di notifica anche gli aiuti che incoraggiano le imprese a rispettare nuove norme dell'Unione che innalzano il livello di tutela dell'ambiente e non sono ancora in vigore.
In questo caso, se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma, l'intensità di aiuto non deve superare:
- il 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese,
- il 15% dei costi ammissibili per le medie imprese,
- il 10% dei costi ammissibili per le grandi imprese.
Se l'investimento è effettuato e ultimato fra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova normativa, l'intensità massima è pari a:
- il 15% dei costi ammissibili per le piccole imprese,
- il 10% dei costi ammissibili per le medie imprese,
- il 5% dei costi ammissibili per le grandi imprese.
L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 o di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, rispettivamente, lettera a) o lettera c) del trattato.
Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica (artt. 38 e 39)
Anche per gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di ottenere una maggiore efficienza energetica è prevista l'esenzione dall'obbligo di notifica, purchè per le imprese non si tratti di conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.
L'intensità di aiuto non deve superare il 30% dei costi ammissibili e può essere aumentata:
- di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese,
- di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese,
Anche in questo caso sono previsti i bonus regionali, di 15 e di 5 punti percentuali, per investimenti effettuati in zone assistite di cui all'articolo 107 paragrafo 3 lettera a) e lettera c) del trattato.
Per quanto riguarda gli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili, gli aiuti possono essere concessi sotto forma di una dotazione, di equity, di una garanzia o di un prestito a favore di un fondo per l'efficienza energetica o di un altro intermediario finanziario, che poi li trasferiscono integralmente ai proprietari degli immobili o ai locatari.
Il valore nominale del prestito o l'importo garantito non devono superare 10 milioni di euro per progetto a livello dei beneficiari finali e la garanzia non può essere superiore all'80% dell'importo del finanziamento.
Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento (art. 40)
L'esenzione dall'obbligo di notifica si applica nel caso degli aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento, ma solamente per capacità installate o ammodernate di recente.
L'intensità di aiuto non deve superare il 45% dei costi ammissibili e può essere aumentata:
- di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese,
- di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese,
- di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3 lettera a) del trattato,
- di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3 lettera c) del trattato.
Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (artt. 41, 42, 43)
Per quanto riguarda la produzione di biocarburanti, sono esentati dall'obbligo di notifica solo gli investimenti per carburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Tuttavia, sono ammessi, senza obbligo di notifica, anche i contributi per la conversione di impianti per la produzione di biocarburanti di prima generazione in impianti per la produzione di biocarburanti avanzati, purché la produzione di colture alimentari sia ridotta proporzionalmente alla nuova capacità.
Relativamente alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili gli aiuti devono essere concessi a favore di tecnologie nuove e innovative nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori.
In base al regolamento, tali aiuti sono concessi sotto forma di premio, che si aggiunge al prezzo di mercato al quale i produttori vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato, e non devono superare il 5% del totale annuo della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il ricorso alla procedura di gara non è obbligatorio nel caso degli impianti con una capacità installata di produzione di energia elettrica da tutte le fonti rinnovabili inferiore a 1 MW e non inferiore a 6 MW nel caso dell'energia eolica.
Quanto alla produzione di energia da rinnovabili in impianti su scala ridotta, i contributi possono essere concessi solo a quelli con una capacità installata inferiore a 500 kW per tutte le fonti rinnovabili, fatta eccezione per l'energia eolica, per la quale la capacità installata deve essere inferiore a 3 MW, o con meno di 3 unità di produzione, e per i biocarburanti avanzati, per i quali gli aiuti sono concessi a impianti con una capacità installata inferiore a 50mila tonnellate/anno.
Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 2003/96/CE (art. 44)
Gli sgravi da imposte ambientali che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 96 del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sono esentati dall'obbligo di notifica purchè i beneficiari siano selezionati sulla base di criteri trasparenti e oggettivi e versino almeno il rispettivo livello minimo di imposizione previsto dalla direttiva.
Non sono ammesse agevolazioni per chi produce biocarburanti soggetti a obbligo di fornitura o miscelazione.
Aiuti per il risanamento di siti contaminati (art. 45)
Laddove sia individuata la persona giuridica o fisica responsabile del danno ambientale, tale persona deve finanziare il risanamento sulla base del principio 'chi inquina paga' senza fruire di alcun aiuto di Stato. Può invece beneficiare di aiuti pubblici la persona responsabile dell'intervento di risanamento o decontaminazione laddove non sia possibile individuare chi ha causato il danno o imputargli i costi.
L'intensità di aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili, cioè queli sostenuti per i lavori di risanamento, meno l'aumento di valore del terreno.
Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico (art. 46)
Sono esentati dall'obbligo di notifica anche i costi supplementari sostenuti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di una o più unità di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un impianto di produzione tradizionale.
L'intensità di aiuto per impianto non deve superare il 45% dei costi ammissibili e può essere aumentata:
- di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese,
- di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 o di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, rispettivamente, lettera a) o lettera c) del trattato.
Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti (art. 47)
Compatibili con il mercato interno anche gli aiuti per attività di riciclaggio o riutilizzo di rifiuti che altrimenti sarebbero trattati secondo un approccio meno rispettoso dell’ambiente. Questi aiuti non esentano gli “inquinatori” dagli oneri previsti dalla normativa dell’Unione.
L'intensità di aiuto per impianto non deve superare il 35% dei costi ammissibili e può essere aumentata:
- di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese,
- di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese,
- di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3 lettera a) del trattato,
- di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3 lettera c) del trattato.
Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche (art. 48)
L'esenzione dall'obbligo di notifica per aiuti alla creazione o all'ammodernamento di infrastrutture energetiche è previsto solo per investimenti nelle zone assistite. La deroga non si applica agli investimenti destinati a progetti di stoccaggio dell'energia elettrica e del gas e alle infrastrutture petrolifere.
L'importo dell'aiuto non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento.
Aiuti per gli studi ambientali (art. 49)
Le agevolazioni per studi e audit connessi agli investimenti in materia di ambiente ed energia sono ammesse, senza obbligo di notifica, nella misura del 50% dei costi ammissibili, che può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese.
Non possono essere concessi aiuti alle grandi imprese, tranne nel caso in cui l'audit energetico sia effettuato in aggiunta a quello obbligatorio previsto dalla direttiva 2012/27/Ue.
Links
Regolamento generale di esenzione per categoria
Slides DPS sugli aiuti di stato per ambiente ed energia
Photo credit: carlawosniak / Foter / CC BY