Agenzia Entrate - chiarimenti su Aiuto alla Crescita Economica-ACE

Author: Thomas Hawk / photo on flickr L’eccedenza dell’agevolazione prevista dall'Aiuto alla Crescita Economica (ACE), l’incentivo alla capitalizzazione delle imprese introdotto dalla legge n. 214/2011, può essere utilizzata come credito d’imposta, non solo ai fini Ires, ma anche ai fini Irap. E' uno dei chiarimenti forniti dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 3 giugno 2015.

Aiuto alla Crescita Economica - ACE

L'obiettivo dell'Aiuto alla Crescita Economica, introdotto dalla legge n. 214/2011, è incentivare le imprese che si finanziano con capitale di rischio mediante una riduzione della imposizione sui redditi. In particolare, l’accesso all'ACE permette di dedurre dal reddito imponibile i capitali che vengono utilizzati per incrementare il patrimonio delle imprese, con lo scopo di favorire il finanziamento delle PMI mediante capitale proprio.

Possono fruire dell'incentivo fiscale anche le società estere che hanno trasferito la propria residenza in Italia, a partire dal periodo d’imposta in cui assumono la qualifica di soggetto residente. Sono invece escluse dall’agevolazione le società sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, anche se in questo ultimo caso il beneficio è escluso solo quando la procedura non è finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività, mentre è ammesso in caso di risanamento dell'impresa.

Circolare n. 21/E-2015

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 3 giugno 2015 fornisce una serie di chiarimenti in merito all'incentivo. In primo luogo, l’eccedenza dell’agevolazione ACE può essere utilizzata come credito d’imposta, non solo ai fini Ires, ma anche ai fini Irap.

In particolare, il contribuente che ha un’eccedenza ACE può riportarla nei periodi d’imposta successivi ai fini Ires o convertirla, in tutto o parzialmente, in credito d’imposta Irap, ma non potrà più riconvertire in eccedenza Ires la parte trasformata in credito d’imposta Irap e non utilizzata. Tale credito non può essere utilizzato in compensazione orizzontale e quindi non vale il limite generale di compensabilità pari a 700mila euro annui e quello che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro.

La circolare contiene precisazioni anche per quanto riguarda la disciplina antielusiva, che intende evitare che la stessa somma di denaro conferita accresca il capitale proprio di più società che fanno capo a una holding: onde evitare un’eccessiva penalizzazione nei confronti dei contribuenti esteri, anche se soggetti localizzati in paesi che non aderiscono ai protocolli di scambio di informazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate valuterà la possibilità di accogliere le istanze di disapplicazione in assenza di fenomeni di duplicazione del beneficio ACE.

I contribuenti che intendono presentare un’istanza di disapplicazione della disciplina possono farlo entro il 2 luglio 2015.

Infine, l'Agenzia fornisce chiarimenti anche per le società che quotano le azioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo. Tali società possono usufruire di un moltiplicatore del 40% da applicare all’incremento patrimoniale rilevante realizzato nell’esercizio di quotazione e nei due esercizi successivi rispetto all’esercizio precedente. In particolare, il primo periodo d’imposta in cui può essere applicata l’agevolazione maggiorata è costituito da quello in corso al 31 dicembre 2014, nel presupposto che questa decorrenza risulti compatibile con i risultati dell’iter dell’autorizzazione della Commissione europea.  

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Circolare Agenzia delle entrate n. 21/E del 3 giugno 2015

Photo credit: Thomas Hawk / Foter / CC BY-NC