Lombardia - Anticipazione sociale
Descrizione
Avviso a favore dei lavoratori interessati da misure di ammortizzatore sociale.
Con Dds n. 1051 del 2 febbraio 2017, pubblicato sul Bur n. 6 dell'8 febbraio 2017, è stato prorogato l'avviso al 2017 ed è stata approvata una comunicazione ai lavoratori.
L’Iniziativa è destinata ai lavoratori occupati presso unità produttive ubicate in Lombardia, con esclusione del territorio della Provincia di Milano (già interessato da analoghe misure locali), posti in C.I.G.S. o in C.I.G.D., ai quali il datore di lavoro non anticipa l’indennità avendo chiesto l’erogazione dei trattamenti con la modalità del pagamento diretto da parte di INPS.
L’Iniziativa intende sostenere tali lavoratori per il periodo che intercorre fra la presentazione, da parte delle aziende, delle domande tendenti ad ottenere la concessione dell’ammortizzatore sociale e la ricezione delle indennità erogate dall’Istituto di Previdenza Sociale.
Il sostegno ai lavoratori avverrà mediante l’anticipazione delle indennità di cassa (di seguito, per brevità, l’anticipazione sociale) relative al periodo decorrente dallo scorso settembre 2014 attraverso l’apertura di credito in un apposito conto corrente, con disponibilità crescente in frazioni mensili.
Possono beneficiare dell’Iniziativa i lavoratori che siano occupati presso unità produttive ubicate in Lombardia, con esclusione del territorio della Provincia di Milano (già interessato da analoghe misure locali), che siano sospesi in C.I.G.S. (intervento straordinario di integrazione salariale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223) o in C.I.G.D. (trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, così come disciplinato da ultimo dall’art. 2, comma 64, della legge 28 giugno 2012, n. 92) con sospensioni a zero ore o ad orario ridotto e/o a rotazione.
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Con Dduo n. 2181 del 23 marzo 2016, pubblicato sul Bur n. 14 del 6 aprile 2016, sono state approvate le modalità per aderire all'edizione 2016 dell'avviso, le quali si applicano alle domande di anticipazione presentate a partire dal 22 aprile 2016.
Possono beneficiare dell’Iniziativa i lavoratori che siano occupati presso unità produttive ubicate in Lombardia, con esclusione del territorio della Città metropolitana(già interessato da analoghe misure locali), che siano sospesi in C.I.G.S. (intervento straordinario di integrazione salariale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223) o in C.I.G.D. (trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, così come disciplinato da ultimo dall’art. 2, comma 64, della legge 28 giugno 2012, n. 92) con sospensioni a zero ore o ad orario ridotto e/o a rotazione.
In riferimento alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a zero ore (C.I.G.S.), le domande dovranno essere presentate nel rispetto dei requisiti di seguito indicati:
- forma tecnica: apertura di credito a tempo determinato in conto corrente con disponibilità crescente in frazioni mensili, per un massimo di n. 7 e disponibilità crescente in frazioni mensili di n. 3 per l’ipotesi di anticipazioni sociali di mensilità arretrate;
- importo massimo: euro 850 mensili, fatta salva l’ipotesi di anticipazione sociale di mensilità arretrate, il cui importo mensile potrà superare l’importo massimo predetto;
- importo in linea capitale finanziabile: fino all’80% (ottanta per cento) della retribuzione mensile percepita in servizio, al netto degli oneri sociali e fiscali, fermo restando che, in nessun caso, il finanziamento potrà eccedere la soglia di complessivi € 5.950
- modalità di presentazione: tramite apposita piattaforma operativa.
In riferimento alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga, i lavoratori sospesi, alternativamente, o a zero ore oppure a orario ridotto/a rotazione che presentano la domanda a partire dal 20 maggio 2015, accedono all’anticipazione nel rispetto dei requisiti di seguito indicati:
- forma tecnica: apertura di credito a tempo determinato in conto corrente con disponibilità crescente in frazioni mensili, per un massimo di n. 5. Il lavoratore potrà richiedere l’anticipazione solo nel caso in cui abbia già fruito di C.I.G.D. per un minimo di 3 mesi successivamente al 1 settembre 2014 e, in caso di C.I.G.D. ad orario ridotto e/o a rotazione, per un minimo di 60 ore di cassa per ciascun mese.
- importo massimo dell’anticipazione per la C.I.G.D. a zero ore: euro 850 mensili;
- importo dell’anticipazione per la C.I.G.D. ad orario ridotto e/o a rotazione: euro 300 forfettari mensili;
- importo in linea capitale finanziabile: fino all’80% (ottanta per cento) della retribuzione mensile percepita in servizio, al netto degli oneri sociali e fiscali, fermo restando che, in nessun caso, il finanziamento potrà eccedere rispettivamente la soglia di complessivi € 4.250,00 (quattromiladuecentocinquanta/00) per la fattispecie di C.I.G.D. a zero ore e € 1.500 per quella di C.I.G.D. ad orario ridotto e/o a rotazione;
- modalità di presentazione: tramite apposita piattaforma operativa.
L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS delle somme dovute dal lavoratore, che avrà effetto solutorio del debito maturato, e, comunque, non potrà avere durata superiore a 12 mesi. In caso d’inadempimento da parte del lavoratore, entro 60 giorni dalla scadenza, la Banca invierà a quest’ultimo l’intimazione al pagamento tramite lettera raccomandata a/r contenente la diffida al pagamento di ogni somma dovuta, per capitale, interessi e altri accessori. Trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell’intimazione senza che l’obbligo sia stato integralmente adempiuto, la Banca potrà richiedere a Finlombarda S.p.A. l’intervento del Fondo Anticipazione Sociale, la cui garanzia opererà conformemente alla disciplina convenzionalmente pattuita da Finlombarda S.p.A. con le Banche aderenti.
L’anticipazione sociale sarà erogata al tasso di miglior favore reso noto da ciascun istituto bancario e comunque entro il limite del 2% annuo, senza commissioni e altri oneri a carico del lavoratore, ad eccezione di quelli eventualmente imposti dalla legge.
L’Iniziativa è operativa nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente comunicazione sul BURL e il 31 dicembre 2015 o, se anteriore, la data in cui sia stato reso noto sulla apposita piattaforma operativa il raggiungimento dell’Importo Massimo Garantito, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere con le Banche aderenti.
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Con Dduo n. 2181 del 23 marzo 2016, pubblicato sul Bur n. 14 del 6 aprile 2016, sono state approvate le modalità per aderire all'edizione 2016 dell'avviso, le quali si applicano alle domande di anticipazione presentate a partire dal 22 aprile 2016.
Il sostegno ai lavoratori avverrà mediante l’anticipazione delle indennità di cassa (di seguito, per brevità, l’“anticipazione sociale”) relative al periodo decorrente dallo scorso settembre 2015 attraverso l’apertura di credito in un apposito conto corrente, con disponibilità crescente in frazioni mensili.
In riferimento alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a zero ore (C.I.G.S.), le domande dovranno essere presentate nel rispetto dei requisiti di seguito indicati:
- (i) forma tecnica: apertura di credito a tempo determinato in conto corrente con disponibilità crescente in frazioni mensili, per un massimo di n. 7 (sette) e disponibilità crescente in frazioni mensili di n. 3 (tre) per l’ipotesi di anticipazioni sociali di mensilità arretrate;
- (ii) importo massimo: euro 850 mensili, fatta salva l’ipotesi di anticipazione sociale di mensilità arretrate, il cui importo mensile potrà superare l’importo massimo predetto;
- (iii) importo in linea capitale finanziabile: fino all’80% (ottanta per cento) della retribuzione mensile percepita in servizio, al netto degli oneri sociali e fiscali, fermo restando che, in nessun caso, il finanziamento potrà eccedere la soglia di complessivi € 5.950;
- (iv) modalità di presentazione: tramite apposita piattaforma operativa.
In riferimento alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga, i lavoratori sospesi, alternativamente, o a zero ore oppure a orario ridotto/a rotazione che presentano la domanda a partire dal 28 aprile 2016, accedono all’anticipazione nel rispetto dei requisiti di seguito indicati:
- (v) forma tecnica: apertura di credito a tempo determinato in conto corrente con disponibilità crescente in frazioni mensili, per un massimo di n.3 (tre). Il lavoratore potrà richiedere l’anticipazione solo nel caso in cui abbia già fruito di C.I.G.D. per un minimo di 1 mese successivamente al 1 settembre 2015 e, in caso di C.I.G.D. ad orario ridotto e/o a rotazione, per un minimo di 60 ore di cassa per ciascun mese.
- (vi) importo massimo dell’anticipazione per la C.I.G.D. a zero ore: euro 850 mensili;
- (vii) importo dell’anticipazione per la C.I.G.D. ad orario ridotto e/o a rotazione: euro 300 forfettari mensili;
- (viii) importo in linea capitale finanziabile: fino all’80% (ottanta per cento) della retribuzione mensile percepita in servizio, al netto degli oneri sociali e fiscali, fermo restando che, in nessun caso, il finanziamento potrà eccedere rispettivamente la soglia di complessivi €.2.550 per la fattispecie di C.I.G.D. a zero ore e €.900 per quella di C.I.G.D. ad orario ridotto e/o a rotazione;
- (ix) modalità di presentazione: tramite apposita piattaforma operativa.
I lavoratori dovranno presentare domanda ad uno degli istituti bancari aderenti mediante la apposita piattaforma operativa avvalendosi del supporto operativo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. A tal fine, i lavoratori dovranno recarsi, a partire dal 20 maggio 2015, presso uno degli sportelli sindacali indicati nell’Allegato A (vedi Links).
I criteri di accesso all’anticipazione sociale introdotti per i lavoratori in C.I.G.D. si applicano con riferimento ai periodi di sospensione dal lavoro a partire dal 1° settembre 2014.
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Con Dgr n. X/4659 del 23 dicembre 2015 l'avviso è stato prorogato fino al 31 dicembre 2016. Il Fondo per l’anticipazione sociale, a partire dal 1 gennaio 2016, è rideterminato in Euro 1.500.000
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Con Dduo n. 2181 del 23 marzo 2016, pubblicato sul Bur n. 14 del 6 aprile 2016, sono state approvate le modalità per aderire all'edizione 2016 dell'avviso, le quali si applicano alle domande di anticipazione presentate a partire dal 22 aprile 2016.
Al fine di fruire dell’anticipazione sociale, i lavoratori dovranno presentare domanda ad uno degli istituti bancari aderenti mediante la apposita piattaforma operativa avvalendosi del supporto operativo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. A tal fine, i lavoratori dovranno recarsi, a partire dal 28 aprile 2016, presso uno degli sportelli sindacali indicati nell’Allegato A della comunicazione (vedi Links).
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Con Dds n. 1051 del 2 febbraio 2017, pubblicato sul Bur n. 6 dell'8 febbraio 2017, è stato prorogato l'avviso al 2017 ed è stata approvata una comunicazione ai lavoratori. I contenuti della comunicazione ai lavoratori si applicano alle domande di anticipazione presentate a partire dal 13 aprile 2017.
La Banca sarà tenuta a svolgere l’istruttoria di merito creditizio nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro 15 giorni dalla richiesta del lavoratore.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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Con circolare n. 8 del 6 aprile 2016 è stato rideterminato l'ammontare delle risorse disponibili a partire dal 1° gennaio 2016 (1.500.000 euro).