Lombardia: contributi per l’acquisto dell’abitazione principale - Anno 2014
Descrizione
Avviso per l’erogazione di contributi per l’acquisto della prima casa.
Regione Lombardia, a mezzo della società finanziaria Finlombarda S.p.a., agevola le giovani coppie, le gestanti sole, i genitori soli con uno o più figli minori a carico e i nuclei familiari con almeno tre figli nell’acquisto dell’abitazione principale assegnando un contributo finalizzato all’abbattimento del tasso di interesse (TAN – Tasso annuo Nominale) del mutuo in misura massimo a due punti percentuali ( 2%) per i primi cinque (5) anni di durata del finanziamento (comunque la percentuale di contributo non può superare la misura del tasso di riferimento).
Possono richiedere il contributo le seguenti tipologie di nuclei familiari:
- Giovani coppie,
- Gestante sola,
- Genitore solo con uno o più figli minori a carico,
- Nuclei familiari con almeno tre figli.
Per beneficiare dell’agevolazione i nuclei familiari devono:
- Aver acquisito con atto notarile l’alloggio da terzi a titolo oneroso (sono pertanto escluse ad esempio donazioni, lasciti, eredità) tra il 1 giugno 2012 e il 30 giugno 2015: in questo caso fa fede la data di stipula dell’atto notarile di acquisto, registrato o in corso di registrazione a cura del notaio;
- Aver stipulato con banca convenzionata entro il 30 giugno 2015 un contratto di mutuo o di finanziamento di durata non inferiore a venti (20) anni;
- Aver presentato/presentare la domanda per trasferire la residenza nell’alloggio oggetto di agevolazione, entro sei (6) mesi dalla data di acquisto dell’alloggio;
- Avere un Indice di Situazione Economica Equivalente (ISEE) non inferiore a 9.000 e non superiore a euro 40.000, calcolato sull’ultima dichiarazione utile e sui patrimoni posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della domanda. Tenuto conto delle vigenti norme di vigilanza, la banca potrà erogare il finanziamento a seguito di una valutazione positiva del merito di credito dell’operazione di mutuo;
- Non avere usufruito di altre agevolazioni dallo stesso ente per le stesse finalità previste da questo contributo;
- Non possedere altro alloggio adeguato nel territorio della Regione Lombardia. Per adeguato si intende un alloggio avente un numero di vani abitabili pari al numero dei componenti del nucleo familiare, escludendo dal calcolo cucina, servizi igienici e vani accessori. E’ considerato adeguato un alloggio con cinque o più vani indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo. In caso di comproprietà con altri soggetti non appartenenti al nucleo familiare, i vani abitabili vanno considerati nella stessa percentuale della proprietà. E’ comunque considerato non adeguato un alloggio gravato da usufrutto o altro diritto reale, o dichiarato inagibile dalle autorità competenti;
- Essere residenti in Regione Lombardia alla data di presentazione della domanda.
L’alloggio deve:
- Avere le caratteristiche oggettive che consentano di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per l’abitazione principale. Tali caratteristiche devono risultare dall’atto di acquisto (rogito) o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare all’atto della richiesta;
- Essere di proprietà di uno o più componenti il nucleo familiare;
- Avere un prezzo di acquisto non superiore all’importo complessivo di euro 280.000 comprensivo di imposta sul valore aggiunto. Nell’atto di acquisto (rogito) devono essere distinti i prezzi relativi all’alloggio e all’autorimessa;
- Essere situato nel territorio della Regione Lombardia;
Il mutuo o finanziamento deve:
- Essere intestato ad uno o più componenti il nucleo familiare;
- Essere stipulato entro il 30 Giugno 2015 con una delle banche / intermediari finanziari convenzionati con Finlombarda. Nel caso di accollo di mutuo già gravante sull’immobile intestato al precedente titolare dell’immobile stesso, si considera, come data di stipula, la data dell’atto notarile di accollo per:
- L’importo frazionato, se il titolare precedente è impresa o cooperativa;
- Il capitale residuo, se il titolare precedente è un privato;
- Avere una durata non inferiore a venti anni;
- Essere stato acceso esclusivamente per l’alloggio oggetto del contributo;
- Essere stato concesso per un valore non inferiore al cinquanta (50%) del valore dell’alloggio rilevabile dal rogito;
Il contributo è erogato secondo l’ordine di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse. Qualunque sia il maggior importo del corrispondente contratto di mutuo o finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una importo di finanziamento massimo pari a 150.000 Euro.
Il contributo è determinato, sull’importo del finanziamento ammesso al contributo, quale quota parte degli interessi. Per la quota del finanziamento ammessa al Contributo, il Contributo stesso prevede l’abbattimento del tasso di interesse di riferimento europeo nella misura massima di 200 punti base per anno e per i primi cinque anni di durata del mutuo. L’Intervento finanziario non sarà comunque superiore al TAN (comprensivo di tasso base Euribor/IRS più spread).Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, la determinazione del Contributo avviene sulla base di un piano di ammortamento di durata di venti anni a rate costanti di capitale con periodicità semestrale calcolato al tasso di riferimento europeo in vigore alla data di delibera del mutuo.
La misura del tasso di riferimento, in conformità con le disposizioni dell’Unione Europea, è resa pubblica sul seguente sito internet: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
Il Contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di cinque anni. Il Contributo è erogato, per il tramite di Finlombarda, in unica soluzione alle banche / intermediari finanziari.
Il Contributo sarà attualizzato al tasso di riferimento europeo vigente alla data di delibera del mutuo o finanziamento da parte della banca.
L’erogazione del Contributo avverrà in seguito alla verifica, effettuata da Finlombarda, dei requisiti per accedere al Contributo. L’attività istruttoria da parte di Finlombarda avverrà di massima entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione da parte della banca. Se, al momento di presentazione della domanda, i beneficiari non hanno ancora contratto matrimonio e/o trasferito la residenza, l’erogazione del contributo avverrà nei 60 giorni successivi alla trasmissione tramite la banca delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione. Infine, nel caso in cui i beneficiari abbiano già effettuato il pagamento di una o più rate, la banca/intermediario finanziario provvederà a ridurre gli oneri finanziari come sopra indicato a partire dalla prima rata successiva all’erogazione del contributo e per i cinque anni successivi.
La richiesta di contributo può essere presentata dal 16 giugno 2014 al 4 settembre 2015 presso gli sportelli di una delle banche/intermediari finanziari convenzionati con Finlombarda.
L’elenco degli istituti bancari convenzionati aggiornato è disponibile sul sito internet di Regione Lombardia, sul sito internet di Finlombarda e sul sito internet di ABI.
Finlombarda procede a un controllo, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sostitutive dell’atto di notorietà rese nella domanda.
Per maggiori informazioni consultare i Links.