Art Bonus - L. 106-2014: circolare Agenzia Entrate 24-E, le regole per usufruire del credito d'imposta
Con circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole di accesso al nuovo regime fiscale agevolato Art Bonus, il credito d’imposta per le donazioni a sostegno della cultura previsto dalla legge n. 106/2014, conversione del dl 83/2014.
Misura dell'incentivo
Il credito d'imposta, destinato alle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi in materia di cultura e spettacolo, è pari al 65% delle donazioni effettuate tra il 2014 e il 2015 e al 50% di quelle eseguite nel 2016.
La circolare n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che le erogazioni possono essere realizzate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, credito e prepagate, assegni bancari e circolari e devono essere dirette a:
- la manutenzione, la protezione e il restauro di beni culturali pubblici (anche gestiti da soggetti concessionari o affidatari),
- il sostegno di istituti e luoghi della cultura pubblici,
- la realizzazione di nuove strutture e il restauro o il potenziamento di quelle esistenti.
Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono ottenere il credito d'imposta fino al 15% del reddito imponibile e sfruttarlo in dichiarazione dei redditi. Per le imprese, invece, l'incentivo è riconosciuto fino al 5 per mille dei ricavi e può essere utilizzato con la compensazione in F24.
All'Art Bonus non si applica il tetto dei 250mila euro solitamente previsto per i crediti d’imposta: dell'incentivo si può usufruire annualmente senza alcun limite quantitativo, né si applica il limite generale di compensabilità di crediti d’imposta e contributi, pari a 700mila euro a decorrere dal primo gennaio 2014.
Tempi
L'Agenzia delle Entrate spiega, inoltre, che il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo, con la possibilità di usufruire della prima quota nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui hanno effettuato l’erogazione per le persone fisiche e gli enti non commerciali e a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui hanno eseguito le erogazioni nel caso delle imprese.
L'eventuale quota annuale inutilizzata può essere portata nelle dichiarazioni degli anni successivi dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali e può essere compensata nei periodi di imposta successivi dalle imprese.
Beneficiari delle erogazioni liberali
Quanto ai beneficiari delle erogazioni, infine, questi sono tenuti a comunicare ogni mese al Ministero dei beni e delle attività culturali l’ammontare delle donazioni ricevute e a pubblicare gli importi e i loro usi in un’apposita sezione dei propri siti web istituzionali.
Links
Circolare n. 24/E del 31 luglio 2014
Photo credit: Philippe Clabots / Foter / Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)