Legge 22 dicembre 2011, n. 214: la Manovra del governo Monti in Gazzetta Ufficiale

Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano - foto di DantaddConversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. Dopo il via libera di Camera e Senato, e la firma del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a partire da oggi, entrano in vigore le tanto discusse misure anti crisi del decreto "Salva Italia". Comincia, ora, la fase due del governo Monti, con il varo di provvedimenti finalizzati al rilancio della crescita del Paese.

Alcuni di questi sono già contenuti nel testo della manovra e riguardano principalmente la Riforma fiscale, tramite:

  • l'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) in favore della patrimonializzazione delle imprese con benefici per le società che incrementano il proprio patrimonio mediante versamenti in denaro (compresi gli apporti dei soci senza obbligo di restituzione) o trattenendo gli utili in azienda (decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012 recante le norme applicative per l'Ace);
  • il sostegno all'occupazione, introducendo la deducibilità dell'IRAP sugli importi pagati sul costo del lavoro nel 2012, nonchè la deducibilità forfettaria per ciascun dipendente assunto rappresentato da donne o giovani con età minore di trentacinque anni a tempo indeterminato;
  • il rifinanziamento di 400 milioni di euro annui, fino al 2013, del Fondo Centrale di Garanzia MCC finalizzato all’erogazione di garanzie pubbliche alle PMI in favore del sistema bancario.

Altri, invece, sono ancora idee dell'esecutivo e riguardano:

  • il Fondo per le infrastrutture e un programma di opere da ridefinire (linea alta velocità Milano Genova, linea alta velocità Treviglio Brescia, Mose a Venezia, ANAS, Ferrovie);
  • un Piano di coesione, con l'assegnazione di fondi per investimenti all’Istruzione, all'occupazione e per il digitale;
  • un decreto per rendere più snello l’utilizzo del project financing (strumento finanziario finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche con il coinvolgimento di privati) e che agevoli ulteriormente il piano d’infrastrutture;
  • le liberalizzazioni peri taxi, farmacie, concessioni autostradali e aeroportuali, gestori di carburanti, gas, servizi postali;
  • un Piano di semplificazione della PA, con due misure già all’ordine del giorno (taglio oneri amministrativi per le imprese agricole e snellimento della Conferenza dei Servizi nel settore degli appalti);
  • l'introduzione di un contratto unico di assunzione che permetta ai giovani di entrare nel mondo del lavoro con maggiori garanzie e certezze oltre alla riduzione del cuneo fiscale (differenza tra quanto sborsato dal datore di lavoro per la retribuzione e quanto realmente incassato dal datore di lavoro). Previsto anche il riassetto degli ammortizzatori sociali e la razionalizzazione delle centinaia di norme che regolano il mercato del lavoro con nuove forme di flessibilità in uscita;
  • misure d’incentivazione fiscale per progetti d’internazionalizzazione e soluzioni finanziarie ai ritardi dei pagamenti nei confronti delle PMI da parte della PA e grandi imprese;
  • la riforma del catasto, che prevede:
    - la revisione degli estimi catastali sulla base del valore di mercato degli immobili tenendo conto anche delle spese di gestione e manutenzione dell’immobile;
    - la sostituzione del vano, utilizzato come unità di misura della consistenza fiscale dell’immobile, con i metri quadrati.

GAZZETTA UFFICIALE 27 dicembre 2011, n. 300 - Suppl. Ord. n. 276

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201

Testo del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201  (in  Supplemento
ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284
del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22
dicembre 2011, n. 214 (in questo stesso Supplemento ordinario alla
pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici.». (11A16582)

Titolo I

SVILUPPO ED EQUITA'



 
Avvertenza
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1

Aiuto alla crescita economica (Ace)

1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo
economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una
riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento
con capitale di rischio, nonche' per ridurre lo squilibrio del
trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed
imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi,
la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo
italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto
dichiarato dalle societa' e dagli enti indicati nell'articolo 73,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un importo corrispondente al
rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le
disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo. Per le
societa' e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente
articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata con il
provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del
capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
3. Dal quarto periodo di imposta l'aliquota percentuale per il
calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e'
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei
rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici,
aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di
compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo
triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito
complessivo netto dichiarato e' computata in aumento dell'importo
deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2010 e' costituito dal patrimonio netto
risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del
medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i
conferimenti in denaro nonche' gli utili accantonati a riserva ad
esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come
variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con
attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli
acquisti di partecipazioni in societa' controllate; c) gli acquisti
di aziende o di rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a
partire dalla data del versamento; quelli derivanti
dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in
cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire
dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende
e le societa' di nuova costituzione si considera incremento tutto il
patrimonio conferito.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di
persone fisiche, societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice in regime di contabilita' ordinaria, con le modalita'
stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a
quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate
con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere
stabilite disposizioni aventi finalita' antielusiva specifica.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.



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                               Art. 2 

Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonche' per donne e
giovani

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012
e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attivita'
produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota
imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al
netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1,
lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n.
446 del 1997.
1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, le parole: «ovvero delle spese per
il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni
spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis,
4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997» sono
soppresse.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.
2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole «periodo di imposta» sono
aggiunte le seguenti: «, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di
sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni»;
b) al numero 3), dopo le parole «Sardegna e Sicilia» sono
aggiunte le seguenti: «, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di
sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.



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                               Art. 3 

Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali
e rifinanziamento fondo di garanzia

1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione
nell'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di accelerare la
spesa dei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali
negli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4, della legge
12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n), e' aggiunta la
seguente: «n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese
effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei
fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese
nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo
Competitivita', di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n.
1083/2006, tale esclusione e' subordinata all'Accordo sull'attuazione
del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera
nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2012, 2013 e 2014.».
1-bis L'esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis del comma
4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta
dal comma 1 del presente articolo, opera per ciascuna regione nei
limiti definiti con i criteri di cui al comma 2 del presente
articolo.
2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto di cui al comma 1, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un «Fondo di compensazione per
gli interventi volti a favorire lo sviluppo», ripartito tra le
singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi
strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, cosi' come
stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con
Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo del Fondo
si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare
al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta
dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine cronologico
delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni
singola Regione.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla
costituzione del fondo di cui al comma 2 si provvede con
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese
recate dal presente provvedimento.
4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e
medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni, e' incrementata di 400 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la somma di 300
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto corrente di
Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e'
versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni
nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo
conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della
legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalita' connesse alle
attivita' di credito all'esportazione. All'onere derivante dal
presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto si
provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle
minori spese recate dal presente decreto.



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SVILUPPO ED EQUITA'



                               Art. 4 

Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento
energetico e per spese conseguenti a calamita' naturali

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 11, comma 3, le parole: «15 e 16», sono
sostituite dalle seguenti: «15, 16 e16-bis»;
b) nell'articolo 12, comma 3, le parole: «15 e 16», sono
sostituite dalle seguenti: «15, 16 e 16-bis»;
c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto il seguente: «ART.16-bis. -
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici). - 1.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle
spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute ed
effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono
effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati
sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117,
del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati
sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non rientranti
nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma,
sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a
favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le
persone portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla
cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti
rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate
anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo
idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare
riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica,
in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della
documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica
del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi
di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di
progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle
di progettazione e per prestazioni professionali connesse
all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli
edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di
interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,
che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla
successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione
spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita'
immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore
degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per
cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto
pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro
l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in
ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi
iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo
delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche
delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita'
immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio
dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivita'
commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia' previste
sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e
di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi.
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono
stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non
utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi
di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona
fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e
diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18
febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo
1998, n. 60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante
norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le
spese di ristrutturazione edilizia ".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.»;
d) nell'articolo 24, comma 3 dopo le parole: «e i)», sono
aggiunte le seguenti: «, e dell'articolo 16-bis)».
2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «2010 e 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2011»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2011» e le parole: «giugno 2013» sono
sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si
applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati
alla produzione di acqua calda sanitaria». Ai relativi oneri,
valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La detrazione
prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente
articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio
2013.
5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1°
gennaio 2012.



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SVILUPPO ED EQUITA'



                               Art. 5 

Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e
benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a
favore delle famiglie

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31
maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile
che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione
fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei
diversi componenti della famiglia nonche' dei pesi dei carichi
familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di
persone disabili a carico; migliorare la capacita' selettiva
dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente
patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito
residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte
relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le
diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono
individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonche' le
provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1o gennaio
2013, non possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di
un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei controlli
dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui
accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo
la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali
agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico
all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle
informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti
dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello
Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di
politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalita'
attuative di tale riassegnazione.



Titolo I

SVILUPPO ED EQUITA'



                               Art. 6 

Equo indennizzo e pensioni privilegiate

1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti
dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di
servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio,
dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione
di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei
confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa,
vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo
periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche'
ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora
scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche' ai
procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della
predetta data.



Titolo I

SVILUPPO ED EQUITA'



                             Art. 6 bis 

Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti
nei contratti di conto corrente e di apertura di credito

1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo
117 e' inserito il seguente:
«Art. 117-bis - (Remunerazione degli affidamenti e degli
sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito possono
prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione
onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla
somma messa a disposizione del cliente e alla durata
dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme
prelevate. L'ammontare della commissione non puo' superare lo 0,5 per
cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre
il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di
credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente,
una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa,
espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di
interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto
a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullita' della
clausola non comporta la nullita' del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e
puo' prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si
pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i
casi in cui, in relazione all'entita' e alla durata dello
sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di
cui al comma 2. ».



Titolo II

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE



                               Art. 7 

Partecipazione italiana a banche e fondi

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli
emendamenti all'Accordo istitutivo della Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), adottati dal Consiglio dei
Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e n. 138
del 30 settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze e'
incaricato dell'esecuzione della presente disposizione e dei rapporti
da mantenere con l'amministrazione della Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo, conseguenti ai predetti emendamenti.
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui al
presente comma a decorrere dalla sua entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 56 dell'Accordo
istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo,
ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive
modificazioni.
2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali e' autorizzata
la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni
di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni
2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di
capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, la somma di 226
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto corrente di
Tesoreria di cui all'articolo. 7, comma 2-bis, del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e' versata
all'entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro
nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di
euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel 2017, per essere riassegnata
nella pertinente missione e programma dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla compensazione
degli effetti finanziari di cui al presente comma si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle
minori spese recate dal presente provvedimento.



Titolo II

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE



                               Art. 8 

Misure per la stabilita' del sistema creditizio

1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea
C(2011)8744 concernente l'applicazione delle norme in materia di
aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della
crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al
30 giugno 2012, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato
sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino
a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le
obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30
aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine
in conformita' alla normativa europea in materia.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 e' effettuata
sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia
dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e
della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte.
3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 e' incondizionata,
irrevocabile e a prima richiesta.
4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sara' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 n.
196. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa di 200 milioni di
euro annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono
annualmente versati su apposita contabilita' speciale, per essere
destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle suddette
garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si intendono
le banche aventi sede legale in Italia.
6. L'ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1 e'
limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la
capacita' di finanziamento a medio-lungo termine delle banche
beneficiarie. L'insieme delle operazioni e i loro effetti
sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca
d'Italia, anche al fine di verificare la necessita' di prorogare
l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e l'esigenza di
eventuali modifiche operative. I risultati delle verifiche sono
comunicati alla Commissione europea; le eventuali necessita' di
prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative
ritenute necessarie sono notificate alla Commissione europea. Il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi
forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea entro
il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul funzionamento dello
schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle emissioni garantite e
non garantite delle banche.
7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente
articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non abusare
del sostegno ricevuto ne' conseguire indebiti vantaggi per il tramite
dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte
al pubblico.
8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 7,
il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione della
Banca d'Italia, puo' escludere la banca interessata dall'ammissione
alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le operazioni gia' in
essere. Di tale esclusione e' data comunicazione alla Commissione
europea.
9. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle
operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere, di norma,
il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo
livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei
suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al
Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica alla
Commissione europea i risultati del monitoraggio.
10. La garanzia dello Stato puo' essere concessa su strumenti
finanziari di debito emessi da banche che presentino congiuntamente
le seguenti caratteristiche:
a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente
decreto, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e
hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a
cinque anni o, a partire dal 1o gennaio 2012, a sette anni per le
obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30
aprile 1999, n. 130;
b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a
scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del
capitale e nel pagamento degli interessi;
f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne'
incorporano una componente derivata. A tal fine si fa riferimento
alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le
banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999,
Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);
11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli
interessi.
12. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello
Stato le passivita' computabili nel patrimonio di vigilanza, come
individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le
banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006,
Titolo I, Capitolo 2).
13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma
10 emessi dalle banche con durata superiore ai 3 anni sui quali puo'
essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puo' eccedere un
terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato
emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del comma
1.
14. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della
garanzia di cui al comma 1 derivanti dalle operazioni effettuate a
partire dal 1o gennaio 2012, sono cosi' determinati:
a) per passivita' con durata originaria di almeno 12 mesi, e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di
0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come
segue: la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui
contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla
banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente
la data di emissione della garanzia e la mediana dell'indice iTraxx
Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni,
piu' la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti
CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea e
la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell'Italia
nel medesimo periodo di tre anni.
b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis
della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al punto
(ii) della lettera a), e' computata per la meta';
c) per passivita' con durata originaria inferiore a 12 mesi, e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti
percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito senior
unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso
di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti
percentuali per banche aventi un rating inferiore a A- o prive di
rating.
15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS
o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana
degli spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 e'
calcolata nel modo seguente:
a) per banche che abbiano un rating rilasciato da agenzie esterne
di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: la mediana
degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che
terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia
registrati per un campione di grandi banche, definito dalla
Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti
alla medesima classe di rating del debito senior unsecured;
b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui
contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di
grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi
dell'area dell'euro e appartenenti alla piu' bassa categoria di
rating disponibile.
16. In caso di difformita' delle valutazioni di rating, il rating
rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu' elevato.
17. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al
momento della concessione della garanzia.
18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sia
concessa sulle passivita' emesse nel periodo intercorrente tra
l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2011, le
commissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle
Raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008,
come aggiornate dalla Commissione europea a far data dal 1 luglio
2010.
19. La commissione e' applicata in ragione d'anno all'ammontare
nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni dovute dalle
banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le
relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, puo' variare i criteri di calcolo e la misura delle
commissioni del presente articolo in conformita' delle Comunicazioni
della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato.
Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.
21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono
presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca
d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la
rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
22. La richiesta e' presentata secondo un modello uniforme
predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento del Tesoro che
deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquidita', anche
prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca
chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia gia'
stata ammessa o per le quali abbia gia' fatto richiesta di
ammissione.
23. Ai fini dell'ammissione alla garanzia, la Banca d'Italia valuta
l'adeguatezza patrimoniale e la capacita' di fare fronte alle
obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:
a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione
di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;
b) la capacita' reddituale della banca sia adeguata per far
fronte agli oneri delle passivita' garantite.
24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del
Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta,
le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di valutazione positiva
la Banca d'Italia comunica inoltre:
a) la valutazione della congruita' delle condizioni e dei volumi
dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce delle dimensioni
della banca e della sua patrimonializzazione;
b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio
di terzo livello;
c) l'ammontare della garanzia;
d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al
comma 14.
25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il
Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro
cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca
d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine
tiene conto del complesso delle richieste provenienti dal sistema,
dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di
stabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell'operazione,
nonche' dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore.
Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca
richiedente e alla Banca d'Italia, con modalita' che assicurano la
rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
26. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione
garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia al
Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa
documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni
contrattuali per i quali richiede l'intervento e i relativi importi
dovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno 30 giorni prima
della scadenza della passivita' garantita, salvo casi di motivata
urgenza.
27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle
valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilita' della richiesta,
autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno antecedente la
scadenza dell'operazione. Qualora non sia possibile disporre il
pagamento con procedure ordinarie, sulla base della predetta
autorizzazione, la Banca d'Italia effettua il pagamento a favore dei
creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo. Il
pagamento e' regolarizzato entro i successivi novanta giorni.
28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca
e' tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato
maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del
rimborso. La banca e' altresi' tenuta a presentare un piano di
ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione
europea del 25 ottobre 2008 e successive modificazioni e
integrazioni. Tale piano viene trasmesso alla Commissione europea
entro e non oltre sei mesi.
29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
sia stato adottato in conseguenza della escussione della garanzia ai
sensi del presente articolo, il provvedimento e' trasmesso alla
Commissione Europea entro 6 mesi.
30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze
di liquidita', la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento
o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di
credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei
terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1,
comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800
del codice civile e all'articolo 3, comma 1-bis del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170. In caso di garanzia costituita da
crediti ipotecari, non e' richiesta l'annotazione prevista
dall'articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si
applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. La disciplina derogatoria di cui al presente comma si applica
ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia
stipulati entro la data del 31 dicembre 2012.
31. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli
elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione
europea una relazione (viability review) per ciascuna banca
beneficiaria della garanzia di cui al comma 1 nel caso in cui il
totale delle passivita' garantite ecceda sia il 5 per cento delle
passivita' totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro.
Il rapporto ha ad oggetto la solidita' e la capacita' di raccolta
della banca interessata, e' redatto in conformita' ai criteri
stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed
e' comunicato alla Commissione europea entro 3 mesi dal rilascio
della garanzia.
32. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli
elementi forniti dalla Banca d'Italia, comunica alla Commissione
europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di strumenti
garantiti ai sensi del comma 1, l'ammontare della commissione
effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione.
33. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono
essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalita'
di attuazione del presente articolo.
34. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze puo' rilasciare,
fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti erogati
discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle
succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di
liquidita' (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri si
provvede nell'ambito delle risorse e con le modalita' di cui al comma
4 del presente articolo.



Titolo II

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE



                               Art. 9 

Imposte differite attive

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 56:
1) dopo le parole « dei soci » sono aggiunte le seguenti: «, o
dei diversi organi competenti per legge,»;
2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Con
decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione
del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi
corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate trasformate in
credito d'imposta ai sensi del presente comma;»
b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti:
«56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate
iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante
dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma
55, e' trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione
decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi
in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita
del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui
al periodo precedente e' computata in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del
periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al
periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che
hanno dato luogo alla quota di attivita' per imposte anticipate
trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma.
56-ter.La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica
anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a
societa' sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle
crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria
e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri
intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il
bilancio finale per cessazione di attivita', dovuta a liquidazione
volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi
un patrimonio netto positivo, e' trasformato in crediti d'imposta
l'intero ammontare di attivita' per imposte anticipate di cui ai
commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al
presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.»
c) al comma 57:
1) nel primo periodo, le parole «al comma 55» sono sostituite
dalle parole «ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter» e le parole
«rimborsabile ne'» sono soppresse;
2) nel secondo periodo, le parole «puo' essere ceduto ovvero»
sono soppresse;
3) nel secondo periodo, dopo le parole «n. 241» sono aggiunte
le seguenti: «, ovvero puo' essere ceduto al valore nominale secondo
quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;
4) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'eventuale
credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al
secondo periodo del presente comma e' rimborsabile.»;
5) l'ultimo periodo e' soppresso.
d) nel comma 58 dopo le parole «modalita' di attuazione » sono
aggiunte le parole «dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57».



Titolo III

CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI


Capo I

Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale



                               Art. 10 

Regime premiale per favorire la trasparenza

1. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base
imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono
attivita' artistica o professionale ovvero attivita' di impresa in
forma individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma
2 del presente articolo, i seguenti benefici:
a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte
dell'Amministrazione finanziaria;
c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti
IVA;
d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d),
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633;
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attivita'
di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica
in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che
il contribuente:
a) provveda all'invio telematico all'amministrazione finanziaria
dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze
degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari
relativi all'attivita' artistica, professionale o di impresa
esercitata.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono
individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con
particolare riferimento agli obblighi concernenti l'imposta sul
valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d'imposta. In
particolare, col provvedimento sono previsti, con le relative
decorrenze:
a) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate
delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della
dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del
contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
b) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate
del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di
versamento periodico delle ritenute, nonche' gestione degli esiti
dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da
parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni
necessarie;
c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi
mediante scontrino o ricevuta fiscale;
d) anticipazione del termine di compensazione del credito IVA,
abolizione del visto di conformita' per compensazioni superiori a
15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i
rimborsi IVA.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime di
contabilita' ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma
2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresi' i seguenti benefici:
a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa
e predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle
entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai
fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del
registro dei beni ammortizzabili;
c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal
versamento dell'acconto ai fini IVA.
5. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono dettate le relative disposizioni di
attuazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa
opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel
periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.
7. Il contribuente puo' adempiere agli obblighi previsti dal comma
2 o direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al precedente
comma 2 nonche' a quelli di cui al decreto legislativo n. 231 del
2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai commi
precedenti e sono soggetti all'applicazione di una sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti che adempiono
agli obblighi di cui al comma 2, lettera a) con un ritardo non
superiore a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma
restando l'applicazione della sanzione di cui al primo periodo, per
la quale e' possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento
operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di
accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo
10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per
effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli
risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni
semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attivita'
di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica
in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' ammessa a condizione che il reddito
complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:
a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la
posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici
indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di
settore o degli studi di settore applicabili.
11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende applicabile la
disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la Guardia
di Finanza destinano parte della capacita' operativa alla
effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il
territorio in modo proporzionato alla numerosita' dei contribuenti
interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione
che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi
inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di
settore e per i quali non ricorra la condizione di cui alla lettera
b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti prioritariamente
con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del
primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e ai numeri 6-bis e 7 del
secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della legge
8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria,
possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di
cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attivita' svolta
dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le
relative disposizioni di attuazione.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano
con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed a
quelle successive. Per le attivita' di accertamento effettuate in
relazione alle annualita' antecedenti il 2011 continua ad applicarsi
quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 10 e
dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.
13-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma
1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui
al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola
volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a
condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il
debitore puo' chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo
della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun
anno».
13-ter. Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, concesse fino alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato
pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale
data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere
prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a
condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della
situazione di difficolta' posta a base della concessione della prima
dilazione.
13-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale
della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e
contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso
di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della
riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal
bilancio certificato da determinare annualmente, in misura
percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi
interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui
affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di
ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo
Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al
contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo
e' a carico del debitore:
a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro
il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la
restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario »;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
« 6. All'agente della riscossione spetta, altresi', il rimborso
degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole
procedure, che e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di
provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilita';
b) del debitore, in tutti gli altri casi.
6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze sono determinate:
a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente
rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di
procedure attivate a carico del debitore;
c) le modalita' di erogazione del rimborso»;
d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
« 7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il
rimborso di cui al comma 1 »;
e) al comma 7-ter, le parole: « sono a carico dell'ente creditore
le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento » sono
sostituite dalle seguenti: « le spese di cui al primo periodo sono a
carico dell'ente creditore ».
13-quinquies. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito
dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di cui
al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma
13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013.
13-sexies. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti
richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
13-septies. Dalle disposizioni di cui ai commi 13-quater,
13-quinquies e 13-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
13-octies. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «a decorrere dal 1°
gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 31
dicembre 2012».
13-novies. I termini previsti dall'articolo 3, commi 24, 25 e
25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo
modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, recante l'ulteriore proroga di termini relativa al Ministero
dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012.
13-decies. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono
soppressi;
b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui
al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima
entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la
decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi
e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, e' iscritto a
ruolo.
4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro
il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a
ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo,
e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il
contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva»;
c) al comma 5:
1) le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti:
«dai commi 4 e 4-bis»;
2) dopo le parole: «rata non pagata» sono aggiunte le seguenti: «o
pagata in ritardo»;
d) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3, 4 e 5» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5».
13-undecies. Le disposizioni di cui al comma 13-decies si applicano
altresi' alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
13-duodecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 209, le parole: « dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e con gli enti pubblici nazionali » sono sostituite dalle
seguenti: «pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' con le amministrazioni autonome»;
b) il comma 214 e' sostituito dal seguente:
« 214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la
semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 213, e' stabilita la data dalla quale decorrono gli
obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di
cui al comma 209».
13-terdecies. All'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla vendita del bene
pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli
68 e 79, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale
interviene nell'atto di cessione e al quale e' interamente versato il
corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto
al debito e' rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi
successivi all'incasso».



Titolo III

CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI


Capo I

Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale



                               Art. 11 

Emersione di base imponibile

1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio
dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n.
633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte
ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al primo periodo,
relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si
applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo
si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74.
2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono
obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le
movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo
7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti
rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche' l'importo
delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I
dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe
tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziarie il
Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le
modalita' della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo
di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti
strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il
provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure di sicurezza,
di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per
la relativa conservazione, che non puo' superare i termini massimi di
decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui
redditi.
4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto
comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate
dall'Agenzia delle entrate per l'elaborazione con procedure
centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del
Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di
contribuenti a maggior rischio di evasione.
4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere
una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi
all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 4.
5. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148,
il comma 36-undevicies e' abrogato.
6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dall'articolo 83,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto Nazionale della previdenza
sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza
i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni
socio-assistenziali affinche' vengano considerati ai fini della
effettuazione di controlli sulla fedelta' dei redditi dichiarati,
basati su specifiche analisi del rischio di evasione.
7. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: « a)
esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed
emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di
qualsiasi autorita' competente deve essere oggetto di programmazione
da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti
interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
nell'attivita' di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di
Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese,
opera, per quanto possibile, in borghese; »
b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono abrogati.
8. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma le parole «e dei consigli tributari» e le
parole « nonche' ai relativi consigli tributari» sono soppresse, nel
terzo comma le parole «, o il consorzio al quale lo stesso partecipa,
ed il consiglio tributario» sono soppresse, la parola «segnalano » e'
sostituita dalla seguente: «segnala», e le parole «Ufficio delle
imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle
entrate»;
b) al quarto comma, le parole: «, ed il consiglio tributario»
sono soppresse, la parola: «comunicano» e' sostituita dalla seguente:
«comunica»;
c) all'ottavo comma le parole: «ed il consiglio tributario
possono» sono sostituite dalla seguente: « puo' »;
d) al nono comma, secondo periodo, le parole: «e dei consigli
tributari» sono soppresse.
9. All'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i
commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.
10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e' abrogato.
10-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «31 dicembre 2012»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».



Titolo III

CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI


Capo I

Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale



                             Art. 11 bis 

Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di
acquisizione delle informazioni finanziarie

1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le
richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta
utile e le relative risposte, nonche' le notifiche aventi come
destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuati
esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio
dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le
procedure gia' in uso presso le banche e gli intermediari finanziari
ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di
attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni
attuative del presente articolo.



Titolo III

CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI


Capo I

Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale



                               Art. 12 

Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro
e contrasto all'uso del contante

1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore,
di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di
euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49,
le parole: « 30 settembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: «31
marzo 2012». Non costituisce infrazione la violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo
dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di
importo introdotte dal presente comma.
1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al
portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al
saldo del libretto stesso».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: «4-ter. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte
mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle
Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di
sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via
ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o di
pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento
elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per
cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti
dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in
via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento
a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono
essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o
postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il
limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i
soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e
pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono
esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari
rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d).
Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste Italiane Spa e
agli altri intermediari finanziari e' fatto divieto di addebitare
alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di
riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal
contante, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi
regolate da specifiche normative,il Ministero dell'economia e delle
finanze promuove la stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o
piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinche' i
soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a
condizioni favorevoli.».
2-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del
presente articolo, puo' essere prorogato, per specifiche e motivate
esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia,
l'Associazione bancaria italiana, la societa' Poste italiane Spa e le
associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con
apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di
base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza
del citato termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un
conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Con la
medesima convenzione e' stabilito l'ammontare degli importi delle
commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta
autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una
banca diversa da quella del titolare della carta.
4. Le banche, la societa' Poste italiane Spa e gli altri prestatori
di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi a valere su un
conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3.
5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo
riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di servizi ed
operazioni, compresa la disponibilita' di una carta di debito
gratuita;
b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente
comparabile;
c) livello dei costi coerente con finalita' di inclusione
finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della
Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011
sull'accesso al conto corrente di base;
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il
conto corrente e' offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3
e' esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera
d).
7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non e' stipulata entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le
caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti
di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e del titolo II del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni.
9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori
di servizi di pagamento, la societa' Poste italiane Spa, il Consorzio
Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le
associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale
definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le regole generali per
assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico
degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante
carte di pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli
esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento
elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito,
non puo' superare la percentuale dell'1,5 per cento.
10. Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite
ai sensi del comma 9. In caso di esito positivo, a decorrere dal
primo giorno del mese successivo, le regole cosi' definite si
applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell'articolo 34
della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la
immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle
entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale ».



Capo II

Disposizioni in materia di maggiori entrate



                               Art. 13 

Anticipazione sperimentale
dell'imposta municipale propria

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, in
via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in
tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in
quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale
propria e' fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di
immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze
della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche
se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita
dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi
1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei
commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate
del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della
categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad
eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello
ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante
in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I
comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base
sino a 0,3 punti percentuali.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,
in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti
percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali
ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per
cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai
sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle societa', ovvero nel caso di immobili locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista
dal primo periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta'
non superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al
netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo
di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo
della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha
adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota superiore
a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione.
La suddetta detrazione si applica alle unita' immobiliari di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui
all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino
anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
11. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta'
dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6,
primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato
contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni
previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni
di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di
imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in
materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e
riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' effettuato secondo
le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo
14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, le parole: «dal 1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti:
«dal 1° gennaio 2012». Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23,
53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma
31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole
«ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura stabilita
dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472». Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile
il riferimento alla «legge per la finanza locale» si intende
effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi
comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di
cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere
dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al
decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze
emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti
disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del
comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14.
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale
presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei
termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, producono gli
effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili
rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento
originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con
esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle
finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto
edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite
dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di
aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale
propria e' corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla
base della rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita' di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di
inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste
dagli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.
1249, e successive modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo
periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione, anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, le parole «31 dicembre» sono sostituite
dalle parole: «20 dicembre». All'articolo 1, comma 11, del decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole da «differenziate» a «legge statale» sono
sostituite dalle seguenti: «utilizzando esclusivamente gli stessi
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del
principio di progressivita'». L'Agenzia delle Entrate provvede
all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente
decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del
diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del
medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad
aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al presente
articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del
bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome
di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale
del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito
stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della
riduzione del recupero di cui al presente comma e' pari per l'anno
2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di
euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23 dopo le parole: «gettito di cui ai commi 1 e 2», sono aggiunte
le seguenti: «nonche', per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla
compartecipazione di cui al comma 4»;
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le
disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2,
nonche' dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' esclusivamente
finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito
dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla
compartecipazione del 2 per cento dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui per
l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21.(Soppresso).



Capo II

Disposizioni in materia di maggiori entrate



                               Art. 14 

Istituzione del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni
del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,
svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni.
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel
cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie
degli immobili assoggettabili al tributo.
3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui
all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate
in via esclusiva.
5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i locali
o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarieta'
tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in
comune i locali o le aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei
mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto
soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di
proprieta', usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile
del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di
uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai
singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi
ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno
solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri
determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unita'
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e'
pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo
i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili gia'
denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli
interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta
percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi
della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo
modalita' di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore
della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli
elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie
catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del
comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del
territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le
modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente
modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le
altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al tributo e'
costituita da quella calpestabile.
10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo
non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola
rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri
l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.
11. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei
rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio. La tariffa e' determinata
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri
per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e
per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi
del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno
successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano
comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino
alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al
primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai
commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per
metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del
consiglio comunale, modificare in aumento la misura della
maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della
tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.
13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come
determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto
legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti
in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione
standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato
le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano,
assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior
gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo
27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e'
accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente
periodo.
14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui
all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il
costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni tariffarie,
nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro
uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo e'
dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da
determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza
dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o
di fatto servita.
17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per
la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
18. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione
proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero.
19. Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori riduzioni ed
esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio
al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
20. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento
della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di
gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave
violazione della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione
del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti
organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta
dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o
all'ambiente.
21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche
alla maggiorazione di cui al comma 13.
22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale
determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente
tra l'altro:
a) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea
potenzialita' di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di
rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene
svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento
del tributo.
23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, in conformita' al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita' competente.
24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da
soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni
stabiliscono con il regolamento le modalita' di applicazione del
tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e'
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel
corso dello stesso anno solare.
25. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo
percentuale non superiore al 100 per cento.
26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con
il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalita' e nei
termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed
aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si
applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo
annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.
28. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del
tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale
della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono,
con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente
natura corrispettiva, in luogo del tributo.
30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma
29 e' determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento
previsto dal comma 12.
31. La tariffa di cui al comma 29 e' applicata e riscossa dal
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni
determinata ai sensi del comma 13.
33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione
entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in
relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della
detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso
di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione puo'
essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal
comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un
diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va
presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.
35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale
per l'anno di riferimento e' effettuato, in mancanza di diversa
deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei
mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di
conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. E'
consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di
ciascun anno.
36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono
attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita'
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza
in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi
tributari, il funzionario responsabile puo' inviare questionari al
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a
enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e
diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso
di almeno sette giorni.
38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro
impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere
effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729
del codice civile.
39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo
risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica
la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro.
41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal
50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo
di 50 euro.
42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al
questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a
euro 500.
43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo
se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene
acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto,
della sanzione e degli interessi.
44. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il
regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei
principi stabiliti dalla normativa statale.
45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente
articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a
170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da « Ai rifiuti
assimilati » fino a « la predetta tariffazione ».
47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al
comma 46 del presente articolo.



Capo II

Disposizioni in materia di maggiori entrate



                             Art. 14 bis 

Disposizioni in materia di riscossione dei comuni

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera gg-quater):
1) all'alinea, le parole: «i comuni effettuano la riscossione
spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni
effettuano altresi' la riscossione coattiva delle predette entrate»
sono sostituite dalle seguenti: «i comuni effettuano la riscossione
coattiva delle proprie entrate, anche tributarie»;
2) al numero 1), le parole: «, esclusivamente se gli stessi
procedono in gestione diretta ovvero mediante societa' a capitale
interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b),
numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono
soppresse;
3) il numero 2) e' abrogato;
b) alla lettera gg-sexies), le parole: «numero 1),» sono soppresse.



Capo II

Disposizioni in materia di maggiori entrate



                               Art. 15 

Disposizioni in materia di accise

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di accisa di cui
all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
fissate nelle misure sottoindicate:
a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77
per mille chilogrammi;
d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico
richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70
per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.
3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1,
lettera a), e 2, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di
accisa sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1,
lettera b), e 2, e' rimborsato, con le modalita' previste
dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16.



Capo II

Disposizioni in materia di maggiori entrate



                               Art. 16 

Disposizioni per la tassazione
di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei

1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « A partire
dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di
cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di
potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.».
2. Dal 1° maggio 2012 le unita' da diporto che stazionino in porti
marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche,
anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della
tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione
di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a
12 metri;
b) euro 8 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri a
14 metri;
c) euro 10 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17
metri;
d) euro 30 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 24
metri;
e) euro 90 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34
metri;
f) euro 207 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44
metri;
g) euro 372 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54
metri;
h) euro 521 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64
metri;
i) euro 703 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64
metri.
3. La tassa e' ridotta alla meta' per le unita' con scafo di
lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari
residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni
ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per le
unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in uso allo
Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio,
ai battelli di servizio, purche' questi rechino l'indicazione
dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, nonche' alle
unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e
per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le unita' nuove
con targa di prova, nella disponibilita' a qualsiasi titolo del
cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per
quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con
mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e
3 la lunghezza e' misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS
8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i
proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato
dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione
dei dati identificativi dell'unita' da diporto e delle informazioni
necessarie all'attivita' di controllo. I pagamenti sono eseguiti
anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello
Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata
del bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui
al comma 2 e' esibita dal comandante dell'unita' da diporto
all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di
carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i
controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del
carburante per lo stazionamento o la navigazione.
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della
sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre forze preposte
alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e
tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 del presente
articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale
di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale
dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al
luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della
stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per
l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione
ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta
giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione
mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al
cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al
comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie
ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di
cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal
200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo
della tassa dovuta.
11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di
cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel
registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari al doppio di quella
stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere
proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato
dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell'aeromobile, ed e' corrisposta all'atto della richiesta di
rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della
aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo di validita' del
certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validita'
inferiore ad un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un
dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di
validita'.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della
aeronavigabilita' in corso di validita' alla data di entrata in
vigore del presente decreto l'imposta e' versata, entro novanta
giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi
stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla
predetta data sino al mese in cui scade la validita' del predetto
certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta
relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del
certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel periodo
compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il
31 gennaio 2012.
14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di
Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta' o in
esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea,
nonche' del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte
seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di
proprieta' o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle
scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei
Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating
Training Organisation); gli aeromobili di proprieta' o in esercenza
dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione
nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome
dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente
destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.
14-bis. L'imposta di cui al comma 11 e' applicata agli aeromobili
non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel
territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore.
15. L'imposta di cui al comma 11 e' versata secondo modalita'
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di
cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.
15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque,
dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo,
rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu' dovuta
decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai
commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data
di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del 15, del
30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in
misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante
dal presente comma.



Capo II

Disposizioni in materia di maggiori entrate



                               Art. 17 

Canone RAI

1. Le imprese e le societa', ai sensi di quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero
di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di
appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento
radiotelevisivo speciale, nonche' gli altri elementi che saranno
eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello
per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del
pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.



Capo II

Disposizioni in materia di maggiori entrate



                               Art. 18 

Clausola di salvaguardia

1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1o ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le
aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti
percentuali. A decorrere dal 1o gennaio 2013 continua ad applicarsi
il predetto aumento. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le predette
aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.».
b) al comma 1-quater, dopo le parole: «comma 1-ter» sono inserite
le seguenti: «, secondo e terzo periodo»; nel medesimo comma la
parola: «adottati» e' sostituita dalle seguenti: «entrati in vigore»;
nel medesimo comma le parole: «4.000 milioni di euro per l'anno 2012,
nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2014».



Capo II

Disposizioni in materia di maggiori entrate



                               Art. 19 

Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti,
titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche' su valori « scudati »
e su attivita' finanziarie e immobili detenuti all'estero.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13 della Tariffa,
parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai
seguenti:


Parte di provvedimento in formato grafico


2. La nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e'
sostituita dalla seguente:
« 3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni
caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non
sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto
sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo
dovuta e' rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente e'
persona fisica, l'imposta non e' dovuta quando il valore medio di
giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti e'
complessivamente non superiore a euro 5.000 ».
3. Nella Nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: « La
comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi
compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo
di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel
corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di
redazione. L'imposta e' comunque dovuta una volta l'anno o alla
chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate
periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta e'
rapportata al periodo rendicontato»;
b) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'imposta e'
dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all'anno
2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i
buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non
superiore a euro 5.000».
4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13
della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la
percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi
dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3.
6. Le attivita' finanziarie oggetto di emersione ai sensi
dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a
un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni
2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nella misura
del 10 e del 13,5 per mille.
7. L'imposta di cui al comma 6 e' determinata al netto
dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi del comma 2-ter
dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni.
8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a
trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha
effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso
contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16
febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attivita'
ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento
e' effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il
valore delle attivita' segretate e' quello al 6 dicembre 2011.
9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all'Agenzia delle
entrate i contribuenti nei confronti dei quali non e' stata applicata
e versata l'imposta con le modalita' di cui al medesimo comma 8. Nei
confronti dei predetti contribuenti l'imposta e' riscossa mediante
iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
10. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al comma 6 si
applica una sanzione pari all'importo non versato.
11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al
comma 6 nonche' per il relativo contenzioso si applicano le
disposizioni in materia di imposta di bollo.
12. Per le attivita' finanziarie oggetto di emersione che, alla
data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate
dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per
effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, e'
dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10
per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11.
13. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore degli
immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato.
14. Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 e' il
proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale
sullo stesso. L'imposta e' dovuta proporzionalmente alla quota di
possesso e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a
tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per
almeno quindici giorni e' computato per intero.
15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura dello
0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore e' costituito dal
costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in
mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e'
situato l'immobile.
16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza
del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare
dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e'
situato l'immobile.
17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso,
relativamente all'imposta di cui al comma 13 si applicano le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche.
18. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore delle
attivita' finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche
residenti nel territorio dello Stato.
19. L'imposta di cui al comma 18 e' dovuta proporzionalmente alla
quota e al periodo di detenzione.
20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella misura dell'1
per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a
decorrere dal 2013 del valore delle attivita' finanziarie. Il valore
e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun
anno solare nel luogo in cui sono detenute le attivita' finanziarie,
anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di
riferimento per le singole attivita' e, in mancanza, secondo il
valore nominale o di rimborso.
21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza
del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare
dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono
detenute le attivita' finanziarie.
22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso,
relativamente all'imposta di cui al comma 18 si applicano le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche.
23. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a
22, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai
commi 13 e 18 e' effettuato entro il termine del versamento a saldo
delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.
24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' abrogato;
b) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3 e 5» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3».



Capo II

Disposizioni in materia di maggiori entrate



                               Art. 20 

Riallineamento partecipazioni

1. La disposizione del comma 12 dell'articolo 23 del decreto legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate nel
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il versamento
dell'imposta sostitutiva e' dovuto in tre rate di pari importo da
versare:
a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012;
b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei
versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata
di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta
2014.
1-bis. I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano anche
alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1°
dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura
pari al saggio legale.
2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
3. Si applicano, ove compatibili, le modalita' di attuazione dei
commi da 12 a 14 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, disposte con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate del 22 novembre 2011.



Capo III

Riduzioni di spesa. Costi degli apparati



                               Art. 21 

Soppressione enti e organismi

1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione
del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo
contributivo, nonche' al fine di migliorare l'efficienza e
l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e
assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012
e le relative funzioni sono attribuite all' INPS, che succede in
tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011,
l'INPDAP e l'ENPALS possono svolgere solo atti di ordinaria
amministrazione.
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei
bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla
data di entrata in vigore del presente decreto legge e sulla base
delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31
marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti
soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione
organica dell'INPS e' incrementata di un numero di posti
corrispondente alle unita' di personale di ruolo in servizio presso
gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto
alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse
quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo
costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono
trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale
dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica
dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza.
2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le
strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad
espletare le attivita' connesse ai compiti istituzionali degli
stessi. A tale scopo, l'INPS nei giudizi incardinati relativi alle
attivita' degli enti soppressi e' rappresentato e difeso in giudizio
dai professionisti legali gia' in servizio presso l'INPDAP e
l'ENPALS.
3. L'Inps subentra, altresi', nella titolarita' dei rapporti di
lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua
durata.
4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e
integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, cessano
dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.
5. I posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio
dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello
generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono cosi'
attribuiti:
a) in considerazione dell'incremento dell'attivita' dell'INPS
derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti,
di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti
del Collegio dei sindaci dell' INPS; b) due posti in rappresentanza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono
trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le
esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle
finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono
conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle
disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura
corrispondente l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La
disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi
posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per
assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui
corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti
soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza
dell'INPS e' integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti
con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2,
l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente
alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una
razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una
riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed
agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50
milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal
2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato.
Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento
all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle
misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza,
previste dall'articolo 4, comma previdenza, previste dall'articolo 4,
comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e
di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione
dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonche' la
riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell'INPS, la
cui durata in carica, a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014,
promuove le piu' adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione,
predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell'economia e
delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di
riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige
alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i
risultati conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le attivita' di approvvigionamento
idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonche' nei
territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania
(EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e
strumentali, nonche' tutti i rapporti attivi e passivi, sono
trasferiti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto al soggetto costituito o individuato dalle Regioni
interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti
amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale e' garantita con
riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione di
cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente
comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale
gestione commissariale.
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e'
istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi
laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo 63,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio
del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed
esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio
dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed
esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la consorzio dell'Adda - Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice
del lago di Como. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio del
Consorzio nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina
un commissario e un sub commissario e, su designazione del Ministro
dell'economia e delle finanze, un collegio dei revisori formato da
tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data di
insediamento del commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice
del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del
lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del
lago di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La
denominazione «Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni:
«Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore»,
«Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e
«Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di
ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di
funzionalita', efficienza, economicita' e rappresentativita', gli
organi di amministrazione e controllo, la sede, nonche' le modalita'
di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e
finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei
bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di
soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono deliberati dagli
organi in carica alla data di soppressione, corredati della relazione
redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima
data, e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, i
compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi
spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione mentre per
gli adempimenti di cui al precedente periodo spetta esclusivamente,
ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella
misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo
indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento
previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il
contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non
economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi
laghi prealpini non puo' eccedere il numero del personale in
servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso
i soppressi Consorzi.
13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla
normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono
trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione,
neppure giudiziale, alle amministrazioni giudiziale, alle
amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.
15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali e
finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei predetti
decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo
all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria
amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e
riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente
soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei
decreti medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi
sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione
dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di
controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti dell'economia e delle
finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i
compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi
spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli
adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti
dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso
delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai
rispettivi ordinamenti.
17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le
amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato
nel limite massimo delle unita' previste dalle specifiche
disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi.
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire
la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti
capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli
uffici gia' a tal fine utilizzati.
19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la
vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e
al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i
medesimi poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14
novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare entro 90 novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche
e' soppressa.
ALLEGATO A


Parte di provvedimento in formato grafico


20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in via
transitoria e fino all'adozione, d'intesa anche con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto
di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto alla
contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle
garanzie di indipendenza previste dall'Unione Europea, le funzioni ed
i compiti facenti capo all'ente soppresso sono attribuiti
all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA).
21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Capo III

Riduzioni di spesa. Costi degli apparati



                               Art. 22 

Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici

1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gli
organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, escluse le societa', che ricevono contributi a carico del
bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante
apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano,
a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o
approvazione.
2. Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di
funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con
uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
riordinati, tenuto conto della specificita' dei rispettivi
ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione,
vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui
all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati,
assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei
medesimi organi.
3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti
locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri
ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie,
agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati,
sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore
del presente decreto.
4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal primo
rinnovo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione,
vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in vigore dei
regolamenti ivi previsti.
5. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n.
64, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e
attivita' culturali», convertito, con modificazioni, nella legge 29
giugno 2010, n. 100, le parole «entro il termine di diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
dicembre 2012».
6. I commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
«18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata "ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica di diritto
pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di
rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri
e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri.
Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed
internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la
programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19,
sono assunte da una Cabina di regia, costituita senza nuovi o
maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello
sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Presidente della
Conferenza delle regioni e dai Presidenti, rispettivamente, di
Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana,
di Rete Imprese Italia e della Associazione bancaria italiana.
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le
inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i
relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza
che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale,
al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e
all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse gia' destinate
all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di
sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate
nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite
in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico.
20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei
servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere
l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le
attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in
particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza
alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e
promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e
agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di
incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati
internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia
opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio
interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di
amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni
di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del
consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri
e' designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio
di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse
moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e
competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di
amministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi. Le
funzioni di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate
al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro
supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli
affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il
supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di
amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono
essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' della
disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula
proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai programmi
e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti
di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita' istituzionali.
Il direttore generale e' nominato per un periodo di quattro anni,
rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica
il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione
sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in
conformita' alle norme di contenimento della spesa pubblica e,
comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari
dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma
sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo
periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni
pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il
comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo
statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilita', la
dotazione organica del personale, nel limite massimo di 300 unita',
ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri
vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni
per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i
restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto
delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari
esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze
diplomatiche e consolari con modalita' stabilite con apposita
convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri
e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia
all'estero - e' individuato, sentito il Ministero degli Affari
Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito
della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere
accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri,
secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita'
alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e
tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di
accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio e'
accreditato presso le autorita' locali in lista diplomatica. Il
restante personale e' notificato nella lista del personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera
nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei
capi missione in linea con le strategie di internazionalizzazione
delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero degli affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma
26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 300
unita', provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato
del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione
comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli
uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello
Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del
personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione,
al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della
Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di
sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal
comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all'individuazione
delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche' dei rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da
trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico.
26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui
al comma 19 e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata
all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il
finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno
2012 e' altresi' iscritto nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al
finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il
finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima
Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attivita'
di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese
italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per
il personale dipendente.
26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai
contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti
finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o
privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
c) utili delle societa' eventualmente costituite o partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di
funzionamento e alle spese relative alle attivita' di promozione
all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti
delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo,
26-ter e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico
determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, adottate
dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero
degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi
dalla costituzione a:
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25
mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il
Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire
opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
b) una rideterminazione delle modalita' di svolgimento delle
attivita' di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi
nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per
tali attivita' registrata nell'ultimo triennio;
c) una concentrazione delle attivita' di promozione sui settori
strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso
istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al
comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite
tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza
della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle
Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui al comma
26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo
economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento
previdenziale di provenienza nonche' il trattamento economico
fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri,
ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza un assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia e'
esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958,
n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa.»
7. Fino alla piena operativita' dell'Agenzia di cui al comma 18
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a non oltre 30
giorni dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 26-bis del
citato articolo 14, fermo restando quanto previsto dal comma 26 del
medesimo articolo, con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi di
cui ai commi 19 e 26-ter del medesimo articolo e delle altre risorse
finanziarie comunque spettanti al soppresso istituto, sono
individuate le iniziative di promozione e internazionalizzazione da
realizzare ed e' definito il limite di spesa per ciascuna di esse.
8. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis dell'articolo 14
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal
presente articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge
25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore
generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione delle
iniziative di cui al comma 7, stipula i contratti e autorizza i
pagamenti. Puo' altresi' delegare, entro limiti di spesa
specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti
di cui al comma 7, la stipula dei contratti e l'autorizzazione dei
pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto. Le
attivita' necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al
comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici gia' a tal fine
utilizzati, con le modalita' e secondo le procedure previste per il
soppresso istituto. Fino al termine di cui al comma 7 il personale in
servizio presso gli uffici all'estero del soppresso istituto alla
data di entrata in vigore del presente decreto continua ad operare
presso i medesimi uffici. Fino allo stesso termine, il controllo
sulla gestione del soppresso ICE e' assicurato dal collegio dei
revisori dell'Istituto stesso.
9. Dall'attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando allo
scopo le risorse gia' destinate al soppresso ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali
con l'estero nonche' le risorse per le spese di funzionamento e per
le spese di natura obbligatoria del soppresso ente.
9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio
2011, n. 111, e' sostituito dai seguenti:
"7. Entro il 31 marzo 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna
S.p.a. tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. in societa'
co-concedenti; la cessione e' esente da imposte dirette, indirette e
da tasse.
"7-bis. La cessione di cui al comma 7 e' realizzata dalle societa'
Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante al
momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda, al
valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di tre
esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due societa' e
il terzo, in qualita' di presidente, congiuntamente dalle stesse, con
oneri a carico della societa' richiedente».



Capo III

Riduzioni di spesa. Costi degli apparati



                               Art. 23 

Riduzione dei costi di funzionamento di Autorita' di Governo, del
CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province.

1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva
per il funzionamento delle Autorita' amministrative indipendenti, il
numero dei componenti:
a) del Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e' ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente.
Conseguentemente, il numero dei componenti della Commissione per le
infrastrutture e le reti dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e' ridotto da
quattro a due, escluso il Presidente e quello dei componenti della
commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e'
ridotto da quattro a due, escluso il Presidente;
b) dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture e' ridotto da sette a tre, compreso il
Presidente;
c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' ridotto da
cinque a tre, compreso il Presidente;
d) dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
e) della Commissione nazionale per la societa' e la borsa e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
f) del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto da sei a
tre, compreso il Presidente;
g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto da cinque a
tre, compreso il Presidente;
i) della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e' ridotto da nove a
cinque, compreso il Presidente.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai componenti
gia' nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ove l'ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti
componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere
dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ove il numero dei componenti, incluso il
Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in caso di
parita', il voto del Presidente vale doppio.
2-bis. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento della
Commissione di cui al comma 1, lettera e), al decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno
1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 9, il primo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, le parole: «con non
meno di quattro voti favorevoli» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla Commissione»;
c) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, le parole: e con non
meno di quattro voti favorevoli sono soppresse;
d) all'articolo 2, comma 5, le parole: «adottata con non meno di
quattro voti favorevoli» sono soppresse;
e) all'articolo 2, comma 8, l'ultimo periodo e' soppresso.
2-ter. All'articolo 4 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto comma, le parole: «assume le deliberazioni occorrenti
per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi con non
meno di quattro voti favorevoli», sono sostituite dalle seguenti:
«con proprie deliberazioni da' attuazione alle norme di cui ai commi
terzo e quarto»;
b) all'ottavo comma le parole: «con non meno di quattro voti
favorevoli» sono soppresse.
3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1 e
delle altre Autorita' amministrative indipendenti di cui all'Elenco
(ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, non possono essere confermati alla cessazione dalla
carica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. I Comuni con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio
di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale
di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture
nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.»
5. L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite
successivamente al 31 marzo 2012.
6. Fermi restando i divieti e le incompatibilita' previsti dalla
legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980,
n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che non
siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro
e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico,
comprese le componenti accessoria e variabile della retribuzione,
eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo
restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa e' considerato
utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di
quiescenza e di previdenza, con riferimento all'ultimo trattamento
economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e
variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione
di risultato.
7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa
per il livellamento retributivo Italia - Europa prevista
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011 non
abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della media
dei trattamenti economici di cui all'articolo 1 del predetto
decreto-legge n. 98 del 2011, riferiti all'anno precedente ed
aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice
armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia
e finanza, il Parlamento e il Governo, ciascuno nell'ambito delle
proprie attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a
conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del
decreto-legge n. 98 del 2011.
8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Composizione del Consiglio).
1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da
esperti, e da rappresentanti delle categorie produttive e da
rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato, in numero di sessantaquattro, oltre
al presidente, secondo la seguente ripartizione:
a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica,
sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della
Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive dei quali
ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui tre in
rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove
rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e
diciassette rappresentanti delle imprese;
c)sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre
designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre
designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.
2. L'Assemblea elegge in unica votazione due vice presidenti »;
b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedura di
nomina dei componenti»;
2) al comma 2, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere b) e c)»;
c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedura di
nomina dei rappresentanti»;
2) il comma 10 e' soppresso.
9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla
nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, secondo la ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 30
dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato
dal comma 8. In sede di prima applicazione, al fine di evitare
soluzione di continuita' nel funzionamento del Consiglio, restano
confermati, fino alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali
esperti, gli attuali rappresentanti delle categorie produttive di
beni e servizi, nonche' gli attuali rappresentanti delle associazioni
di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. In sede
di prima applicazione, la riduzione numerica, nonche' l'assegnazione
dei resti percentuali risultanti da tale riduzione, tiene conto dei
seguenti criteri:
a) maggiore rappresentativita' nella categoria di riferimento,
secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per
il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificita' del
settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento;
b) pluralismo.
10. La durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro individuati secondo i criteri di cui al
comma 9, ha scadenza coincidente con quella dell'attuale consiliatura
relativa al quinquennio 2010-2015.
11. Per quanto concerne la procedura di nomina dei componenti del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alle successive
scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, della
legge n. 936 del 1986.
12. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, e' soppresso il terzo periodo.
13. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 12 non
derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo
e di coordinamento delle attivita' dei Comuni nelle materie e nei
limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale
ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque
anni.
16. Il Consiglio provinciale e' composto da non piu' di dieci
componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel
territorio della Provincia. Le modalita' di elezione sono stabilite
con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012.
17. Il Presidente della Provincia e' eletto dal Consiglio
provinciale tra i suoi componenti secondo le modalita' stabilite
dalla legge statale di cui al comma 16.
18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le
Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze,
provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le
funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che,
per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle
Regioni, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione
ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da
parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, con legge dello Stato.
19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze,
provvedono altresi' al trasferimento delle risorse umane, finanziarie
e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando
nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di
segreteria per l'operativita' degli organi della provincia.
20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31
dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli organi provinciali
che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012
restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di
cui al primo e al secondo periodo, si procede all'elezione dei nuovi
organi provinciali di cui ai commi 16 e 17.
20-bis. Le Regioni a Statuto speciale adeguano i propri ordinamenti
alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni
non trovano applicazione per le Province Autonome di Trento e di
Bolzano.
21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per
l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo
l'invarianza della spesa.
22. La titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura
elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a
titolo esclusivamente onorifico e non puo' essere fonte di alcuna
forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza, con
esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.



Capo III

Riduzioni di spesa. Costi degli apparati



                             Art. 23 bis 

Compensi per gli amministratori con deleghe delle Societa'
partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 6, del Decreto
Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, le societa' non quotate,
direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze
ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice
civile, sono classificate per fasce sulla base di indicatori
dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia e'
determinato il compenso massimo al quale i Consigli di
amministrazione di dette societa' devono fare riferimento, secondo
criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli
emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo2389, terzo comma,
del codice civile. L'individuazione delle fasce di classificazione e
dei relativi compensi potra' essere effettuata anche sulla base di
analisi effettuate da primarie istituzioni specializzate.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al
tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze si provvedera' a rideterminare, almeno
ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui
al comma 1 del presente articolo.
3.Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile, potranno includere una componente variabile
che non potra' risultare inferiore al 30 per cento della componente
fissa, e che dovra' essere corrisposta in misura proporzionale al
grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici
determinati preventivamente dal Consiglio di amministrazione.
L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.
4.Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i Consigli di
amministrazione delle societa' non quotate, controllate dalle
societa' di cui al comma 1, non potranno superare il limite massimo
indicato dal decreto del Ministro per la societa' controllante e
dovranno in ogni caso attenersi ai medesimi principi di oggettivita'
e trasparenza.
5.Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla registrazione
della Corte dei Conti.



Capo III

Riduzioni di spesa. Costi degli apparati



                             Art. 23 ter 

Disposizioni in materia di trattamenti economici

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, viene definito il trattamento economico annuo
onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche
emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro
dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.
165, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui
all'articolo 3 della medesima legge n. 165 del 2001, stabilendo come
parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo
presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma, devono essere computate in modo
cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del
medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di
incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il
trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di
appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o
equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa,
presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche
soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento
dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.
3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 1, possono essere previste deroghe motivate per le posizioni
apicali delle rispettive amministrazioni ed e' stabilito un tetto
massimo per i rimborsi spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al
presente articolo sono versate annualmente al fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato.



Capo IV

Riduzioni di spesa. Pensioni



                               Art. 24 

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire
il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei
vincoli di bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a
rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul
prodotto interno lordo, in conformita' dei seguenti principi e
criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale,
con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le
categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche
attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della
speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei
profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione
corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema
contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti
di eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa
vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere
all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A
decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei
regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla
medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di
anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione
di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di
cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e
18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base
dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai
commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a
carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e
delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire
all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi
commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato,
fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di
appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione
calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti
alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia
delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del
predetto limite massimo di flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal
1o gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai
commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di
conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il
conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia
tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,
a decorrere dal 1o gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito
indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere
dal 1o gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e 66
anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione
e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 65 anni
e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1o gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico
di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel
sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n.
243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni
per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, e' determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e'
conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20
anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non
inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo
accredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia
pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di
cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al
quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie
preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e
quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato
anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito
per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo
minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni,
ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque
anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1,
comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese
quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al
comma 19,» sono soppresse.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il requisito anagrafico per il
conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge
30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a
carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per
l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente
articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in
possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima
decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per
effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi
della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale
di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31
dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei
predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza
utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta
ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del
presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e'
abrogato.
10. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti
la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data
l'accesso alla pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti
anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta
maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli
uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti
che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi
sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore
mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa
alle anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1o gennaio
2012, e' applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto
percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento
rispetto all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due
anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la
riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori
con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre
successivamente al 1o gennaio 1996 il diritto alla pensione
anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere
conseguito, altresi', al compimento del requisito anagrafico di
sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in
favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e
che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere
non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente
l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo
mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e
integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono
quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni
successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso
essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto
per l'accesso attraverso le diverse modalita' ivi stabilite al
pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma 10,
trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono
conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 12-bis dopo le parole «e all'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,»
aggiungere le seguenti: «e il requisito contributivo ai fini del
conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica»;
b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole «i requisiti di
eta'» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva»;
c. al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine,
la parola «anagrafici».
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita
successivi a quello effettuato con decorrenza 1o gennaio 2019 sono
aggiornati con cadenza biennale secondo le modalita' previste
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i
riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i
requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo
1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse
stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi
disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre
2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi
collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono
titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato
previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il
diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi
fino al compimento di almeno 59 anni di eta', ancorche' maturino
prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al
pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre
2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso
l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente
lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso
qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione
per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Sono altresi'
disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti
discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da
adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione del limite
massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione
del benefici di cui al comma 14 nel limite delle risorse
predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di
euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220
milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno
2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
provvedono al montaggio, sulla base della data di cessazione del
rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla
lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate
dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei
requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico
delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del
presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del
predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e
requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di
quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo
12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale
risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il
regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti
di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo.
15-bis. In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore
privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita' contributiva
di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero
maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i
requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012
ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243,
e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della
pensione anticipata al compimento di un' eta' anagrafica non
inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia
oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con
un' eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il
31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60 anni di
eta'.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1,
comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato
dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai
fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione
di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995,
in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma
12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1o gennaio 2013 lo
stesso coefficiente di trasformazione e' esteso anche per le eta'
corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e'
adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del
procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema pensionistico
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il
predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore
originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore
di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6
dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con
effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della
medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata
legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata
del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma
anche per eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la
periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma
11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive
modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al
comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei
coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello
decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicita'
biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma
restando la possibilita' di conseguire la stessa ai sensi dei commi
10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della
legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- al comma 5, le parole «2008-2012» sono sostituite dalle
seguenti: «2008-2011» e alla lettera d) del medesimo comma 5 le
parole «per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«per l'anno 2011»;
- al comma 4, la parola «2013» e' sostituita dalla seguente:
«2012» e le parole: «con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed
una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre
unita' rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B» sono
sostituite dalle seguenti: «con i requisiti previsti dalla Tabella
B»;
- al comma 6 le parole «dal 1o luglio 2009» e «ai commi 4 e 5»
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dal 1o luglio 2009
al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»;
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
«6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma
1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato
dal 1o gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui
alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unita'
per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni
lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unita'
per coloro che svolgono le predette attivita' lavorative per un
numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.»
- al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 6 e 6-bis».
17-bis.Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a
trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento dal 1o gennaio 2012 ai sensi del citato decreto
legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente
articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei
requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi
pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti
diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria,
ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78,
comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27
dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi dirigenti, con
regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle
obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita' nonche'
dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma
3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito
presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio
2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
dal 1o gennaio 2012 le parole «, di durata non inferiore a tre anni,»
sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o gennaio
2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di
agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di
collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' gia'
adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, anche se aventi effetto successivamente al 1o gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e'
istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei
pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di
determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei
predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo e' definita
dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge
ed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente
l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla
quota di pensione calcolata in base ai parametri piu' favorevoli
rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono
escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e
gli assegni di invalidita' e le pensioni di inabilita'. Per le
pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di
riferimento e' al lordo della quota di pensione capitalizzata al
momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarieta'
complessivo non puo' essere comunque inferiore a 5 volte il
trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle
gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti
percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori
coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa
gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e
C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio
finanziario delle rispettive gestioni in conformita' alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme
gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della
loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012,
misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e
spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti
ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono
sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo
definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l'adozione dei previsti
provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri
vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1o gennaio 2012: a) le
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a carico
dei pensionati nella misura dell'1 per cento.
25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 e' riconosciuta per gli anni 2012 e 2013
esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo
fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per
cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il
trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente
comma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni e integrazioni, e' abrogato.
26. A decorrere dal 1o gennaio 2012, ai professionisti iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui
all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore
dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato per
l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni per il 2015.
Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
i criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione d spesa di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con
modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di
500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da
esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza
obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle
compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo
periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al
trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono
essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle
dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del
principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica.
Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilita'
succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva
obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a
favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di
previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora
annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e
di educazione previdenziale. A cio' concorrono la comunicazione da
parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la
posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita' operanti nel
settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a
diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani
generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse a fini
previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art.
38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione
di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare
il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno
al reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle
imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in
natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si
applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del
medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni
caso a tutti i compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati agli
amministratori delle societa' di capitali. In deroga all'articolo 3
della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al
presente comma si applicano con riferimento alle indennita' ed ai
compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1o
gennaio 2011.
31-bis. Al comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo le parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le
seguenti: "e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro".



Capo V

Misure per la riduzione del debito pubblico



                               Art. 25 

Riduzione del debito pubblico

1. Una quota dei proventi di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' versata all'entrata del bilancio
dello stato per essere destinata al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27
ottobre 1993, n. 432.
1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto per la realizzazione degli
interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento
antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, in misura pari all'importo di 2,5
milioni di euro, come indicato nella risoluzione approvata dalle
competenti Commissioni della Camera dei deputati il 2 agosto 2011,
sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui
all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.



Capo V

Misure per la riduzione del debito pubblico



                               Art. 26 

Prescrizione anticipata delle lire in circolazione

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1
bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1
ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le
banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si
prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il
relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato.



Capo V

Misure per la riduzione del debito pubblico



                               Art. 27 

Dismissioni immobili

1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e'
inserito il seguente articolo:
«Art. 33-bis.
(Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici).
1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione
del patrimonio immobiliare pubblico di proprieta' dei Comuni,
Province, Citta' metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati
dagli stessi, nonche' dei diritti reali relativi ai beni immobili,
anche demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia
del demanio promuove, anche ai sensi del presente decreto, iniziative
idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di societa', consorzi o fondi immobiliari.
2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle iniziative di cui
al presente articolo e' promosso dall'Agenzia del demanio ed e'
preceduto dalle attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 3 ter del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili
soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione di pareri e
nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle
Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del demanio procede
alla convocazione di una conferenza dei servizi di cui all'articolo
14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei
termini e con i criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la
procedura di individuazione degli immobili di cui al presente comma,
i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento
della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa preventiva
all'avvio delle iniziative. In caso di mancata espressione entro i
termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile.
3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano
forme societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, che
aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di
proprieta' dello Stato in qualita' di finanziatore e di struttura
tecnica di supporto. L'Agenzia del demanio individua, attraverso
procedure di evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati
partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle attivita'
relative all'attuazione del presente articolo, puo' avvalersi di
soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure ad
evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle
attivita' di cui al presente comma dovra' avvenire nel limite delle
risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate in forma
societaria sono soggette al controllo della Corte dei Conti sulla
gestione finanziaria, con le modalita' previste dall'articolo 12
della legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze -
Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla
legge, e da un atto contenente a pena di nullita' i diritti e i
doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto
deve contenere, inoltre, la definizione delle modalita' e dei criteri
di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo l'attribuzione
delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti
partecipanti.
5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione nelle iniziative
concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime
giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice
civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti
reali si applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle
iniziative di cui al presente articolo, se costituite in forma di
societa', consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina
prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi
comuni di investimento immobiliare.
6. L'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente
articolo e' compatibile con i fondi disponibili di cui all'articolo
2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. I commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono cosi' sostituiti:
"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti
locali, nonche' di societa' o Enti a totale partecipazione dei
predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo
individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio
di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di
proprieta' dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel
relativo territorio.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo
il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli
Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i
quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la
predetta classificazione e' resa definitiva. La deliberazione del
consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di
deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale partecipazione
pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le
destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del
consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento
urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate
per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta
normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale
verifica di conformita' agli strumenti di pianificazione
sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine
perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i
predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al
presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al
paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4
dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".»
2. Dopo l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 3-ter.
(Processo di valorizzazione degli immobili pubblici).
1. L'attivita' dei Comuni, Citta' metropolitane, Province, Regioni
e dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del presente articolo,
si ispira ai principi di cooperazione istituzionale e di
copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante intese e
accordi procedimentali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di
sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento,
l'armonizzazione, la coerenza e la riduzione dei tempi delle
procedure di pianificazione del territorio.
2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonche'
per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla
coesione sociale e per garantire la stabilita' del Paese, il
Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la Provincia e i
comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno
o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, la formazione di "programmi unitari di
valorizzazione territoriale" per il riutilizzo funzionale e la
rigenerazione degli immobili di proprieta' della Regione stessa,
della Provincia e dei comuni e di ogni soggetto pubblico, anche
statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici,
nonche' degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui
al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali
programmi unitari di valorizzazione territoriale non coinvolgano piu'
Enti territoriali, il potere d'impulso puo' essere assunto
dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi unitari
di valorizzazione siano riferiti ad immobili di proprieta' dello
Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il potere
d'impulso e' assunto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 del
presente decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Agenzia del demanio, concordando le modalita' di attuazione e i
reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.
3. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonche' di
leale collaborazione tra le istituzioni, lo Stato partecipa ai
programmi di cui al comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le
Amministrazioni statali competenti, con particolare riguardo alle
tutele differenziate ove presenti negli immobili coinvolti nei
predetti programmi, per consentire la conclusione dei processi di
valorizzazione di cui al presente articolo.
4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo il
Ministero dell'economia e finanze - Agenzia del demanio e le
strutture tecniche della Regione e degli enti locali interessati
possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, le azioni, gli strumenti, le risorse, con
particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che saranno
oggetto di sviluppo nell'ambito dei programmi unitari di
valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una struttura
unica di attuazione del programma, anche nelle forme di cui
all'articolo 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale sono
finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi certi,
autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei
limiti e dei principi generali di cui al presente articolo, un
processo di valorizzazione unico dei predetti immobili in coerenza
con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione
economica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e
sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di
interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche' per incrementare
le dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative
all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di valorizzazione
territoriale disciplinati dal presente articolo, i beni gia' inseriti
in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato
al comma 5 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta gia' avviati e quelli
per i quali, alla data di entrata in vigore del presente articolo,
risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno
che i soggetti sottoscrittori concordino congiuntamente per
l'applicazione della presente disciplina.
6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali
e urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di
cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo
di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di
programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche' in base alla relativa legge regionale di
regolamentazione della volonta' dei soggetti esponenziali del
territorio di procedere alla variazione di detti strumenti di
pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti, anche in
qualita' di mandatari da parte degli enti proprietari, che sono
interessati all'attuazione del programma.
7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma 6, puo'
essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una
quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli
immobili valorizzati se di proprieta' dello Stato da corrispondersi a
richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o in parte, anche
come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione.
Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano
oggetto di concessione o locazione onerosa, all'Amministrazione
comunale e' riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non
superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi
dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative
leggi regionali per l'esecuzione delle opere necessarie alla
riqualificazione e riconversione, che il concessionario o il
locatario corrisponde all'atto del rilascio o dell'efficacia del
titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per l'attribuzione
di tali importi e' definita nell'accordo stesso, in modo commisurato
alla complessita' dell'intervento e alla riduzione dei tempi del
procedimento e tali importi sono finalizzati all'applicazione dei
commi da 138 a 150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220. I suddetti importi sono versati all'Ente territoriale
direttamente al momento dell'alienazione degli immobili valorizzati.
8. L'accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di
120 giorni dalla data della sua promozione. Le Regioni possono
disciplinare eventuali ulteriori modalita' di conclusione del
predetto accordo di programma, anche ai fini della celere
approvazione della variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei termini e
delle semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si
impegnano ad attuare, al fine di accelerare le procedure, delle
modalita' di superamento delle criticita', anche tramite l'adozione
di forme di esercizio dei poteri sostitutivi previste dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' ogni altra modalita' di
definizione del procedimento utile a garantire il rispetto del
termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non sia concluso
entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente della
Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono concludere
entro i successivi 60 giorni, acquisendo motivate proposte di
adeguamento o richieste di prescrizioni da parte delle
Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione
territoriale. Il programma unitario di valorizzazione territoriale,
integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte di
adeguamento e prescrizioni viene ripresentato nell'ambito del
procedimento di conclusione dell'accordo di programma. La ratifica
dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove
ne ricorrano le condizioni, puo' assumere l'efficacia di cui al comma
2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e i comuni,
ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di
valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno o piu'
accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la
formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale,
identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni
immobili, in coerenza con la sostenibilita' economica-finanziaria e
attuativa del programma stesso.
10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione
delle tutele di natura storico-artistica, archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell'ambito
dell'accordo di cui al comma 6, unificando tutti i procedimenti
previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale
espressione non avvenga entro i termini stabiliti nell'accordo di
programma, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo'
avocare a se' la determinazione, assegnando alle proprie strutture
centrali un termine non superiore a 30 giorni per l'emanazione dei
pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
anche proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per
l'attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale.
Analoga facolta' e' riservata al Ministro per l'ambiente, per la
tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza.
11. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' possibile
avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e 33 bis del
decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e delle procedure di cui
all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli studi di
fattibilita' e delle azioni di supporto dei programmi unitari di
valorizzazione territoriale, l'Agenzia del demanio, anche in
cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni, puo'
provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul capitolo
relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per
l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la
ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del
demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonche' per gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata.
12. In deroga a quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2, per
la valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della difesa, lo
stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Giunta
regionale o il Presidente della Provincia, nonche' con gli Organi di
governo dei comuni, provvede alla individuazione delle ipotesi di
destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi, in coerenza
con quanto previsto dagli strumenti territoriali e urbanistici.
Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto di
riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente
della Provincia promuove un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
anche ai sensi della relativa legislazione regionale applicabile. A
tale accordo di programma possono essere applicate le procedure di
cui al presente articolo.
13. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo
degli immobili non necessari in via temporanea alle finalita' di
difesa dello Stato e' consentito, previa intesa con il Comune e con
l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello
strumento della concessione di valorizzazione di cui all'articolo
3-bis. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle volumetrie
esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle
relative leggi regionali e possono, eventualmente, essere monetizzati
gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma
prevista nel predetto articolo 3-bis, e' rimessa al Comune, per la
durata della concessione stessa, un'aliquota del 10 per cento del
canone relativo. Il concessionario, ove richiesto, e' obbligato al
ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di
concessione o di locazione. Nell'ambito degli interventi previsti per
la concessione dell'immobile possono essere concordati con
l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di opere di
riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi pubblici
dei beni stessi, nonche' le modalita' per il rilascio delle licenze
di esercizio delle attivita' previste e delle eventuali ulteriori
autorizzazioni amministrative.».
3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo le parole «a vocazione agricola» sono inserite le seguenti
parole «e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati,»
3-bis.All'articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.
183, dopo le parole «terreni alienati» sono inserite le seguenti «ai
sensi del presente articolo»
3-ter.All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e' aggiunto il seguente periodo: «Il prezzo dei terreni da porre
a base delle procedure di vendita di cui al presente comma e'
determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327.»
3-quater. All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.
183, dopo le parole «i comuni» sono aggiunte le seguenti «, anche su
richiesta dei soggetti interessati»
3-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, le parole «aventi destinazione agricola» sono sostituite
dalle seguenti: «a vocazione agricola e agricoli»
4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
le parole «c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova,
qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle
predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d),
adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle
amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne
assumono ogni responsabilita' e onere. A decorrere dal 1o gennaio
2011, e' nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato
dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per
la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito
un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di
immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la
quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le
predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le
risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il
pagamento dei canoni di locazione.» sono sostituite dalle seguenti:
«c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla
stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in
scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E' nullo
ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni
senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli
interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i
contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di
locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere per l'uso e la
custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime
amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del
demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta
sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla
stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di
registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate.».
5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «1° gennaio 2012» sono soppresse e
sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2013»;
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «limiti stabiliti
dalla normativa vigente,» sono inserite le seguenti «dandone
comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia del
demanio che ne assicurera' la copertura finanziaria a valere sui
fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi
nel piano generale degli interventi.»
c) al comma 8, dopo le parole «manutenzione ordinaria e
straordinaria» le parole «si avvale» sono soppresse e sono inserite
le seguenti parole «puo' dotarsi di proprie professionalita' e di
strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri
a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello
0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio puo'
avvalersi».
6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' abrogato e, conseguentemente, al comma 441 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «nonche' agli alloggi
di cui al comma 442» sono soppresse.
7. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre
1990, n. 396, le parole «nonche' definire organicamente il piano di
localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle
amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il
conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici» sono
soppresse.
7-bis.Il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' abrogato.
7-ter. I commi 208 e 209 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono abrogati.
7-quater. Al comma 4 dell'articolo 3 del DPR 27 aprile 2006, n.
204, e' soppressa la lettera h).
8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85: sono soppresse le parole «In sede di prima applicazione del
presente decreto»; le parole «entrata in vigore del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti parole: «presentazione della domanda
di trasferimento».
9. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti
penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della
giustizia puo' individuare beni immobili statali, comunque in uso
all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e
dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante
permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e
da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli
immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari siano da
edificare i soggetti di cui al precedente periodo non devono essere
inclusi nella lista delle Amministrazioni Pubbliche redatta
dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono
effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del
demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilita'
generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico-contabile.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, il Ministero della
giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria,
individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere
gli immobili gia' esistenti o da edificare e da destinare a nuovi
istituti penitenziari e determina le opere da realizzare.
11. Il Ministero della giustizia affida a societa' partecipata al
100% dal Ministero dell'economia e delle finanze, in qualita' di
centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito di provvedere
alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la
realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate
dai soggetti di cui al comma 9, con preferenza per le proposte
conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
12. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione
delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni
degli strumenti urbanistici, la centrale di committenza di cui al
comma 11 puo' convocare una o piu' conferenze di servizi e promuovere
accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle
Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.
13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure previste dal
presente articolo sono oggetto di permuta con immobili statali,
comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di
valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della
giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o piu'
decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti
procedure:
a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate dal
Ministero della giustizia, che puo' avvalersi del supporto
tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del
Territorio e/o della centrale di committenza di cui al comma 11;
b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di
dismissione e' effettuata con decreto del Ministero della giustizia,
previo parere di congruita' emesso dall'Agenzia del Demanio, che
tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo;
c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni
e le attivita' culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e
dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12,
comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e
le attivita' culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla
verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso
positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con
riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico,
l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le
autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate
entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro il
termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano
pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato
codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del
citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la
dismissione;
d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal
Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano
a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;
e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili
individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti
urbanistici, la centrale di committenza di cui al comma 11 puo'
convocare una o piu' conferenze di servizi e promuovere accordi di
programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali
e delle altre amministrazioni interessate;
f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della
giustizia. L'approvazione puo' essere negata per sopravvenute
esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta,
esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari al 80 per
cento. La restante quota del 20 per cento e' assegnata agli enti
territoriali interessati alle valorizzazioni.
14. Gli oneri economici derivanti dalle attivita' svolte dalla
societa' indicata nel comma 11, in virtu' del presente articolo sono
posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni
oggetto di valorizzazione e/o dismissione.
15. I soggetti di cui al comma 9, in caso di immobili di nuova
realizzazione, devono assumere a proprio carico gli oneri di
finanziamento e di costruzione. Devono altresi' essere previste forme
di penalita' a carico dei medesimi soggetti per la realizzazione di
opere non conformi alla proposta.
16. In considerazione della necessita' di procedere in via urgente
all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti
penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 12
e 13, lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni
dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi
sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro
avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal
consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione
dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque
ratificato.
17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e
dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento
dei beni oggetto dei commi da 9 a 16.



Capo VI

Concorso alla manovra degli Enti territoriali



                               Art. 28 

Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni
di spese

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, le parole: «pari allo 0,9 per cento», sono sostituite dalle
seguenti: «pari a 1,23 per cento». Tale modifica si applica a
decorrere dall'anno di imposta 2011.
2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio
2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso
alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime
procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le
Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere
dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di
euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio.
Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto
articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni e' accantonato,
proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per
ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si
tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per
effetto del comma 2.
4. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le
parole «entro il termine di trenta mesi stabilito per l'emanazione
dei decreti legislativi di cui all'articolo 2» sono soppresse.
5. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4,
dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si
tiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione
dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della
definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna
Regione.
6. All'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, in ciascuno dei commi 4 e 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate
alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono
accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che,
ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilita'
alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno
successivo a quello di iscrizione in bilancio.».
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13, del
medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni
2012 e successivi.
8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23, del
medesimo decreto legislativo n. 68, del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni
2012 e successivi.
9. La riduzione di cui al comma 7, e' ripartita in proporzione alla
distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria
sperimentale di cui all'articolo 13, del presente decreto.
10. La riduzione di cui al comma 8 e' ripartita proporzionalmente.
11. Il comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, e' soppresso.
11-bis. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, e' abrogato. Le misure di cui all'articolo 1,
comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, si applicano nell'intero territorio nazionale.
11-ter. Al fine di potenziare il coordinamento della finanza
pubblica e' avviata la ridefinizione delle regole del patto di
stabilita' interno.
11-quater. All'articolo 76 , comma 7, primo periodo, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008 e successive modificazioni, le parole "40%" sono
sostituite dalle seguenti "50 per cento".



Capo VII

Ulteriori riduzioni di spese



                               Art. 29 

Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di
committenza nazionale e interventi per l'editoria

1. Le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la
disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua
qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma
34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le
acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo
comunitario.
2. Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della
spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla
legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 4,
comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A.
per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui
all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi
rapporti.
3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio
entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre
2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con
decorrenza dal 1o gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al
fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una
piu' rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonche' risparmi
nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze
di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle
aziende gia' destinatarie della contribuzione diretta,
all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del
costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete
distributiva.
3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 un importo pari a 2,5 milioni
di euro, iscritto sul capitolo 7513, programma 3.5 «regolazioni
contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale»,
missione «relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
destinato al sostegno delle attivita' e delle iniziative culturali,
artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative informative
ed editoriali di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n.
38.



Capo VII

Ulteriori riduzioni di spese



                             Art. 29 bis 

Introduzione utilizzo software libero negli uffici della pubblica
amministrazione per la riduzione dei costi della pubblica
amministrazione

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 68 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, e' sostituita dalla
seguente: «d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla
categoria del software libero o a codice sorgente aperto;»



Capo VIII

Esigenze indifferibili



                               Art. 30 

Esigenze indifferibili

1. All'articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n.
183, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle parole «31
dicembre 2012» e le parole «700 milioni» sono sostituite dalle parole
«1.400 milioni».
2. Per l'anno 2011, alle esigenze del trasporto pubblico locale
ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario
i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si provvede anche
nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale di
cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009. Fermo
restando l'esigenza di applicazione a decorrere dall'anno 2012 di
misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l'articolo
1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' abrogato.
3. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e' incrementato di 800 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012. A decorrere dall'anno 2013 il fondo e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
di cui all'articolo 15 del presente decreto; l'aliquota della
compartecipazione e' stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Conseguentemente, al decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole «ed alle
entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi
dell'articolo 8, comma 4».
b) all'articolo 8, il comma 4 e' abrogato;
c) all'articolo 32, comma 4, le parole: «a decorrere dall'anno
2012», sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2013».
3-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre
1997, n.422, e successive modificazioni, dopo le parole: "e gli altri
enti locali" sono aggiunte le seguenti «; per servizio di trasporto
pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale
effettuato con unita' che navighino esclusivamente nelle acque
protette della Laguna di Venezia.».
3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Governo, con uno o piu'
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni:
a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del Libro
sesto - titolo I - del regolamento di esecuzione del codice della
navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti il personale
navigante anche ai fini della istituzione di specifiche abilitazioni
professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;
b) modifica, secondo criteri di semplificazione il decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando
l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al
trasporto pubblico locale lagunare.
3-quater. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400
e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, e' emanata la
normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unita'
navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.
3-quinquies. Per trasporti pubblici non di linea per via d'acqua,
con riferimento alla Laguna di Venezia, si intendono quelli
disciplinati dalla vigente legislazione regionale.
4. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27
maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 12
novembre 2011, n. 183, e' incrementata di 40 milioni di euro per
l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile di
cui all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e'
incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio
1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
5-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi
necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
scuole, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Governo da' attuazione
all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari
competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 239,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni,
adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per
lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalita' ai sensi
dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
nell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere in
merito all'attuazione del presente comma.
6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:
a) al fine di assicurare la continuita' e lo sviluppo delle
fondamentali funzioni di promozione, coordinamento, integrazione e
diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro piu' elevate
espressioni nel quadro dell'unita' e universalita' della cultura, e'
autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012,
quale contributo per le attivita' e il funzionamento dell'Accademia
dei Lincei;
b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione
della lingua italiana, e' autorizzata la spesa di 700.000 euro annui,
a decorrere dal 2012, quale contributo per le attivita' e il
funzionamento dell'Accademia della Crusca.
7. All'onere derivante dalle disposizioni contenute nel comma 6,
pari a due milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si
provvede mediante utilizzo di una quota parte, a valere, per un
importo corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui all'articolo
1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
destinate alla spesa di parte corrente.
8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i
principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far fronte
alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno
sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di
generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese,
nonche' in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto
legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall'articolo 24, comma
2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalita' sopra evidenziate,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato per
gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale,
mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validita', nel
limite delle ordinarie facolta' assunzionali consentite dalla
normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
comma si provvede, a valere sulle facolta' assunzionali del predetto
Ministero, per i medesimi anni 2012 e 2013, nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il
reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di
assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3,
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
procede alle suddette assunzioni, tenendo conto delle esigenze
funzionali delle strutture centrali e periferiche e ove necessario
anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale
degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla
votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle
graduatorie regionali in corso di validita', applicando in caso di
parita' di merito il principio della minore eta' anagrafica. La
graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di consentire
ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non
accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella
graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali provvede alle attivita' di cui al
presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per
i beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente
comma ed i relativi oneri.
8-bis. All'elenco 3, allegato all'articolo 33, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
« - Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 3, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modificazioni;
stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione
dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio
comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo
dell'informazione».
8-ter. All'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n.
183, le parole "32,4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:
"47,2 milioni di euro".
8-quater. Per le finalita' di cui all'articolo 4 della legge 23
dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per l'anno 2012,
la somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-bis e'
riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.



Titolo IV

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA CONCORRENZA


Capo I

Liberalizzazioni



                               Art. 31 

Esercizi commerciali

1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1,
lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse
le parole: «in via sperimentale» e dopo le parole «dell'esercizio»
sono soppresse le seguenti «ubicato nei comuni inclusi negli elenchi
regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte».
2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia
di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera prestazione di
servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la
liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei
lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni
culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti
alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



Titolo IV

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA CONCORRENZA


Capo I

Liberalizzazioni



                               Art. 32 

Farmacie

1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali
di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione
superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree
rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con
decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
possono, esperita la procedura di cui al comma 1-bis, essere venduti
senza ricetta medica anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui
all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
nonche' dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili
per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia
Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attivita' sui quali
sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio
sanitario nazionale.
1-bis. Il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del
Farmaco, individua entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, un elenco,
periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei
quali non e' consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui
al comma 1.
2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve
avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo
5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto
dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire
l'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e del personale
non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.
3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate
dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si
risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e
parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantita' ed ai
prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale
ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
4. E' data facolta' alle farmacie e agli esercizi commerciali di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di
praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di
cui ai commi 1 e 1-bis, purche' gli sconti siano esposti in modo
leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli
acquirenti.



Titolo IV

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA CONCORRENZA


Capo I

Liberalizzazioni



                               Art. 33 

(Soppressione di limitazioni esercizio di attivita' professionali).

1. Il comma 2 dell'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e' sostituito dal seguente:
All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
5bis Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto
con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g) sono abrogate
con effetto dalla di entrata in vigore del regolamento governativo di
cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5.ter Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere
le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per
effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi
dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole "la durata del tirocinio non potra' essere
complessivamente superiore a tre anni", sono sostituite dalle
seguenti: "la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente
superiore a diciotto mesi".



Capo II

Concorrenza



                               Art. 34 

(Liberalizzazione delle attivita' economiche ed eliminazione dei
controlli ex ante)

1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai
sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della
Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo
condizioni di pari opportunita' e il corretto ed uniforme
funzionamento del mercato, nonche' per assicurare ai consumatori
finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilita'
ai beni e servizi sul territorio nazionale.
2. La disciplina delle attivita' economiche e' improntata al
principio di liberta' di accesso, di organizzazione e di svolgimento,
fatte salve le esigenze imperative di interesse generale,
costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento
comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti
amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel
rispetto del principio di proporzionalita'.
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme
vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori
di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo
all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle
sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica in piu'
sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica ad
alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di
commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica
attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta
all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura
di beni o servizi;
g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari
all'attivita' svolta.
4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a
previa autorizzazione l'esercizio di un'attivita' economica deve
essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse
generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con
l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di
proporzionalita'.
5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' tenuta a
rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni
decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto
del principio di proporzionalita' sui disegni di legge governativi e
i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio
di attivita' economiche.
6. Quando e' stabilita, ai sensi del comma 4, la necessita' di
alcuni requisiti per l'esercizio di attivita' economiche, la loro
comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data
sempre tramite autocertificazione e l'attivita' puo' subito iniziare,
salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un
termine definito; restano salve le responsabilita' per i danni
eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' stessa.
7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai
principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo
le professioni, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione
come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno).



Capo II

Concorrenza



                               Art. 35 

(Potenziamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 21, e'
aggiunto il seguente:
«21-bis - (Poteri dell'Autorita' Garante della concorrenza e del
mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della
concorrenza). - 1. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato e' legittimata ad agire in giudizio contro gli atti
amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di
qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela
della concorrenza e del mercato.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, se ritiene
che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione
delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro
sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici
profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione
non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del
parere, l'Autorita' puo' presentare, tramite l'Avvocatura dello
Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la
disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.».



Capo II

Concorrenza



                               Art. 36 

(Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei
mercati del credito e finanziari).

1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o
gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e
finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o
gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti
le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di
controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n.
287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.
2.bis Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche
incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina.
Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e
la decadenza e' dichiarata dagli organi competenti degli organismi
interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o
alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la
decadenza e' dichiarata dall'Autorita' di vigilanza di settore
competente.
2.ter In sede di prima applicazione, il termine per esercitare
l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, e' di 120 giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.



Capo II

Concorrenza



                             Art. 36 bis 

(Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel
settore del credito).

1. All'articolo 21 del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. E' considerata scorretta la pratica commerciale di una
banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario
che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il
cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla
medesima banca, istituto o intermediario».



Capo II

Concorrenza



                               Art. 37 

(Liberalizzazione nel settore dei trasporti).

1. Il Governo con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari che si
esprimono nel termine di 30 giorni, emana le disposizioni volte a
realizzare una compiuta liberalizzazione e una efficiente regolazione
nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative
infrastrutture.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle
seguenti norme generali:
a) individuare tra le Autorita' indipendenti esistenti,
l'Autorita' che svolge competenze assimilabili a quelle previste dal
presente articolo;
b) attribuire all'Autorita' di cui alla lettera a) le seguenti
funzioni:
1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie
alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali
e alla mobilita' urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;
2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli
mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti
delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza
di assicurare l'orientamento ai costi e l'equilibrio economico delle
imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti
e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
3) stabilire le condizioni minime di qualita' dei servizi di
trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
4) definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione
dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire
nei capitolati delle medesime gare.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del
presente articolo, l'Autorita' individuata ai sensi del medesimo
comma:
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche
competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei
metodi piu' efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri
che puo' rendere pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della contabilita' delle
imprese regolate e puo' imporre, se necessario per garantire la
concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese
integrate;
c) propone all'amministrazione competente la sospensione, la
decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni,
dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di
ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano
le condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue
funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto informato
dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli
ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti
sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di
trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della
collaborazione di altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia,
chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle
operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto
apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti
di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti
sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di
ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a
fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a
rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza
accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento se mutano le
circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le
informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o
fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano
motivi di necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al
rischio di un danno grave e irreparabile, puo' adottare provvedimenti
temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati
dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti
esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini
dell'esercizio delle sue competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose
per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra
esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti
amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato
dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la
formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di
inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la
disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attivita' di
servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa
all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni
imposte dalla stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini
e alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per
cento del fatturato dell'impresa interessata qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorita'
forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non
forniscano le informazioni nel termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero
presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonche'
rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o
incompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f)
applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa
interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle
disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche,
statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano
ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione
nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori
delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di
definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e
di promozione degli investimenti. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorita'
garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990,
n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto
2007, n. 146, e le competenze dell'Autorita' di vigilanza sui
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98.
5. L'Autorita' individuata ai sensi del comma 2 rende pubblici nei
modi piu' opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce
annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace
fino a quando e' sostituita dalla regolazione posta dalle
amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste
dal presente articolo.
6. Alle attivita' di cui al comma 3 del presente articolo si
provvede come segue:
a) nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente
per l'Autorita' individuata dal comma 2;
b) mediante un contributo versato dai gestori delle
infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore
all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle
attivita' svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo e'
determinato annualmente con atto dell'Autorita', sottoposto ad
approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine
di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati
rilievi cui l'Autorita' si conforma; in assenza di rilievi nel
termine l'atto si intende approvato. Ai fini dell'esercizio delle
competenze previste dal presente articolo l'Autorita' provvede
mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili a legislazione
vigente.



Capo III

Misure per lo sviluppo industriale



                               Art. 38 

(Misure in materia di politica industriale).

1. All'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «e per i quali sussiste apposito stanziamento di
bilancio» sono soppresse;
b) dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la seguente lettera:
«c-quater) iniziative e programmi di ricerca e sviluppo realizzati
nell'ambito dei progetti di innovazione industriale di cui
all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».



Capo III

Misure per lo sviluppo industriale



                               Art. 39 

(Misure per le micro, piccole e medie imprese).

1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole e medie
imprese, la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere
concesse a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia a favore
delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett.
a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni
finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in
tutto il territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti previsti
dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura degli
interventi di garanzia e controgaranzia, nonche' la misura della
copertura massima delle perdite e' regolata in relazione alle
tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese
beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree
geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal
Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze.
2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni
operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui al
comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di
coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto di natura
non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico,
d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui
al comma 1 e' elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le
tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese
beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di
appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare
adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze. Una quota non inferiore
[all'80] per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo e'
riservata ad interventi non superiori a [cinquecentomila] euro
d'importo massimo garantito per singola impresa.
4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo' essere concessa, a
titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e
medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di
natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo
Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di
concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del
rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per
l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di
decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del
Fondo di cui al comma 1.
6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, sono definite le modalita' e le condizioni per
l'eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni
assunti a carico del Fondo di cui al comma 1, le cui rinvenienze
confluiscono al medesimo Fondo.
7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale
sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32
dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella
legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga
alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di
partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti
pubblici e privati, purche' le piccole e medie imprese socie
dispongano almeno della meta' piu' uno dei voti esercitabili
nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano
funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata
all'assemblea.
7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota
delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad interventi di
garanzia in favore del microcredito, di cui all'articolo 111 del
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, da destinare alla microimprenditorialita'. Con decreto
di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, e' definita
la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le
tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i
criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita'
finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio
derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente
periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con
enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per
l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le
microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso
il medesimo Fondo.



Capo III

Misure per lo sviluppo industriale



                               Art. 40 

(Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese).

1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «3. Entro le
ventiquattrore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1
comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di
mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalita' delle
persone alloggiate, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali».
2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono
apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196:
a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole «persona
giuridica, ente od associazione» sono soppresse e le parole
«identificati o identificabili» sono sostituite dalle parole
«identificata o identificabile».
b) All'articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole «la
persona giuridica, l'ente o l'associazione» sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 e' abrogato.
d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo e' soppresso.
e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 e' soppressa.
3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero
nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il
comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 e' inserito il seguente comma:
«9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di
soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni
di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo'
legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere
temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale
comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare
anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
L'attivita' di' lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti
condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero
all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le
modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di
rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del
permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o
entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta
attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di
rinnovo del permesso.»
4. In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed
annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell'articolo 39
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le parole «entro il giorno 16», sono sostituire
con le seguenti: «entro la fine».
5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli
adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: «Nel caso di interventi di bonifica o di messa in
sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari
complessita' a causa della natura della contaminazione, degli
interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o
dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il
progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine
di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole
aree o per fasi temporali successive.»Al comma 9 del medesimo
articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole
«con attivita' in esercizio» sono soppresse ed e' aggiunto infi9ne il
seguente periodo: "Possono essere altresi' autorizzati interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli
impianti e delle reti tecnologiche, purche' non compromettano la
possibilita' di effettuare o completare gli interventi di bonifica
che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei
rischi.
6. Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di
auto-riparazione, il decreto del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406 - Regolamento recante le
dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese
esercenti attivita' di autoriparazione, e' abrogato.
7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi
di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita
dei prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2, comma 1, lett. o)
del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole «o per gli
utenti» sono soppresse.
8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti
speciali per talune attivita', i soggetti che svolgono le attivita'
di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente,
tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure,
pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo
(CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono
trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino a 30
chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite
termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi
della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di
carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto
dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono
assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di
trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari
sono gestiti e conservati con modalita' idonee all'effettuazione del
relativi controlli cosi' come previsti dal predetto articolo 193 del
decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire
presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente
comma.
9. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai
fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni
e attivita' culturali previste dagli articoli 15, comma 1. lettere g)
ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le
attivita' culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente
sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attivita' cui i
benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni.
9-bis. All'articolo 27 del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. La
cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha
per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo
d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e rami
d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli
operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non
rettificabili ai fini tributari".
9.ter Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 31 dicembre 2012. Per il
completamento degli interventi in fase di ultimazione e non revocati,
oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione e'
rideterminata nel limite massimo delle anticipazioni gia' erogate al
beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con esclusione di ulteriori
erogazioni a carico dello Stato.



Capo IV

Misure per lo sviluppo infrastrutturale



                               Art. 41 

Misure per le opere di interesse strategico (programmazione,
approvazione unica progetto preliminare, verifica avanzamento
lavori, riduzione termini CIPE.

1. Fatte salve le priorita' gia' deliberate in sede Cipe,
all'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i
commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:
«1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Documento
di finanza pubblica individua, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, l'elenco delle infrastrutture da
ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali:
a) coerenza con l'integrazione con le reti europee e
territoriali;
b) stato di avanzamento dell'iter procedurale;
c) possibilita' di prevalente finanziamento con capitale privato.
1-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al
comma 1-bis sono indicate:
a) le opere da realizzare;
b) il cronoprogramma di attuazione;
c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale
privato.
1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari
per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle
opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, per
ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al
Ministero lo studio di fattibilita', redatto secondo modelli definiti
dal Cipe e comunque conformemente alla normativa vigente. Il
Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche
avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza di progetto
di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso,
sentito il soggetto di cui all'articolo 163, comma 4, lettera b),
verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilita', anche in ordine
ai profili di bancabilita' dell'opera; qualora siano necessarie
integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta giorni. A
questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e la
Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra
indicati.
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 169 e' inserito il seguente:
«Art. 169-bis. - (Approvazione unica progetto preliminare). - 1. Su
proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIPE
puo' valutare il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni
dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione unica dello stesso,
assicurando l'integrale copertura finanziaria del progetto. In caso
di opere finanziate a carico della finanza pubblica, la delibera CIPE
relativa al progetto preliminare deve indicare un termine perentorio,
a pena di decadenza dell'efficacia della delibera e del
finanziamento, per l'approvazione del progetto definitivo. In caso di
approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli effetti
dell'articolo 165 comma 7, il progetto definitivo e' approvato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per i profili
di rispettiva competenza, sentito il Dipartimento per la
programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con le modalita' di cui al presente articolo e sempre che siano
rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti fornisce al CIPE comunicazione
periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo
stato di avanzamento delle opere.
2. Il progetto definitivo e' corredato, oltre che dalla relazione
del progettista prevista dall'art. 166 comma 1, da una ulteriore
relazione del progettista, confermata dal responsabile del
procedimento, che attesti:
a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene
conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;
b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative
rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6;
c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il
superamento del limite di spesa fissato dal CIPE in sede di
approvazione del progetto preliminare.
3. Il progetto definitivo e' rimesso da parte del soggetto
aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna
delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE
e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori
di opere interferenti. Nel termine perentorio di quarantacinque
giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni
competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare
motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il
progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel
rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e
delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto
preliminare. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la
compatibilita' delle proposte e richieste pervenute dalle pubbliche
amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le
indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato
e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni di
cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto
di cui al comma 1.
4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al
comma 1, comporta gli effetti dell'articolo 166 comma 5, e la
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. Per quanto riguarda
l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' si
applica l'articolo 166, comma 2.
5. Il termine di cui all'articolo 170, comma 3, per l'indicazione
delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore e' pari a
quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione, approvato con
il decreto di cui al comma 2 unitamente al progetto definitivo, e'
vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico
servizio, con gli effetti dell'articolo 170, commi 4 e 5.»;
b) all'articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) e' inserita
la seguente:
«f-ter) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso
sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati,
previo accesso agli stessi; a tal fine puo' avvalersi, ove
necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la
sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.».
3. All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n.
350 e successive modificazioni e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per i contributi destinati alla realizzazione delle opere
pubbliche, il decreto di cui al presente comma e' emanato entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse.
In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui alla
parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e decorre dalla data di
pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e
166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. In caso di
criticita' procedurali tali da non consentire il rispetto dei
predetti termini il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti
determinazioni.
4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati
alla realizzazione delle opere pubbliche, le delibere assunte dal
CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono formalizzate
e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma
entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la
delibera. In caso di criticita' procedurali tali da non consentire il
rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti
determinazioni.
5. Per le delibere del CIPE di cui al comma 4, sottoposte al
controllo preventivo della Corte dei Conti, i termini previsti
dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
successive modificazioni, sono ridotti di un terzo.
5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo
175 e' sostituito dal seguente:
«Art. 175 (Finanza di progetto) - 1. Il Ministero pubblica sul sito
informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in
data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2
maggio 2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale italiana e dell'Unione
europea, la lista delle infrastrutture inserite nel programma di cui
all'articolo 161, comma 1, per le quali i soggetti aggiudicatori
intendono ricorrere alle procedure della finanza di progetto
disciplinate dal presente articolo. Nella lista e' precisato, per
ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso
il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute
utili.
2. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista, i soggetti
aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilita' al Ministero, che
ne cura l'istruttoria secondo quanto previsto dall'articolo 161,
comma 1-quater. Il Ministero sottopone lo studio di fattibilita' al
CIPE, che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle
regioni e province autonome eventualmente interessate e, in caso di
valutazione positiva, indica, fra l'altro, le eventuali risorse
pubbliche destinate al progetto, che devono essere disponibili a
legislazione vigente. Dette risorse devono essere mantenute
disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione.
3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli
interventi i cui studi di fattibilita' sono stati approvati dal CIPE.
4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in
cui diventa efficace la delibera CIPE di approvazione dello studio di
fattibilita', provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla
base dello studio di fattibilita'.
5. Il bando, oltre a quanto previsto dall'articolo 177, deve
specificare che:
a) le offerte devono contenere un progetto preliminare che, oltre
a quanto previsto nell'allegato tecnico XXI, deve evidenziare, con
apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le
relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di
salvaguardia; deve, inoltre, indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i costi
dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il costo per le
eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e
sociale; una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9, nonche' dare conto
del preliminare coinvolgimento nel progetto di uno o piu' istituti
finanziatori. Il piano economico-finanziario comprende l'importo
delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui
all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non puo' superare
il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo
studio di fattibilita' posto a base di gara;
b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore prescelto ai
sensi del comma 6 di apportare al progetto preliminare, ed
eventualmente allo schema di convenzione e al piano economico
finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente
intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte
del CIPE. In tal caso la concessione e' definitivamente aggiudicata
al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di
quest'ultimo, delle modifiche indicate. In caso di mancata
accettazione da parte del promotore delle modifiche indicate dal
CIPE, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di chiedere ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione, entro trenta
giorni dalla richiesta, delle modifiche da apportare al progetto
preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte
a quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito
negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facolta'
di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base di gara il
progetto preliminare predisposto dal promotore, aggiornato con le
prescrizioni del CIPE.
c) il promotore, o eventualmente altro concorrente prescelto ai
sensi della lettera b), ai fini dell'aggiudicazione definitiva della
concessione, deve dare adeguato conto dell'integrale copertura
finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilita' di
uno o piu' istituti di credito a concedere il finanziamento previsto
nel piano economico-finanziario correlato al progetto preliminare
presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a seguito della
deliberazione del CIPE.
6. In parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo 177, il
soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, redige una graduatoria
e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
la nomina del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta. L'esame delle offerte e' esteso agli aspetti relativi alla
qualita' del progetto preliminare presentato, al valore economico e
finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
7. Le offerte sono corredate dalle garanzie e dalle cauzioni di cui
all'articolo 153, comma 13, primo periodo.
8. L'offerta del promotore e' vincolante per il periodo indicato
nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione
dell'offerta.
9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura
di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione
urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. A tale fine, il
promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto
ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.
10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo 165,
comma 4, e' approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis,
unitamente allo schema di convenzione ed al piano economico
finanziario. La mancata approvazione del progetto preliminare da
parte del CIPE non determina alcun diritto in capo all'offerente con
riguardo alle prestazioni e alle attivita' gia' svolte.
11. Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione e alla
stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di
cui al comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti
aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore,
quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario
definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione
dell'offerta ed al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni
di cui al comma 9.
12. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti previsti
dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.
13. E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20,
presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilita' relativi
alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui
all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del
presente articolo. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella
lista di cui al comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette lo
studio di fattibilita' al Ministero, il quale, svolta l'istruttoria
ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE per
l'approvazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto
del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla
realizzazione degli interventi proposti.».
14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono
presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla
realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui
all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1. Il
soggetto aggiudicatore puo' riservarsi di non accogliere la proposta,
ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico,
prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del
presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto
ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la
bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo,
nonche' l'indicazione del contributo pubblico eventualmente
necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per
la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti
sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
Tale importo non puo' superare il 2,5 per cento del valore
dell'investimento. La proposta e' corredata dalle autodichiarazioni
relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20,
dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una
cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9,
terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto
aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto
ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi
dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad
integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette
procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al
Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165,
comma 4. Il progetto preliminare e' approvato dal CIPE ai sensi
dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione ed al
piano economico finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di
richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE.
Se il proponente apporta le modifiche richieste, assume la
denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella lista di
cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per l'affidamento di una
concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore.
Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore
incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il
soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Se il promotore non
risulta aggiudicatario, ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la
predisposizione della proposta, nei limiti indicati nel piano
economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli
adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo
periodo.
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano alle
procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto per le quali continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente prima
della medesima data.



Capo IV

Misure per lo sviluppo infrastrutturale



                               Art. 42 

Misure per l'attrazione di capitali privati

1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di
convenienza economica, possono prevedere nel piano economico
finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in
proprieta' o in diritto di godimento di beni immobili nella loro
disponibilita' o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero
valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario
della concessione. Le modalita' di utilizzazione ovvero di
valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente
all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97 e
costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio
economico finanziario della concessione.».
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 11, e' aggiunto il seguente periodo: «La
gestione funzionale ed economica puo' anche riguardare, eventualmente
in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a
quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.»;
b) all'articolo 143, comma 1, dopo le parole: «gestione
funzionale ed economica» sono inserite le seguenti: «eventualmente
estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o
in parte gia' realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto
della concessione e da ricomprendere nella stessa»;
c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: «anche un prezzo»
sono inserite le seguenti: «nonche', eventualmente, la gestione
funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere
gia' realizzate».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti di
concessione i cui bandi con cui si indice una gara siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Al comma 8 dell'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di
assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio
economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove
concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata
puo' essere stabilita fino a cinquanta anni.»
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai contratti di
concessione i cui bandi con cui si indice una gara siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato ai
sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma
3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209, le modalita', i limiti e le condizioni alle
quali le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni
possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli
articoli 38, comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi costituiti da
investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie,
portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della
produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.
7. Gli investimenti in questione possono essere rappresentati da
azioni di societa' esercenti la realizzazione e la gestione delle
infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di
OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.
8. All'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente
legge,», sono inserite le seguenti parole: «nonche' di nuove opere di
infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed
ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari
inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica
transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)».
9. Nell'Elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative
di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007,
n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le attivita'
e le attivita' culturali», sono abrogate le seguenti parole: «Legge
30 marzo 1965, n. 340» nonche' «Legge 8 ottobre 1997, n. 352,
articolo 2, comma 8». Le somme elargite da soggetti pubblici e
privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, versate all'erario
sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con imputazione ai
capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in
mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette
somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per
il quale sono state elargite.
9-bis. All'alinea del comma l dell'articolo 18 della legge 12
novembre 2011, n. 183, al primo periodo, le parole «infrastrutture
autostradali» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture
stradali e autostradali, anche di carattere regionale».



Capo IV

Misure per lo sviluppo infrastrutturale



                               Art. 43 

Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi
e altre misure

1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove
comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti
ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza
pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si
pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che non
comportano le variazioni o le modificazioni di cui al comma 1 sono
approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali,
i cui schemi di atti aggiuntivi sono gia' stati sottoposti al parere
del CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell'articolo
8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e il comma 4
dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e
successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il
seguente:
«2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di
sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati
secondo le procedure previste all'articolo 144 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero
all'articolo 153 del medesimo decreto. A tal fine sono da
considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della
parte II, titolo III, capo II dello stesso decreto. Sono fatti salvi
i soggetti gia' individuati alla data di entrata in vigore della
presente legge secondo la normativa nazionale di riferimento, nonche'
i titolari di concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del
predetto decreto legislativo.
6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e
relative opere civili strettamente connesse alla realizzazione e
gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle
infrastrutture autostradali e stradali esistenti per la cui
realizzazione siano gia' stati completati i procedimenti di
approvazione del progetto e di localizzazione in conformita' alla
normativa pro- tempore vigente, non si applicano le disposizioni del
Titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori
autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati.
7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le
caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti individua, entro il 31 dicembre 2012,
in ordine di priorita', anche sulla base dei risultati delle
verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2004, n. 139, le dighe per le quali sia necessaria e urgente la
progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o
miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o
richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione.
8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
d'intesa con le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano,
individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita' e sulla
base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi
dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il
concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, siano
necessari e urgenti l'adozione di interventi nonche' la rimozione dei
sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province
autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali
sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e
la conseguente necessita' ed urgenza della rimozione di sedimenti
accumulati nei serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio
definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione
dei suddetti interventi.
9. I concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione
d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di
gestione dell'invaso ai sensi dell'articolo 114, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro il
31 dicembre 2012 ad attuare gli interventi individuati ai sensi del
comma 8 del presente articolo, entro due anni dall'approvazione del
progetto di gestione.
10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta
anni, decorrenti dall'avvio degli invasi sperimentali di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1o
novembre 1959, n. 1363, i concessionari o i richiedenti la
concessione sono tenuti a presentare al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2012, il piano
di manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui all'articolo 93,
comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, per l'approvazione e l'inserimento in forma sintetica
nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della
diga.
11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6,
comma 4-bis, della legge 1o agosto 2002, n. 166, i concessionari o i
richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al predetto
Ministero, entro il 31 dicembre 2012, gli elaborati di consistenza
delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte
forzate, i relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione,
unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle condizioni di
sicurezza e sullo stato di manutenzione delle citate opere
dell'ingegnere designato responsabile ai sensi dell'articolo 4, comma
7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Il Ministero
integra il foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione
delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede,
d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla revisione
dei criteri per l'individuazione delle «fasi di allerta» di cui alla
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del
13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i documenti di protezione
civile per le finalita' di gestione del rischio idraulico a valle
delle dighe.
13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29
marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2004, n. 139, nonche' della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori
delle grandi dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale,
i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le
portate scaricate e derivate, secondo le direttive impartite dal
predetto Ministero.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita
poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e dei richiedenti
la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle
prescrizioni impartite nell'ambito dell'attivita' di vigilanza e
controllo sulla sicurezza; in tali condizioni puo' disporre gli
accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni
necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle dighe,
utilizzando a tale scopo le entrate provenienti dalle contribuzioni
di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, con obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti
inadempienti.
15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura
metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico
delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per
le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti
la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a
presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, i collaudi statici delle opere stesse redatti
ai sensi della normativa sopra indicata.».



Capo IV

Misure per lo sviluppo infrastrutturale



                               Art. 44 

Disposizioni in materia di appalti pubblici

1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei
lavoratori, nonche' la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione
delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro nella misura
minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro resta comunque disciplinata:
a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89,
comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e' abrogato.
3. L'articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi
contenute si applicano ai contratti stipulati successivamente alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai contratti
gia' stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 132, comma 3, e dell'articolo 169 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima
della medesima data; ai fini del calcolo dell'eventuale superamento
del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del
decreto-legge n. 70 del 2011, non sono considerati gli importi
relativi a varianti gia' approvate alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge.
4. All'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, le parole da: «ricevuti dalle Regioni» fino a:
«gestori di opere interferenti», sono sostituite dalle seguenti:
«pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente:
«10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri
2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero
01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari
sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti
preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le
disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.».
5. All'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28" sono
sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore a 100.000
euro". L'articolo 12 della legge 11 novembre 2011, n. 180, e'
abrogato .
6. All'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: «in caso di
fallimento dell'appaltatore», sono aggiunte le seguenti: «o di
liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso» e, dopo le
parole «ai sensi degli art. 135 e 136», sono aggiunte le seguenti: «o
di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252».
7. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di
appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie
imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed
economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti
funzionali.
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese
quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonche'
delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire
modalita' di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.».
8. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente:
«Art. 112-bis.
(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20
milioni di euro).
1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni
di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'art. 55
comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a
base di gara e' indetta una consultazione preliminare, garantendo il
contraddittorio tra le parti.
b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole «87; 88; 95; 96;»
sono inserite le seguenti: «112-bis;».
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure i
cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.



Capo IV

Misure per lo sviluppo infrastrutturale



                             Art. 44 bis 

Elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute

1. Ai sensi del presente articolo, per «opera pubblica incompiuta»
si intende l'opera che non e' stata completata:
a) per mancanza di fondi;
b) per cause tecniche;
c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
e) per il mancato interesse al completamento da parte del
gestore.
2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non
rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal
relativo progetto esecutivo, e che non risulta fruibile dalla
collettivita'.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche
incompiute.
4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato a livello
regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli
assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.
5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' eseguita
contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base
regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono
inserite sulla base di determinati criteri di adattabilita' delle
opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonche' di criteri che
indicano le ulteriori destinazioni a cui puo' essere adibita ogni
singola opera.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalita' di
redazione dell'elenco-anagrafe, nonche' le modalita' di formazione
della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche
incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe tenendo conto dello
stato di avanzamento dei lavori, ed evidenziando le opere prossime al
completamento.
7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene
conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e
alle regioni.



Capo IV

Misure per lo sviluppo infrastrutturale



                               Art. 45 

Disposizioni in materia edilizia (opere di urbanizzazione a scomputo,
materiali innovativi, approvazioni accordi di programma piano casa).

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti
equivalenti comunque denominati nonche' degli interventi in diretta
attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta
delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali
all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, e' a
carico del titolare del permesso di costruire e non trova
applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi
da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro
idoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme
parere dello stesso Consiglio.»;
b) all'articolo 59, comma 2, le parole «, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici,» sono eliminate.
3. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
4. All'articolo 4, comma 2, del piano nazionale di edilizia
abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2009, pubblicato della gazzetta ufficiale n. 191 del 19
agosto 2009, le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti».



Capo IV

Misure per lo sviluppo infrastrutturale



                               Art. 46 

Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale

1. Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di
collegamento tra i porti e le aree retro portuali, le autorita'
portuali possono costituire sistemi logistici che intervengono,
attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le regioni, le
province ed i comuni interessati nonche' con i gestori delle
infrastrutture ferroviarie.
2. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi in
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria, avendo
riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare distorsione della
concorrenza tra i sistemi portuali.
3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati
all'adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali per le
esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente, divengono
prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree.
4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema
logistico, il servizio doganale e' svolto dalla medesima
articolazione territoriale dell'amministrazione competente che
esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.



Capo IV

Misure per lo sviluppo infrastrutturale



                               Art. 47 

Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie

1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: «ferroviarie e stradali» sono sostituite dalle
seguenti: «ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse
strategico».
2. Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l'anno 2011 dal
bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di
servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in
applicazione della vigente normativa comunitaria.



Capo IV

Misure per lo sviluppo infrastrutturale



                               Art. 48 

Clausola di finalizzazione

1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono
riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della
eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con
apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e da trasmettere alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono stabilite le
modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione.
1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14
e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con le norme di
attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, sono definiti le modalita' di applicazione e gli effetti
finanziari del presente decreto per le Regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano.



Capo IV

Misure per lo sviluppo infrastrutturale



                               Art. 49 

Norma di copertura

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, di
cui, rispettivamente, all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 3,
comma 4, all'articolo 4, all'articolo 8, comma 4, all'articolo 9,
all'articolo 13, commi 13 e 20, all'articolo 15, all'articolo 16,
comma 1, all'articolo 18, comma 1, lettera b), all'articolo 20,
all'articolo 21, comma 5, all'articolo 24, comma 27, all'articolo 30,
commi 1 e 3 e all'articolo 42, comma 9, pari complessivamente a
6.882,715 milioni di euro per l'anno 2012, a 11.162,733 milioni di
euro per l'anno 2013, a 12.669,333 milioni di euro per l'anno 2014, a
13.048,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.330,928 milioni di
euro per l'anno 2016, a 13.838,228 milioni di euro per l'anno 2017, a
14.156,228 milioni di euro per l'anno 2018, a 14.466,128 milioni di
euro per l'anno 2019, a 14.778,428 milioni di euro per l'anno 2020, a
15.090,728 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.403,028 di euro per
l'anno 2022 e a 15.421,128 milioni di euro a decorrere dall'anno
2023, si provvede con quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Capo IV

Misure per lo sviluppo infrastrutturale



                               Art. 50 

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.



Capo IV

Misure per lo sviluppo infrastrutturale



                                                           Allegato 1 


Parte di provvedimento in formato grafico

Pubblicato in GURI n. 10 del 13 gennaio 2012 un comunicato di rettifica relativo al testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


COMUNICATO

Comunicato  di  rettifica  relativo  al  testo  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, coordinato con  la  legge  di  conversione  22
dicembre  2011,  n.  214,  recante:  «Disposizioni  urgenti  per   la
crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei   conti   pubblici».
(12A00377) 
 
 
    Nel  testo  coordinato  citato  in   epigrafe,   pubblicato   nel
Supplemento Ordinario  n.  276/L  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 300 del 27 dicembre 2011, alla pag. 92, prima  colonna,
all'articolo 22, comma 6,  tutto  il  comma  18-bis  deve  intendersi
integralmente e correttamente sostituito dal seguente: 
      «18-bis. I poteri di  indirizzo  in  materia  di  promozione  e
internazionalizzazione delle imprese  italiane  sono  esercitati  dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri.
Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di  promozione  e
internazionalizzazione delle imprese, anche per  quanto  riguarda  la
programmazione delle risorse, comprese quelle di  cui  al  comma  19,
sono assunte da  una  cabina  di  regia,  costituita  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  copresieduta  dai
Ministri degli affari esteri e dello sviluppo  economico  e  composta
dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso
designata, dal presidente della Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
camere di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  della
Confederazione generale dell'industria italiana, di  R.E.TE.  Imprese
Italia e dell'Associazione bancaria italiana;». 

________________

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2012 n. 117, la legge 18 maggio 2012 n. 62 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

________________

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2012 n. 2 "art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni".