DL 91-2014 Competitivita': Confindustria, chiarimenti su credito d'imposta beni strumentali

Author: Galbiati Group / photo on flickr Una circolare di Confindustria sul credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali evidenzia che lo strumento previsto dal decreto-legge n. 91-2014 (Dl Competitività) è compatibile con la Nuova Sabatini e potrebbe coesistere con l'incentivo per le attività di ricerca e sviluppo.

L'articolo 18 del decreto-legge Competitività ha introdotto, con riferimento agli investimenti in beni strumentali effettuati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015, un credito di imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti, con la possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Differenze con la Tremonti-ter

L'agevolazione ricalca per alcuni aspetti la Tremonti-ter, di cui al decreto-legge n. 78-2009, ma se ne differenzia per:

  • l'approccio incrementale, cioè il fatto che il beneficio è calcolato non più sull’ammontare lordo dei nuovi investimenti effettuati nel periodo agevolato, ma solo sulla parte che eccede la media di quelli realizzati nei periodi precedenti;
  • l’esclusione dal beneficio degli investimenti di costo unitario inferiore a 10mila euro;
  • la trasformazione del beneficio da variazione in diminuzione del reddito d’impresa in credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione;
  • il vincolo di destinazione dei beni alle sole strutture produttive dell’impresa situate sul territorio nazionale e non più sul territorio di Paesi Ue o aderenti allo Spazio economico europeo.

Beneficiari

All'agevolazione possono accedere tutte le imprese assoggettate all’imposta sul reddito in Italia, indipendentemente dalle dimensioni, dalla forma giuridica e dal settore economico di appartenenza.

La misura rientra tra i cosiddetti incentivi automatici, per cui le imprese non sono tenute a presentare alcuna domanda preventiva, ma solo a comunicare, a consuntivo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili, tutti gli elementi necessari per il calcolo del beneficio e a conservare la documentazione per comprovare la legittima acquisizione del diritto a fruire del credito d'imposta.

Efficacia temporale della misura

L'incentivo riguarda gli investimenti realizzati tra il 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del dl Competitività) e il 30 giugno 2015. Tale arco di tempo non è considerato unitariamente, senza soluzione di continuità, ma in funzione dei periodi d’imposta in esso ricompresi.

Questo significa che per la maggior parte delle imprese, laddove il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, l’agevolazione dispiegherà effetti su due distinti periodi d’imposta e che gli investimenti effettuati tra il 25 giugno e il 31 dicembre 2014 assumeranno autonoma rilevanza rispetto a quelli effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2015. Un aspetto da non sottovalutare secondo Confindustria, dato che, a differenza della Tremonti-ter che si applicava sull’ammontare lordo dei nuovi investimenti effettuati, questa disciplina si applica solo sulle spese in eccedenza rispetto a un plafond storico di riferimento. La necessità di superare un determinato volume minimo di nuovi investimenti potrebbe infatti spingere le imprese a rimandare al 2015 gli investimenti in programma per il 2014.

Per i soggetti con periodo d’imposta a cavallo dell’anno solare, ad esempio imprese con esercizio 1° luglio 2014-30 giugno 2015, invece, il beneficio si applicherebbe per un solo periodo d’imposta, ma con il vantaggio di poter programmare ed effettuare gli investimenti avendo a riferimento un arco temporale di dodici mesi considerato unitariamente.

Fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e va ripartito in tre quote di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e in quelle relative ai periodi successivi di utilizzo del beneficio.

La prima quota annuale, inoltre, è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.

Cumulabilità

Il beneficio è cumulabile con altri incentivi, fiscali e non, sui medesimi investimenti, a meno che non siano questi a prevedere specifiche regole di incompatibilità.

Il credito d'imposta risulta ad esempio compatibile con la Nuova Sabatini (decreto-legge n. 69-2013), che prevede la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari alle PMI per l’acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

Al contrario, la detrazione d’imposta, prevista dalla legge n. 296-2006 e poi prorogata dalla legge n. 147-2013, per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali e quindi neanche con il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali.

Ancora incerta, invece, la compatibilità con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Il decreto-legge n. 145-2013 che l'ha istituito non prevede alcuna incompatibilità con altre agevolazioni applicabili sulle stesse spese, ma per l'operatività dello strumento si attende il decreto interministeriale contenente i termini e le modalità attuative.

Discorso analogo per il credito d’imposta del 30% previsto dal dl n. 83-2014 per le spese di riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Secondo la circolare, potrebbe verificarsi la coesistenza di entrambe le agevolazioni sui medesimi costi, ma anche in questo caso si attende il decreto interministeriale di attuazione.

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Circolare Confindustria

Photo credit: Galbiati Group / Foter / CC BY-NC-SA