MEF: Fondo indennizzo risparmiatori
Descrizione
Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori danneggiati da banche e loro controllate istituito dalla legge di Bilancio 2019.
Il Fondo è dedicato ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
I risparmiatori ammessi al Fondo sono:
- persone fisiche,
- imprenditori individuali, anche agricoli, e coltivatore diretti,
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale,
- microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Nello specifico, possono richiedere l’indennizzo del FIR:
- i risparmiatori in possesso degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione, alla data del provvedimento di messa in liquidazione della banca che li ha emessi, i quali successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari;
- i successori per causa di morte dei risparmiatori che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari;
- i familiari dei risparmiatori, in particolare coniuge, soggetto legato da unione civile, convivente more uxorio o di fatto, parenti entro il secondo grado, che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione dai risparmiatori a seguito di trasferimento a titolo particolare con atto tra vivi dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari.
La dotazione iniziale del Fondo è pari a 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
L’indennizzo è determinato nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100mila euro per ciascun avente diritto. Dall’ammontare sono detratti gli eventuali importi ricevuti in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di rimborso o risarcimento.
Per le obbligazioni subordinate che non hanno beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà, l’indennizzo è determinato nella misura del 95% del loro costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100mila euro per ciascun avente diritto. Anche in questo caso dall'importo sono detratti eventuali altri risarcimenti ricevuti.
Le domande di indennizzo, corredate di idonea documentazione, devono essere inviate esclusivamente in via telematica entro il termine di 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione del decreto attuativo del MEF nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quindi dal 22 agosto 2019 al 17 febbraio 2020.
Le istanze devono essere presentate utilizzando i moduli informatici compilabili tramite l'apposita piattaforma informatica accessibile all’indirizzo internet https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it e gestita da Consap S.p.a.
Per maggiori informazioni consultare i Link.