Che cosa è il regime "de minimis"?
Il de minimis individua gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza passare per la notifica preventiva alla Commissione europea, in quanto si ritiene che per il loro importo contenuto non abbiano impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno. Il 13 dicembre la Commissione ha adottato un nuovo regolamento de minimis e un nuovo regolamento de minimis SIEG, approdati in Gazzetta ufficiale europea il 15 dicembre e in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2030.
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In base all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea gli Stati membri devono notificare alla Commissione tutti gli aiuti di Stato e possono attuarli solo dopo l'approvazione di Bruxelles. Il Regolamento di delega UE sugli aiuti di Stato, tuttavia, permette alla Commissione di dichiarare alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato unico e quindi esenti dall’obbligo di notifica preventiva. Tali aiuti sono oggetto dei regolamenti in materia di aiuti di Stato di modesta entità (de minimis) e di esenzione per categoria di aiuto (GBER - General Block Exemption Regulation, ABER - Agricultural Block Exemption Regulation e FIBER - Fishery block exemption regulation).
Per quanto riguarda gli aiuti di importanza minore, quelli appunto definiti dalla UE de minimis, questi sono aiuti di importo limitato che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Di seguito ripercorriamo le evoluzioni della normativa, fino all'adozione dei nuovi Regolamenti de minimis e de minimis SIEG per il periodo 2024-2030, pubblicati in Gazzetta ufficiale europea il 15 dicembre.
Regolamento de minimis, la soglia massima sale a 300mila euro in tre anni
Con il regolamento sugli aiuti de minimis n. 1998/2006, valido per il periodo 2007-2013, la Commissione europea ha raddoppiato il massimale degli importi degli aiuti dispensati dalla notifica ex ante a Bruxelles dalla precedente soglia di 100mila a 200mila euro per ciascuna impresa, per ciascun periodo di tre anni.
Per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorre infatti sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).
Il regolamento CE 1998/2006 ha incluso nel de minimis, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche le imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e dei trasporti, precisando tuttavia che nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi è comunque escluso l'acquisto di veicoli ed è previsto un importo massimo degli aiuti di 100mila euro per impresa beneficiaria in tre anni.
La disciplina degli aiuti di importanza minore è stata successivamente aggiornata dal regolamento de minimis n. 1407/2013, che ha sostituito il precedente regolamento n. 1998/2006 (confermando però il massimale di 200mila euro in tre anni e quello ridotto a 100mila euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi) e che ha stabilito che le società che si trovano in difficoltà finanziarie non sono più escluse dal campo di applicazione del de minimis.
Tale regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2014, scade il 31 dicembre 2023. E' in vista di questa scadenza che nel giugno 2022 la Commissione europea ha avviato il processo per la revisione del regolamento de minimis, anche attraverso una consultazione pubblica, nel novembre 2022, che ha visto 101 contributi da parte degli stakeholder dei 27 Stati membri.
Il risultato di questo processo è il nuovo regolamento de minimis adottato il 13 dicembre 2023, che innalza da 200mila a 300mila euro l’importo massimo degli aiuti di importanza minore che un'impresa può ottenere nell’arco di tre anni e introduce l'obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o dell'UE a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di rendicontazione per le imprese.
L'entrata in vigore del nuovo de minimis è prevista per il 1° gennaio 2024, fino al 31 dicembre 2030.
Aggiornato anche il de minimis SIEG
Contestualmente al regolamento de minimis, nella giornata del 13 dicembre la Commissione europea ha adottato anche il nuovo regolamento de minimis SIEG che disciplina l’esenzione dall’applicazione delle norme europee in materia di aiuti di Stato per gli interventi di sostegno finanziario riconosciuti ad una impresa a titolo di compensazione per la fornitura di Servizi di interesse economico generale.
Anche il regolamento de minimis SIEG n. 360/2012 scade infatti il 31 dicembre 2023 e la Commissione ha avviato il processo di revisione delle attuali norme nel dicembre 2022, lanciando anche una cosultazione pubblica, nell'aprile 2023, che ha ricevuto 43 contributi.
Consulta il Regolamento n. 360/2012 De minimis SIEG
Con la nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030, l’importo complessivo degli aiuti de minimis che possono essere concessi a un'impresa che fornisce Servizi di interesse economico generale sale da 500mila euro a 750mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Anche per i SIEG si introduce l'obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o dell'UE a partire dal 1° gennaio 2026, al fine di ridurre gli obblighi di rendicontazione per le imprese.
De minimis agricolo, pesca e acquacoltura
Discorso a parte per quanto riguarda la produzione primaria di prodotti agricoli, la pesca e l'acquacoltura.
Il regolamento n. 1408/2013 circa gli aiuti de minimis nel settore agricolo ha stabilito una soglia di 15mila euro per impresa nell’arco di tre esercizi finanziari, soglia poi elevata a 20mila euro dal regolamento di modifica n. 2019/316, in vigore dal 14 marzo 2019. Qualora un paese non spenda oltre il 50% della dotazione totale di aiuti nazionali per un particolare settore agricolo, inoltre, è possibile aumentare ulteriormente il massimale degli aiuti de minimis per azienda agricola fino a 25mila euro. L'operatività del de minimis agricolo, inizialmente prevista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, è stata estesa dal regolamento n. 2019/316 fino al 31 dicembre 2027.
Quanto a pesca e acquacoltura, insieme alla revisione dei regolamenti ABER e FIBER (cioè il regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo e il regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca) e ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nel dicembre 2022 la Commissione UE ha prorogato il regolamento de minimis pesca fino al 31 dicembre 2023.
Il regolamento è stato poi aggiornato con un nuovo testo, che è entrato in vigore a fine ottobre di quest'anno ed è operativo fino al 2029, che prevede:
- l'aumento del massimale per impresa nell'arco di tre anni, da 30mila a 40mila euro,
- l'istituzione di un registro nazionale centrale;
- l'esclusione della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di pesca e acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento de minimis generale;
- il ricalcolo dei cosiddetti "massimali nazionali", ossia gli importi cumulativi massimi degli aiuti de minimis che possono essere assegnati per Stato membro, sulla base di dati più recenti relativi alla sola produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- l'autorizzazione eccezionale di alcune operazioni escluse dal campo di applicazione del regolamento de minimis sulla pesca per le sole regioni ultraperiferiche dell'UE.
Per approfondire: Prorogato il de minimis pesca e acquacoltura. Come cambiano gli aiuti di Stato
Impresa unica
Comune ai diversi regolamenti è il concetto di impresa unica.
Ai fini delle norme in materia di concorrenza, si legge nei regolamenti, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.
Nello specifico si intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo:
- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Per approfondire: Tutti i regolamenti UE su fondi strutturali e aiuti di Stato