DL Ambiente: in GURI le disposizioni per la tutela ambientale

Foto di Tim Mossholder da UnsplashDopo il via libera del Senato e della Camera, arriva in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Ambiente 153-2024. Le disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese sono quindi ufficialmente entrate in vigore oggi, 17 dicembre. 

Aree idonee, il governo non eserciterà i poteri sostitutivi

La legge 13 dicembre 2024 n. 191 di conversione del DL n. 153-2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre. La norma contiene le "disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei provvedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico". 

Tra i passaggi fondamentali della legge 191/2024, le “disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti”, per cui è previsto il divieto di conferimento di permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi (ovvero di concessioni petrolifere) sul territorio nazionale e a mare. Particolarmente rilevanti anche le disposizioni relative alla gestione della crisi idrica, per cui sono introdotte alcune modifiche al Testo Unico Ambientale. Da ricordare, in particolare, il ricorso al termine “riuso”, ovvero il riciclaggio delle acque reflue trattate per fini diversi da quelli del loro utilizzo iniziale.

Nel corso del passaggio parlamentare, oltre alla proposta legata al Piano Mattei, il provvedimento si è arricchito di alcune importanti novità, ora contenute nella legge. Tra queste, modifiche relative ai procedimenti di valutazione ambientale (VIA), alcune novità in merito agli interventi per la transizione energetica dei siti di demanio militare sul territorio nazionale e altre ancora legate allo stoccaggio di gas da parte del GSE. Tra le proposte bocciate, invece, vale la pena menzionare quella avanzata da Fratelli d’Italia che introduceva la possibilità di aprire ai privati l’ingresso nelle società in house pubbliche che gestiscono il servizio idrico integrato

Vediamo dunque cosa prevede il DL Ambiente, dopo il passaggio in Parlamento. 

Il DL Ambiente e le procedure di valutazione ambientale

L’articolo relativo ai procedimenti di valutazione ambientale e - in particolare - allo snellimento dei processi tramite cui vengono trattate le numerose istanze da sottoporre alle Commissioni di valutazione ambientale VIA-VAS e PNRR-PNIEC, mantiene la struttura iniziale, ma prevede anche alcune modifiche. 

Anzitutto, la legge di conversione del DL Ambiente ha previsto che il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - in collaborazione con il Ministro della Cultura e con il Ministro delle Infrastrutture - definisca con un decreto l’elenco dei progetti considerati prioritari per il PNIEC. Progetti già inseriti in un elenco preliminare presentato nel testo approvato, che comprende interventi strategici come:

  • impianti di accumulo idroelettrico tramite pompaggio, anche ripristinando invasi esistenti;
  • opere per lo stoccaggio e la cattura della CO2, oltre alla conversione di impianti industriali in bioraffinerie;
  • nuovi impianti per la produzione di idrogeno verde e fonti rinnovabili;
  • ampliamento e miglioramento di impianti eolici e solari;
  • progetti di grandi dimensioni, come centrali fotovoltaiche di almeno 50 MW e parchi eolici di almeno 70 MW.

In secondo luogo, sempre in merito alle procedure di VIA, è previsto che i progetti di competenza statale e regionale siano sottoposti a verifica di assoggettabilità compatibilmente con la normativa sulle rinnovabili. Inoltre, i proponenti di impianti come quelli fotovoltaici o a biometano dovranno allegare una dichiarazione che certifichi la disponibilità dei terreni necessari, semplificando l’iter burocratico senza rinunciare alle garanzie di legge. 

Per quanto riguarda un’altra procedura, l’AIA (autorizzazione integrata ambientale), la norma specifica invece che deve occuparsene il competente direttore generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). 

Altre novità riguardano le Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, responsabili della valutazione dei progetti, che disporranno di una struttura operativa rafforzata, potendo contare ad esempio su ulteriori risorse della Guardia di Finanza. Il nuovo personale sarà impiegato principalmente per affrontare il carico di lavoro sempre maggiore legato ai progetti del PNRR e del PNIEC. 

Da sottolineare infine, sempre nell’ottica di snellire il lavoro delle Commissioni di valutazione, la proroga dello svolgimento in videoconferenza per le attività istruttorie fino al 30 giugno 2026 e la possibilità concessa al MASE di avvalersi del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l’analisi di progetti specifici, migliorando la capacità di valutazione e la gestione tecnica. 

Il DL Ambiente e la transizione energetica nei siti militari

La legge n. 191 del 13 dicembre 2024 introduce anche significative novità in materia di transizione energetica nei siti militari italiani, puntando ad una semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative. La misura prevede, infatti, che il Ministero della Difesa possa elaborare un programma nazionale per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare, includendo la possibilità di installare anche impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre, al fine di garantire una maggiore rapidità nell’approvazione di questi interventi, le procedure di valutazione ambientale saranno gestite dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e potranno avvalersi del “fast track”, ossia un iter accelerato per i progetti legati al PNRR. In ultimo, la legge prevede la scelta di effettuare anche la VAS (valutazione strategica) oltre alla VIA, con l’obiettivo di esaminare in modo più flessibile i progetti. 

Stoccaggio del gas: il ruolo del GSE e le modifiche ai termini

La nuova norma introduce importanti novità per la gestione delle riserve di gas naturale in Italia, una strategia cruciale adottata dall’articolo 5-bis del D.L. n. 50/2022 in risposta al conflitto tra Russia e Ucraina. Le modifiche apportate puntano a garantire maggiore flessibilità e sostenibilità finanziaria per il sistema di stoccaggio gestito dal GSE, responsabile di una funzione strategica per la sicurezza energetica del Paese, in un contesto di volatilità dei prezzi e incertezze geopolitiche

In particolare, il testo fa slittare il termine per la vendita del gas acquistato dal GSE come "riempimento di ultima istanza", ossia per assicurare le riserve minime necessarie, dal 15 ottobre 2024 a un termine successivo stabilito attraverso un futuro atto di indirizzo del MASE. Un’ulteriore modifica riguarda invece la dilazione del rimborso del prestito infruttifero concesso dallo Stato al GSE per finanziare l’acquisto di gas destinato allo stoccaggio (che può raggiungere un valore massimo di 4 miliardi di euro). Inizialmente, la restituzione doveva avvenire entro il 20 dicembre 2022, termine poi prorogato al 10 dicembre 2024 e ora slittato al 10 dicembre 2027.

Nuove regole per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti

Per quanto concerne la gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti, il provvedimento introduce modifiche significative al Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006), al fine di rendere il sistema più equo e trasparente. Ad esempio, vengono specificate le modalità con cui ripartire i costi derivanti dagli obblighi di servizio universale per attività residuali o di interesse generale svolte dal CONAI (Consorzio nazionale imballaggi) e dai consorzi di filiera. Secondo il testo, il riparto avverrà tra consorzi di filiera e sistemi autonomi, considerando esclusivamente i costi netti e previa verifica da parte di un esperto indipendente (nominato dalle parti o dal MASE). Le parti interessate dovranno inoltre sottoscrivere accordi specifici per ciascun materiale d’imballaggio, rispettando principi di proporzionalità, efficienza e tutela della concorrenza. Qualora non si raggiunga un’intesa entro 120 giorni, il MASE potrà intervenire direttamente, in collaborazione con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). 

Questa misura risponde a una carenza normativa sottolineata dal Consiglio di Stato, che aveva evidenziato la necessità di un meccanismo chiaro per ripartire i costi del servizio pubblico, fondamentale per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Altra modifica al Codice dell’Ambiente è quella che amplia le funzioni del CONAI in merito alla raccolta dati.

Sempre in tema di gestione dei rifiuti, vi sono poi altre due novità che riguardano da un lato la qualificazione dei materiali accidentalmente pescati, e dall’altro i criteri per il conferimento in discarica

Per quanto riguarda la prima novità, vengono perfezionate le disposizioni della cosiddetta legge “Salva Mare” (legge n. 60/2022), definendo i criteri e le modalità per stabilire quando le plastiche e gli altri materiali raccolti accidentalmente in mare o in acque interne cessano di essere considerati rifiuti. L’obiettivo è di favorire il recupero di questi materiali, rendendoli compatibili con il modello dell’economia circolare e promuovendo la tutela dell’ecosistema acquatico. 

Relativamente ai valori limite per i rifiuti da collocare in discarica, la legge interviene sulle deroghe temporali ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, regolati dal decreto legislativo n. 36/2003. Le modifiche principali riguardano, in particolare, l’estensione dei termini delle deroghe, prorogati al 31 dicembre 2027, e le condizioni più stringenti che saranno applicate dal 1° gennaio 2028 (invece che dal 1° luglio 2022). Con queste modifiche il Governo punta a evitare criticità pratiche, legate ad esempio alla mancanza di discariche adeguate per determinati tipi di rifiuti, che potrebbero rallentare progetti strategici del PNRR o del Giubileo 2025. 

Il DL Ambiente e i fondi per la gestione del rischio idrogeologico

Per quanto riguarda il tema del dissesto idrogeologico, la norma rafforza i poteri dei presidenti di Regione nella loro veste di commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, prevedendo un meccanismo di revoca delle risorse per gli interventi (finanziati col Fondo progettazione) che non abbiano raggiunto un determinato livello di progettualità. Il provvedimento, inoltre, introduce ulteriori novità con l'obiettivo di migliorare l’utilizzo delle risorse

Con l’obiettivo di prevenire lo spreco di risorse pubbliche, la prima novità riguarda la revoca dei finanziamenti assegnati tramite il Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nei casi in cui tali interventi non raggiungano un livello di progettazione qualificabile come “progetto di fattibilità tecnica ed economica o progetto definitivo” entro 12 mesi dall’ammissione al finanziamento. 

In secondo luogo, il provvedimento introduce l’impignorabilità e il divieto di sequestro delle risorse finanziarie accreditate sulle contabilità speciali intestate ai Commissari di Governo responsabili del contrasto al dissesto idrogeologico. Il comma 2-quater, invece, assegna ai Commissari di Governo le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (come previsto dalla legge n.190/2012). Infine, il comma 2-quinquies consente a tali Commissari, al Presidente della regione Valle d’Aosta e ai Presidenti delle province autonome di operare come stazione appaltante, con poteri straordinari. L’obiettivo resta quello di snellire le procedure burocratiche e ridurre i tempi di realizzazione degli interventi. 

Difesa del suolo: 6 milioni all’anno alle Autorità di bacino distrettuali 

In tema di difesa del suolo, il provvedimento pubblicato in Gazzetta stanzia 6 milioni di euro all’anno che, a partire dal 2026, saranno destinati al rafforzamento delle competenze e all'assunzione di nuove risorse nelle Autorità di bacino distrettuali, enti definiti dal viceministro MASE Vannia Gava come “soggetti fondamentali per la gestione e la prevenzione dei rischi idrogeologici”. I 6 milioni annui saranno prelevati dal Fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito nel 2004, evitando così di gravare ulteriormente sul bilancio dello Stato. Da evidenziare anche che le risorse saranno distribuite tra le varie Autorità di bacino sulla base dei piani triennali del fabbisogno personale, tramite un decreto interministeriale da adottare entro il 30 aprile 2025. 

Le novità su politiche energetiche e ambientali: l’Italia protagonista in Europa e in Africa

La legge, infine, introduce importanti novità relative alla Rete europea degli operatori di trasporto dell’idrogeno (ENNOH) e al Piano Mattei, con l’obiettivo di rafforzare la posizione dell'Italia in ambito internazionale, in particolare per quanto riguarda la sostenibilità energetica e le relazioni con l'Africa.

Secondo il provvedimento, infatti, fino al recepimento della direttiva europea 2024/1788 (che istituisce un quadro comune per la decarbonizzazione dei mercati del gas naturale e dell'idrogeno), l’impresa principale di trasporto del gas naturale in Italia (come stabilito dal decreto legislativo 93/2011) rappresenterà il Paese all'interno della Rete europea degli operatori di trasporto dell’idrogeno (ENNOH). Una rete che ha l’importante compito di sviluppare e coordinare le infrastrutture per il trasporto dell’idrogeno a livello continentale, un elemento cruciale per la transizione energetica.

Viene poi introdotta una novità che riguarda il Piano Mattei, piano che mira a rafforzare gli investimenti italiani in Africa, in particolare quelli legati alla sicurezza energetica e alla tutela ambientale. La legge, apportando delle modifiche al Decreto-legge n. 161 del 2023, estende i finanziamenti erogati da Cassa depositi e prestiti pari a 500 milioni di euro anche nel 2025, un passo fondamentale per il completamento delle infrastrutture previste. La legge 191/2024 introduce inoltre l’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del debitore, permettendo a CDP di inviare una richiesta di escussione al MEF che, entro 180 giorni, procede al pagamento della somma dovuta. A seguito di tale pagamento, CDP potrà quindi gestire, su richiesta, le attività di recupero, anche per conto del Ministero, retrocedendo le somme eventualmente recuperate alla quota garantita dallo Stato. Infine la nuova norma consente a CDP di gestire i fondi anche in caso di inadempimento da parte dei beneficiari, garantendo così la solvibilità dei progetti, mentre la gestione del Fondo di garanzia viene affidata al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). 

Consulta la legge di conversione del DL Ambiente - Decreto-Legge n. 153 del 17 ottobre 2024